Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2000, n. 8571
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Sentenza 28 giugno 2000

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Alla stregua di quanto disposto dall'art.4 ter, commi 2 e 3, del D.L.7 aprile 2000 n.82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n.144, la richiesta di definizione immediata dei processi in corso alla data di entrata in vigore di detta legge, "anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art.416, comma 2, c.p.p.", quando sia scaduto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n.479, il termine per la proposizione del giudizio abbreviato, è possibile solo (alle varie condizioni indicate nella medesima disposizione normativa), nel giudizio di primo grado, in quello d'appello ed in quello eventuale di rinvio, con esclusione, quindi, del giudizio di cassazione.Nè d'altra parte,può attribuirsi al novellato art.442 c.p.p., nella parte in cui consente la riduzione premiale di pena anche nel caso (precedentemente escluso), di delitti punibili con l'ergastolo, la natura di norma penale sostanziale più favorevole, suscettibile, come tale, di applicazione d'ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art.2, comma terzo, cod. pen.; e ciò in quanto i pur innegabili riflessi sostanziali del medesimo art.442 c.p.p.non possono cancellare ne' far passare in seconda linea il carattere prevalentemente processuale della norma,soggetta, a cagione appunto di tale suo carattere, alla regola del "tempus regit actum". Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale dovendosi, in particolare, escludere che si sia in presenza di una irragionevole disparità di trattamento, posto che l'eventualità che una sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione venga o non venga annullata (dandosi così luogo o meno alla fase di rinvio, nella quale è possibile avvalersi della facoltà di cui al citato art.4 ter del D.L. n. 82/2000), non è certamente rimessa al caso, ma dipende dal fatto che detta sentenza presenti o non presenti, oggettivamente, i denunciati vizi di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2000, n. 8571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8571
    Data del deposito : 28 giugno 2000

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