Provvedimento: […] La prova della lesione deve essere fornita, a norma del c. 1 dell'art. 763, dal condividente che se ne lamenta, fermo il principio per cui per stabilire se vi sia lesione occorre procedere, ai sensi dell'art. 766 c.c., alla stima dei beni secondo il loro stato e valore (venale) al tempo della divisione: è, invero, al momento del perfezionamento del contratto che si verifica l'eventuale lesione, sì che ad esso ci si deve riferire per conoscerne l'esistenza (Cass. civ., Sez. […]
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