Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 2
Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Il parere della Commissione Tecnica Provinciale è vincolante ai fini della concessione della licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del T.U.L.P.S., nel quale il parere favorevole della predetta Commissione è palesemente considerato dalla legge come uno dei presupposti necessari per la validità dell'atto amministrativo cui si fa riferimento. Ne consegue che l'autorità abilitata al rilascio della licenza deve obbligatoriamente e preventivamente fornirsi, sia in caso di prima apertura al pubblico che in tute le altre circostanze previste dalle disposizioni regolamentari, di tale parere, che deve essere fornito in forma scritta ed assunto in sede collegiale. (Fattispecie relativa ad autorizzazioni all'uso di uno stadio di calcio per lo svolgimento di una partita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 19/11/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 1013
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 27156/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME IA n. il 28.08.1942
avverso sentenza del 02.10.1998 PRETORE di GIULIANOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. A. Ventura
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2.10.1998 il Pretore di Teramo - Sez. Distaccata di Giulianova - dichiarava ME IA - al quale era stata originariamente contestata la contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. per avere, nella qualità di sindaco di Giulianova, autorizzato lo svolgimento di incontri di calcio nello stadio di detto comune senza avere osservato le prescrizioni della Commissione tecnica Provinciale di Vigilanza - colpevole di contravvenzione all'art. 80 T.U.L.P.S., punibile ai sensi dell'art. 17 del medesimo T.U., condannandolo alla pena di L. 200.000 di ammenda.
Osservava il Pretore che era pacifico che l'imputato aveva autorizzato la effettuazione di due partite di calcio nello stadio "Fadini" di Giulianova, nonostante il parere contrario, da ritenere vincolante, della Commissione Tecnica Provinciale, che aveva formulato una serie di rilievi circa la mancanza dei requisiti di agibilità del predetto impianto sportivo, adducendo non meglio specificate ragioni di ordine pubblico.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato, lamentando:
a) violazione dell'art. 521 c.p. in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto, stante la non "specularità" della fattispecie ritenuta rispetto a quella originariamente contestata;
b) inosservanza della legge penale, per avere il pretore erroneamente ritenuto che il parere della Commissione Tecnica Provinciale fosse vincolante;
c) illogicità della motivazione concernente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la esclusione della scriminante, anche putativa, dello stato di necessità. Il ricorso è infondato e va respinto.
In ordine alla prima censura va osservato che nessuna violazione dell'art. 521 c.p.p. è rilevabile nella specie. Invero è sufficiente mettere a raffronto le due disposizioni di legge in esame (quella cui si faceva riferimento nella contestazione e quella in ordine alla quale è stata pronunciata condanna) per rendersi conto ictu oculi che la seconda contiene, in pratica, tutti gli elementi della prima.
L'art. 681 C.P. punisce la condotta di chi "apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica", mentre l'art. 80 del T.U.L.P.S. prescrive che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo senza aver fatto verificare da una apposita commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio".
Ora, a parte la considerazione che, secondo una certa corrente giurisprudenziale, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato art. 80 trova la sua specifica sanzione nel disposto di cui all'art. 681 C.P., è di palmare evidenza che le due norme hanno la medesima ratio e tendono a garantire entrambe l'interesse a che gli spettacoli di pubblico intrattenimento abbiano luogo in edifici che offrano la maggiore sicurezza possibile per la incolumità delle persone che vi assistono.
Per altro, nella contestazione originaria si faceva carico al ME di avere autorizzato lo svolgimento di due incontri di calcio (manifestazioni pacificamente rientranti nella categoria dei pubblici spettacoli), senza che la competente Commissione Tecnica Provinciale avesse dato il suo benestare all'agibilità dello stadio nel quale le due manifestazioni sportive dovevano avere luogo, sicché l'imputato aveva avuto le più ampie possibilità di difesa anche in relazione al tipo di illecito che era stato poi ritenuto in sentenza. Questa Corte ha precisato, nella sua massima espressione, che "Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione". (Cass., Sez. Un., sent. n. 16 del 22- 10-1996, Di Francesco). In altri termini, si ha mancanza di correlazione tra fatto cointestato e fatto ritenuto in sentenza quando il giudice abbia proceduto ad un vero e proprio stravolgimento della imputazione originaria, ovvero ad una variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, sì da avere posto l'imputato, trovatosi di fronte ad un fatto del tutto nuovo ed eterogeneo, nella pratica impossibilità di difendersi.
Nella specie nulla di tutto ciò si è verificato, essendosi proceduto semplicemente ad una diversa qualificazione del fatto, rimasto sostanzialmente identico, rispetto al quale l'imputato ha potuto svolgere per intero le sue difese.
Per ciò che concerne la seconda censura, relativa alla affermazione secondo cui il parere della Commissione Tecnica Provinciale non sarebbe vincolante ai fini della concessione della licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, è sufficiente fare riferimento alla lettera dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nel quale il parere favorevole della predetta Commissione è palesemente considerato dalla legge come uno dei presupposti necessari per la validità dell'atto amministrativo cui si fa riferimento.
Del resto, che il parere della Commissione Tecnica Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e disciplinata dall'art. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) sia vincolante per l'autorità amministrativa titolare del potere di licenza, è già stato affermato da questa Corte, la quale ha chiarito che l'autorità abilitata al rilascio della licenza "deve obbligatoriamente e preventivamente fornirsi, sia in caso di prima apertura al pubblico che in tutte le altre circostanze previste dalle disposizioni regolamentari", di tale parere, che deve essere fornito in forma scritta ed assunto in sede collegiale. (v. Cass., Sez. F., sent. n. 14664 del 09-11-1990, Carratta). Parimenti infondata appare anche la terza doglianza, non potendosi invocare, al fine di escludere l'elemento psicologico del reato del quale l'imputato è stato ritenuto colpevole, la scriminante dello stato di necessità, per la cui sussistenza, come è noto, è richiesto che il pericolo per la propria od altrui incolumità sia presente nel momento in cui il soggetto compie l'atto contrario alla legge penale, e che si tratti di un pericolo attuale, e cioè di un pericolo già perfettamente individuato e delineato nel suo contenuto e nei suoi effetti, laddove, nella fattispecie, erano stati semplicemente ventilati imprecisati pericoli per l'ordine pubblico in genere, sicché gli stessi, lungi dal costituire pregiudizio concreto, diretto, imminente e non altrimenti evitabile per l'incolumità dell'agente, si presentavano come astrattamente prospettabili come conseguenza possibile della mancata effettuazione degli incontri di calcio.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso, con relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000