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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5131 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SECCHIARI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GUIDETTI PAOLO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte depositate da ambo le parti in data 28/05/2025
pagina 1 di 11 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 02/06/1997
e dalla loro unione sono nati i figli il 10/07/1998, il 06/09/2003 e Per_1 Per_2
il 13/04/2015. Per_3
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 20/02/2018 e la separazione è stata omologata da questo Tribunale con successivo decreto del 27/02/2018.
3. Con ricorso del 23/10/2024, ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e ulteriori statuizioni accessorie di natura economica.
4. Nel giudizio così radicato si è costituita concordando con la CP_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. successivamente le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo al mutuo rispetto;
2) In conseguenza di quanto convenuto ai punti successivi, nell'abitazione ex casa familiare sita in Modena, Via Nervi n. 57 int. 9 continuerà ad abitare la SInora
insieme alle due figlie , nata il [...] a [...]_1 Persona_4
(C.F. ) e , nata il [...] a [...] (C.F. C.F._3 Persona_5
). C.F._4
Il padre ha già prelevato dalla abitazione famigliare i propri effetti personali e dichiara che, a seguito dell'adempimento di quanto convenuto ai punti successivi, nulla avrà a pretendere per i mobili e gli arredi in essa presenti.
Le parti confermano l'assegnazione della abitazione familiare di Modena, Via
Nervi n. 57 int. 9 alla SI.ra unitamente ai mobili e gli arredi CP_1 attualmente presenti, nell'interesse delle loro figlie, ciò a valere sino alla stipula del rogito di cui all'art. 14.
3) La FI minorenne continuerà ad essere affidata Persona_5
congiuntamente alla madre ed al padre, i quali espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le eSIenze della minore.
pagina 2 di 11 Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno, in forma condivisa, la potestà su per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad Per_3
adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.) nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro, a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
I coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale di
, e saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della Per_3
sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé , eserciterà separatamente Per_3
ed in via esclusiva la potestà sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si obbligano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari a ciascuna FI, con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé ciascuna FI dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui ciascuna FI dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita di , ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri Per_3
con gli insegnanti e le iniziative della scuola.
Si fa presente che attualmente frequenta la classe quarta della scuola Per_3 primaria presso l'istituto Gianni Rodari a Modena, mentre frequenta il Per_2 secondo anno di università a Modena presso l'Unimore – Facoltà di Scienza
pagina 3 di 11 Infermieristiche. inoltre frequenta lo sport del nuoto presso la Piscina Per_3
Pergolesi di Modena, è iscritta al corso di catechismo presso la Parrocchia Sacra
Famiglia di Modena, è in cura presso l'Ortodontista dott.ssa e Persona_6
altresì seguita per i noti problemi dermatologici dalla dott.ssa ed Persona_7 infine dall'osteopata dott. . Persona_8
4) Le figlie e continueranno ad essere collocate ed avranno la Per_3 Per_2 residenza, anche anagrafica, presso la madre nell'appartamento sito in Modena,
Via Nervi n. 57 int. 9 e, nell'ipotesi di rilascio del suddetto immobile, la madre dovrà dare comunicazione del nuovo indirizzo anagrafico della FI al Per_3
padre;
5) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della FI quando lo vorrà, Per_3
compatibilmente con gli impegni presenti e futuri di e quelli della madre, Per_3
ciò sia durante le visite infrasettimanali che durante i fine settimana che le vacanze scolastiche, ciò però con gradualità e senza stravolgere la minore nelle sue consuetudini ed abitudini, in quanto fino ad oggi le visita si sono limitate a n. 4 incontri mensili nella sole pause pranzo. Essi s'impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza estivo con entro il 31 maggio di Per_3
ciascun anno. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con , nonché un Per_3
recapito telefonico.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione di nel Per_3
pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
Viene fatta salva la possibilità da parte dei genitori di modificare gli orari di visita e/o i giorni di visita e/o di vacanza in accordo tra loro, tenendo conto anche delle volontà della FI minore;
Per_3
6) I coniugi convengono, che il prelievo da scuola e/o dalla abitazione materna e/o da quella paterna e/o da qualsiasi altro luogo ove si trovi, potrà essere Per_3
effettuato dai prossimi congiunti della madre e/o del padre o da persone di fiducia dai medesimi incaricate;
pagina 4 di 11 7) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il SI. corrisponderà Per_5
alla SI.ra , a far tempo dal deposito del presente atto, la somma mensile di CP_1
€ 600,00 (seicento euro/00), 300,00 € per ciascuna FI, da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario di cui all'Iban: [...], con valuta fissa di accredito entro la fine di ogni mese. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
L'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla SI.ra . La CP_1
stessa si impegna a comunicare tempestivamente al SI. il Parte_1
raggiungimento della piena indipendenza economica da parte delle figlie o ogni altra circostanza che possa influire sulla persistenza dell'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento.
8) Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per le due figlie, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena
Gruppo “Famiglia e Persone”, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 5 di 11 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero WhatsApp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
9) Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze dei figli che trascorreranno con terzi o da soli, ferma restando la necessità del preventivo accordo dei genitori, laddove previsto ai sensi dell'art. 8;
10) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la FI minore;
Per_3
pagina 6 di 11 11) Le parti danno atto di aver acceso un conto bancario intestato alla FI Per_3
avente n. 770822815-2 di conto corrente presso Deutsche Bank Spa, filiale di
Modena Centro, Corso Canalgrande n. 33/35 con saldo al 31.12.2024 di €
25.056,81 sul quale confluisce l'indennità di frequenza della FI . Le parti Per_3 sono concordi nel continuare a far versare su detto conto corrente l'indennità di frequenza percepita dalla minore e che il capitale ivi esistente sia impiegato, in pieno accordo tra i coniugi, per far fronte alle eSIenze materiali e di salute della FI , eccedenti l'ordinario mantenimento e di non prelevare alcuna somma Per_3
di denaro se non in accordo tra loro ed in presenza congiunta. Le parti riconoscono la piena proprietà della FI del suddetto conto corrente bancario e Per_3
entrambe le parti si impegnano pertanto a non prelevare alcuna somma di denaro se non in accordo tra loro ed in presenza congiunta;
12) Il SI. riconosce alla SI.ra la proprietà dell'autovettura Per_5 CP_1
marca Peugeot modello 208 targata FC222BL.
13) Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato, in data 27/06/2005, con atto pubblico a ministero Notaio dott. Per_9
rep. 9579, sito in Modena, Via Nervi n. 57 int. 9, e censito all'Agenzia
[...]
delle Entrate Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Provinciale – Territorio
Servizi Catastali del Comune di Modena al Foglio 222, Particella 69, sub 22, Cat.
A/2, cl. 2, vani 5,0, R.C. 542,28 € e la relativa pertinenza censita al Foglio 222,
Particella 69, sub. 5, Cat. C/6, 16 mq, R.C. 55,36 € oltre le parti comuni.
Premesso quanto sopra i coniugi, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliscono e pattuiscono le ulteriori condizioni di cui ai capi seguenti.
Capo I) La SI.ra ed il SI. si impegnano ed CP_1 Parte_1
obbligano a cedere senza corrispettivo alle due figlie e Persona_4 Per_3 [...]
Per_
, in parti eguali tra loro, la nuda proprietà dell'immobile precedentemente descritto, con le relative pertinenze, mobili ed arredi e quote comuni.
Le parti danno atto che per quanto riguarda la cessione senza corrispettivo alla FI , minore d'età, esse hanno chiesto autorizzazione previa dal Persona_5
pagina 7 di 11 Giudice Tutelare di Modena in data 20.5.2025 e il Giudice Tutelare si è riservato in attesa dell'esito del presente giudizio di divorzio.
Capo II) Il SI. si impegna e si obbliga a cedere a titolo Parte_1
parzialmente oneroso alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, la CP_1 sua quota di usufrutto dell'immobile anzi descritto, mobili ed arredi compresi, in modo che quest'ultima diventi, in conseguenza della cessione di cui al capo I, usufruttuaria al 100%.
Capo III) La SI.ra si obbliga a pagare al SI. , a CP_1 Parte_1
completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della cessazione degli effetti del matrimonio e della cessione di cui al capo II) la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), da corrispondere all'atto del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui ai due capi precedenti.
Per le condizioni di natura patrimoniale di cui ci precedenti Capi I, II e III, i comparenti richiedono ai sensi della Legge 6.3.1987 n.74, art.19, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10.5.1999 e 202/2003, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, confermata dalla n. 2/E 2014, l'esenzione totale da ogni imposta e tassa (comprese quelle di registro, trascrizione, catastale e di bollo, e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia, Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162),
a tal fine dichiarano che l'atto notarile con cui verranno attuate costituirà un negozio solutorio di adempimento degli accordi di natura patrimoniale qui assunti dai coniugi anche in favore dei figli e costituenti elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014
l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e divorzio.
Le parti chiedono, inoltre, sin da ora, che le dette agevolazioni fiscali vengano estese anche agli accordi raggiunti in questa sede e aventi ad oggetto disposizioni patrimoniali in favore dei figli (risoluzione n.372/E del 14 dicembre 2007) (Circ.
n. 18/E del 29 maggio 2013).
pagina 8 di 11 Al riguardo, le parti, dichiarano che l'accordo patrimoniale a favore dei figli ivi previsto è stato elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare 27/E del 21/06/2012 e Circ. n. 18/E del 29 maggio 2013).
14) Le quote di cui ai Capi I e II verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Le parti si impegnano ad effettuare le predette cessioni senza corrispettivo tra loro ed ai figli della rispettiva quota di nuda proprietà, entro e non oltre 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio, con rogito da stipularsi avanti a notaio scelto di comune accordo tra i coniugi.
Le spese di rogito per addivenire all'atto di cessione saranno a carico delle parti per pari quote uguali, quanto alla cessione senza corrispettivo di nuda proprietà alle due figlie, mentre saranno a carico della SI.ra , quelle CP_1 per l'acquisto del 50% dell'usufrutto. Le spese eventuali di un geometra da loro concordemente incaricato di redigere Ape e Are, ove occorrenti, saranno a carico delle parti per quote uguali.
Le attribuzioni patrimoniali di cui ai capi I, II e III rientrano nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.
15) Dal giorno della stipula del rogito di cui alla condizione n. 14) il SI. Pt_1
non dovrà partecipare ad alcuna spesa, sia ordinaria che straordinaria,
[...] comprese quelle condominiali e di godimento dell'immobile, inerente all'abitazione ex casa familiare sita in Modena, Via Nervi n. 57 int. 9, neppure a titolo di compartecipazione alle spese di cui sopra eventualmente gravanti sulle figlie e , accollandosi dette spese la SI.ra in via esclusiva. Per_3 Per_2 CP_1
Il SI. si impegna e si obbliga, prima della stipula del rogito di Parte_1
compravendita di cui alla condizione n. 14), a saldare la propria posizione debitoria con il presentandosi con una dichiarazione Controparte_2 dell'amministratore che attesti il saldo della sua posizione debitoria.
16) Le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni diverso accordo intercorso tra i e le obbligazioni eventualmente da essi derivanti e ad oggi Pt_2
pendenti che non siano espressamente richiamate in questo atto;
pagina 9 di 11 17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della loro sottoscrizione;
ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossi.
18) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver, in tal modo e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto di comune accordo tra loro ogni questione di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa e occasione del rapporto matrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. La SI.ra CP_1
riconosce e dichiara inoltre che nulla è ad oggi dovuto dal SI.
[...] Parte_1
a titolo di arretrati ISAT sul contributo di mantenimento delle figlie e di
[...]
rimborso pro-quota delle spese straordinarie per le figlie.
19) Ogni parte provvederà alle spese e competenze del proprio legale”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive eSIenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della FI minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 02/06/1997 in PALERMO da (nato a [...]
PALERMO il 27/08/1973) con (nata a [...] il CP_1
pagina 10 di 11 07/06/1976), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PALERMO, atto n. 63, parte II, serie A, anno 1997;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
pagina 11 di 11