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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2165/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
E
CP_2
All'udienza del 20/06/2025 alle ore 9:30 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Salvatore Rizza in sostituzione dell'Avv. CALDARELLA ANTONELLA, per l' l'avv. Doriana Alaimo, CP_1 in sostituzione dell'avv. Vigilanti Lucio Cornelio. Per è presente l'avv. CP_2
VENTURELLA MASSIMO il quale insiste in atti e nella regolare notifica della cartella come da documentazione allegata e rappresenta che la Cassazione, sezione tributaria con ordinanza n. 24547/2024 recita che in materia di notificazione degli atti tributari non è necessario l'invio di raccomandata informativa nel caso in cui sussista un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto ossi adi possibilità che si raggiunga per il notificatario l'effettiva conoscenza dello stesso, stante l'avvenuta consegna del plico a chi sia legittimato a riceverlo. L'avv. Rizza contesta che la cassazione con ordinanza recente del 27/05/2025 n. 14089 ha ribadito la necessità della raccomandata informativa.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 20:00, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 20/06/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2165 /2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Caldarella Antonella, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_3 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e dall'Avv.
Manlio Galeano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Venturella Massimo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente- contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e avviso di addebito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/07/2023 proponeva Parte_1
opposizione alla intimazione di pagamento n. 298 2022 9001795 10/000 notificata a mezzo raccomandata consegnata in data 15.12.2022, limitatamente alla cartella n. 298 2010 000
13434 79 000, su ruolo emesso da sede di Noto per sanzioni e spese accessorie CP_1
2 riferite all'anno 2007 asseritamente notificata in data 02.04.2010. A fondamento del ricorso eccepiva la omessa notifica della cartella e la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale.
CP_
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, eccepiva che l'opposizione proposta configurerebbe una inammissibile opposizione all'estratto di ruolo, e che sarebbe inammissibile per carenza d'interesse (ex art. 100 c.p.c.) e radicalmente nulla per indeterminatezza dell'oggetto
Costituitosi preliminarmente sosteneva Controparte_5
l'infondatezza della eccezione di omessa notifica della cartella impugnata depositando avviso di ricevimento della raccomandata consegnata all'indirizzo del destinatario a mani del coniuge convivente in data 02/04/2010, l'infondatezza della eccezione di prescrizione il cui decorso è stato interrotto con la notifica di precedenti intimazioni di pagamento nel
2014 e nel 2018, come da relate che allegava alla memoria.
Il ricorrente contestava le memorie avversarie evidenziando la irregolarità della notifica della cartella , anche alla luce del a documentazione depositata da , per CP_2
mancanza dell'invio della raccomandata informativa successivamente alla notifica avvenuta nelle mani di un familiare convivente e la irregolarità, comunque, della notifica degli atti interruttivi non avvenuta nelle mani del ricorrente e in mancanza di raccomandata informativa.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza di tutte le eccezioni avanzate da CP_1
CP_
. Infatti, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto da il ricorrente non ha proposto opposizione a estratto di ruolo ma all'intimazione di pagamento notificata da CP_2
con la quale si intimava il pagamento di contributi previdenziali portati dalla cartella ivi indicata. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse per non essere iniziata l'esecuzione. Infatti, è evidente l'interesse del ricorrente a impedire una esecuzione minacciata dalla intimazione opposta e che ritiene illegittima.
La eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento è infondata.
3 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14649/2024, del 24 maggio 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta.
Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd
“notifica diretta”), che è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
La prova dell'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 60 comma 1 lett. b) bis del D.P.R. n. 600/1973 è, infatti, formalità non richiesta dall'art. 26 del DP n. 602/1973 rubricato “Notificazione della cartella di pagamento” che si estende, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 18 del d. lgs. n. 46/1999, alle entrate riscosse mediante ruolo di cui all'art. 17 del menzionato decreto.
La Corte di Cassazione ha precisato che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, non si richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982". (cfr. Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 12470/2020; Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037). Ciò in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass., n.
28872/2018, n. 10037/2019).
Pertanto, nel caso di specie, in cui la cartella di pagamento notificata per posta ordinaria risulta essere state consegnata a persone di famiglia, non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto.
L ha provato , depositando l'avviso di ricevimento , che la cartella Controparte_6
è stata notificata con raccomandata pervenuta all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto dal coniuge convivente del destinatario. In tale caso non
4 trova applicazione l'art. 60 comma 1 lett. b - bis in quanto la notifica mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario non richiede l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (in termini
Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037)
L'eccezione di prescrizione è infondata perché ha provato di avere interrotto CP_2
il decorso della prescrizione, dopo la notifica della cartella in data 02/04/2010, con la notifica della intimazione di pagamento n. 29820149003363222 con raccomandata consegnata il 28/08/2014 nelle mani della figlia convivente, e con la notifica della intimazione di pagamento n. 29820179009784413 con raccomandata consegnata il
20/02/2018 nelle mani di familiare convivente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente e in favore di in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa., con pagamento in favore dell'avv. Venturella Massimo distrattario.
CP_ Compensa le spese tra l'opponente e anche inconsiderazione del comportamento processuale di che nella sua memoria difensiva ha avanzato eccezioni destituite di CP_1
fondamento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_5
complessivi Euro 1900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. Massimo Venturella dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 20/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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