Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
Alla stregua di quanto disposto dall'art.4 ter, commi 2 e 3, del D.L.7 aprile 2000 n.82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n.144, la richiesta di definizione immediata dei processi in corso alla data di entrata in vigore di detta legge, "anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art.416, comma 2, c.p.p.", quando sia scaduto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n.479, il termine per la proposizione del giudizio abbreviato, è possibile solo (alle varie condizioni indicate nella medesima disposizione normativa), nel giudizio di primo grado, in quello d'appello ed in quello eventuale di rinvio, con esclusione, quindi, del giudizio di cassazione.Nè d'altra parte,può attribuirsi al novellato art.442 c.p.p., nella parte in cui consente la riduzione premiale di pena anche nel caso (precedentemente escluso), di delitti punibili con l'ergastolo, la natura di norma penale sostanziale più favorevole, suscettibile, come tale, di applicazione d'ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art.2, comma terzo, cod. pen.; e ciò in quanto i pur innegabili riflessi sostanziali del medesimo art.442 c.p.p.non possono cancellare ne' far passare in seconda linea il carattere prevalentemente processuale della norma,soggetta, a cagione appunto di tale suo carattere, alla regola del "tempus regit actum". Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale dovendosi, in particolare, escludere che si sia in presenza di una irragionevole disparità di trattamento, posto che l'eventualità che una sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione venga o non venga annullata (dandosi così luogo o meno alla fase di rinvio, nella quale è possibile avvalersi della facoltà di cui al citato art.4 ter del D.L. n. 82/2000), non è certamente rimessa al caso, ma dipende dal fatto che detta sentenza presenti o non presenti, oggettivamente, i denunciati vizi di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2000, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 28/06/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 732
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 45784/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
C. ASS. APP. di NAPOLI
nei confronti di:
UR GE N. IL 20.03.1952
SCARPA MO N. IL 10.06.1963
CC TO N. IL 19.10.1958
AU CH N. IL 15.04.1962
2) LL UR RD n. il 14.11.1955
3) DI MA LV n. il 22.06.1958
4) AT CH n. il 26.09.1958
5) SCARPA MO n. il 10.06.1963
avverso sentenza del 16.06.1999 C. ASS. APP. di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Uditi il P.G., in persona del sost. Dott. A. Galasso, ed i difensori (avv. Fanelli per SC, avv. Sarno per Di AI e avv. Panzini per UR), i quali hanno concluso come da verbale;
OSSERVA LA CORTEIn fatto
UR EL PP, RI MI, BO OL, LL UR AR, Di AI AT, GU MI e SC IM vennero tratti a giudizio, con altri, davanti alla corte d'assise di Napoli per rispondere, limitatamente a quanto ancora d'interesse:
- UR, di concorso nell'omicidio premeditato di AM AT e del tentato omicidio di PO ON, con connessi reati in materia di armi, commessi in Torre Annunziata il 6 settembre 1981;
- RI, di concorso nell'omicidio premeditato di PO NI, con connessi reati in materia di armi, commesso in San Gennariello di Ottaviano il 18 agosto 1982;
- BO, GU e SC, di concorso fra loro e con altri nell'omicidio premeditato di NG PP, con connessi reati in materia di armi, commesso in San PP Vesuviano il 31 luglio 1982;
- GU, di concorso in strage, relativamente alla c.d. "strage di Poggiomarino", avvenuta in detta località il 29 settembre 1982, nella quale trovavano la morte AT NI e GA VE;
- LL UR, Di AI e SC, di concorso fra loro e con altri nell'omicidio premeditato di LA AF e nel tentato omicidio di CA LI, con connessi reati in materia di armi, commessi in Castellammare di Stabia il 18 agosto 1982. Trattavasi di fatti tutti inquadrabili nell'ambito di una sanguinosa contesa all'epoca in corso fra contrapposte organizzazioni camorristiche, cui si riteneva appartenessero tanto gli imputati quanto le vittime, fatta eccezione per la PO ON, la quale era un'occasionale passante raggiunta da taluno dei colpi diretti al AM.
Elemento probatorio comune posto a sostegno di tutte le accuse era quello costituito dalle dichiarazioni accusatorie di tale AIlino LU, il quale, già condannato con sentenza definitiva del 24 ottobre 1986 ad otto anni di reclusione quale appartenente al gruppo delinquenziale denominato "Nuova camorra organizzata", aveva deciso, verso la fine del 1992, di intraprendere la via della collaborazione con le autorità dello Stato.
Sulla base, quindi, di tali dichiarazioni, nella parte in cui le stesse vennero ritenute attendibili e adeguatamente riscontrate, la corte di primo grado dichiarò la penale responsabilità di LL UR, Di AI e SC in ordine all'omicidio LA e reati connessi, unificati per continuazione, condannando i primi due alla pena dell'ergastolo e il terzo - cui venivano riconosciute le attenuanti generiche valutate come equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di anni 25 di reclusione e lire tre milioni di multa.
Fu anche dichiarata la penale responsabilità del GU in ordine ai reati a lui ascritti, uniti per continuazione, relativamente ai quali si era reso confesso, con inflizione - previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e di quella di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991 n.203 - della pena complessiva di anni 9 e mesi 10 di reclusione e lire 250.000 di multa.
La corte, in applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., mandò invece assolti SC e BO dall'omicidio NG e reati connessi, UR dall'omicidio AM e reati connessi, RI dall'omicidio PO e reati connessi, per non aver commesso il fatto, ritenendo non provata la loro responsabilità. Tali statuizioni vennero integralmente confermate, con la sentenza di cui in epigrafe, dalla corte d'assise d'appello di Napoli, alla quale avevano proposto appello tanto il pubblico NI (il quale si doleva delle pronunce assolutorie), quanto le difese degli imputati condannati.
Aveva ritenuto, in sintesi, la corte di primo grado, per come si riporta nella sentenza d'appello:
- quanto all'omicidio LA e reati connessi, che la responsabilità del LL UR, del Di AI e dello SC risultasse adeguatamente comprovata, considerando che le dichiarazioni accusatorie di AIlino (a suo tempo imputato del medesimo reato dal quale era stato poi assolto a seguito della ritrattazione, asseritamente frutto di minacce, di tale SP NI, suo principale accusatore), avevano trovato conferma in quelle del nominato SP (il quale pure aveva indicato, fra gli altri, come partecipi al fatto i tre imputati), oltre che nei rilievi effettuati sul luogo dell'agguato, nelle perizie medico legali, nei reperti balistici, nei dati acquisiti sulla personalità della vittima e nelle testimonianze del sopravvissuto CA e dell'ispettore della P.S. ER;
- quanto all'omicidio AM e reati connessi, che non poteva dirsi invece comprovata la responsabilità dell'UR, atteso che alle dichiarazioni accusatorie "de relato", del AIlino, si accompagnavano solo quelle, parimenti "de relato" e non collimanti (quanto all'indicazione degli altri presunti correi), di tale Galli FR, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; situazione, questa, nella quale non potevano assumere decisivo rilievo ne' l'accertata corrispondenza delle modalità esecutive del delitto a quelle indicate dai "collaboratori" ne' il fatto che la vittima, a dire del fratello della stessa, AM AN, appena prima di morire avesse confermato con un cenno del capo la riferibilità del fatto all'UR, il cui nome gli era stato fatto dal medesimo AN, trattandosi - si afferma in ordine a detta ultima risultanza - "solo di una decifrazione soggettiva, priva di valenza probatoria";
- quanto all'omicidio NG, relativamente all'accusa che in ordine ad esso era stata mossa a SC e BO, che anche in questo caso non poteva dirsi comprovata la responsabilità di detti imputati, giacché, pur risultando costoro indicati come partecipi al fatto, oltre che dal AIlino, anche da altri chiamanti in correità, e cioè OL CH, MA AM e GU MI, e pur integrandosi fra loro le dette chiamate "quanto al tipo di armi usate, al numero e all'identità dei partecipanti, alle auto, alle modalità di esplosione dei colpi", esistevano però anche delle "vistose contraddizioni" tali da escludere l'"assoluta attendibilità" delle medesime chiamate;
contraddizioni concernenti, in particolare: a) la designazione del NG come vittima, dovuta, secondo AIlino e OL, ad un ripiego rispetto all'obiettivo originario costituito da ER NE, mentre secondo GU e MA si sarebbe trattato di un delitto voluto da tale IL (al quale - come pure si riferisce in sentenza - il MA, avrebbe palesato la sua intenzione di uccidere il NG avendo da lui stesso appreso che egli aveva a sua volta ucciso, sia pure per errore, un nipote dello stesso MA); b) l'indicazione degli sparatori, indicati dal AIlino in GU e VA, mentre MA aveva parlato di GU e AIlino;
e) la "dinamica vera e propria dell'omicidio", i "movimenti dei vari attentatori", il "ruolo del BO", i "segnali convenuti", la "base di appoggio", le "modalità di fuga"; elementi tutti, questi, relativamente ai quali - si afferma - vi erano state "diversificazioni importanti";
- quanto all'omicidio PO, che parimenti non potevano dirsi acquisiti elementi sicuramente dimostrativi della colpevolezza dell'RI, atteso che, pur risultando costui nominato, oltre che dal AIlino, anche dal MA (il quale però si era detto estraneo al fatto) e da tale Di GI (il quale aveva invece ammesso la sua partecipazione attiva, quale autore materiale del delitto), e pur risultando la ricostruzione del AIlino .... riscontrata nelle modalità, nella dislocazione dei colpi, nelle armi indicate, nell'auto usata, nelle ferite inferte al PO", tuttavia, con riguardo alla "partecipazione delle persone variamente indicate da AIlino, MA e Di GI, il quadro complessivo offerto alla corte " era da ritenere "confuso e del tutto privo di certezze";
ciò avuto riguardo, in particolare, a quella che viene definita "l'anomala partecipazione del AIlino descritta nelle dichiarazioni spontanee del Di GI" (secondo cui egli, dopo aver sparato otto o nove colpi di pistola all'indirizzo del PO, avrebbe visto il AIlino andargli incontro con un mitra in mano e fargli segno di andar via"), nonché "all'uccisione misteriosa di una seconda persona nell'agguato, alle conoscenze "de relato" del MA, che non viene citato dal Di GI".
La corte di secondo grado, a sostegno della sostanziale condivisione di dette argomentazioni ed a confutazione delle doglianze "hinc et inde" proposte dagli appellanti osservò, in sintesi:
- quanto all'omicidio LA, che - premesso il principio della "frazionabilità" delle dichiarazioni rese dai "collaboratori di giustizia" e ricordato che comunque le dichiarazioni del AIlino rese a carico di altri soggetti assolti dalla stessa Corte di primo grado non erano state ritenute intrinsecamente inattendibili ma solo prive di adeguati riscontri - apparivano insussistenti le contraddizioni rilevate dalle difese fra le versioni dei fatti rese da AIlino, SP e CA in ordine, essenzialmente: a) alla base di riunione e di partenza del "gruppo di fuoco", indicata - si afferma - tanto da AIlino quanto da SP in uno "scasso" o negozio di ferramenta di un certo AT;
b) alla indicazione come domenicale o, comunque, festivo del giorno del delitto, da parte dello SP, mentre il AIlino aveva correttamente ricordato che si trattava di un giorno feriale, cadente però in periodo ferragostano;
c) alle minacce a suo tempo ricevute dallo SP, della cui esistenza questi, contrariamente all'assunto difensivo, aveva dato conferma, attribuendola ad elementi della sua ex organizzazione che tentavano di impedire la collaborazione da lui intrapresa con gli inquirenti;
d) alla "parrucca biondina" che il Di AI, in occasione del delitto, secondo il AIlino, si era messa in testa, mentre il CA aveva parlato di uno degli aggressori come soggetto che aveva "i capelli un po' mossi, ricci, forse brizzolati"; e) ai movimenti del CA, il quale, non in contrasto con l'assunto del AIlino (secondo cui egli era scappato dopo i primi spari ed il Di IO aveva esploso dei colpi al suo indirizzo durante la fuga), aveva riferito di essere in effetti subito scappato e di non essersi reso conto in quale momento e punto esatto fosse stato colpito;
- quanto all'omicidio AM, che la pur riconosciuta attendibilità intrinseca del AIlino non poteva consentire l'affermazione di responsabilità dell'UR, atteso che il detto AIlino - si afferma - "apprese lo svolgimento dell'azione delittuosa, quanto ai singoli ruoli, dal Savarese" e, inoltre, "G FR si trovava a Napoli al momento del delitto e riferisce notizie de relato;
l'accusa specifica di AM AN, fratello della vittima, nei confronti del solo UR riguarda non un nome fatto dalla vittima prima di morire, ma dallo stesso fratello;
non sussistono riscontri esterni individualizzanti nei confronti degli imputati";
- quanto all'omicidio NG, che non vi era contraddizione tra l'affermazione di responsabilità del GU, confesso, e l'assoluzione dello SC e del BO, e che pur essendo convergenti i nomi dei soggetti chiamati in correità (fra cui i due nominati imputati), ciò non poteva valere a superare l'ostacolo che ad un'affermazione di responsabilità derivava dalle rilevate divergenze nel racconto dei "collaboratori";
- quanto all'omicidio PO, che pure andava confermata l'assoluzione dell'RI, atteso che, anche in questo caso, pur in presenza di una riconoscibile attendibilità intrinseca del AIlino, si riscontrava l'assenza, per converso, di validi elementi di riscontro alle sue dichiarazioni, avuto riguardo, in particolare, alla inconciliabilità fra l'assunto del detto AIlino secondo cui lui e Di GI sarebbero giunti sul luogo del delitto, a bordo dell'autovettura condotta da RI, da cui sarebbero scesi prima il Di GI e poi il "collaborante", e l'assunto del Di GI (al quale non era stato possibile rivolgere domande, avendo egli accettato di rendere solo dichiarazioni spontanee), secondo cui sull'autovettura guidata dall'RI vi sarebbero stati lui e il GU, ed egli avrebbe notato la presenza del AIlino, con un mitra, solo dopo aver esploso i colpi mortali all'indirizzo del PO.
In ordine alla posizione del GU, il quale aveva formulato solo doglianze relative al trattamento sanzionatorio, la corte di secondo grado, a sostegno del mancato accoglimento di tali doglianze, osservò che la pena era già stata contenuta nei minimi, con la concessione di tutti benefici di legge, pur in presenza di "reati gravissimi".
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione la procura generale della Repubblica presso al corte d'appello di Napoli, nonché le difese degli imputati Di AI, SC e GU. Ha pure presentato dichiarazione di ricorso il LL UR, riservando i motivi all'avv. MI Alfano di Nocera Inferiore, ma tali motivi non risultano poi presentati ne' da detto legale ne' da altri. La procura generale della Repubblica ha denunciato "mancanza e manifesta illogicità della motivazione" con riguardo all'assoluzione di UR, RI, BO e SC in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti sostenendo, in sintesi:
- quanto all'UR, che erroneamente erano state qualificate come puramente e semplicemente "de relato" le dichiarazioni del AIlino e del Galli, atteso che il primo aveva personalmente visto rientrare, dopo il delitto, i componenti del "gruppo di fuoco" da lui indicati ed aveva in precedenza partecipato alla riunione nel corso della quale l'UR e tale Di ON avevano deciso l'eliminazione del AM, in quanto ritenuto non solo affiliato ad una contrapposta organizzazione criminale ma anche confidente della polizia;
il secondo, indicato come esponente di grado assai elevato ("santista") nella gerarchia camorrista, e quindi "superiore" dell'UR, aveva anch'egli riferito di aver partecipato ad alcune riunioni nel corso delle quali il detto imputato avrebbe comunicato la propria intenzione di sopprimere il AM;
a ciò poi dovendosi aggiungere che i giudici di merito, nel valutare le dichiarazioni del fratello della vittima, avevano omesso di considerare che questi aveva riferito anche di aver fatto il nome dell'UR al congiunto morente perché sapeva che quegli era solito dare "colpi di grazia negli occhi" ed era un "killer pericoloso", al che il fratello aveva annuito con il capo;
- quanto al BO e allo SC, che erroneamente, a fronte di una quadruplice chiamata in correità, proveniente da AIlino, OL, GU e MA, la corte di merito avrebbe dato peso a "particolari di minimo valore", quali erano quelli concernenti il tipo di segnale (una toccata ai capelli della vittima o un sorriso) che il MA avrebbe fatto ai complici perché dessero corso all'azione, o la posizione assunta dal GU prima di detta azione;
così come erronea sarebbe stata l'individuazione di contrasti fra le dichiarazioni dei chiamanti in correità circa l'indicazione degli autori materiali dell'omicidio (avendo l'OL solo riferito che il delitto fu eseguito "dall'auto" in cui si trovavano AIlino, GU e tale VA, e non che AIlino personalmente avesse sparato, mentre il MA si era limitato a dichiarare che non ricordava se anche AIlino avesse sparato); ne' si era considerato, quanto al BO, che se pur questi, secondo quanto riferito dal AIlino, poteva non aver partecipato alla riunione in cui era stato definitivamente deciso l'omicidio, era poi stato certamente presente, alla guida di un furgoncino, come pure riferito dallo stesso AIlino, sul luogo del fatto;
- quanto all'RI, che indebitamente i giudici di merito avrebbero attribuito decisiva rilevanza, ai fini della decisione assolutoria, alle pretese divergenze fra le dichiarazioni del AIlino e quelle del Di GI, non considerando: a) che dette divergenze non riguardavano comunque la presenza ed il ruolo di autista dell'RI; b) che entrambi i collaboranti avevano riferito che il PO era stato colpito dal Di GI e che il AIlino era armato di un mitra;
c) che l'avere il AIlino, secondo la sua versione, usato detta arma per sparare nella schiena alla vittima già a terra, oltre a non essere stato smentito dal Di GI, aveva trovato conferma nei risultati dell'esame necroscopico;
d) che il Di GI, nel riferire di aver visto il AIlino con il mitra dopo aver sparato al PO, non aveva affatto inteso escludere che egli fosse in precedenza sceso dall'autovettura condotta dall'RI, come, del resto, si sarebbe potuto dedurre anche dalle dichiarazioni del teste SA, il quale aveva dichiarato di aver visto due persone scendere dall'autovettura; e) che, quanto al ruolo del GU, il fatto che il AIlino lo avesse indicato solo come colui che aveva fatto la telefonata di rivendicazione del delitto al giornale "Il mattino" non era in contrasto con la versione del Di GI, il quale si era limitato a nominare il detto GU, senza attribuirgli però alcun ruolo;
f) che anche il MA aveva riferito di essere stato a conoscenza della partecipazione dell'RI alla spedizione omicidiaria. La difesa del Di AI ha denunciato:
1 "violazione dell'art. 606, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p.", sull'assunto, in sintesi, che la corte di secondo grado, con il rinchiudere in appena due pagine l'indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare nei confronti del ricorrente la massima pena prevista dall'ordinamento italiano, sarebbe venuta meno al dovere di motivazione, senza che in contrario possa neppure farsi riferimento alla previsione normativa secondo cui la motivazione deve consistere in una "concisa esposizione " degli elementi e delle ragioni posti a base della decisione, atteso che tale previsione sarebbe da intendere riferita, in base al combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), solo al caso della motivazione contestuale alla pronuncia;
2) "illogicità e contraddittorietà della motivazione;
travisamento del fatto", sostenendosi, nell'essenziale (sulla premessa che anche il travisamento del fatto costituirebbe una "insanabile patologia della sentenza" inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 606 c.p.p.): a) che la circostanza, assunta dai giudici come momento di riscontro alle dichiarazioni del AIlino, secondo cui SP sarebbe stato minacciato da Di AI perché ritrattasse le sue accuse nei confronti dei presunti responsabili del delitto "de quo" sarebbe inesistente agli atti del processo", avendo lo SP solo riferito, a fronte del diverso assunto del AIlino, che egli era solo stato informato dai suoi familiari di generiche minacce inerenti la sua scelta collaborativa, senza alcuno specifico riferimento;
b) che indebitamente, con riferimento al luogo da cui sarebbe partita la spedizione omicida, sarebbe stata obliterata la contraddizione fra l'assunto del AIlino, secondo cui si sarebbe trattato di uno "scasso o ferramenta di un affiliato di AT di AI nella zona di Nocera", e quello di SP, secondo cui si sarebbe invece trattato del "capannone di un certo AT (non Di AI AT) di San Mauro di Nocera, titolare di una fabbrica di porte blindate";
c) che del pari indebitamente sarebbe stato obliterato, facendo un generico e arbitrario riferimento ad un "periodo di ferie", il contrasto fra AIlino e SP, il primo dei quali aveva collocato l'omicidio in un giorno feriale mentre il secondo, in dichiarazioni rese il 13 febbraio 1986 (e quindi in epoca assai più vicina al fatto), lo aveva collocato in una domenica o, comunque, un giorno festivo;
d) che nessuna spiegazione era stata data dai giudici di merito a proposito del pur segnalato contrasto fra quanto dichiarato dal CA circa il fatto che lo sparatore aveva una capigliatura "mossa e brizzolata" e quanto affermato invece dal AIlino, secondo il quale il Di AI avrebbe portato, in occasione del delitto, una parrucca bionda;
e) che, con riguardo all'ulteriore divergenza fra le dichiarazioni del AIlino e quelle dello SP circa l'identità di tutti i partecipi dell'azione criminosa (fra i quali il AIlino aveva indicato tale VA, escluso invece dallo SP, che aveva parlato di tale AP), la corte di merito si sarebbe limitata ad un'"affermazione tanto oscura quanto semplicistica", consistita nel rilevare che ne' il AP ne' il VA erano comunque imputati in questo procedimento;
f) che i giudici di merito si sarebbero "inventati di sana pianta" la circostanza secondo cui il AIlino, già imputato anch'egli dell'omicidio LA, sarebbe stato assolto solo per la ritrattazione di SP, quando l'assoluzione era stata invece motivata, come rilevabile dalla relativa sentenza, da carenze istruttorie per le quali erano state scritte - si afferma - "parole di fuoco" nei confronti della P.G. e dell'A.G. inquirente;
g) che del tutto apparente sarebbe da considerare la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui indica genericamente come elementi di riscontro alle dichiarazioni del AIlino "i rilievi effettuati sul luogo dell'agguato, le perizie medico-legali, i reperti balistici, le testimonianze di CA e ER, i dati acquisiti sull'LA"; h) che erroneamente sarebbe stata ritenuta dai giudici di merito la compatibilità fra loro delle dichiarazioni del AIlino e del CA in merito alla dinamica del ferimento di quest'ultimo, avendo il AIlino sostenuto che il CA era stato colpito una prima volta essendo egli e lo sparatore in posizione statica e una seconda volta essendo entrambi in posizione dinamica, mentre il CA aveva sempre affermato di essere stato colpito da fermo.
La difesa di SC, a sua volta, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sintesi:
1 ) che i giudici di merito, a giustificazione della ritenuta responsabilità dell'imputato, basata sulle dichiarazioni di quello stesso AIlino ritenuto non attendibile con riguardo alle posizioni di altri soggetti, mandati assolti, avrebbero fatto ricorso ad un'affermazione non rispondente al vero, e cioè quella secondo cui le assoluzioni sarebbero state dovute soltanto a mancanza di riscontri;
2) che indebitamente la corte territoriale avrebbe ritenuto insussistenti i segnalati contrasti fra le dichiarazioni di AIlino, SP e CA a proposito di una serie di circostanze concernenti la dinamica dei fatti e l'identità dei partecipi: le stesse circostanze, in sostanza, di cui si è già fatto cenno nell'illustrazione del secondo motivo del ricorso Di AI, più altre quali il numero degli sparatori (due per CA, tre per AIlino) e l'asserita unicità del colpo che sarebbe stato sparato da SC, in contrasto con le risultanze di "prova generica"; il tutto dovendosi anche considerare che lo SP, avendo a suo tempo partecipato al processo nei confronti di AIlino per l'omicidio LA, era stato in grado di avere piena contezza di tutti i particolari concernenti il suddetto episodio criminoso;
3) che sarebbe stata indebitamente attribuita valenza di riscontro, nei confronti di SC, ad elementi comunque privi di qualsivoglia carattere individualizzante;
4) che contraddittoriamente sarebbe stata ritenuta la sussistenza della premeditazione nonostante il fatto che la scelta della vittima, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, sarebbe stata fatta all'ultimo momento, apodittica peraltro risultando l'affermazione dei giudici di merito secondo cui lo scopo dell'azione criminosa sarebbe stato quello di riaffermare il potere delinquenziale nella zona;
5) che immotivatamente e ingiustificatamente sarebbe stata ritenuta la sola equivalenza, e non invece la prevalenza delle attenuanti generiche.
Ad ulteriore sostegno delle suesposte doglianze il ricorrente ha anche fatto pervenire una dettagliata memoria a sua firma. La difesa del GU, infine, ha denunciato la mancata osservanza dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, di cui, con i motivi d'appello, era stata chiesta l'attenuazione.
Per l'udienza del 22 marzo 2000, alla quale la trattazione del ricorso era stata originariamente fissata, SC IM, oltre a far pervenire, a mezzo del suo difensore, memoria difensiva, depositata lo stesso giorno 22 marzo, ha anche avanzato direttamente, tramite telegramma, richiesta di applicazione del rito abbreviato. Altre richieste di applicazione del rito abbreviato sono state fatte pervenire per l'udienza odierna da LL UR AR e Di AI AT, mentre SC IM ha fatto pervenire, per il tramite della casa di reclusione di Civitavecchia, un'ulteriore memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'applicazione del rito abbreviato.
Il difensore di SC, infine, nel ribadire la richiesta di rito abbreviato ovvero di diretta applicazione, in questa sede, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter, commi 2 e 3, del D.L. 7 febbraio 2000 n.82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n. 144, se interpretato nel senso della esclusione della possibilità di fruire dei vantaggi offerti dal rito abbreviato, quale riformato dalla legge n.479 del 1999, in sede di legittimità. A detta questione si sono associati gli altri difensori presenti.
In diritto
Si ritiene che debba essere preliminarmente affrontato il problema posto dalle richieste concernenti il rito abbreviato. Al riguardo va anzitutto rilevato che la disciplina normativa alla quale occorre fare riferimento è(come chiaramente hanno mostrato di ritenere anche i difensori), quella introdotta dalla legge 5 giugno 2000 n. 144 la quale, nel convertire in legge il D.L. 7 aprile 2000 n. 82 (originariamente dettato soltanto per modificare i termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), ha aggiunto, fra gli altri, un art. 4 ter, ove, al comma 2, si prevede la possibilità, nei processi per reati puniti con la pena dell'ergastolo ancora in corso alla data di entrata in vigore di detta legge, quando sia scaduto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, di richiedere la definizione immediata del processo, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p.. Tale richiesta, come specificato al successivo comma 3, è ammessa se presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., prima della conclusione dell'istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle due lettere precedenti. La formulazione della norma non sembra quindi lasciare dubbi sulla volontà del legislatore di escludere la possibilità di un qualsivoglia "recupero" delle forme del giudizio abbreviato o dei benefici, in termini di pena, ad esso collegati, nella fase del giudizio di cassazione;
volontà che, del resto, appare del tutto in linea con quella già espressa, sia pure ad altro proposito, nell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2000 n. 35, ove si stabilisce che: "Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". Per ben intendere il significato di tale previsione, e la sua rilevanza anche ai fini che qui interessano, occorre ricordare che essa si ricollega, al punto da costituirne quasi una sorta di interpretazione autentica (in difformità di quella a suo tempo espressa dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 7 aprile 1998 n. 4265, Gerina) alla disciplina transitoria dettata, in tema di valutazione di dichiarazioni rese da soggetti indicati nell'art. 513 c.p.p., dall'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267; disciplina che, al pari di quella contenuta nell'art. 4 bis del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, trovava applicazione soltanto nel giudizio di primo grado, in quello d'appello ed in quello di rinvio, nulla disponendosi con riguardo al giudizio di cassazione. Si è quindi in presenza di un orientamento che chiaramente presuppone la piena applicabilità della fondamentale regola del "tempus regit actum" ogni qual volta questa non venga espressamente derogata. E ciò spiega appunto la mancata previsione di una possibilità di applicazione della nuova normativa davanti alla Corte di cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, per sua natura, è funzionalmente diretto solo a verificare la legittimità, appunto, della decisione adottata dal giudice di merito, e tale verifica non può che essere effettuata con riferimento alla disciplina normativa vigente all'epoca di detta decisione ed alla quale il giudice di merito era quindi obbligato ad attenersi. Ne consegue che, una volta che la verifica abbia avuto esito positivo, la decisione impugnata (che è, come talvolta si usa dire nella pratica forense, con suggestiva immagine, la vera "imputata" davanti alla Corte di cassazione), non può in alcun modo essere annullata, atteso che l'annullamento presuppone necessariamente la riscontrata presenza di un vizio di legittimità.
Detta regola subisce eccezione - salvi i casi di specifico intervento del legislatore - solo qualora si verifichi taluna delle situazioni previste dall'art. 129 c.p.p. ovvero dall'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. Nella specie, soltanto l'ultima di tali ipotesi è quella alla quale potrebbe, in astratto, farsi riferimento, postulandosi la natura sostanziale della normativa in materia di giudizio abbreviato. Ma è proprio la mancanza, ad avviso della Corte, di tale presupposto ad escludere la percorribilità di un siffatto itinerario interpretativo. Che la disciplina processuale del rito abbreviato abbia riflessi di natura sostanziale è, ovviamente, innegabile. L'istituto ha connotazioni dichiaratamente premiali e i detti riflessi, quindi, sono ad esso necessariamente ed inscindibilmente collegati. La loro esistenza, tuttavia, non può valere a cancellare e neppure a far passare in seconda linea la natura processuale di detto istituto e, quindi, dell'intera normativa che lo riguarda. L'effetto sostanziale costituito dalla riduzione di pena, infatti, tanto nell'attuale disciplina quanto in quella previgente, risulta pur sempre rigidamente ed ineludibilmente posto in rapporto di dipendenza rispetto a scelte processuali in tanto attuabili in quanto rispettose delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, nel codice di rito. Se, dunque, di norme processuali si tratta, esse non possono che essere soggette alla già ricordata regola del "tempus regit actum" la quale, d'altra parte, altro non rappresenta se non un'applicazione della regola generale dell'irretroattività di ogni legge, stabilita dall'art. 11, comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale introdotte nell'ordinamento italiano con l'approvazione del vigente codice civile. Rispetto a detta regola generale si pone, con ogni evidenza,
come eccezione, frutto di una scelta normativa ispirata al "favor rei", la disciplina dettata, in materia di successione di leggi penali nel tempo, dall'art. 2, comma terzo, cod. pen.. Ma proprio perché di natura eccezionale, tale disciplina non può che essere soggetta alla regola dell'interpretazione restrittiva dettata dall'art. 14, comma primo, delle preleggi;
interpretazione che esclude, quindi, la possibilità di estendere la nozione di "leggi penali", alla quale l'intero art. 2 cod. pen. si riferisce, a norme il cui contenuto non incida direttamente sul precetto o sulla sanzione. Solo tali norme, infatti, possono essere definite di natura sostanziale, e rientrare quindi, come tali, nella sfera di applicabilità del citato art. 2 cod. pen.. Nè potrebbe concettualmente ammettersi la possibilità di collocare, tra leggi penali sostanziali e leggi processuali (intese, naturalmente, le une e le altre, non nel senso di complessi normativi, ma di singole disposizioni), una sorta di "tertium genus", costituito da leggi che partecipino dell'una e dell'altra natura, perché ciò significherebbe renderle contemporaneamente soggette a due diverse ed incompatibili regole di interpretazione ed applicazione. Dovrà piuttosto, nei casi dubbi, verificarsi quale sia, nella singola disposizione, il carattere prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla disposizione stessa. D'altra parte, che lo stesso legislatore non abbia minimamente dubitato del carattere processuale delle norme regolatrici del rito abbreviato appare dimostrato proprio dal fatto che ha avvertito, sia pure un po' tardivamente, la necessità di introdurre una disciplina transitoria parzialmente derogatrice della regola del "tempus regit actum"; disciplina di cui non vi sarebbe stato alcun bisogno se dette norme avessero avuto carattere sostanziale, giacché, in tale ipotesi, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso il giudizio di cassazione, esse avrebbero dovuto necessariamente trovare applicazione, ai sensi appunto dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., il quale fa salva solo l'eventualità del preesistente giudicato.
Nè può rilevare, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, relativamente alla posizione di SC, il fatto che costui possa, a suo tempo, secondo quanto da lui sostenuto, aver avanzato entro il termine di legge la richiesta di giudizio abbreviato, non accolta perché, all'epoca, non accoglibile, in quanto relativa a delitto punibile con la pena dell'ergastolo. Non essendo, infatti, neppure posto in discussione che detto mancato accoglimento sia stato, alla stregua della normativa allora vigente, del tutto legittimo - tanto che, sul punto, non è stata neppure formulata censura alcuna nei motivi di ricorso, per cui si è in presenza di un giudicato parziale endoprocessuale - ne deriva che la richiesta a suo tempo respinta non può in alcun modo, per così dire, "rivivere" ora per allora e dar luogo ad un annullamento, con rinvio o senza, della sentenza impugnata;
e ciò in quanto, come già si è ricordato, non può darsi annullamento, fuori dei casi riconducibili all'art. 2 cod. pen. o all'art. 129 cod. proc. pen., se non in presenza di un vizio di legittimità addebitabile al giudice di merito in relazione alle norme che egli era tenuto ad osservare.
Tanto lo SC, quindi, quanto (a maggior ragione) gli altri ricorrenti dei quali non risulta che avessero all'epoca avanzato richiesta di giudizio abbreviato, avrebbero comunque dovuto (come, in effetti, hanno fatto), presentare, per tentare di fruire delle riduzioni di pena previste dal novellato art. 442 c.p.p., la specifica richiesta contemplata dall'art. 4 ter del D.L. n.82 del 2000. E, a tale proposito, può anche osservarsi, per quanto valga,
che detta richiesta non sarebbe stata valida neppure se presentata in una delle sedi di merito espressamente previste (e meno che mai potrebbe quindi esserlo in questa sede), non risultando comunque osservato il disposto di cui al comma 4 del citato art. 4 ter, secondo cui: "La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, del codice di procedura penale". Così come può ancora osservarsi, con specifico riguardo alla posizione del LL UR, che questi non avrebbe potuto comunque avanzare richieste presupponenti la sua perdurante qualità di imputato, atteso che il ricorso da lui proposto è affetto, a cagione della mancata presentazione dei motivi, da inammissibilità originaria che, come tale, retroagisce alla data di scadenza del termine entro il quale sarebbe stata proponibile una valida impugnazione.
Rimane, quindi, a questo punto, soltanto da esaminare la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 ter, commi 2 e 3, del D.L. n.82/2000, come convertito dalla legge n. 144/2000. Al riguardo va preliminarmente osservato che trattasi di questione proposta in termini assolutamente vaghi e generici, non risultando in alcun modo illustrate le specifiche ragioni per le quali la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost. (unico indicato nella nota scritta depositata in data odierna dalla difesa di SC) o con gli artt. 24 e 27 Cost., cui la stessa difesa ha poi fatto cenno nel corso della discussione orale. Già questo basterebbe, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per dar luogo ad una declaratoria di inammissibilità (ved., in tal senso: Cass. VI, 13 ottobre 1992 n. 9786, Abdalla, m. 191999; Cass.I, 14 febbraio 2000 n. 1712, PG c. Morabito, m. 215289. Ritiene
tuttavia la Corte di pervenire piuttosto ad una declaratoria di manifesta infondatezza della questione, facendo riferimento a quelli che facilmente possono individuarsi come i possibili argomenti (in parte accennati anche nella discussione orale) a sostegno dell'ipotizzata incostituzionalità della norma;
argomenti compendiabili, in ultima analisi, nell'assunto che sarebbe irragionevole e ingiusto consentire la fruizione della sopravvenuta, più favorevole disciplina del giudizio abbreviato a chi, a seguito dell'annullamento con rinvio, per una qualsiasi ragione, della sentenza di condanna, venisse a trovarsi nella condizione prevista dalla lett. c) dell'art. 4 ter, comma 2, del D.L. n.8212000 (concernente appunto l'ipotesi del giudizio di rinvio), per negarla, invece, a chi, essendo già in sede di legittimità, si veda respingere o dichiarare inammissibile il ricorso. Ad avviso della Corte trattasi di assunto manifestamente non condivisibile. L'eventualità, infatti, che una sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione venga annullata o meno non è certamente rimessa al caso, ma dipende - come già si è avuto modo di ricordare - dal fatto che in detta sentenza siano o non siano presenti i denunciati vizi di legittimità. Se tali vizi sono presenti, ciò significa che l'imputato ha avuto ragione di dolersene, ed è quindi giusto che, riaprendosi una fase di merito che, in realtà, non avrebbe dovuto essere conclusa nel modo in cui era stata conclusa, egli possa anche avvalersi delle ulteriori facoltà che la normativa sopravvenuta ricollega a quella fase. Se, invece, i denunciati vizi non sono presenti, non si vede quale irragionevolezza e ingiustizia vi sia nell'escludere che l'imputato possa comunque trarre vantaggio dall'avvenuta proposizione di un ricorso infondato o, al limite, anche inammissibile per causa non originaria (come è, ad esempio, anche quella costituita dalla manifesta infondatezza). Può quindi passarsi ora all'esame dei ricorsi, cominciando da quello del procuratore generale, di cui va dichiarata l'infondatezza, al limite dell'inammissibilità.
Che le risultanze alle quali il ricorrente Ufficio ha fatto riferimento fossero tali per cui una loro diversa valutazione, nel senso prospettato dallo stesso Ufficio, avrebbe potuto dar luogo ad un giudizio di colpevolezza, può senz'altro ammettersi. Ciò non può significare, tuttavia, che la diversa conclusione alla quale i giudici di merito, in primo e in secondo grado, sono pervenuti, sia censurabile, come dedotto, per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione". Come questa Corte ha innumerevoli volte affermato, il vizio di motivazione, previsto dalla legge negli esatti (e restrittivi) termini richiamati nell'intestazione del ricorso, non può consistere nella semplice opinabilità dell'apparato logico- argomentativo posto dal giudice a base del suo convincimento, occorrendo invece che tale apparato presenti, su punti di decisiva rilevanza, lacune o salti logici tali da togliere a quel convincimento ogni di ragionevole sostegno. Al riguardo può ulteriormente puntualizzarsi, in linea con detto orientamento, che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale non è in alcun modo assimilabile alla dimostrazione di un teorema matematico o geometrico, la cui accertata validità esclude, per definizione, quella di qualsiasi altro teorema contrastante con il primo. La motivazione dei provvedimenti giudiziari ha invece la sola funzione (più modesta, se si vuole, ma connaturata agli insuperabili limiti del giudizio umano), di fornire plausibile giustificazione, sul piano logico-giuridico, della decisione alla quale il giudice è pervenuto, senza che detta decisione debba necessariamente risultare, a qualsiasi osservatore, come l'unica possibile e, al limite, neppure come la più condivisibile. Del tutto inane deve quindi riguardarsi, in sede di legittimità, lo sforzo che le parti ricorrenti pongano nell'accreditare come più valide, sotto il profilo della ragionevolezza e della verisimiglianza, le ricostruzioni fattuali da esse propugnate, rispetto a quelle fatte proprie dal giudice di merito, quando detta maggiore validità derivi soltanto da una diversa "lettura", singola e d'insieme, delle risultanze processuali. Tali principi non sembrano essere stati tenuti adeguatamente presenti dal ricorrente Ufficio, il quale ha sì, con estrema diligenza, elencato (come emerge dalla precedente esposizione in fatto) una serie di elementi a suo avviso mal valutati dai giudici di merito, prospettando quella che, a suo avviso, sarebbe stata la valutazione più corretta, ma non ha con ciò adempiuto l'onere di dimostrare il pur enunciato vizio di "mancanza e manifesta illogicità" di motivazione di cui sarebbe stata affetta la sentenza impugnata. Anche quest'ultima, infatti, come pure si desume dalla precedente esposizione in fatto, non ha mancato di prendere in esame, almeno nella gran parte, gli stessi elementi cui ha fatto riferimento la procura generale, traendo da essi, però, non irragionevolmente, conclusioni diverse da quelle auspicate da detto Ufficio. In particolare, i giudici di merito, come emerge dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado, non hanno certo ignorato l'esistenza e la convergenza, almeno parziale, delle dichiarazioni accusatorie alle quali anche la procura generale ha fatto riferimento, ma hanno ritenuto che le discrasie esistenti fra dette dichiarazioni (anch'esse, per converso, nella maggior parte non negate dal ricorrente Ufficio), fossero di rilievo tale da non consentire una tranquillizzante affermazione di responsabilità. Nessuna carenza e nessun "manifesto" vizio logico appaiono quindi ravvisabili nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, specie considerando che la valutazione di merito circa il grado di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei c.d. "collaboranti" e circa la compatibilità di eventuali divergenze e discrasie fra le varie dichiarazioni accusatorie con un giudizio di sostanziale attendibilità delle stesse nel loro contenuto essenziale presenta un margine particolarmente ampio di insindacabile discrezionalità, con correlativa riduzione del già ristretto margine entro il quale l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. confina il sindacato della corte di legittimità.
Nè, d'altra parte - sembra appena il caso di aggiungerlo - potrebbe costituire causa di "manifesta illogicità" la differenziata valutazione di risultanze che siano o si assumano analoghe rispetto a posizioni diverse giacché, come pure questa Corte ha più volte affermato (ved., in particolare, Cass. I, 11 dicembre 1993 n. 11344, Algranati, m. 195773), l'illogicità può rilevare, come vizio di legittimità, soltanto quando sia interna alla motivazione concernente un singolo punto o capo della sentenza impugnata, e non quando la si voglia far derivare dal raffronto fra punti e capi diversi.
Passando quindi all'esame dei ricorsi degli imputati, va innanzi tutto rilevata l'inammissibilità di quello proposto dal LL UR, per mancata presentazione dei motivi.
Parimenti inammissibile, ma per la diversa ragione costituita dall'assoluta genericità dei motivi, risulta il ricorso proposto dalla difesa del GU, essendosi la stessa difesa limitata, senza alcun riferimento alla pur sintetica motivazione addotta dalla corte di secondo grado a sostegno della ritenuta adeguatezza del trattamento sanzionatorio stabilito da quella di primo grado, a ribadire il proprio soggettivo convincimento che detto trattamento, mediante una "più corretta e benevola lettura" dell'art. 133 cod. pen., avrebbe potuto e dovuto essere ulteriormente mitigato.
Infondato, ed anch'esso al limite dell'inammissibilità, come quello della procura generale, è poi da ritenere il ricorso proposto nell'interesse del Di AI.
Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto della difesa del ricorrente, non sia ragionevolmente dubitabile che la disposizione di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., ove sono indicate le caratteristiche che deve avere la motivazione delle sentenze, riguardi tutte le sentenze e non soltanto quelle per le quali la motivazione sia contestuale alla pronuncia, ai sensi dell'art. 544, comma 1, c.p.p.. Del tutto speciosa appare infatti l'argomentazione testuale sulla quale la difesa ha inteso far leva, e cioè che il requisito della concisione, espressamente previsto da detta ultima disposizione normativa, non è indicato nei commi 2 e 3 dello stesso art. 544 c.p.p., nei quali si prevedono le varie ipotesi di motivazione differita. Semmai, proprio il fatto che il requisito della concisione sia già autonomamente previsto, per il caso della motivazione immediata, dall'art. 544, comma 1, dovrebbe indurre a ritenere che l'analoga previsione contenuta nell'art. 546, comma 1, lett. e) non possa riferirsi alla stesso caso ma abbia invece la sua ragion d'essere per i casi diversi, previsti appunto dai commi 2 e 3 dell'art. 544.
Che poi la motivazione adottata, nella specie, dalla corte di merito sia, ad avviso della difesa del ricorrente, troppo succinta e, quindi, inadeguata per difetto all'importanza delle questioni sottoposte all'esame della medesima corte, altro non è che un'opinione soggettiva non dimostrativa, di per sè, di alcun vizio di legittimità, atteso che la validità o meno di una motivazione non è, ovviamente, collegata in modo necessaria alla sua maggiore o minore lunghezza.
Per quanto concerne il secondo motivo, valgono, specularmente, le stesse considerazioni di fondo già espresse a proposito del ricorso della procura generale. Basta porre a raffronto, da una parte, le motivazioni contenute nelle sentenze di merito (integrabili fra loro, attesa la conformità di decisione) e, dall'altra, le censure espresse nel motivo di ricorso in esame, per rendersi conto che tali censure altro non fanno se non rivisitare l'intero complesso delle risultanze probatorie prese in esame dalle corti di primo e di secondo grado, per contrapporre alle valutazioni espresse da dette corti altre valutazioni di segno diverso, senza in alcun modo dimostrare che le prime fossero manchevoli o manifestamente illogiche. In particolare, le segnalate discrasie fra le dichiarazioni accusatorie (di cui, comunque, non si contesta la convergenza nel nucleo assunto come essenziale dai giudici di merito), non risultano affatto ignorate nell'impugnata sentenza ed in quella di primo grado, ove però vengono non irragionevolmente ritenute prive di decisiva rilevanza rispetto al valore probatorio della suddetta convergenza, siccome suscettibili di varie possibili spiegazioni non incidenti sulla credibilità dei dichiaranti, relativamente al fatto specifico di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile. Ed è appena il caso di ricordare, in proposito, che, secondo quanto più volte affermato da questa Corte), la reciproca riscontrabilità di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art.210 c.p.p. non richiede che tali dichiarazioni siano esattamente, in tutto e per tutto sovrapponibili tra loro (ipotesi, questa, il cui verificarsi potrebbe, anzi, essere talvolta esso stesso motivo di sospetto), essendo sufficiente la loro concordanza nel nucleo essenziale del narrato, quando le eventuali divergenze non siano tali da implicare il ragionevole sospetto che derivino, se non addirittura da un concordato mendacio che abbia lasciato scoperti alcuni particolari, quanto meno da una confusione o approssimazione di ricordi di grado tale da investire anche il suddetto nucleo essenziale (ved., in proposito, fra le altre: Cass. I, 31 maggio 1995 n. 2328, Carbonaro, m. 201294; Cass. VI, 9 febbraio 1996 n. 4821, Gentile, m. 203612; Cass. I, 26 marzo 1996 n. 3070, Emmanuello, m. 204294).
Ciò posto, ne consegue che, volendosi denunciare vizio di motivazione, come nella specie, in ordine alla ritenuta idoneità di convergenti dichiarazioni accusatorie a costituire prova di responsabilità, non basta proporre all'attenzione della corte di legittimità gli elementi di asserita divergenza ma occorre, quando tali elementi non siano stati presi in considerazione dai giudici di merito, illustrare (a meno che non siano rilevabili "ictu oculi") le specifiche ragioni della loro potenziale, decisiva rilevanza ai fini della esclusione del valore probatorio delle dichiarazioni in questione;
quando invece siano stati presi in considerazione, spiegare perché le ragioni della loro ritenuta irrilevanza siano carenti o "manifestamente illogiche". Nel caso in esame, non sembra potersi dire che la difesa del ricorrente abbia soddisfatto ne' l'una nè l'altra di tali condizioni (in particolare la seconda, posto che le segnalate divergenze e discrasie risultano, per la gran parte, criticamente valutate dai giudici merito), per cui la sorte del ricorso non può che essere quella già anticipata all'inizio della trattazione.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di SC.
Relativamente al primo motivo, sul quale la difesa ha particolarmente insistito anche nel corso della discussione orale, ritiene anzitutto la Corte di dover nuovamente richiamare il già ricordato principio secondo cui non è deducibile come vizio di motivazione la semplice incoerenza riscontrabile fra decisioni concernenti diversi capi o punti della stessa sentenza, dovendosi verificare la completezza, correttezza e logicità dell'apparato argomentativo solo con riguardo ad ogni singola decisione. Già alla stregua di tale principio, quindi, il solo fatto che i giudici di merito - secondo quanto denunciato dalla difesa del ricorrente - avessero, a sostegno di decisioni assolutorie riguardanti diversi fatti e diverse posizioni, disatteso le dichiarazioni accusatorie di AIlino non per la sola mancanza di riscontri, ma anche per la ritenuta inattendibilità del dichiarante, non costituirebbe, di per sè, valido motivo di censura relativamente alla decisione adottata nei confronti del ricorrente. Solo, infatti, nell'ambito della motivazione a sostegno di tale decisione potrebbe negativamente apprezzarsi la mancanza o la manifesta illogicità di argomentazioni volte a giustificare la credibilità attribuita al dichiarante. Ma specifiche censure in questo senso non appaiono rilevabili dalla lettura del motivo di ricorso in esame. A ciò aggiungasi che, comunque, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l'avere i giudici di merito, in qualche passaggio delle motivazioni poste a sostegno di decisioni assolutorie (talune delle quali riguardanti anche lo stesso SC), parlato di "illogicità" di versioni fornite dal AIlino, non significa affatto che gli stessi giudici avessero inteso screditare in generale l'attendibilità del dichiarante ne' che un tale discredito fosse implicito nel suddetto giudizio di illogicità. La corte di secondo grado ha opportunamente richiamato in proposito il principio, più volte affermato da questa Corte, della c.d. "frazionabilità" delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto, nel senso che tali dichiarazioni ben possono essere valutate come attendibili per talune parti e non attendibili per altre (ved., in proposito, ex pluribus: Cass. VI, 30 luglio 1996 n. 7627, P.M. c. Alleruzzo, m. 206590; Cass. I, 15 luglio 1997 n. 4495, Di Corrado, m. 207590; Cass. VI, 13 giugno 1997 n. 5649, Dominante, m. 208897; Cass. I, 9 marzo 2000 n. 2884, PG c. Ferrara, m. 215505). Tale principio non si pone affatto in contraddizione con l'altro principio, parimenti affermato più volte da questa Corte, secondo cui, in tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., occorre in primo luogo valutare ed accertare la complessiva credibilità del dichiarante. È infatti di intuitiva evidenza che chiunque può essere considerato complessivamente credibile senza che perciò ogni sua parola debba avere il crisma della indiscutibile verità, ben potendo verificarsi che anche la più credibile delle persone sia vittima di mancanza o confusione di ricordi che rendano il suo narrato, con riguardo a singoli fatti, inattendibile per accertato contrasto con altre risultanze o anche, se si vuole, per intrinseca illogicità, di cui lo stesso dichiarante non si renda conto. Ed è appena il caso di aggiungere che una tale eventualità appare tanto più plausibile in quanto si tratti di soggetto che, come nella specie, risulti essere stato per anni professionalmente dedito ad attività criminose comportanti la commissione o la conoscenza di numerosissimi delitti del genere di quelli di cui ha riferito. Certamente, ove (prescindendosi dall'ipotesi limite del mendacio), i casi di inattendibilità del dichiarante relativamente a singoli fatti superassero un certo limite quantitativo non potrebbe, naturalmente, che risultarne inficiata anche la credibilità generale del soggetto. Ma nulla si deduce, sotto questo particolare profilo, nel ricorso. Per quanto concerne poi il secondo motivo di gravame, ritiene la Corte che valgano, sostanzialmente, le stesse considerazioni già esposte nella trattazione del ricorso del procuratore generale e del ricorso Di AI, atteso che anche in questo caso si è in presenza di censure le quali consistono essenzialmente nella pura e semplice riproposizione all'attenzione della Corte di elementi fattuali già valutati, per la gran parte, dai giudici di merito, senza alcuna specifica confutazione dei criteri logico-giuridici seguiti in detta valutazione ma con il solo intento di accreditare come valide e, per ciò stesso, indebitamente disattese, le obiezioni a suo tempo avanzate avverso la ricostruzione accusatoria. La difesa del ricorrente, tuttavia, lamenta espressamente la mancata presa in considerazione da parte della corte territoriale, di taluni elementi a suo tempo indicati come contrastanti con la detta ricostruzione e, segnatamente: a) la divergenza fra le dichiarazioni di AIlino e SP a proposito della composizione del "gruppo di fuoco" (comprensivo, secondo il primo, di tale VA NI, di cui non avrebbe parlato invece il secondo, che aveva, per converso, aggiunto la presenza di tale ET, non meglio identificato); b) il mancato rinvenimento, sul luogo del delitto, del caricatore che SC, dopo aver sparto un unico colpo, avrebbe perduto;
e) la pretesa inverisimiglianza della partecipazione di SC, a volto scoperto, ad un delitto commesso in zona dove egli era conosciuto (centro abitato di Castellammare di Stabia). Al riguardo, ritiene la Corte che vada anzitutto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non ad ogni obiezione o argomentazione prospettata dalla parte impugnante il giudice d'appello deve fornire adeguata e puntuale risposta, ma solo a quelle obiezioni o argomentazioni cui debba riconoscersi un carattere di almeno potenziale decisività. Ora, nella specie, un tale carattere non risulta in alcun modo illustrato nel ricorso, ne' può dirsi che esso sia rilevabile "ictu oculi", ove si consideri che, come già osservato nella trattazione del ricorso Di AI, non ogni divergenza e discrasia riscontrabile fra dichiarazioni accusatorie di varia provenienza (o anche, può aggiungersi, con specifico riferimento all'elemento sopra ricordato sub B, fra dichiarazioni accusatorie e risultanze fattuali), deve necessariamente indurre ad escludere il concludente valore probatorio di dette dichiarazioni. Deve anzi ritenersi manifesta, ad avviso della Corte, la non decisività degli elementi dianzi ricordati, ove si consideri:
- quanto a quello sub a), che la mancata menzione, da parte di SP, del solo VA fra i componenti del gruppo di fuoco, come pure l'aggiunta, fra i detti componenti - per il resto da lui indicati in conformità con l'indicazione fornita da AIlino - del non meglio identificato ET, ben possono trovare facile e piana spiegazione in marginali confusioni o lacune mnemoniche, tanto più in quanto lo SP, come ricordato anche nel ricorso, era dichiarante "de relato";
- quanto a quello sub b), che il mancato ritrovamento, sul luogo del delitto, del caricatore che vi sarebbe stato perso da SC può essere dipeso dalle più varie ragioni, fra le quali basti, esemplificativamente, indicare il possibile recupero da parte di altro componente del gruppo di fuoco, senza che il AIlino dovesse necessariamente averne percezione, ovvero il possibile recupero da parte di soggetto non identificabile, sopraggiunto prima dell'arrivo della polizia giudiziaria;
- quanto a quello sub c), che trattasi di semplice valutazione soggettiva basata su considerazioni di ordine probabilistico, come tale insuscettibile di costituire elemento di decisiva rilevanza. Passando quindi all'esame del terzo motivo di ricorso, rileva la corte che il medesimo appare caratterizzato da assoluta genericità, sostenendosi in esso, in modo del tutto assertivo, l'assenza di riscontri individualizzanti senza in alcun modo considerare che, come costantemente affermato da questa Corte, le convergenti dichiarazioni accusatorie si riscontrano tra loro e che, nella specie (per non parlare degli altri elementi indicati dai giudici di merito), le dichiarazioni di AIlino e SP (ancorché, queste ultime, "de relato", il che, di per sè, non incide sulla loro attendibilità) convergono nell'indicare, fra i partecipi dell'azione criminosa, il ricorrente SC.
Relativamente al quarto motivo, ritiene la Corte sufficiente osservare che l'aggravante della premeditazione non richiede, di per sè, che sia stata previamente individuata la vittima del delitto, ma richiede soltanto che questo sia stato progettato e deliberato, anche "in incertam personam", con congruo anticipo e senza che dal momento della deliberazione a quello dell'esecuzione siano intervenuti momenti di dubbio o ripensamento;
dal che deriva che, nella specie, essendosi ritenuto, a seguito di una insindacabile valutazione di fatto degli acquisiti elementi probatori (a proposito della quale la difesa del ricorrente si limita ad una immotivata denuncia di pretesa apoditticità), che la sanguinosa spedizione da cui derivò la morte dell'LA fosse stata progettata e deliberata per riaffermare il potere di una determinata organizzazione camorristica rispetto ad altra, nel territorio di Castellammare di Stabia, e che si fosse poi data attuazione, dopo un apprezzabile lasso di tempo, a detta deliberazione, nulla rileva, ai fini dell'esclusione della contestata premeditazione, il fatto che, in concreto, la vittima sacrificale possa essere stata individuata per caso, nella persona del primo soggetto di ritenuta appartenenza all'organizzazione avversaria nel quale i componenti del gruppo di fuoco si siano imbattuti. Quanto, infine, al quinto motivo, ritiene la Corte sufficiente osservare che, se è vero che la corte di secondo grado, con riguardo al trattamento sanzionatorio, si è limitata ad affermare genericamente (come ricordato nel ricorso), che per tutti gli imputati, compreso SC, esso andava confermato, "in relazione ai precedenti penali ed alla gravità dei fatti", è altrettanto che, come si rileva dalla lettura dei motivi d'appello a suo tempo proposti avverso la sentenza di primo grado, non meno generiche erano le ragioni sulla base delle quali era stato richiesto il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. sulle aggravanti (età dello SC all'epoca dei fatti, precedenti penali apoditticamente definiti "irrilevanti", e un non meglio precisato "contesto storico-culturale in cui si è svolto il delitto"). Il denunciato vizio di motivazione sul punto si appalesa, quindi, del tutto inconsistente, non potendovi essere obbligo di motivazione specifica a fronte di richieste e doglianze formulate in termini assolutamente generici.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibili i ricorsi di GU MI e LL UR AR;
rigetta i ricorsi di Di AI AT e SC IM;
condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali, rigetta il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2000