Sentenza 12 marzo 1999
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In tema di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, la competenza giurisdizionale a conoscere della questione se la revisione stessa sia o meno dovuta anche per i lavori eseguiti durante il periodo di proroga eventualmente accordata dall'amministrazione appartiene, in via di principio, alla giurisdizione del giudice amministrativo, salva la ipotesi, devoluta alla giurisdizione dell'AGO, in cui l'amministrazione committente abbia eseguito pagamenti in acconto di un compenso revisionale riconosciuto con generico riferimento a tutti i lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera appaltata, ivi compresi, dunque (salva specifica prova contraria), quelli compiuti in regime di proroga.
In tema di appalto di opere pubbliche e di revisione dei prezzi contrattuali, la concessione, da parte della P.A., di una proroga per il completamento dell'opera su richiesta dall'appaltatore comporta una modificazione consensuale del termine di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che la revisione in aumento eventualmente richiesta dal privato può legittimamente estendersi anche ai lavori compiuti nel periodo di proroga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. NC AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. NC CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA FI, MA CE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSIMO CHIONNA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
COMUNE DI MONOPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza definitiva n. 1076/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1.1 - L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, con contratto del 22.2.1973, dava in appalto all'impresa PE IC IN i lavori di costruzione della rete idrica e fognante nell'abitato di Monopoli, lavori che l'impresa s'era aggiudicati nella licitazione privata indetta il 28.4.1972.
Il contratto veniva stipulato dall'E.A.A.P. per conto e nell'interesse del Comune di Monopoli.
1.2. - Il tempo di ultimazione dei lavori era stato stabilito in diciotto mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna, eseguita il 10.6.1972.
L'ente, con delibera del 14.12.1973, concedeva una proroga del termine, per la durata di cinque mesi, accogliendo una richiesta che l'impresa aveva motivato con il ritardo con cui aveva ricevuto i materiali dalle ditte fornitrici.
I lavori, che erano stati nel frattempo iniziati, dopo un periodo di sospensione venivano ultimati, il 24..5.1977. 2.1. - PE IC IN, con la citazione notificata il 27.12.1989, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bari l'E.A.A.P. e proponeva in suo confronto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 14.089.098, quale residuo del compenso revisionale, oltre agli interessi moratori già maturati ed a quelli destinati a maturarsi nel corso del giudizio.
2.2. - L'attore esponeva d'aver richiesto la revisione dei prezzi il 15.4.1975. Sull'elaborato revisionale predisposto dall'ente per l'importo di L. 167.524.427, il comitato tecnico amministrativo regionale, con voto espresso nell'adunanza del 12.5.1989, aveva dato parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art. 51 della L. Reg. 16 maggio 1985, n. 27. In conto di tale somma l'ente aveva versato, in più riprese, la somma complessiva di L. 153.435.329 (L. 16.365.800 + 26.92 6.000 + 87.12 7.000 + 23.01 6.52 9), mentre era rimasto non pagato il residuo di L. 14.089.098.
3. - L'E.A.A.P. si costituiva in giudizio, chiedeva che la domanda fosse rigettata e, autorizzatovi, chiamava in giudizio il Comune di Monopoli per essere tenuto indenne dalla domanda dell'impresa. Il Comune, costituitosi dal canto suo, chiedeva che la domanda dell'impresa fosse rigettata ed in ogni caso che lo fosse quella dell'E.A.A.P., per la parte relativa agli interessi. 4.1. - Il tribunale di Bari, con sentenza del 14.6.1995, rigettava la domanda.
4.2. - Il tribunale affermava che conoscerne rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché erano stati pagati acconti sul compenso revisionale per un ammontare di L. 153.435.329 e, mentre poteva presumersi che riguardassero l'intera opera e non autonome partite di lavori, l'E.A.A.P. non aveva dimostrato il contrario.
4.3. - Il tribunale, esaminando la domanda nel merito, rilevava che l'impresa non aveva impugnato il decreto 14.3.1991 n. 236, adottato dall'assessore ai lavori pubblici in base all'art. 51, sesto comma, della L. Reg. 16 maggio 1985, n. 27, con cui il compenso revisionale era stato rideterminato dal Comune di Monopoli nella minore somma di L. 59.377.205, in considerazione del ritardo con cui i lavori erano iniziati. Riteneva che il provvedimento fosse ormai divenuto irrevocabilmente vincolante.
Il tribunale si prospettava peraltro la necessità di dover valutare la legittimità dell'atto in funzione d'una sua eventuale disapplicazione, ma escludeva che il provvedimento fosse illegittimo. Osservava che, quando l'appaltatore versa in una situazione di temporanea impossibilità di adempiere, l'amministrazione, anche se si tratta di un'impossibilità dovuta a cause non estranee all'appaltatore, può concedergli una proroga del termine di ultimazione, ma di ciò non deve tenersi conto ai fini del calcolo della revisione del prezzo. E questo era avvenuto nel caso, perché l'impresa aveva incontrato difficoltà nel ricevere i materiali ordinati, ma si trattava di materiali (normali tubi per acquedotto e fognatura) che non rivestivano peculiarità tecniche particolari e non erano perciò di difficile reperimento sul mercato. Il tribunale concludeva perciò nel senso che "correttamente nel computo e nell'approvazione del computo revisionale definitivo erano stati esclusi gli effetti del ritardato inizio dei lavori (oltre un anno a fronte della stessa proroga di soli cinque mesi) sulla revisione".
5.1. I signori LI e NC IN, eredi di PE IC IN. impugnavano la sentenza.
Gli appellanti sostenevano che la proroga del termine di ultimazione dei lavori era stata accordata previa valutazione delle obiettive e reali difficoltà in cui l'impresa era venuta a trovarsi, sicché l'impresa aveva conservato il diritto a conseguire la revisione del prezzo anche per il periodo di proroga. Osservavano poi che il provvedimento dell'assessore e la delibera del Comune di Monopoli da esso approvata esaurivano i loro effetti nell'ambito del rapporto tra comune e regione ai fini della concessione del contributo regionale sulle somme dovute dai comuni per revisione dei prezzi.
Gli appellanti deducevano ancora che la rideterminazione della revisione dei prezzi operata dai competenti organi amministrativi non poteva ritenersi in alcun modo produttiva di effetti sulle somme, pari a L. 159.612.703, che l'impresa aveva già percepito a quel titolo a seguito del passaggio in giudicato di precedente sentenza 29.1.1981 del tribunale di Bari. Tale sentenza aveva cristallizzato definitivamente il diritto dell'impresa IN a conseguire il compenso revisionale ivi liquidato.
5.2. - L'E.A.A.P. si costituiva in giudizio e con appello incidentale impugnava la decisione della questione di giurisdizione: osservava che, trattandosi di stabilire se la revisione spettava per il periodo di proroga dei lavori, perciò in relazione ai lavori eseguiti in quel periodo di tempo, la controversia non riguardava la misura del compenso. ma se spettasse o no e quindi rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo.
5.3. - Il Comune di Monopoli chiedeva che l'appello fosse rigettato ed opponeva un'eccezione di prescrizione.
6.1. La corte d'appello di Bari, con sentenza del 16.11.1996, ha accolto la domanda degli eredi IN e rigettato quella proposta dall'E.A.A.P. contro il Comune di Monopoli.
6.2. - La corte d'appello, rigettando l'appello incidentale dell'E.A.A.P., ha riaffermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, durante l'esecuzione dei lavori, l'E.A.A.P. aveva liquidato acconti sul compenso revisionale per L. 16.365.500. Poiché non aveva chiarito la ragione di tali pagamenti, si doveva reputare che avesse riconosciuto "la ricorrenza dei presupposti del diritto dell'appaltatore in relazione all'intera opera". E il diritto al compenso revisionale, una volta riconosciuto in relazione ai presupposti che lo giustificano e con riguardo ai lavori nel loro complesso, non può essere frazionato "limitatamente ad una parte e per aspetti, quale quello... della imputabilità del ritardo nell'inizio dei lavori, che attiene piuttosto all'esatto computo dei tempi da tenere a base per calcolare la incidenza sul costo dell'opera della variazione intervenuta nelle more". 6.3. - La corte d'appello, superando un'eccezione di inammissibilità sollevata dall'E.A.A.P., ha poi ritenuto che l'appello, per il carattere generale assunto dall'impugnativa, aveva investito la sentenza nel suo complesso, perciò anche la questione della rilevanza del provvedimento dell'assessore regionale e non solo quella del rapporto tra proroga, protrazione del tempo dì esecuzione dei lavori e misura del compenso revisionale.
6.4. - La corte d'appello, esaminando il merito della controversia ha svolto due considerazioni.
Il provvedimento dell'assessore regionale, inserendosi in un procedimento applicativo di legge sopravvenuta anche all'esaurimento dei lavori, non poteva spiegare alcuna influenza sulla questione relativa alla spettanza del compenso revisionale.
L'E.A.A.P. aveva accordato la proroga del termine di ultimazione dei lavori e l'aveva fatto per avere riconosciuto che l'imprenditore aveva realmente incontrato difficoltà oggettive nel reperimento dei materiali: ciò era decisivo al fine di ritenere che per i lavori eseguiti nel periodo di proroga spettasse il compenso per l'aumento dei costi.
7.1. - L'E.A.A.P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, il secondo dei quali attinente alla giurisdizione. 7.2. - LI e NC IN hanno resistito con controricorso. 7.3. - Il Comune di Monopoli, cui il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. 1. Il primo è un motivo di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché la decisione di rigetto della domanda era stata basata su due diverse ragioni, una solo delle quali era stata criticata. L'atto d'appello conteneva specifici motivi e questi avevano riguardato solo l'aspetto della rilevanza della proroga, non quello della mancata impugnazione del decreto dell'assessore che aveva approvato la liquidazione di un compenso revisionale per un importo minore.
2.2. - Il motivo deve essere esaminato prima di quello attinente alla giurisdizione, che immediatamente lo segue, perché, se fondato, imporrebbe di rilevare che sul merito della domanda, ma perciò anche sulla giurisdizione, si è formato un accertamento coperto da giudicato.
2.3. - Il motivo non è fondato.
Gli attuali ricorrenti, col secondo motivo del loro appello, hanno svolto considerazioni critiche a proposito della valutazione che il tribunale aveva dato all'insieme degli atti amministrativi susseguitisi nel procedimento di determinazione del compenso revisionale.
Una di queste considerazioni è stata espressa nei seguenti termini: - "Sul punto, al fine di fugare ogni dubbio sul significato della riformulazione del compenso revisionale da parte del Comune di Monopoli, è opportuno precisare che tale rideterminazione ha avuto luogo su invito del CRTA e del competente Assessorato della regione Puglia, ai soli fini dell'ammissione dell'importo revisionale a contributo regionale".
È stata così messa in discussione l'incidenza del decreto dell'assessore regionale sul rapporto dedotto in giudizio. Questo, perché gli appellanti hanno sostenuto che il decreto aveva bensì avuto riguardo alla liquidazione del compenso revisionale, ma nell'ambito del rapporto che intercorreva tra Comune di Monopoli e Regione Puglia ed aveva come suo oggetto l'interesse del primo ad ottenere la concessione di un contributo dalla seconda, non nell'ambito del diverso rapporto tra l'E.A.A.P. e l'impresa IN, accessivo a quello dell'appalto, e che aveva come oggetto la pretesa dell'appaltatore a vedersi pagato il compenso revisionale dall'ente pubblico committente.
3.1. - Il secondo motivo, lo si è già accennato, attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che la questione relativa alla rivedibilità del prezzo relativo ai lavori svolti in periodo di proroga non riguarda il calcolo degli aumenti subiti dai prezzi e quindi la misura del compenso;
consiste invece nello stabilire se l'aumento dei prezzi che si produca nel corso di quel periodo deve essere sopportato dall'appaltatore o può essere distribuito tra appaltatore ed amministrazione committente secondo le regole previste per la revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche. Perciò la giurisdizione su tale questione spetterebbe al giudice amministrativo.
Il ricorrente, nel motivo, osserva in particolare quanto segue:
- "La Corte di 2^ grado non ha tenuto conto dell'essenziale portata della questione agitata e, fermandosi a rilevare che la revisione prezzi era stata già riconosciuta per i SS.AA.LL. precedenti a quelli per lavori eseguiti in proroga del termine, ha ritenuto che tale riconoscimento avesse segnato una scelta immodificabile da parte dell'Amministrazione appaltante sicché ogni questione di revisione andasse conosciuta dall'A.G.O. Poiché, invece, il quesito involge proprio una questione di an debeatur della revisione su importi lavori eseguiti in periodo di proroga, sulla quale nessuna influenza ha l'intervenuto riconoscimento della revisione per i lavori eseguiti nel termine contrattuale originario, era sicuro il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.".
Il motivo, per le ragioni di seguito esposte, non è fondato. 3.2. - Le sezioni unite di questa Corte, a partire dalle sentenze 23 febbraio 1983 nn. 1363 a 1366, hanno elaborato, in tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche (D.L.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501), un criterio di selezione delle controversie, rispettivamente appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo e di quello ordinario, che la sentenza impugnata ha posto a base della propria decisione, ma che il ricorrente sostiene essere stato applicato in modo erroneo.
Il criterio si articola in queste proposizioni.
La situazione soggettiva di interesse alla revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, perché è correlata alla facoltà riconosciuta dalla legge all'amministrazione appaltante, ha natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Può acquistare consistenza di diritto soggettivo quando l'amministrazione riconosca che all'appaltatore, nel caso di aumenti dei prezzi intervenuti dopo l'offerta, spetta la revisione dei prezzi contrattuali e perciò un ulteriore compenso.
Sino all'entrata in vigore della L. 22 gennaio 1973, n. 37, poiché la disciplina della revisione dei prezzi ammetteva deroghe, l'amministrazione, già nel concludere il contratto, poteva obbligarsi a pagare il compenso revisionale ove si fossero verificate le condizioni prestabilite.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, la disciplina legale ha cessato di poter essere derogata e perciò il riconoscimento del fatto che si sono verificate le condizioni per attribuire all'appaltatore il compenso può solo costituire l'effetto di un positivo esercizio del potere in relazione a lavori eseguiti. L'avvenuto esercizio del potere può dedursi dal compimento di atti che lo presuppongono e un atto di questo tipo è appunto il pagamento di somme come compenso revisionale.
Il riconoscimento ed il pagamento che lo presuppone possono peraltro riferirsi a lavori eseguiti in un determinato periodo di tempo, anziché al complesso dell'opera; il riconoscimento può non essere stato completo, non perché l'amministrazione abbia calcolato in modo erroneo gli aumenti, ma perché abbia considerato esistenti fatti, relativi allo svolgimento del rapporto di appalto, tali da escludere secondo la legge che all'appaltatore spetti il compenso revisionale.
Rispetto ai lavori eseguiti in periodi non interessati da riconoscimento od a lavori esclusi dal riconoscimento, la situazione soggettiva dell'appaltatore conserva la natura di interesse legittimo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione amministrativa di legittimità.
3.3. - Il ricorrente ha ragione, in linea di principio, quando sostiene che l'appaltatore fa valere in giudizio una situazione di interesse legittimo, se chiede al giudice il riconoscimento del compenso revisionale per i lavori eseguiti in un determinato periodo di tempo, quante volte l'amministrazione l'abbia negato e tra le parti si discuta della rivedibilità dei prezzi per lavori compiuti in periodo di proroga del termine di ultimazione.
La tesi sconta però che il riconoscimento sia mancato. Se non che la corte d'appello ha detto che il riconoscimento v'era stato.
Orbene, il rapporto tra amministrazione committente e appaltatore avrebbe potuto svolgersi, in termini ipotetici, sia nel modo postulato nel motivo sia in quello accertato dalla corte d'appello.
È in via di ipotesi possibile che l'amministrazione, accertato che aumenti dei prezzi s'erano determinati nei successivi periodi di esecuzione dei lavori, abbia riconosciuto dovuto il compenso per quelli compiuti entro il termine stabilito nel contratto per l'ultimazione dei lavori e lo abbia invece negato per il periodo successivo.
Ma è altrettanto possibile che l'amministrazione abbia in un primo tempo riconosciuto di dovere il compenso anche per i lavori eseguiti nel periodo successivo a quello stabilito in contratto per ultimarli ed in un secondo tempo abbia ritenuto di correggere i propri atti e negare il pagamento.
La prima evenienza mantiene la situazione soggettiva dell'appaltatore nell'area dell'interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, la seconda non consente che la situazione soggettiva, acquisiti i tratti del diritto soggettivo, ritorni, per effetto della contraria volontà dell'amministrazione, all'area dell'interesse (Sez. Un. 23 febbraio 1983 n. 1363). La conclusione è che la soluzione della questione di giurisdizione, in un caso di questo tipo, non può essere basata sulla ragione per cui tra le parti si controverte circa il compenso, ma richiede l'accertamento del modo in cui il rapporto si è svolto in concreto.
E poiché un tale accertamento è stato già compiuto dal giudice di merito e l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario è congruente a tale accertamento, una diversa decisione della questione di giurisdizione, ad opera di questa Corte, richiede e si risolve in un accertamento dei fatti diverso da quello già compiuto dal giudice di cui è stata impugnata la sentenza. Ora, è bensì vero che la corte di cassazione, quando si tratta di decidere di una questione di giurisdizione, può direttamente valutare, attraverso gli atti acquisiti al processo, anche fatti esterni ad esso.
Si tratta però di stabilire, quando la decisione della questione di giurisdizione, contro cui è rivolta l'impugnazione, contiene anche un accertamento di fatto, se la parte possa limitarsi a sostenere, come nel caso è avvenuto, che la questione di giurisdizione avrebbe dovuto essere risolta in altro modo perché i fatti erano diversi.
La soluzione del quesito deve essere negativa e ciò in conseguenza del fatto che i motivi di impugnazione debbono essere specifici.
Ciò comporta che la parte abbia l'onere di dedurre nel ricorso sotto quale aspetto, logico o giuridico, l'accertamento compiuto dal giudice di merito è erroneo ed in base a quali documenti del processo può essere condotto un accertamento di fatto diverso dal precedente.
Nel. caso, il motivo di ricorso, il cui contenuto, per questa parte, è stato più su riprodotto, non presenta il necessario connotato della specificità.
Il ricorrente, invece di indicare su quali documenti ed in base a quali elementi di fatto la Corte avrebbe dovuto accertare che il compenso revisionale era stato riconosciuto spettare per i soli lavori precedenti quelli eseguiti in proroga del termine, s'è limitato a postulare questo fatto per farne discendere che la norma sulla giurisdizione era stata applicata erroneamente.
3.4 L'esame del secondo motivo deve perciò concludersi affermando che, in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, la questione se la revisione sia o no dovuta anche per i lavori eseguiti in periodo di proroga, in linea generale appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo perché è relativa a interessi legittimi, ma resta attratta alla giurisdizione del giudice ordinaria se l'amministrazione pubblica committente esegua pagamenti in acconto di un compenso riconosciuto in riferimento a tutti i lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera appaltata. 4.1.1. - Il terzo motivo deduce vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 31 del capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Il ricorrente osserva che l'art. 31 del capitolato "prevede la possibilità di prorogare il termine dei lavori quando vi siano cause non imputabili a colpa dell'appaltatore che consentono, pur nel permanere della sua responsabilità per il ritardo nella ultimazione (non riscontrandosi colpe della Amministrazione o cause di forza maggiore), di concedere la proroga". Richiamando la distinzione tra proroga e termine suppletivo, elaborata da dottrina e giurisprudenza, ed affermato che la prima non è "idonea al riconoscimento della revisione prezzi", il ricorrente osserva che la corte d'appello ha riconosciuto fondata la pretesa degli attori "sulla base di valutazioni che non hanno tenuto in alcun conto le differenze tra proroga e suoi effetti e termini suppletivi e suoi effetti". 4.1.2. - Il motivo è rivolto contro il punto della decisione in cui la corte d'appello, accogliendo la domanda, ha osservato che l'E.A.A.P. aveva accordato la proroga del termine di ultimazione dei lavori e l'aveva fatto per avere riconosciuto che l'imprenditore aveva realmente incontrato difficoltà oggettive nel reperimento dei materiali.
4.1.3. - La questione posta dal motivo consiste dunque nello stabilire se domandata all'amministrazione pubblica committente e da questa accordata all'appaltatore una proroga del termine di ultimazione dei lavori, spetti all'appaltatore compenso revisionale per gli aumenti del costo dell'opera verificatisi durante il periodo di proroga e per i lavori eseguiti in quel periodo ovvero se il compenso spetti solo a condizione che il ritardo non sia derivato da fatti imputabili a colpa dell'appaltatore.
4.1.4. - Il motivo, per le ragioni di seguito esposte, non può essere accolto.
4.2.1. - È necessario prendere in considerazione insieme le norme che hanno regolato la materia della revisione dei prezzi e quelle relative al tempo dell'esecuzione dei lavori nell'appalto di opere pubbliche.
4.2.2. - L'art. 1, quarto comma, D.L.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 conteneva questa disposizione: - "Quando si tratti di revisione in aumento, questo non si applica alle quantità di lavoro che l'appaltatore o il concessionario, a giudizio della Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna,... ".
Si trae da questa disposizione che la revisione non si applica per la parte in cui l'aumento del costo complessivo dell'opera è derivato da aumenti occorsi in un periodo di tempo che si colloca fuori di quello in cui, in base ad un'esecuzione del contratto compiuta nel rispetto dei termini contrattuali e secondo buona fede, i lavori avrebbero dovuto e potuto essere eseguiti.
4.2.3. - L'art. 31 del capitolato generale, intitolato (Proroghe) dispone: - "L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto (comma 1). La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'amministrazione (comma 2)". 4.2.4. - L'art. 29 dello stesso capitolato, intitolato (Tempo utile per la ultimazione dei lavori), stabilisce, al secondo comma, che "L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve.. sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo"; al quarto comma, che "La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale: è ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto o in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore"; al quinto, che "L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'amministrazione". 4.3. - La questione posta dal motivo non è stata in precedenza esaminata da questa Corte.
Non appare essere stata d'altro canto risolta sin qui in modo univoco dalla Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi sulla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche e dai giudici amministrativi.
La prima può ritenersi segua l'indirizzo per cui, secondo quanto dispone l'art. 31 del capitolato generale, l'appaltatore può chiedere proroghe solo se "per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato". Sicché, quando l'amministrazione accorda la proroga, ciò significa che essa l'ha ritenuta giustificata, ha cioè valutato che il ritardo non è dipeso da causa imputabile all'appaltatore. Ma allora, l'aumento del costo dell'opera, dipendente dai lavori eseguiti in periodo di proroga, è soggetto a revisione (in tal senso sono i pareri pubblicati, 17 marzo 1981 n. 2539, 15 dicembre 1981 n. 2603, 8 marzo 1983 n. 2707, 8 novembre 1983 n. 2753, 27 aprile 1993 n. 3265). La giurisprudenza dei giudici amministrativi sembra seguire un orientamento diverso.
Esso privilegia, al di là della formulazione dell'atto che accora la proroga richiesta, le ragioni per cui la proroga è chiesta e data.
La decisione richiamata nel ricorso (Cons. Stato, Ad. pl., 20 febbraio 1985 n. 3) mutua dalla dottrina la distinzione tra proroga e termine suppletivo: la prima rimessa ad una valutazione del committente che, accordandola, rinuncia cosi a chiedere all'appaltatore i danni derivanti da un ritardo a lui imputabile, il secondo frutto del riconoscimento che per un determinato periodo ha operato un'impossibilità di adempiere, sicché la durata del tempo di ultimazione dei lavori deve essere protratta in modo corrispondente.
Nel valutare l'incidenza di provvedimenti di proroga sulla rivedibilità dei prezzi, la decisione richiamata ritiene tuttavia possibile un'indagine sui motivi per cui è stato adottato un atto che accorda una proroga, in modo poi da pervenire a ritenere legittimo il riconoscimento della revisione, quando la proroga risulti data per motivi non imputabili all'appaltatore. In altri casi è stato considerato che la proroga presuppone una causa della mancata tempestiva ultimazione dei lavori non imputabile all'appaltatore: tuttavia, il rifiuto della revisione per i lavori eseguiti in periodo di proroga è stato ritenuto giustificato se nel chiedere tale proroga l'appaltatore abbia egli stesso riconosciuto che il ritardo era dipeso da causa a lui imputabile (Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1983 n. 240). 4.4. - La Corte ritiene, in primo luogo, che la norma sulla revisione del prezzo dettata dal quarto comma dell'art. 1 del D.L.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 debba essere applicata dall'amministrazione pubblica committente tenendo conto dello svolgimento che l'esecuzione del rapporto ha avuto in concreto e del comportamento che essa e l'appaltatore vi hanno mantenuto quali parti del contratto e del rapporto.
Sicché, se i lavori non sono stati ultimati nel termine previsto e la domanda di proroga o non è stata fatta o non è stata accolta, l'amministrazione pubblica committente, nel provvedere sulla domanda di revisione del prezzo, legittimamente rifiuta il compenso per gli aumenti subiti dal costo dell'opera in periodi di tempo successivi alla scadenza del termine contrattuale, se vi sia stato ritardo imputabile a colpa dell'appaltatore.
Diversa soluzione deve avere il caso in cui la proroga sia stata chiesta e data.
Si deve considerare che, quante volte, in previsione del non poter completare i lavori nel termine contrattuale, l'appaltatore chieda una proroga del termine, il committente può tenere, secondo il capitolato due comportamenti: accogliere la domanda, se l'impossibilità in cui l'appaltatore si è trovato è dipesa da causa a lui non imputabilè (art. 30); rifiutare la proroga e tuttavia, a lavori ultimati, operare una disapplicazione totale o parziale della penale prevista per il ritardo (art. 29, quarto comma), se lo riconosca in tutto od in parte non imputabile all'appaltatore.
La proroga chiesta ed accordata rappresenta una modificazione consensuale del contratto in rapporto al termine in cui l'opera deve essere ultimata e consente all'appaltatore di distribuire l'esecuzione dei lavori lungo l'arco di durata del diverso tempo di completamento dell'opera.
Il rifiuto del committente di prorogare il termine, se non toglie all'appaltatore il diritto di vedere accertato dal giudice che il ritardo con cui i lavori saranno stati alla fine ultimati non è dipeso da causa a lui imputabile, lascia tuttavia sull'appaltatore il rischio di una soluzione della lite contraria ai suoi interessi e quindi anche l'onere di attivarsi, se può, ed eventualmente con aggravio dei suoi costi, per concludere l'opera col minor ritardo possibile.
Sicché, la proroga chiesta ed accordata, in quanto costituisce una modificazione consensuale del termine di ultimazione, muta anche la regola del comportamento cui l'appaltatore deve attenersi nel tempo successivo per eseguire l'opera nel rispetto del contratto. 4.5. - Concludendo l'esame del motivo può dunque enunciarsi il principio per cui, in tema di appalto di opere pubbliche di revisione dei prezzi contrattuali, la proroga chiesta data all'appaltatore per completare l'opera ha il valore di una modificazione consensuale del termine di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che la revisione in, aumento si applica anche alle quantità di lavoro eseguite nel corso del periodo di proroga.
La sentenza impugnata, integratane la motivazione alla stregua di tale principio (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), si sottrae a cassazione, perché la decisione è conforme a diritto. 5.- Il ricorso è rigettato.
6.- La Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999