Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Invero, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti. (Nella fattispecie, nel ricorso, tra l'altro, si sosteneva che le dichiarazioni accusatorie rivolte contro l'imputato da alcuni collaboranti non potevano ritenersi spontanee e disinteressate in quanto i dichiaranti erano stati allettati a collaborare con la prospettiva della fruizione di vantaggiosi benefici premiali. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che il disinteresse, indicato dai giudici di merito per dedurre la attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, si riferiva, appunto, alla mancanza, non di un generico interesse alla collaborazione, ma di un interesse specifico ad accusare il chiamato in correità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.297
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 02324/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DI TI LU n. il 24.01.1954
avverso sentenza del 19.12.1997 C. ASS. APP. di SALERNO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GI Gabola.
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza pronunziata il 19/7/1996 la Corte di Assise di Salerno ha dichiarato Di NO GI colpevole dei reati di concorso nel tentativo di omicidio in danno di IS NT e OL GI, di porto e detenzione di armi, di ricettazione di una autovettura e di un fucile proventi di furto. Dopo aver unificato tutti i reati con la continuazione, ha determinato la pena in anni quindici di reclusione.
Il tentativo di omicidio è avvenuto il 27/6/1987 verso le ore 21,30 in località "Fiocche" di LI. Alcune persone a bordo di una autovettura Fiat Uno hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altra autovettura Fiat Croma occupata da IS NT e OL GI, due pregiudicati del luogo, i quali sono riusti a sfuggire all'agguato compiuto lungo il percorso da essi seguito per rientrare nel carcere di Vallo della Lucania, ove erano detenuti in regime di semilibertà.
Le parti lese non hanno saputo o voluto fornire elementi utili per la identificazione degli attentatori e nel giugno 1989 è stata emessa sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori dei fatti.
Successivamente, in seguito alle dichiarazioni di alcune persone che hanno partecipato ai fatti, le indagini sono state riaperte e il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio del Di NO in concorso con VI NG, LA LI e GO Candido. Tuttavia la posizione del Di NO è stata separata da quella degli altri due imputati LA e GO (il VI è deceduto), sicché la sentenza suddetta è stata emessa solo nei suoi confronti.
I giudici di primo grado hanno fondato la decisione sulle confessioni ed accuse incrociate dei collaboratori di giustizia i quali hanno anche indicato il movente, lo schema decisionale, le modalità esecutive dell'attentato. In particolare hanno precisato che il fatto ha una doppia causale, l'una ricollegabile al IS, obiettivo dichiarato di certo IA NI il quale non sopportava gli atteggiamenti di sfida della vittima, l'altra ricollegabile al OL, sospettato di aver partecipato all'assassinio di certo ES SE, affiliato alla NU IA e, per questo motivo, condannato a morte dall'intero gruppo criminale e, per esso, da VI NG il quale aveva concordato l'impresa delittuosa con il clan di LI allo scopo di conseguire, con una sola azione, il duplice risultato omicidiario.
Le modalità esecutive sono state dedotte dalle uniformi dichiarazioni di numerosi collabratori di giustizia che hanno partecipato all'azione e precisamente: IA NI, EL CH IE, Di LO ET, OT MI, CO AG e IA IM, i quali hanno concordemente riferito che i compartecipi, ossia essi dichiaranti ai quali si erano aggiunte altre due persone provenienti da AP, LA LI e Di NO GI, inviati dal VI per testimoniare l'unità di intenti tra i due gruppi criminali, si erano riuniti presso la masseria di tale GO Candido, in località "Porta di Ferro" di Battipaglia, da dove era partito il commando omicida composto da Di LO ET, quale autista, da EL CH IE, primo killer seduto sul sedile anteriore destro, e da LA LI, secondo killer seduto sul sedile posteriore. Essi avevano raggiunto la località "Femmina Morta" di LI a bordo della autovettura Fiat Uno di provenienza furtiva e "procurata" dai napoletani LA e Di NO. Invece OT MI, CO AG, IA IM e Di NO GI si erano recati sul posto con mezzi propri, pronti a intervenire in caso di necessità ed a "recuperare" gli autori materiali dopo l'azione. In particolare il Di NO aveva raggiunto il luogo dell'agguato alla guida della sua Fiat Panda, auto "pulita", con la quale doveva "recuperare" il LA e riaccompagnarlo al paese di provenienza in provincia di AP.
La sentenza di primo grado ha anche ricordato che, ad onta della meticolosa preparazione, l'azione omicidiaria non era stata coronata da successo perché il OL, che si trovava alla guida della Fiat Croma, udito il primo sparo, si era dato a precipitosa fuga, sicché le vittime designate, pur colpite in varie parti del corpo, erano riuscite a salvarsi anche perché gli attentatori, avendo esploso tutti i colpi a loro disposizione, erano rimasti senza munizioni. Il Di NO si era spaventato per la piega presa dai fatti e, temendo l'imminente intervento della polizia, si era dato alla fuga ed aveva abbandonato al suo destino il LA al cui "recupero" avevano provveduto prima il CO e poi il OT. Il comportamento del Di NO era stato poi oggetto di aspre critiche da parte degli altri compartecipi ed era stato censurato dagli stessi vertici della NU IA.
Tuttavia la Corte di Assise ha ritenuto che l'abbandono del LA nel momento più delicato e difficile dell'operazione non esclude la responsabilità del prevenuto sia perché la rinunzia a proseguire nell'opera intrapresa non configura richiesto dall'art.56 co.3 c.p., sia perché il contributo causale del Di NO, oltre che nella fase esecutiva con il ruolo di "recuperatore", era stato apportato anche nella riunione organizzativa presso la masseria del GO, allorché egli aveva espresso valutazioni e dato consigli sulle modalità dell'azione, di guisa che egli aveva avuto il duplice ruolo di concorrente materiale e di concorrente morale.
2 - Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia il P.G. che l'imputato.
Il primo ha lamentato la violazione dell'art.81 prima parte c.p. perché, pur essendo stata riconosciuta la responsabilità per entrambi i tentativi di omicidio contestati in concorso formale, non è stato apportato alcun aumento sulla pena determinata per un solo reato. Ha chiesto perciò un congruo aumento della pena. L'imputato ha chiesto in via principale l'assoluzione e in subordine la concessione delle attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Con sentenza di secondo grado pronunziata il 13 ottobre 1997 la Corte di Assise di Appello di Salerno ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, elevando la pena di un anno e sei mesi come aumento per il concorso formale a sensi dell'art.81 prima parte c.p. Ha invece disatteso l'appello dell'imputato sia in ordine alla affermazione di responsabilità che al diniego delle attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione.
In particolare ha messo in evidenza la credibilità dei chiamanti, la consistenza intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, la spontaneità, la precisione, la costanza, oltre ai riscontri esterni. Questi ultimi sono stati indicati nella concordanza e sovrapponibilità delle dichiarazioni di ben sei partecipanti al fatto, nel ritrovamento della autovettura Fiat Uno rubata, utilizzata per recarsi sul luogo dell'agguato e poi bruciata insieme alle armi, nei risultati delle perizie balistica e medico legale, nello stato dei luoghi. La sentenza ha anche esaminato i due moventi, uno dei quali è costituito dalla vendetta per l'assassinio di ES SE, che riguarda proprio il clan napoletano della NU IA cui il Di NO era da tempo affiliato.
Quanto alle attenuanti generiche, a quella della minima partecipazione, alla misura della pena, ha ricordato la estrema gravità dei delitti commessi, gli allarmanti precedenti penali, il negativo comportamento processuale, la contestazione della aggravante del numero dei concorrenti, il ruolo tutt'altro che marginale svolto sia durante la preparazione che nella fase esecutiva, la congrua entità della pena fissata in misura prossima al minimo edittale.
3 - Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Di NO deducendo la nullità per violazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Anzitutto ha rilevato il contrasto tra gli affermati disinteresse e spontaneità delle dichiarazioni dei collaboranti e la prospettiva di fruizione di vantaggiosi benefici premiali. Ha poi messo in evidenza la assenza di riscontri esterni individualizzanti relativi alla posizione del Di NO, oltre alla illogicità della indicazione di due moventi e della successiva valorizzazione di uno solo di essi. Inoltre il riferimento della causale al Di NO sarebbe stato motivato con la affermazione apodittica della sua affiliazione alla NU IA. Con riferimento alle imputazioni dei capi b) e c) (armi e ricettazione) ha affermato che la motivazione è inesistente. Ha infine lamentato la illogicità del ragionamento seguito dal giudice di appello nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del minimo ruolo e del comportamento tenuto durante e subito dopo i fatti, dando esclusivo rilievo alla gravità del reato ed ai precedenti penali. Apodittiche sarebbero anche le affermazioni, con le quali sarebbe stata giustificato l'aumento per la continuazione, relative ad una non meglio precisata capacità a delinquere. Motivi della decisione
Le censura principale che il ricorrente muove alla sentenza di appello riguarda la valenza probatoria delle chiamate in correità da parte dei sei compartecipi tutti appartenenti al gruppo di LI e tutti ora collaboratori di giustizia.
In particolare il ricorrente lamenta la mancanza o illogicità della motivazione con riferimento a tre punti specifici: disinteresse dei dichiaranti, esistenza di riscontri, individuazione della causale. Sono gli elementi in base ai quali la sentenza di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboranti e che invece, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto far sorgere dubbi sulla sufficienza probatoria delle chiamate in correità. Anzitutto afferma che i dichiaranti sono stati allettati a collaborare con la prospettiva della fruizione di vantaggiosi benefici premiali, sicché sarebbe inesatta la affermazione, contenuta nella sentenza di appello, circa la spontaneità e il disinteresse dello dichiarazioni.
La censura è infondata perché confonde il generico interesse a collaborare, che probabilmente ha spinto i sei dichiaranti, con la prospettiva di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui collaboratori di giustizia, con l'interesse concreto a rendere determinate dichiarazioni accusatorie nei confronti ai terzi. Il disinteresse, indicato dai giudici di merito per dedurne la attendibilità delle dichiarazioni, si riferisce appunto alla mancanza, non di un generico interesse alla collaborazione, ma di un interesse specifico ad accusare i chiamati in correità. La sentenza di appello ha chiaramente posto la distinzione tra i due aspetti dell'interesse che può spingere i dichiaranti ed ha precisato che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese, non essendo emersi motivi di odio o rancore nei confronti del chiamato ne' altro concreto interesse ad accusare il Di NO. Sulla esattezza di quest'ultima affermazione il ricorrente non solleva alcuna obiezione, limitandosi a lamentare la insufficienza della motivazione. Altro elemento indicato dal ricorrente per censurare la erroneità della motivazione relativa alla attendibilità delle chiamate in correità è quello relativo alla esistenza ed individuazione di riscontri alle dichiarazioni accusatorie. Sostiene infatti il ricorrente che la sentenza di appello non avrebbe indicato alcun riscontro specifico ed individualizzato nei cuoi confronti. Anche questa censura è infondata. La sentenza impugnata ha ripetutamente osservato che ben sei, sugli otto coimputati sottoposti a giudizio dopo la morte del VI, hanno reso dichiarazioni tra loro concordanti e praticamente sovrapponibili. Infatti tutti gli appartenenti al gruppo di LI hanno deciso di collaborare ed hanno ammesso la loro responsabilità descrivendo dettagliatamente anche il contributo dato dai due appartenenti al gruppo di AP, il Di NO e il LA, inviati dal VI.
In questa situazione, come ha esattamente osservato la Corte di appello, le dichiarazioni dei collaboranti si riscontrano a vicenda e costituiscono il fondamento della affermazione di attendibilità dell'accusa nei confronti degli altri coimputati, sicché gli altri riscontri esterni sui punti essenziali delle dichiarazioni sono rilevanti solo per confermarne la attendibilità.
Sotto questo profilo i giudici di merito hanno indicato il ritrovamento della autovettura Fiat uno usata per l'attentato e poi bruciata, insieme alle armi, i risultati della perizia balistica e di quella medico legale, la corrispondenza dello stato dei luoghi. Non è pertanto esatta la affermazione del ricorrente secondo cui mancherebbero riscontri individualizzantì e, conseguentemente, non sarebbe stato rettamente applicato il criterio indicato dall'art.192 co.3 c.p.p. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati. Al contrario i giudici di merito hanno compiutamente valutato la attendibilità delle dichiarazioni, trovando poi conferma negli altri elementi di prova e giungendo così ad attribuire ad esse il valore di prova piena e sufficiente. L'ultimo rilievo che il ricorrente ha formulato per dimostrare la mancanza e contraddittorietà della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità, riguarda la individuazione della causale del duplice tentativo di omicidio.
Secondo il ricorrente sarebbe contraddittoria la iniziale indicazione di due causali tra loro diverse e la successiva attribuzione al Di NO di una sola di esse. Tale motivazione, sempre secondo il ricorrente, indicherebbe il convincimento della Corte di merito della inconciliabilità tra le due causali. Ne deriverebbe perciò la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto attendibile una sola delle due causali e la mancanza di motivazione nella parte in cui non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto più attendibile una delle sue causali inizialmente individuate.
La censura è manifestamente infondata perché i giudici di merito hanno chiaramente spiegato che l'accordo tra il gruppo di LI e quello di AP trovava la sua spiegazione nella convergenza di interessi tra i due gruppi ad eliminare le vittime, avendo ciascun gruppo un proprio motivo per compiere l'attentato. In particolare il gruppo di LI aveva deciso di eliminare il IS per il suo atteggiamento di sfida alla autorità di IA NI, il gruppo di AP invece aveva condannato a morte il OL per la sua partecipazione all'assassinio di ES SE, affiliato alla NU IA.
La convergenza dei due gruppi portatori di distinti interessi trova spiegazione nella convenienza di conseguire, con una sola azione, il duplice risultato omicidiario. Non va dimenticato infatti che le due vittime erano entrambe detenute in regime di semilibertà a Vallo della Lucania ed insieme rientravano nel carcere a bordo della stessa autovettura.
Così precisato il duplice movente, appare del tutto logica la attribuzione al Di NO, appartenente al gruppo di AP ed inviato, insieme al LA, dal VI, della causale relativa appunto al gruppo napoletano e costituita dalla volontà di eseguire la condanna a morte già emessa, esecuzione della quale era stato incaricato appunto VI NG.
Le altre censure mosse ad altri capi della decisione sono manifestamente infondate e comunque inammissibili in questa sede. Si tratta delle censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla misura dell'aumento di pena applicato per il secondo tentativo di omicidio, in accoglimento dell'appello con il quale il P.G. aveva censurato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado.
Il ricorrente sembra prendere atto della impossibilità di concedere la specifica attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art.114 c.p., attenuante per la cui concessione aveva insistito con i motivi di appello e che non è stata concessa per la preclusione derivante dalla ritenuta sussistenza della aggravante del numero delle persone di cui all'art.112 c.p. Tuttavia insiste nell'affermare che la accertata minima partecipazione al fatto doveva essere valutata ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
La censura non tiene conto della motivazione con la quale il giudice di merito ha negato la attenuante della minima partecipazione al fatto. Nella sentenza di appello è infatti indicata non solo la preclusione derivante dalla contemporanea sussistenza della aggravante del numero delle persone, ma anche la rilevanza dell'apporto dato del Di NO alla progettazione ed esecuzione del duplice attentato, tale da escludere che la sua partecipazione al fatto possa essere ritenuta marginale. A questa considerazione, relativa alla specifica attenuante prevista dall'art.114 c.p., la sentenza ha poi aggiunto, per escludere la concessione delle attenuanti generiche, la estrema gravità dei delitti commessi, gli allarmanti precedenti penali dell'imputato, il suo negativo comportamento processuale.
La suddetta motivazione in punto di fatto appare congrua e sufficiente.
Altrettanto deve dirsi per la motivazione, necessariamente sintetica, con la quale è stata indicata la misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione (rectius concorso formale di reati) tra i due tentativi di omicidio.
Dopo aver rilevato l'errore in cui era incorsa la Corte di Assise ed aver ritenuto che l'aumento per la continuazione già applicato in primo grado non comprende il concorso formale tra i due reati di tentativo di omicidio, il giudice di appello ha rideterminato la pena ed ha richiamato, anche per gli aumenti relativi al concorso formale ed alla continuazione, i parametri dell'art.133 c.p. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998