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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1772/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1772/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: , nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa AT n. 27, e (c.f.: Parte_2
), nata il [...] a [...] e residente in C.F._2
Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa AT n. 27, elettivamente domiciliati in Torre
Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 242, presso lo studio dell'avv. Angelo Maurizio Panariello che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti chiedevano dichiararsi la separazione, recependo gli accordi come parzialmente modificati nel corso dell'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 02.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Torre Annunziata (NA) in data
22.07.2004, nel corso del quale sono nati due figli, nato il [...], maggiorenne ed Per_1
1 economicamente autosufficiente, e , nato il [...], minorenne;
hanno dedotto che, a Per_2 causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 4.09.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 25.11.2025.
Sentite le parti, le stesse hanno confermato la volontà di separarsi;
integrata la disciplina del diritto di visita del figlio minorenne ed espunta la disciplina dell'affido, del diritto di visita e della collocazione rispetto al figlio maggiorenne, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni indicate in ricorso e parzialmente modificate all'udienza.
Pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Quanto agli accordi, con riferimento alla situazione patrimoniale, il ricorrente, sentito all'udienza del 25.11.2025, ha dichiarato di essere amministratore unico di una società di trasporti con un reddito mensile di euro 3.500,00 netti, di non essere proprietario di immobili, di pagare una rata mensile di euro 500,00 per un finanziamento personale e che la casa coniugale è in locazione per un canone mensile di euro 800,00; dalla documentazione reddituale versata in atti, inoltre, emerge che il reddito del per l'anno 2023 è stato pari a euro 64.793,00, per l'anno 2022 ad euro Pt_1
61.715,00 e per l'anno 2021 ad euro 51.919,00.
La AT, invece, ha dichiarato di essere consulente amministrativa con contratto a progetto con uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00, di non essere proprietaria di immobili e di non pagare rate di mutui o finanziamenti.
I ricorrenti, poi, hanno dedotto che il figlio maggiorenne è autosufficiente economicamente in quanto assunto come impiegato amministrativo con contratto a tempo indeterminato.
Orbene, le condizioni concordate dalle parti - così come integrate e modificate nel corso dell'udienza del 25.11.2025 e riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. provvederà ad abbandonare la dimora coniugale, asportando dalla stessa Parte_1 tutti i propri effetti ed indumenti personali entro dicembre 2025;
3) ciascun coniuge provvederà a sostenere da solo tutte quelle spese che nel corso della vita matrimoniale sono state assunte a proprio nome;
4) i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
5) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che si impegneranno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità;
6) il figlio minore continuerà a convivere con la madre presso la casa coniugale Persona_3 sita in Castellammare di Stabia alla Traversa AT n. 27, in modo da consentirgli di frequentare e vivere inserito nella comunità del quartiere dallo stesso conosciuta;
7) il figlio a nome in quanto maggiorenne attualmente svolge per la società Persona_4 attività lavorativa con regolare contratto di assunzione Controparte_2 autoferrotranviere, impiegato generico, mentre il figlio a nome è attualmente Persona_3 studente;
8) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sul figlio minore;
9) il figlio minore potrà, a propria scelta e quando lo vorrà, fare visita a ciascun genitore e viceversa compatibilmente con i loro impegni di vita autonoma;
10) i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore ed i rispettivi zii ed ulteriori familiari;
11) il padre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore potrà trascorrere con il figlio:
- almeno due pomeriggi a settimana a scelta (che in caso di disaccordo si indicano nel martedì e giovedì di ogni settimana), dall'uscita di scuola alle ore 20:30 nonché, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del minore il venerdì alle ore 20:30 della domenica;
- per sette giorni in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- sempre ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
3 - due settimane nel mese di agosto ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre, da concordarsi anno per anno;
12) tenuto conto che il padre potrà essere fuori sede per impegni di lavoro nei giorni e nei periodi sopra indicati, il giorno di visita ed il week end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni della madre comportando, questo, che i week end di visita del padre potrebbero essere due di seguito;
13) qualora il ragazzo fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà far visita loro presso la casa coniugale previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza della madre;
14) nei giorni di visita del padre il ragazzo sarà prelevato presso l'abitazione della madre sempre previo avviso telefonico;
egualmente, se il padre sarà impedito, lo stesso potrà essere prelevato dai nonni o dagli zii paterni ovvero da persone terze di fiducia di entrambi i genitori;
15) i coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, restano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé soprattutto il figlio minore;
16) tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, università, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese concordemente dai genitori e con la contribuzione di ciascuno fissata al 50%;
17) per il mantenimento del coniuge AT e del figlio minore non Persona_3 economicamente indipendente, il coniuge e padre verserà sul conto corrente e/o Parte_1 su altro strumento bancario alla madre IB n. Parte_2
[...], la somma totale di euro 1.000,00 di cui euro 600,00 quale assegno di mantenimento coniuge ed euro 400,00 quale mantenimento del figlio minorenne entro il giorno 15 di ogni mese;
18) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute;
19) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 24, parte I, anno
2004);
C. nulla sulle spese.
4 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1772/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: , nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa AT n. 27, e (c.f.: Parte_2
), nata il [...] a [...] e residente in C.F._2
Castellammare di Stabia (NA) alla Traversa AT n. 27, elettivamente domiciliati in Torre
Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 242, presso lo studio dell'avv. Angelo Maurizio Panariello che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti chiedevano dichiararsi la separazione, recependo gli accordi come parzialmente modificati nel corso dell'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 02.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Torre Annunziata (NA) in data
22.07.2004, nel corso del quale sono nati due figli, nato il [...], maggiorenne ed Per_1
1 economicamente autosufficiente, e , nato il [...], minorenne;
hanno dedotto che, a Per_2 causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 4.09.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 25.11.2025.
Sentite le parti, le stesse hanno confermato la volontà di separarsi;
integrata la disciplina del diritto di visita del figlio minorenne ed espunta la disciplina dell'affido, del diritto di visita e della collocazione rispetto al figlio maggiorenne, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni indicate in ricorso e parzialmente modificate all'udienza.
Pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Quanto agli accordi, con riferimento alla situazione patrimoniale, il ricorrente, sentito all'udienza del 25.11.2025, ha dichiarato di essere amministratore unico di una società di trasporti con un reddito mensile di euro 3.500,00 netti, di non essere proprietario di immobili, di pagare una rata mensile di euro 500,00 per un finanziamento personale e che la casa coniugale è in locazione per un canone mensile di euro 800,00; dalla documentazione reddituale versata in atti, inoltre, emerge che il reddito del per l'anno 2023 è stato pari a euro 64.793,00, per l'anno 2022 ad euro Pt_1
61.715,00 e per l'anno 2021 ad euro 51.919,00.
La AT, invece, ha dichiarato di essere consulente amministrativa con contratto a progetto con uno stipendio mensile pari a euro 1.000,00, di non essere proprietaria di immobili e di non pagare rate di mutui o finanziamenti.
I ricorrenti, poi, hanno dedotto che il figlio maggiorenne è autosufficiente economicamente in quanto assunto come impiegato amministrativo con contratto a tempo indeterminato.
Orbene, le condizioni concordate dalle parti - così come integrate e modificate nel corso dell'udienza del 25.11.2025 e riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. provvederà ad abbandonare la dimora coniugale, asportando dalla stessa Parte_1 tutti i propri effetti ed indumenti personali entro dicembre 2025;
3) ciascun coniuge provvederà a sostenere da solo tutte quelle spese che nel corso della vita matrimoniale sono state assunte a proprio nome;
4) i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
5) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che si impegneranno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità;
6) il figlio minore continuerà a convivere con la madre presso la casa coniugale Persona_3 sita in Castellammare di Stabia alla Traversa AT n. 27, in modo da consentirgli di frequentare e vivere inserito nella comunità del quartiere dallo stesso conosciuta;
7) il figlio a nome in quanto maggiorenne attualmente svolge per la società Persona_4 attività lavorativa con regolare contratto di assunzione Controparte_2 autoferrotranviere, impiegato generico, mentre il figlio a nome è attualmente Persona_3 studente;
8) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sul figlio minore;
9) il figlio minore potrà, a propria scelta e quando lo vorrà, fare visita a ciascun genitore e viceversa compatibilmente con i loro impegni di vita autonoma;
10) i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore ed i rispettivi zii ed ulteriori familiari;
11) il padre compatibilmente con gli impegni scolastici del minore potrà trascorrere con il figlio:
- almeno due pomeriggi a settimana a scelta (che in caso di disaccordo si indicano nel martedì e giovedì di ogni settimana), dall'uscita di scuola alle ore 20:30 nonché, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del minore il venerdì alle ore 20:30 della domenica;
- per sette giorni in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- sempre ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
3 - due settimane nel mese di agosto ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre, da concordarsi anno per anno;
12) tenuto conto che il padre potrà essere fuori sede per impegni di lavoro nei giorni e nei periodi sopra indicati, il giorno di visita ed il week end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni della madre comportando, questo, che i week end di visita del padre potrebbero essere due di seguito;
13) qualora il ragazzo fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà far visita loro presso la casa coniugale previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza della madre;
14) nei giorni di visita del padre il ragazzo sarà prelevato presso l'abitazione della madre sempre previo avviso telefonico;
egualmente, se il padre sarà impedito, lo stesso potrà essere prelevato dai nonni o dagli zii paterni ovvero da persone terze di fiducia di entrambi i genitori;
15) i coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, restano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé soprattutto il figlio minore;
16) tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, università, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese concordemente dai genitori e con la contribuzione di ciascuno fissata al 50%;
17) per il mantenimento del coniuge AT e del figlio minore non Persona_3 economicamente indipendente, il coniuge e padre verserà sul conto corrente e/o Parte_1 su altro strumento bancario alla madre IB n. Parte_2
[...], la somma totale di euro 1.000,00 di cui euro 600,00 quale assegno di mantenimento coniuge ed euro 400,00 quale mantenimento del figlio minorenne entro il giorno 15 di ogni mese;
18) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute;
19) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 24, parte I, anno
2004);
C. nulla sulle spese.
4 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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