Improcedibile
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04826/2025REG.PROV.COLL.
N. 01361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2025, proposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura, in persona dei rispettivi ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
la società C.L. Solar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Antonio Biasi, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via del Conservatorio n. 91, presso lo studio dell'avvocato Giannalberto Mazzei;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 25, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla società C.L. Solar s.r.l. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'istanza presentata dalla medesima società in data 19 luglio 2023 (ID_VIA 10061), volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del comune di Ferrara, e per la condanna del Ministero a concludere il procedimento per l'adozione del provvedimento finale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.L. Solar s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha appellato, assieme al Ministero della cultura, la sentenza in epigrafe, con la quale è stato accolto un ricorso avverso il silenzio, proposto dalla società C.L. Solar s.r.l.
2. In data 19 luglio 2023, C.L. Solar s.r.l. ha presentato istanza per la valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto di impianto fotovoltaico della potenza nominale di 24 MW, da realizzarsi nel comune di Ferrara. Nell'inerzia amministrativa, la società ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per la condanna dei Ministeri intimati a provvedere sulla propria istanza.
3. Con la sentenza appellata, il T.A.R. adito ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento di VIA.
La decisione del T.A.R., invero, si innesta sulla controversa interpretazione dell'art. 8, co. 1- ter , d.lgs. 152/2006 (cod. amb.). La disposizione detta un criterio di priorità di trattazione delle pratiche di VIA per progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, basato non sull'ordine di presentazione dell'istanza, bensì sulla potenza degli impianti, che all'uopo vengono classificati in "prioritari" e "non prioritari"; la norma, come modificata dal d.l. 153/2024, conv. in l. 191/2024, contiene anche un inciso finale che fa salvo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA per i progetti compresi nel PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) e per quelli finanziati con il fondo complementare. L'impianto progettato da C.L. Solar s.r.l. è un impianto non prioritario non finanziabile con il PNRR o con il fondo complementare, ma, per la società ricorrente, ciò non escluderebbe l'obbligo giuridico di provvedere sulla propria istanza di VIA entro il termine di conclusione del procedimento, ormai spirato. Viceversa, per il Ministero dell'ambiente, l'inciso finale dell'art. 8, co. 1- ter , cod. amb., facendo salvo il rispetto dei termini procedimentali delle sole pratiche relative a progetti finanziabili con il PNRR o con il fondo complementare, escluderebbe, a contrario , l'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere sulle istanze relative ai restanti progetti.
Il T.A.R. ha seguito la prima opzione interpretativa, pur avendo, in motivazione, enunciato svariati aspetti critici della stessa. Pertanto, constatata l'intervenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento di VIA, ha accertato l'illegittimità del silenzio amministrativo e ha condannato il Ministero a provvedere.
4. Con ricorso ritualmente notificato l'11 febbraio 2025 e depositato il 17 febbraio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha appellato, unitamente al Ministero della cultura, la sentenza di primo grado, lamentandone la contraddittorietà (stante l'aspra critica contenuta, nella motivazione, all'interpretazione normativa poi seguita per la decisione della causa), nonché ribadendo la tesi, già perorata in primo grado, secondo cui l'art. 8, co. 1- ter , cod. amb., come modificato dal d.l. 153/2024, deroghi alla perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti di realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile non finanziati con i fondi PNRR e complementare.
5. In vista dell'udienza di discussione della causa, la società C.L. Solar s.r.l., già costituitasi in giudizio, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, vista la sopravvenuta conclusione del procedimento, mediante l'adozione del provvedimento n. 215 del 17 aprile 2025 (in termini: « L'adozione del provvedimento di VIA […] ha esaurito l'utilità che l [a] sentenz [a] qui gravat [a] potev [a] assicurare all [a] odiern [a] appellat [a]»), e ha chiesto che venga dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
6. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
7. Vista la dichiarazione della società di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, occorre dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado da questa proposto. Detta dichiarazione, infatti, ha la valenza di cui all'art. 84, co. 4, cod. proc. amm. (applicabile al giudizio di appello ex art. 38 cod. proc. amm.), in forza del quale, in assenza delle formalità dettate per la rinuncia al ricorso, il giudice desume, dall'intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa. La norma dà concretezza al principio dispositivo, sancendone l'operatività anche nel processo amministrativo. Pertanto, in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, esplicitamente dichiarata o desumibile da indici inequivoci, non resta al giudice che dichiararlo improcedibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
8. Diversamente dalla richiesta conclusiva della società appellata, l'improcedibilità investe non l'appello, proposto dal Ministero, ma, in nuce , il ricorso di primo grado, promosso dalla stessa società, e porta con sé la necessità di riforma della sentenza appellata, giacché diversamente – ove, cioè, si dichiarasse improcedibile il solo appello – si genererebbe il passaggio in giudicato della statuizione di accoglimento, ossia di una decisione contraria all'effetto scaturente dalla declaratoria dell'originaria ricorrente di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, « a fronte della dichiarazione di rinuncia da parte dell'appellato all'azione intrapresa e agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado – il che dimostra il venir meno dell'interesse al ricorso in ordine al quale è intervenuta una pronuncia e preclude il riesame della questione già decisa – occorre disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, e non l'estinzione del solo giudizio di appello, che esplicherebbe l'effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata » (Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2019, n. 3782; Id., Sez. V, 22 aprile 2020, n. 2550; Id., Sez. III, 23 giugno 2020, n. 4012). Invero, posto che la normativa processuale oggi non contempla l'istituto dello "annullamento senza rinvio" della sentenza, in uso anteriormente al varo del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), è preferibile procedere alla riforma in rito della decisione appellata, mutando la statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado in declaratoria di improcedibilità del medesimo. Pertanto, eventuali pretese, anche risarcitorie, della società originaria ricorrente non potrebbero fondarsi sulla decisione di primo grado, così riformata.
9. La particolarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO