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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1637/2020 R.G.
Tra
Parte_1
C.F. ), C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.to Saverio
Sticchi Damiani (C. F. C.F._2
E
Parte_2
(C.F. , C.F._3
Pag. 1 a 7 nata a [...] l'[...], residente in [...] alla contrada Sardella Via Prov. GL M.- S. Vito dei Normanni.
rappresentata e difesa dall'avv.to Capobianco Leonzio
convenuta
Ricostruzione dei fatti
(secondo il contenuto dell'atto di citazione)
Con atto di compravendita immobiliare per Notaio del Persona_1
30.09.1987, trascritto ai nn. 13270/11421 e registrato in data 13.10.1987, il dott. Pt_1 acquistava dagli eredi alcuni fondi insistenti nell'agro di GL
[...] Per_2
ME, tra i quali il terreno censito in Catasto al foglio 121, particella 12, di are
18.48.
Successivamente, con tipo di frazionamento prot. n. 579/2001, la predetta particella 12 veniva suddivisa in due sub-particelle, individuate con il n. 44 di mq 103
e n. 45 di mq 1745.
Nella mappa catastale del Comune di GL ME, quindi, la particella 44 era, graficamente, individuabile con un rettangolo stretto ed allungato, invece la particella 45, molto più estesa, era individuabile per una configurazione pressoché quadrata, sulla quale insisteva – seppur non riportato in Catasto- un fabbricato, il quale, in virtù di concessione edilizia n. 5646 del 14.11.2001 rilasciata in favore dell'odierno attore dal Comune di GL ME, veniva fatto oggetto di interventi, anche in sanatoria, di ristrutturazione e ampliamento per lo svolgimento dell'attività agricola.
Tuttavia, nel modello 51 F TP del Catasto veniva erroneamente attribuita alla particella n.44 una superficie di 1.745 mq, mentre alla particella 45, di gran lunga più estesa, una superficie di soli 103 mq. Avveniva, di fatto, un evidente scambio di superficie tra le due particelle;
in sostanza, nel tipo di frazionamento, graficamente le particelle nn. 44 e 44 riportano lo stato dei luoghi, ma la tabella superficiaria ne inverte le estensioni.
Il Catasto, successivamente, rilevava l'incongruenza tra sagome e superfici ed anziché procedere alla correzione dell'errore effettivamente commesso (cioè attribuire
Pag. 2 a 7 il dato superficiario alla descrizione grafica), invertiva i numeri delle particelle, sovvertendo il contenuto del tipo di frazionamento.
Pertanto, specificamente, la particella n. 45 di maggiore superficie veniva, di poi, erroneamente indicata con il numero 44 (la quale, in seguito, con tipo mappale n.
39002.1/2010 veniva dalla sig.ra soppressa e sostituita, con Parte_2 inserimento in mappa della sagoma del fabbricato esistente, dalla particella 91 del
Catasto Fabbricati), invece la particella n. 44, di gran lunga più piccola, diveniva la particella n. 45.
Con atto di permuta del 19.04.2002, rep. n. 9841 (a distanza di poco più di quattro mesi dal tipo di frazionamento prot. n. 579/2001), il dott. nel Parte_1 convincimento di riportarsi alle risultanze del tipo di frazionamento ed al primo inserimento delle particelle nella mappa catastale, volendo cedere alla sorella
[...]
tra le altre, anche la striscia di terreno di mq 103, ha finito per sottoscrivere Pt_2
l'atto di permuta contenente la particella n. 44 che indicava invece, ed a causa di quanto sopra descritto, il terreno avente superficie di mq 1745.
Appare evidente, dunque, ( questa la tesi del difensore del che l'odierno Pt_2 attore, ignaro dell'errore materiale presente nella descrizione catastale delle particelle nn. 44 e 45, fosse nella totale convinzione di aver ceduto in permuta alla sorella la
“originaria” particella n. 44, ovvero quella dalla superficie stretta ed allungata di soli
103 mq.
Tuttavia, in virtù delle circostanze finora rappresentate, con la trascrizione della permuta, la proprietà del terreno più grande ed indicato con il n. p.lla 44 (post correzione d'ufficio del Catasto) transitava in capo alla SI.ra . Parte_2
Occorre precisare, a tal proposito, che nell'atto di permuta del 19.04.2002 non vi era alcun riferimento né menzione del fabbricato insistente sulla originaria particella
12, poi frazionata e divenuta (per inversione) p.lla 44; ciò a riprova del convincimento del dott. di trasferire alla sorella il solo terreno di mq 103: quello all'interno del Pt_2 quale non insisteva alcuna costruzione immobiliare (che peraltro già all'epoca accoglieva l'azienda agricola gestita dal dr. . Parte_1
La SI.ra , invece, avvedutasi dell'errore commesso dal fratello, Parte_2 tacendo la circostanza, in violazione dei principi di buona fede e correttezza e traendolo a proprio e ingiusto beneficio, dapprima con DOCFA n. 1520/2010 prot. n. 50662 del
Pag. 3 a 7 15.03.2010 ha accatastato a proprio nome il fabbricato, ingenerando così anche la modifica catastale generatrice della p.lla 91 (fabbricato) in luogo della n.44 (terreno);
e poi, con atto di conferma di atto nullo ex art. 46, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 del
15.06.2017, rep. n. 25613, dichiarava di voler confermare la validità dell'atto di permuta del 19.04.2002, indicando in esso i dati catastali del predetto fabbricato, così come variati nella particella 91.
L'odierno attore, al fine di provare l'errore materiale intervenuto in sede catastale e quindi provare, di conseguenza, la propria titolarità della originaria particella 45, divenuta poi particella 44 ed infine particella 91, incaricava l'Ing. , Persona_3 iscritto nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi con posizione n. 347, a redigere una relazione di consulenza tecnica, all'interno della quale l'Ingegnere affermava che “considerato l'originario errore catastale e le osservazioni innanzi riportate, in conclusione si ribadisce che è da escludere che l'attuale particella n. 91 con entrostante fabbricato (particella di maggiore estensione dell'originario frazionamento), possa ritenersi attribuita alla SI.ra ”. Parte_2
Tanto premesso, evocava in giudizio , innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brindisi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la nullità ex art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 dell'atto di permuta del 19.04.2002 intercorso tra l'odierno attore e l'odierna convenuta;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità uti dominus in capo al dott. della originaria Parte_1 particella 45, divenuta in seguito particella 44 ed infine particella 91, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo;
- accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di permuta del 19.04.2002 per vizio del consenso, ex artt. 1427 e ss. c.c., in parte qua;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità uti dominus in capo al dott. della originaria particella 45, divenuta in seguito particella 44 ed Parte_1 infine particella 91; conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile oggi identificato in Catasto fabbricati di
GL ME con la p.lla 91 del foglio 121 in favore del medesimo attore;
- per
l'effetto, condannare la SI. al risarcimento del danno cagionato per Parte_2
Pag. 4 a 7 euro 125.000,00, ovvero per euro 10.000,00 annui dal 2017 incluso sino al soddisfo, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa del 9 novembre 2020 si costituiva la convenuta che concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenendo, sostanzialmente che non era stata documentata né accertata l'esistenza di alcun errore catastale nei frazionamenti che avevano preceduto l'atto di permuta del 19.04.2002, senza contare che tali frazionamenti erano stati effettuati proprio dall'attore.
In ogni caso, riteneva la insussistenza dei presupposti per la applicabilità sia dell'art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 sia dell' 1427 e ss. c.c.,
All'esito della fase istruttoria, all'udienza del 10 marzo 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è infondata e deve, di conseguenza essere disattesa.
Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio l'
[...]
i cui dipendenti avrebbero commesso l'errore catastale Controparte_1 denunciato nell'atto di citazione.
L'Ufficio, costituendosi, avrebbe potuto opporre le sue difese anche in considerazione degli aspetti meramente tecnici di fatto solo enucleati ma non dimostrati, connessi all'errore materiale che sarebbe stato commesso.
L'affermazione di parte attrice, secondo cui il Catasto avrebbe erroneamente scambiato le superfici delle particelle 44 e 45, attribuendo alla part.lla 45, di maggiore estensione, la minore superficie della part.lla 44 e accortosi successivamente dell'errore, anziché correggerlo avrebbe invertito i numeri delle particelle, non trova riscontro documentale.
Non risulta accertata, invero, la esistenza di alcun errore catastale nei frazionamenti che hanno preceduto l'atto di permuta del 19.4.2002.
Peraltro, detti frazionamenti erano stati effettuati proprio dall'attore il quale era, pertanto, consapevole di aver ceduto alla sorella , la p.lla 44 di mq. 1745. Parte_2
Di non minore importanza è la circostanza che la convenuta non ha partecipato, personalmente, alla stipula dell'atto di permuta, in quanto le parti formali del rogito
Pag. 5 a 7 erano e ( padre delle parti in causa) in qualità di procuratore di Parte_1 Per_4
. Parte_2
Dall'esame testimoniale assunto, si evince, chiaramente il motivo della permuta: il padre, volendo distribuire, equamente, i terreni tra i due figli, cedeva parte di essi al figlio maschio chiedendo sostanzialmente a quest'ultimo di cedere ( ed in effetti cedeva) alla sorella anche il terreno di cui trattasi e nello specifico la particella 44 di maggiore estensione, di mq. 1745.
L'unico errore presente nella citata permuta, di poi sanato, è quello di avere omesso di dichiarare che su detta particella era presente un fabbricato il cui utilizzo da parte di era stato consentito proprio dalla sorella Persona_5 Pt_2
Quest'ultima ha sempre pagato le relative imposte e la particella è inserita nella sua dichiarazione dei redditi ( come risulta dall'allegato sub g) alla comparsa di costituzione).
Altra circostanza poco chiara attiene al fatto che nell'atto di compravendita del
16.102017, con cui l'attore ha ceduto la part.lla 45 alla soc. Controparte_2
l'alienante non ha ceduto anche il fabbricato, in quanto insistente sulla part.lla 44 di proprietà della convenuta.
Ciononostante, da visura catastale del 6.12.2017 e del 23.5.2018, l'immobile censito alla part. lla 91 ( derivante dalla sostituzione della part.lla 44 del terreno con la part.lla 91 del Catasto Fabbricati), risulta intestato al , mentre da successiva Parte_1 visura catastale del 23.5.2018, la stessa part.lla risulta intestata alla società pur CP_2 essendo in realtà di proprietà della convenuta, che peraltro non ha mai partecipato all'atto di vendita.
Dunque, una situazione catastale, tutt'altro che lineare e, in ogni caso contrastante con l'atto pubblico del Notaio Per_6
Tant'è che, successivamente, lo stesso a seguito di missive Controparte_1 del difensore della convenuta provvedeva alla correzione di detta precedenza situazione catastale.
Ad oggi, la situazione e la intestazione catastale vede e vedrà quale unica e legittima titolare della particella 44, la odierna convenuta.
All'uopo, deve convenirsi per la insussistenza dei presupposti per la applicabilità sia dell'art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001, in quanto non ricorrono i motivi di nullità dell'atto pubblico, ivi contemplati, sia dell' art. 1427 e ss. c.c., non potendosi, nella specie, ritenere sussistente un errore nel consenso dell'attore a permutare.
Pag. 6 a 7 Per le esposte ragioni la domanda attrice deve essere rigettata.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell'attore ed in favore della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da
Parte_1
C.F. ), C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...]
nei confronti di
Parte_2
(C.F. , C.F._3
nata a [...] l'[...], residente in [...] alla contrada Sardella Via Prov. GL M.- S. Vito dei Normanni, cosi provvede:
1) Rigetta la domanda attrice.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Brindisi, in data 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1637/2020 R.G.
Tra
Parte_1
C.F. ), C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.to Saverio
Sticchi Damiani (C. F. C.F._2
E
Parte_2
(C.F. , C.F._3
Pag. 1 a 7 nata a [...] l'[...], residente in [...] alla contrada Sardella Via Prov. GL M.- S. Vito dei Normanni.
rappresentata e difesa dall'avv.to Capobianco Leonzio
convenuta
Ricostruzione dei fatti
(secondo il contenuto dell'atto di citazione)
Con atto di compravendita immobiliare per Notaio del Persona_1
30.09.1987, trascritto ai nn. 13270/11421 e registrato in data 13.10.1987, il dott. Pt_1 acquistava dagli eredi alcuni fondi insistenti nell'agro di GL
[...] Per_2
ME, tra i quali il terreno censito in Catasto al foglio 121, particella 12, di are
18.48.
Successivamente, con tipo di frazionamento prot. n. 579/2001, la predetta particella 12 veniva suddivisa in due sub-particelle, individuate con il n. 44 di mq 103
e n. 45 di mq 1745.
Nella mappa catastale del Comune di GL ME, quindi, la particella 44 era, graficamente, individuabile con un rettangolo stretto ed allungato, invece la particella 45, molto più estesa, era individuabile per una configurazione pressoché quadrata, sulla quale insisteva – seppur non riportato in Catasto- un fabbricato, il quale, in virtù di concessione edilizia n. 5646 del 14.11.2001 rilasciata in favore dell'odierno attore dal Comune di GL ME, veniva fatto oggetto di interventi, anche in sanatoria, di ristrutturazione e ampliamento per lo svolgimento dell'attività agricola.
Tuttavia, nel modello 51 F TP del Catasto veniva erroneamente attribuita alla particella n.44 una superficie di 1.745 mq, mentre alla particella 45, di gran lunga più estesa, una superficie di soli 103 mq. Avveniva, di fatto, un evidente scambio di superficie tra le due particelle;
in sostanza, nel tipo di frazionamento, graficamente le particelle nn. 44 e 44 riportano lo stato dei luoghi, ma la tabella superficiaria ne inverte le estensioni.
Il Catasto, successivamente, rilevava l'incongruenza tra sagome e superfici ed anziché procedere alla correzione dell'errore effettivamente commesso (cioè attribuire
Pag. 2 a 7 il dato superficiario alla descrizione grafica), invertiva i numeri delle particelle, sovvertendo il contenuto del tipo di frazionamento.
Pertanto, specificamente, la particella n. 45 di maggiore superficie veniva, di poi, erroneamente indicata con il numero 44 (la quale, in seguito, con tipo mappale n.
39002.1/2010 veniva dalla sig.ra soppressa e sostituita, con Parte_2 inserimento in mappa della sagoma del fabbricato esistente, dalla particella 91 del
Catasto Fabbricati), invece la particella n. 44, di gran lunga più piccola, diveniva la particella n. 45.
Con atto di permuta del 19.04.2002, rep. n. 9841 (a distanza di poco più di quattro mesi dal tipo di frazionamento prot. n. 579/2001), il dott. nel Parte_1 convincimento di riportarsi alle risultanze del tipo di frazionamento ed al primo inserimento delle particelle nella mappa catastale, volendo cedere alla sorella
[...]
tra le altre, anche la striscia di terreno di mq 103, ha finito per sottoscrivere Pt_2
l'atto di permuta contenente la particella n. 44 che indicava invece, ed a causa di quanto sopra descritto, il terreno avente superficie di mq 1745.
Appare evidente, dunque, ( questa la tesi del difensore del che l'odierno Pt_2 attore, ignaro dell'errore materiale presente nella descrizione catastale delle particelle nn. 44 e 45, fosse nella totale convinzione di aver ceduto in permuta alla sorella la
“originaria” particella n. 44, ovvero quella dalla superficie stretta ed allungata di soli
103 mq.
Tuttavia, in virtù delle circostanze finora rappresentate, con la trascrizione della permuta, la proprietà del terreno più grande ed indicato con il n. p.lla 44 (post correzione d'ufficio del Catasto) transitava in capo alla SI.ra . Parte_2
Occorre precisare, a tal proposito, che nell'atto di permuta del 19.04.2002 non vi era alcun riferimento né menzione del fabbricato insistente sulla originaria particella
12, poi frazionata e divenuta (per inversione) p.lla 44; ciò a riprova del convincimento del dott. di trasferire alla sorella il solo terreno di mq 103: quello all'interno del Pt_2 quale non insisteva alcuna costruzione immobiliare (che peraltro già all'epoca accoglieva l'azienda agricola gestita dal dr. . Parte_1
La SI.ra , invece, avvedutasi dell'errore commesso dal fratello, Parte_2 tacendo la circostanza, in violazione dei principi di buona fede e correttezza e traendolo a proprio e ingiusto beneficio, dapprima con DOCFA n. 1520/2010 prot. n. 50662 del
Pag. 3 a 7 15.03.2010 ha accatastato a proprio nome il fabbricato, ingenerando così anche la modifica catastale generatrice della p.lla 91 (fabbricato) in luogo della n.44 (terreno);
e poi, con atto di conferma di atto nullo ex art. 46, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 del
15.06.2017, rep. n. 25613, dichiarava di voler confermare la validità dell'atto di permuta del 19.04.2002, indicando in esso i dati catastali del predetto fabbricato, così come variati nella particella 91.
L'odierno attore, al fine di provare l'errore materiale intervenuto in sede catastale e quindi provare, di conseguenza, la propria titolarità della originaria particella 45, divenuta poi particella 44 ed infine particella 91, incaricava l'Ing. , Persona_3 iscritto nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi con posizione n. 347, a redigere una relazione di consulenza tecnica, all'interno della quale l'Ingegnere affermava che “considerato l'originario errore catastale e le osservazioni innanzi riportate, in conclusione si ribadisce che è da escludere che l'attuale particella n. 91 con entrostante fabbricato (particella di maggiore estensione dell'originario frazionamento), possa ritenersi attribuita alla SI.ra ”. Parte_2
Tanto premesso, evocava in giudizio , innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brindisi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la nullità ex art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 dell'atto di permuta del 19.04.2002 intercorso tra l'odierno attore e l'odierna convenuta;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità uti dominus in capo al dott. della originaria Parte_1 particella 45, divenuta in seguito particella 44 ed infine particella 91, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo;
- accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di permuta del 19.04.2002 per vizio del consenso, ex artt. 1427 e ss. c.c., in parte qua;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità uti dominus in capo al dott. della originaria particella 45, divenuta in seguito particella 44 ed Parte_1 infine particella 91; conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile oggi identificato in Catasto fabbricati di
GL ME con la p.lla 91 del foglio 121 in favore del medesimo attore;
- per
l'effetto, condannare la SI. al risarcimento del danno cagionato per Parte_2
Pag. 4 a 7 euro 125.000,00, ovvero per euro 10.000,00 annui dal 2017 incluso sino al soddisfo, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa del 9 novembre 2020 si costituiva la convenuta che concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenendo, sostanzialmente che non era stata documentata né accertata l'esistenza di alcun errore catastale nei frazionamenti che avevano preceduto l'atto di permuta del 19.04.2002, senza contare che tali frazionamenti erano stati effettuati proprio dall'attore.
In ogni caso, riteneva la insussistenza dei presupposti per la applicabilità sia dell'art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 sia dell' 1427 e ss. c.c.,
All'esito della fase istruttoria, all'udienza del 10 marzo 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è infondata e deve, di conseguenza essere disattesa.
Nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio l'
[...]
i cui dipendenti avrebbero commesso l'errore catastale Controparte_1 denunciato nell'atto di citazione.
L'Ufficio, costituendosi, avrebbe potuto opporre le sue difese anche in considerazione degli aspetti meramente tecnici di fatto solo enucleati ma non dimostrati, connessi all'errore materiale che sarebbe stato commesso.
L'affermazione di parte attrice, secondo cui il Catasto avrebbe erroneamente scambiato le superfici delle particelle 44 e 45, attribuendo alla part.lla 45, di maggiore estensione, la minore superficie della part.lla 44 e accortosi successivamente dell'errore, anziché correggerlo avrebbe invertito i numeri delle particelle, non trova riscontro documentale.
Non risulta accertata, invero, la esistenza di alcun errore catastale nei frazionamenti che hanno preceduto l'atto di permuta del 19.4.2002.
Peraltro, detti frazionamenti erano stati effettuati proprio dall'attore il quale era, pertanto, consapevole di aver ceduto alla sorella , la p.lla 44 di mq. 1745. Parte_2
Di non minore importanza è la circostanza che la convenuta non ha partecipato, personalmente, alla stipula dell'atto di permuta, in quanto le parti formali del rogito
Pag. 5 a 7 erano e ( padre delle parti in causa) in qualità di procuratore di Parte_1 Per_4
. Parte_2
Dall'esame testimoniale assunto, si evince, chiaramente il motivo della permuta: il padre, volendo distribuire, equamente, i terreni tra i due figli, cedeva parte di essi al figlio maschio chiedendo sostanzialmente a quest'ultimo di cedere ( ed in effetti cedeva) alla sorella anche il terreno di cui trattasi e nello specifico la particella 44 di maggiore estensione, di mq. 1745.
L'unico errore presente nella citata permuta, di poi sanato, è quello di avere omesso di dichiarare che su detta particella era presente un fabbricato il cui utilizzo da parte di era stato consentito proprio dalla sorella Persona_5 Pt_2
Quest'ultima ha sempre pagato le relative imposte e la particella è inserita nella sua dichiarazione dei redditi ( come risulta dall'allegato sub g) alla comparsa di costituzione).
Altra circostanza poco chiara attiene al fatto che nell'atto di compravendita del
16.102017, con cui l'attore ha ceduto la part.lla 45 alla soc. Controparte_2
l'alienante non ha ceduto anche il fabbricato, in quanto insistente sulla part.lla 44 di proprietà della convenuta.
Ciononostante, da visura catastale del 6.12.2017 e del 23.5.2018, l'immobile censito alla part. lla 91 ( derivante dalla sostituzione della part.lla 44 del terreno con la part.lla 91 del Catasto Fabbricati), risulta intestato al , mentre da successiva Parte_1 visura catastale del 23.5.2018, la stessa part.lla risulta intestata alla società pur CP_2 essendo in realtà di proprietà della convenuta, che peraltro non ha mai partecipato all'atto di vendita.
Dunque, una situazione catastale, tutt'altro che lineare e, in ogni caso contrastante con l'atto pubblico del Notaio Per_6
Tant'è che, successivamente, lo stesso a seguito di missive Controparte_1 del difensore della convenuta provvedeva alla correzione di detta precedenza situazione catastale.
Ad oggi, la situazione e la intestazione catastale vede e vedrà quale unica e legittima titolare della particella 44, la odierna convenuta.
All'uopo, deve convenirsi per la insussistenza dei presupposti per la applicabilità sia dell'art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001, in quanto non ricorrono i motivi di nullità dell'atto pubblico, ivi contemplati, sia dell' art. 1427 e ss. c.c., non potendosi, nella specie, ritenere sussistente un errore nel consenso dell'attore a permutare.
Pag. 6 a 7 Per le esposte ragioni la domanda attrice deve essere rigettata.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell'attore ed in favore della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da
Parte_1
C.F. ), C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...]
nei confronti di
Parte_2
(C.F. , C.F._3
nata a [...] l'[...], residente in [...] alla contrada Sardella Via Prov. GL M.- S. Vito dei Normanni, cosi provvede:
1) Rigetta la domanda attrice.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Brindisi, in data 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7