Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il provvedimento di autotutela parziale non integra un nuovo atto impositivo, ma una mera revoca o annullamento parziale del precedente. Pertanto, il termine per impugnare continua a decorrere dalla notifica dell'atto originario.

  • Inammissibile
    Violazione di legge

    La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per tardività, non ha potuto esaminare i motivi di merito relativi alla dedotta comproprietà degli immobili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 109
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo