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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1289/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000571 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000571 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000571 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso da parte ricorrente.
Resistente/Appellato: Il dott. Nominativo_1 insiste per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica emesso dall'ADE, avente ad oggetto maggiori imposte relativo a redditi da fabbricati, per l'importo complessivo di €.
2.176. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 27-05-2024.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge, lamentando in particolare che l'A.F. non avrebbe considerato che egli non è proprietario esclusivo dei cespiti locati e che, pertanto, una quota del reddito fondiario derivante dagli stessi avrebbe dovuto essere imputata ai comproprietari dell'immobile, con conseguente riduzione della base imponibile a riferibile al contribuente.
L'ADE si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/92. Il ricorso è stato notificato in data 25-11-2024, mentre avrebbe dovuto essere notificato in data 26-07-2024. Il ricorso
è stato pertanto proposto il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato;
il dies a quo sarebbe dovuto scadere il 26 luglio 2024.Il controinteressato osserva inoltre che gli immobili di cui ai contratti n.7428 del 12-12-2012 e n.2473 del 23-03-2018 risultano essere di proprietà esclusiva del contribuente, contestando così in fatto la comproprietà dei cespiti.
C'è da aggiungere che in data 21 ottobre 2024 la pretesa tributaria è stata rettificata in diminuzione dall'A.F., mediante adozione di un provvedimento di autotutela parziale, con il quale l'originario avviso di accertamento è stato riformato limitatamente ad alcuni profili, restando per il resto confermato.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo stato violato il disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92. L'A.F. ha emanato in data 21 ottobre 2024 un provvedimento in autotutela parziale. In tal caso l'atto impositivo non
è sostituito, bensì rettificato o riformato nei limiti indicati nel provvedimento di autotutela. In tale ipotesi la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non integra un nuovo atto impositivo, ma si configura come mera revoca o annullamento parziale del precedente provvedimento. Conseguentemente gli effetti dell'atto impositivo che non risultano incisi dalla rettifica restano invariati;
mentre il termine per impugnare l'avviso di accertamento continua a decorrere dalla notifica dell'atto originario, non essendo l'atto di autotutela parziale idoneo a far sorgere un nuovo termine decadenziale per l'impugnazione dell'intera pretesa. Detto altrimenti, nel caso in esame non si verte in tema di autotutela sostitutiva, per cui la modificazione in diminuzione non è un atto nuovo, dimodoché il contribuente deve rispettare i termini decadenziali previsti dalla notifica del primo provvedimento notificato, in quanto gli effetti dell'avviso di accertamento, per la parte non interessata dall'annullamento parziale, sono rimasti inalterati, giacché la modificazione in diminuzione non ha alterato la riapertura dei termini per l'impugnazione dell'atto, né ha fatto sorgere un autonomo termine decadenziale, dovendo esso termine continuare a farsi decorrere dalla notifica dell'avviso del 27 maggio 2024.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto è costante, ex plurimis: «in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente »cfr. Cass. n. 2246/2018. Tale orientamento, che può dirsi ormai consolidato, conferma che, nella fattispecie in esame, l'intervento in autotutela del 21 ottobre 2024 non è idoneo a sanare la tardività del ricorso né a far decorrere un nuovo termine di impugnazione rispetto all'avviso di accertamento notificato il 27 maggio 2024.
Il ricorso, proposto il 25 novembre 2024, risulta pertanto tardivo, non potendo assumere rilievo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, il provvedimento di autotutela parziale intervenuto in data 21 ottobre 2024.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di scrutinare i motivi di impugnazione attinenti il merito della pretesa fiscale, segnatamente quelli relativi alla dedotta comproprietà degli immobili locati e alla conseguente imputazione del reddito fondiario anche agli altri cointestatari.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1289/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000571 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000571 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000571 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso da parte ricorrente.
Resistente/Appellato: Il dott. Nominativo_1 insiste per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica emesso dall'ADE, avente ad oggetto maggiori imposte relativo a redditi da fabbricati, per l'importo complessivo di €.
2.176. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 27-05-2024.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge, lamentando in particolare che l'A.F. non avrebbe considerato che egli non è proprietario esclusivo dei cespiti locati e che, pertanto, una quota del reddito fondiario derivante dagli stessi avrebbe dovuto essere imputata ai comproprietari dell'immobile, con conseguente riduzione della base imponibile a riferibile al contribuente.
L'ADE si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/92. Il ricorso è stato notificato in data 25-11-2024, mentre avrebbe dovuto essere notificato in data 26-07-2024. Il ricorso
è stato pertanto proposto il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato;
il dies a quo sarebbe dovuto scadere il 26 luglio 2024.Il controinteressato osserva inoltre che gli immobili di cui ai contratti n.7428 del 12-12-2012 e n.2473 del 23-03-2018 risultano essere di proprietà esclusiva del contribuente, contestando così in fatto la comproprietà dei cespiti.
C'è da aggiungere che in data 21 ottobre 2024 la pretesa tributaria è stata rettificata in diminuzione dall'A.F., mediante adozione di un provvedimento di autotutela parziale, con il quale l'originario avviso di accertamento è stato riformato limitatamente ad alcuni profili, restando per il resto confermato.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, essendo stato violato il disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92. L'A.F. ha emanato in data 21 ottobre 2024 un provvedimento in autotutela parziale. In tal caso l'atto impositivo non
è sostituito, bensì rettificato o riformato nei limiti indicati nel provvedimento di autotutela. In tale ipotesi la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non integra un nuovo atto impositivo, ma si configura come mera revoca o annullamento parziale del precedente provvedimento. Conseguentemente gli effetti dell'atto impositivo che non risultano incisi dalla rettifica restano invariati;
mentre il termine per impugnare l'avviso di accertamento continua a decorrere dalla notifica dell'atto originario, non essendo l'atto di autotutela parziale idoneo a far sorgere un nuovo termine decadenziale per l'impugnazione dell'intera pretesa. Detto altrimenti, nel caso in esame non si verte in tema di autotutela sostitutiva, per cui la modificazione in diminuzione non è un atto nuovo, dimodoché il contribuente deve rispettare i termini decadenziali previsti dalla notifica del primo provvedimento notificato, in quanto gli effetti dell'avviso di accertamento, per la parte non interessata dall'annullamento parziale, sono rimasti inalterati, giacché la modificazione in diminuzione non ha alterato la riapertura dei termini per l'impugnazione dell'atto, né ha fatto sorgere un autonomo termine decadenziale, dovendo esso termine continuare a farsi decorrere dalla notifica dell'avviso del 27 maggio 2024.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto è costante, ex plurimis: «in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente »cfr. Cass. n. 2246/2018. Tale orientamento, che può dirsi ormai consolidato, conferma che, nella fattispecie in esame, l'intervento in autotutela del 21 ottobre 2024 non è idoneo a sanare la tardività del ricorso né a far decorrere un nuovo termine di impugnazione rispetto all'avviso di accertamento notificato il 27 maggio 2024.
Il ricorso, proposto il 25 novembre 2024, risulta pertanto tardivo, non potendo assumere rilievo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, il provvedimento di autotutela parziale intervenuto in data 21 ottobre 2024.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di scrutinare i motivi di impugnazione attinenti il merito della pretesa fiscale, segnatamente quelli relativi alla dedotta comproprietà degli immobili locati e alla conseguente imputazione del reddito fondiario anche agli altri cointestatari.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.