Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.472 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 472 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Fiera n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Valentini
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Greta Testa
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 19/09/2024, i ricorrenti, esponevano:
“In data 03/09/2005 la sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario a SS (RN), in regime di separazione dei beni,
• dalla loro unione è nato, in data 23/09/2006, il figlio (doc. 2 e 3), Persona_1
prossimo al raggiungimento della maggiore età, affetto da un disturbo dell'apprendimento
(DSA); • da qualche tempo l'unione coniugale non è più serena, per cui, risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra e il sig. sono Pt_1 CP_1
addivenuti alla determinazione di separarsi legalmente.
La sig.ra Parte_1
➢svolge un'attività lavorativa di lavoro dipendente e, nel 2024, ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad € 28.368,00 (doc. 4);
➢ è comproprietaria, unitamente al sig. ognuno per la quota pari al 50%, CP_1
dell'immobile costituente l'abitazione coniugale, in cui, attualmente, entrambi risiedono, sito in TI CO, via Campo Fiera n. 15 e distinto al Catasto di detto Comune al foglio 3, particella 270, Sub.
3. Su tale immobile insiste un mutuo, a tasso fisso, garantito da ipoteca, acceso presso Banca Intesa San Paolo s.p.a. in data 22/09/2009, n.
8ML2003405561 e con termine al 30/09/2035 al cui pagamento contribuiscono entrambi i coniugi
; ➢ è proprietaria dell'autoveicolo Volkswagen Polo, tg BX885MD, come da carta di circolazione che si allega (doc. 5).
Il sig. Controparte_1
➢ è stato riconosciuto invalido al 67%. Egli è attualmente disoccupato per cui non percepisce redditi da lavoro ma unicamente una pensione di invalidità;
➢ è comproprietario, unitamente alla sig.ra dell'immobile adibito a casa familiare Pt_1
sito in TI CO, via Campo Fiera n. 15 su cui, come sopra precisato, insiste un mutuo ipotecario per il cui pagamento concorrono entrambi i coniugi;
➢ è proprietario dell'autoveicolo Audi A4, tg. FA761LB, come da carta di circolazione allegata (doc. 6). Per quanto riguarda il figlio compirà la maggiore età il Persona_1
23 settembre 2024. Egli soffre di un disturbo dell'apprendimento che non lo rende autosufficiente ed in forza del quale percepisce da parte di INPS un assegno mensile di €
350,00”.
Tanto premesso, domandavano all'adito Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi ed a vivere separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) l'immobile costituente l'abitazione familiare sito in TI CO (PU), via Campo
Fiera n. 15, distinto al N.C.E.U. del Comune di TI CO (PU) al foglio 3, particella 270, Sub. 3, (di cui si allega visura quale doc. 7) sarà assegnato alla sig.ra in qualità di genitore collocatario del figlio non ancora Parte_1 Persona_1
economicamente autosufficiente, con cui continuerà a risiedervi ed abitarvi. Il padre, avrà facoltà di vedere il figlio liberamente, compatibilmente agli Controparte_1
impegni scolastici, formativi e ricreativi del figlio, previo accordo con il figlio stesso;
3) la sig.ra si assumerà l'onere di sostenere le spese ordinarie necessarie al Parte_1
mantenimento del figlio, mentre entrambi i genitori assumeranno al 50% ciascuno le spese straordinarie, scolastiche-mediche-formative, sportive, necessarie per il figlio. A tale fine le parti si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate qualora queste riguardino aspetti di maggior importanza ed interesse per il figlio. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, app di messaggistica, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di espresso dissenso motivato del genitore in relazione alle spese straordinarie che devono preventivamente essere concordate tra i genitori, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Pesaro, al cui contenuto si rinvia, la spesa rimarrà ad esclusivo carico del genitore che decide di effettuarla. Al fine di meglio dirimere eventuali difficoltà interpretative sulla natura o meno straordinaria della spesa, occorre avere riguardo alla prevedibilità della stessa, posto che rientra nel concetto di straordinarietà la spesa imprevedibile;
del pari escluse dall'alveo delle spese straordinarie sono le spese relative a: vitto, igiene, spostamenti urbani, ricreative, regali, acquisto di medicinali c.d. “da banco”; 4) i coniugi danno il proprio consenso al rilascio del passaporto;
5) ciascun coniuge sosterrà, nella quota del 50% ciascuno, previo accordo, le spese mediche non prescritte dal medico o non erogate dal servizio sanitario nazionale inerenti al disturbo da DSA cui è affetto il figlio mentre Persona_1
6) le parti dichiarano che sull'immobile costituente la residenza familiare grava un mutuo a tasso fisso, garantito da ipoteca, acceso presso Banca Intesa San Paolo s.p.a. in data
22/09/2009, n. 8ML2003405561 e con termine al 30/09/2035 (doc. 8). Il pagamento dei relativi ratei resterà, sino alla scadenza del mutuo, a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Qualora il pagamento dell'intero rateo mensile del mutuo venga effettuato dal sig. , la sig.ra si impegna a corrispondergli Controparte_1 Parte_1
ogni mese un importo pari al 50% del rateo mensile del mutuo cointestato, entro e non oltre l'ultima settimana del mese a mezzo bonifico bancario. La ricevuta dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviata al Sig. puntualmente a mezzo e-mail o a mezzo app Controparte_1
di messaggistica (es. Whatsapp);
7) Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della sig.ra Pt_1
la quale procederà altresì alla intestazione a suo nome delle utenze entro e non oltre
[...]
giorni 30 dall'omologa di separazione, mentre le spese di manutenzione straordinaria saranno divise al 50% tra i coniugi;
8) Il sig. potrà prelevare dall'abitazione coniugale i seguenti beni mobili: Controparte_1
- la televisione di pollici 55 collocata in salotto;
- il freezer a pozzo attualmente collocato nella cantina dell'abitazione;
- l'asse da stiro con le gambe in ferro e la stirella classica;
- il vaporetto marca Ponti;
- macchina per il sottovuoto di alimenti;
- i propri beni professionali e personali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le dispense presenti in cantina, il comò della di lui nonna, sedia a dondolo, plastificatrice e le proprie attrezzature professionali;
9) La sig.ra non potrà vendere o espropriare la casa familiare dei Parte_1
suppellettili, mobilio ed elettrodomestici presenti all'interno di essa (ad eccezione della televisione collocata in camera da letto) senza il preventivo consenso scritto del sig.
In caso di necessità della sig.ra di sostituire i beni indicati per Controparte_1 Pt_1
guasti e/o rotture e/o malfunzionamenti, ella dovrà sostenere la spesa a suo esclusivo carico, divenendone l'esclusiva proprietaria, e dovrà darne pronta comunicazione a mezzo e-mail o a mezzo app di messaggistica (es. Whatsapp) al sig. il quale Controparte_1
potrà decidere se asportare a proprie spese ed acquisire il possesso del bene da sostituire.
In caso di mancata risposta entro 5 giorni, si presumerà il mancato interesse del sig. ad acquisire il bene danneggiato e/o malfunzionante e/o da dismettere. CP_1
10) per quanto riguarda le autovetture di cui i coniugi sono rispettivamente comproprietari, gli stessi concordano nel procedere a un cambio di intestazione – senza che ciò comporti esborso economico dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa, in quanto tale cambio fa parte del complessivo accordo di separazione – in forza del quale la proprietà dell'autovettura Volkswagen Polo sarà trasferita al sig. e la proprietà CP_1
dell'autovettura Audi A4 sarà trasferita alla sig.ra A tal riguardo, si precisa che: Pt_1
- la sig.ra provvederà alla intestazione a proprio nome dell'autovettura Audi A4, tg. Pt_1
FA761LB, n. di telaio: WAUZZZ8K0CA092665, intestata al sig. entro e non oltre CP_1
giorni 30 dalla omologa della separazione, con costi e spese a carico della medesima. Il trasferimento dell'autovettura godrà del regime agevolato di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987
n. 74, pertanto rimane a carico della coniuge soltanto il pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di emolumenti PRA (cfr. lett. circ. ACI n. 12480/00 e n.
17988/05), diritti di Motorizzazione e qualsivoglia ulteriore spesa.
La sig.ra provvederà altresì ad intestarsi la relativa polizza auto e, qualora ne abbia Pt_1
diritto e ne sussistano i requisiti, beneficerà delle agevolazioni previste dalla Legge SA
(legge 40/2007) ovvero dall'articolo 7, comma 2, lettera c) del provvedimento 72/2018
IVASS, per il quale in caso di trasferimento della proprietà di un veicolo tra coniugi all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito.
Parimenti il sig. nel medesimo termine di giorni 30 dall'omologa di separazione, CP_1
provvederà all'intestazione a proprio nome dell'autovettura Vokswagen Polo, tg.
BX885MD, n. di telaio: WVWZZZ9NZ2Y102450, intestata alla sig.ra godendo Pt_1
anch'egli del regime agevolato di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74. Questi procederà altresì all'intestazione a proprio nome della relativa polizza beneficiando, qualora ne abbia diritto e ne sussistano i requisiti, delle agevolazioni previste dalla Legge SA (legge
40/2007) ovvero dall'articolo 7, comma 2, lettera c) del provvedimento 72/2018 IVASS di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera c) del provvedimento 72/2018 IVASS. La sig.ra e il sig. si danno reciprocamente atto di non Parte_1 Controparte_1
avere altro a pretendere l'una dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto statuito nel presente atto”.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, con le quali i ricorrenti confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accogliento della domanda di separazione alle condizioni indicate in ricorso, in data 22 febbraio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 22 febbraio risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Anche le condizioni concordate in relazione al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed autosufficiente, appaiono rispondenti Per_1
all'interesse di quest'ultimo.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in SS (RN) in data 03.09.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 2005 alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del 21.01.2025 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti. DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SS (RN) ;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 15.042025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone