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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/05/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica
Nella persona del Giudice Onorario Avv. Marta de Manincor ha pronunciato la seguente sentenza a verbale nella causa civile iscritta al n° 934/2023 R.G. promossa con ricorso in opposizione
DA società (P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante sig. , avente sede legale a Vedelago (TV), Parte_2
Via Vicenza n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Guidotto (cod. fisc.
[...]
) del Foro di Treviso, procuratore e domiciliatario, nel suo Studio C.F._1
di Castelfranco Veneto (TV), via Romanina n. 29,
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, resistente con l'Avv. Emma Pierobon.
In punto: ricorso in opposizione a:
Ordinanza ingiunzione n. 24/2023 – Registro n. 24/2021 per € 1.031,48 che richiama il verbale di accertamento n. UFF1014293-168341 del
12.05.2021 redatto dal – Sezione di Polizia Stradale OR
di Belluno
• Ordinanza ingiunzione n. 25/2023 – Registro n. 25/2021 per € 1.031,48 , che richiama il verbale di accertamento n. UFF1014292-168340 del
12.05.2021 redatto dal Organizzazione_2
di CP_1
• Ordinanza ingiunzione n. 26/2023 – Registro n. 26/2021 per € 1.031,48
, che richiama il verbale di accertamento n. UFF1014291-168339 del
1 12.05.2021 redatto dal – Sezione di Polizia Stradale OR
di Belluno
• Ordinanza ingiunzione n. 27/2023 – Registro n. 27/2021 per € 1.031,48, che richiama il verbale di accertamento n. UFF1014290-168338 del
12.05.2021 redatto dal – di Polizia Stradale OR Org_2
di Belluno
• Ordinanza ingiunzione n. 28/2023 – Registro n. 28/2021 per € 1.031,48 che richiama il verbale di accertamento n. UFF1014289-168337 del
12.05.2021 redatto dal Organizzazione_2
di . CP_1
Ritenuto che all'udienza del 21.05.2024 sono comparsi, collegati via i CP_2
procuratori delle parti, sentiti gli stessi e le conclusioni rassegnate in atti il giudice unico letto il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione e la documentazione allegata ed esaminate le conclusioni rassegnate;
ha pronunciato a verbale la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo richiamate integralmente e della memoria di costituzione dell'amministrazione resistente richiamate integralmente
Svolgimento del processo e decisione
Con ricorso in opposizione, parte ricorrente impugnava le suddette Ordinanze
Ingiunzioni emesse dalla Provincia di , e precisamente in data 04.10.2023, CP_1
notificava alla società le ordinanze-ingiunzioni nn. 24- Parte_1
25-26-27 del 2023, ed, in data 11.10.2023 l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2023, così irrogando alla ricorrente una sanzione pari a complessivi € 5.147,50 (€ 1.031,48 cadauna).
Le citate Ordinanze Ingiunzioni richiamano i verbali che venivano notificati alla in data 28.05.2021 per l'asserita violazione dell'art. 5 Parte_1
del D. L.vo n. 209/2003: e precisamente n. UFF1014293-168341 , n. UFF1014292-
168340; n. UFF1014291-168339; n. UFF1014290-168338; n. UFF1014289-168337;
Tali verbali venivano emessi dalla Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di
2 Belluno con i quali contestavano alla ricorrente “quale persona giuridica autorizzata al ritiro dei veicoli da avviare alla rottamazione, presso l'automercato Org_3
– in concorso con la predetta avrebbe espletato e concluso le operazioni Org_3 di denuncia di cessazione della circolazione oltre i termini di cui all'art. 5, comma
VIII del D.Lvo n. 209/2003 dalla data di presa in carico di ciascun veicolo.”
Contestazione formulata anche dalla provincia di con le Ordinanze, oggi CP_1
impugnate, emesse a seguito della procedura di rottamazione di n. 5 vetture che la nell'ambito della vendita di altrettante n. 5 vetture nuove, aveva ritirato. Org_3
La Provincia di Belluno imputa quindi alla di non aver Parte_1
concluso, in concorso con la le formalità di radiazione nei termini di cui Org_3
al predetto art. 5, comma VIII del D.Lvo n. 209/2003.
Parte ricorrente eccepisce l'errata interpretazione della norma, da parte dell'Amministrazione ingiungente che la pallica, norma che recita: “la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione” (cfr. art. 5, comma VIII del D.Lvo n. 209/2003). La disposizione di legge, per come formulata, secondo parte ricorrente prevede che la cancellazione dal
PRA del veicolo avvenga “esclusivamente” o a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro mezzo, a cura del concessionario. Questo stesso soggetto (titolare del centro di raccolta o concessionario) deve quind completare la pratica entro il termine di 30 giorni dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo. Nel caso di specie trattasi, come detto, di n. 5 vendite di auto da parte della con Org_3
3 rientro di altrettante n. 5 auto – consegnate dagli acquirenti – e destinate alla rottamazione. Tali veicoli, come da art. 5, comma I del D.Lvo n. 209/2003.
Contesta come l'unica responsabilità, per il mancato rispetto di termini, sia in capo alla la quale, nel suo ruolo di concessionaria, recuperava/ritirava i 5 Org_3 veicoli da rottamare nell'ambito della vendita di altrettanti veicoli. A dimostrazione della fondatezza delle difese, parte ricorrente, produce i 5 certificati di rottamazione relativi ai predetti mezzi – tutti sottoscritti unicamente dalla e dal Org_3
detentore della singola auto, non anche dalla Parte_1
Ritiene, pertanto, le ordinanze-ingiunzioni illegittime, conclude per l'annullamento delle stesse o, in subordine, ravvisando una responsabilità solidale – l'estinzione dell'illecito stante l'avvenuto pagamento delle sanzioni da parte della Org_3
Si costituisce l'amministrazione resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con la conseguente conferma delle ingiunzioni impugnate.
Precisamente deduce come l'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore non impedisce affatto una cooperazione nell'illecito tra l'automercato ( ed il Org_3
detentore del centro di raccolta ( ma trova una logica Parte_1
nel contesto della disciplina dei diversi soggetti preposti all'esercizio delle operazioni di “raccolta” del veicolo come individuati dall'art. 5 D.lgs. 209/2003. Il 1° comma della citata disposizione stabilisce che il detentore del veicolo destinato alla demolizione:
1. se lo vuole conferire senza acquistarne un altro è obbligato a conferirlo al centro di raccolta;
2. se, invece, lo vuole conferire acquistandone un altro ha facoltà di conferirlo ad altri soggetti autorizzati quali il concessionario/gestore della succursale della casa costruttrice/ automercato. In questo secondo caso il concessionario/gestore della succursale della casa costruttrice/ automercato se accetta il veicolo destinato alla demolizione è obbligato a rilasciare al detentore “al momento della consegna” il certificato di rottamazione “in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo” come prevede il 6° comma dell'art. 5 D.Lgs. 209/2003.
Dagli accertamenti eseguiti è emerso chiaramente che si Parte_1
è assunta l'onere di gestire la fase intermedia del fine vita delle automobili dopo il ritiro della vetture ed il rilascio del certificato di rottamazione. E' indubbio che tra e vi fosse un accordo di natura gestionale. Org_3 Parte_1
4 Dichiara infatti alle pagg. 10-11 degli scritti difensivi Parte_1 Parte_1 del 23.06.2021 prot. nr. 15903: “Il Sig.……..si rivolgeva al concessionario/automercato per acquistare un nuovo veicolo rottamando Org_3
l'autovettura di sua proprietà….. Pertanto in data… la prendeva in Org_3
carico suddetto veicolo, assieme alla documentazione disponibile, per consegnarlo al centro di raccolta autorizzato ai fini della demolizione e Parte_1
cancellazione dal PRA rilasciando al predetto interessato/detentore regolare certificato di rottamazione.” Dai formulari acquisiti si evince che l'assegnazione alla dell'espletamento delle formalità di cancellazione al PRA è Parte_1 stato applicato anche nei casi di cui ci si occupa. Infatti dall'accertamento eseguito dalla Polstrada è emerso che: - l'autovettura Panda AY273HY è stata presa in carico da in data 18.06.2020 e demolita dalla stessa società in data Parte_1
13.07.2020 come risulta dal Formulario di rifiuti n. 48848/19 del 13.07.2020 mentre le operazioni di denuncia di cessazione della circolazione al PRA sono avvenute in data
22.07.2020 ; - l'autovettura Renault Clio CE175DW è stata presa in carico da in data 15.06.2020 e demolita dalla stessa società in data Parte_1
07.07.2020 come risulta dal Formulario di rifiuti n. 48699/19 del 07.07.2020 mentre le operazioni di denuncia di cessazione della circolazione al PRA sono avvenute in data
17.07.2020; - l'autovettura Citroen DT125EG è stata presa in carico da in data 12.06.2020 e demolita dalla stessa società in data Parte_1
16.07.2020 come risulta dal Formulario di rifiuti n. 48699/19 del 13.07.2020 mentre le operazioni di denuncia di cessazione della circolazione al PRA sono avvenute in data
16.07.2020; - l'autovettura Opel SA targata BS567PY è stata presa in carico da in data 09.06.2020 e demolita dalla stessa società in data Parte_1
07.07.2020 come risulta dal Formulario di rifiuti n. 48699/19 del 13.07.2020 mentre le operazioni di denuncia di cessazione della circolazione al PRA sono avvenute in data
17.07.2020; - l'autovettura Volkswagen Golf targato BD091KL è stata presa in carico da in data 09.06.2020 e demolita dalla stessa società in data Parte_1
07.07.2020 come risulta dal Formulario di rifiuti n. 48699/19 del 07.07.2020 mentre le operazioni di denuncia di cessazione della circolazione al PRA sono avvenute in data
16.07.2020.
La sussistenza di un accordo negoziale tra la e la è Org_3 Parte_1
stato confermato anche in sede di sommarie informazioni dalla dipendente della
5 , come verbalizzato dalla Polstrada nel corso degli accertamenti. Parte_3
Pertanto è provato anche documentalmente, che la ricorrente ha provveduto per conto della alla cancellazione al PRA oltre i termini previsti. Org_3
Si deve ravvisare pertanto una corresponsabilità nella commissione dell'illecito in quanto ai sensi delle normativa il concessionario" o “automercato" ( , ha Org_3
accettato il veicolo da rottamare, e ha successivamente inviato, ad un centro di raccolta, il veicolo destinato alla demolizione. La , dunque, si pone tra il Org_3
detentore del veicolo e il centro di raccolta come protagonista di una fase intermedia del fine vita auto.
Ciò significa che anche il centro di raccolta, come peraltro è emerso, provvedeva alla formale cancellazione al PRA. Si deve altresì' sottolineare come per 'art. 5 della legge
689/1981 quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, e quindi e ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, e il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. Nel caso di specie si è in presenza di un caso in cui il soggetto ha apportato un contributo atipico non conforme alla fattispecie punitiva, ma comunque AGEVOLATORE rispetto alla realizzazione collettiva dell'illecito.
Per quanto poi riguarda le spese di causa seguono la soccombenza
P.Q.M
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto e, per l'effetto, conferma:
Ordinanza ingiunzione n. 24/2023 – Registro n. 24/2021 per € 1.031,48 •
Ordinanza ingiunzione n. 25/2023 – Registro n. 25/2021 per € 1.031,48 ,
• Ordinanza ingiunzione n. 26/2023 – Registro n. 26/2021 per € 1.031,48 ,
• Ordinanza ingiunzione n. 27/2023 – Registro n. 27/2021 per € 1.031,48,
• Ordinanza ingiunzione n. 28/2023 – Registro n. 28/2021 per € 1.031,48
6 e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa di cui alle Ordinanze Ingiunzioni opposte, oltre spese vive.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali che, si liquidano in via equitativa ed onnicomprensiva in €
1.000,00 oltre accessori
Così deciso in Belluno, 21 maggio 2024
Il Giudice Onorario
Marta de Manincor
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