Art. 3. Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto.
3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.
2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto.
3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.