Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
Sono armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona. (Fattispecie in tema di rapina, nella quale una chiave per serrature blindate, lunga cm. 11, utilizzata a fini di minaccia, è stata ritenuta dalla Corte arma impropria).
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Tribunale Nola, 24/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 24/08/2021), n.1185 Giudice: Ester Ricciardelli Reato: 582, 585 co. 2 c.p. Esito: Condanna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Giudice, dott.ssa Ester Ricciardelli, all'udienza del 26 maggio 2021 ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di (...), nato a San Paolo Bel Sito il (...), residente in Empoli alla via (...), domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Cimitile alla via (...) presso il proprio esercizio commerciale Bar (...) (v. verbale del 1° febbraio 2018) libero - già presente Difeso di fiducia dall'avv. (...) …
Leggi di più… - 3. Profumo, se spruzzato negli occhi, è arma (Cass. 46868/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2014, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 16/01/2014
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 153
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 29677/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEVO MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15.2.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale MO Galli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B perché il fatto non sussiste e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.6.2012, il Tribunale di Ravenna dichiarò L'OV MO responsabile dei delitti di rapina, tentata rapina e lesioni personali nei confronti delle addette ad alcuni esercizi commerciali e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 15.2.2013, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione personalmente l'indagato deducendo:
1) la violazione dell'art. 628 c.p., comma 3, nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta sussistenza della minaccia aggravata dall'uso dell'arma, non potendosi - suo dire - definirsi tale una chiave per serrature;
2) la violazione degli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., n. 1, nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di lesioni (non essendo stato refertata a GR NA alcuna patologia obiettiva, ma solo un'ansia reattiva), sia con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che - a dire del ricorrente - sarebbe invece del tutto insussistente;
3) la violazione dell'art. 62 c.p., n. 4, nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, essendo stato sottratta, con la rapina consumata, solo una banconota da 5 Euro;
4) la violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, nonostante la lettera di scuse e il vaglia postale per l'importo di Euro 100 inviato a ciascuna delle pp.oo..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Infondato è il primo motivo di ricorso col quale si lamenta l'errore cui sarebbero caduti i giudici di merito nel qualificare "arma" la chiave per serratura con la quale è stata posta in essere la minaccia in danno delle pp.oo..
Invero, costituiscono armi improprie, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (cfr. Cass., Sez. 1, 23/10/1984 n. 10832 Rv. 166960). Tra questi rientra certamente anche una chiave per serrature blindate, lunga cm. 11, che ben può essere utilizzata - come risulta aver fatto l'imputato - per l'offesa della persona.
3. Gli altri motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione dei motivi di appello, già rigettati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva e priva di vizi logici.
La Corte di Appello ha puntualmente risposto in ordine alla configurabilità del delitto di lesioni personali (rilevando correttamente che va qualificata come malattia l'ansia reattiva che impedisce alla persona di attendere alle ordinarie occupazioni), in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (spiegando come l'imputato non si sia appropriato solo di una banconota da 5 Euro, ma anche di due telefoni cellulari e puntasse - senza riuscirci - ad appropriarsi di tutto il contenuto della cassa), in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (spiegando come l'offerta di Euro 100 alle vittime, offerta peraltro rifiutata, non fosse in grado di risarcire tutto il danno, anche morale, patito dalle pp.oo.).
Gli argomenti svolti dalla Corte territoriale sono immuni da vizi logici e giuridici, risultando così insindacabili in sede di legittimità.
E peraltro, il ricorrente non ha preso neppure in esame - con la dovuta puntualità - gli argomenti esposti dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata per criticarli, limitandosi a censure del tutto generiche, che perciò, anche sotto questo profilo, risultano inammissibili.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 16 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014