Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
LA GIUDICE dott.ssa Valentina di Leo
All'udienza del 15.1.2025, tenuta ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1514/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione postumi
T R A rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Celentano Parte_1
E
in persona del Controparte_1
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dalla Avv. Danila Villasmunta, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, con cui elettivamente domicilia in Foggia, alla Via
Gramsci n. 21, presso l'Avvocatura I.N.A.I.L.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 24.2.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, a seguito di infortunio sul lavoro occorsole in data 26.9.2021, l' aveva provveduto CP_1
a riconoscere in suo favore la sola indennità temporanea assoluta;
sosteneva che, invece, erano residuati postumi invalidanti che avrebbero dovuto giustificare un'inabilità permanente al lavoro in misura del 6%.
Pertanto, dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto all'indennizzo per i CP_1
postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro, con la condanna al pagamento delle relative provvidenze;
vinte le spese di lite, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
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2. - La domanda è infondata per le motivazioni di seguito esposte.
Ed infatti, in relazione all'infortunio sul lavoro denunciato all' pacificamente CP_1 verificatosi, l' ha riconosciuto all'odierno ricorrente la inabilità temporanea assoluta e un CP_1
grado di danno biologico nella misura del 2%, percentuale che, unificata con il 4% relativo ad altro infortunio (n. 412408866 del 22/02/2001), ha comportato un grado di menomazione complessiva quantificato nella misura del 6%, dunque con diritto al pagamento dell'indennizzo del danno biologico.
La presente controversia concerne, allora, esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti dell'infortunio del 26.9.2021, ad avviso del ricorrente sottovalutata da parte dell' , nonché l'accertamento del conseguente diritto del ricorrente all'indennizzo del CP_1
maggior danno biologico.
Orbene, espletata consulenza tecnica medico–legale, il CTU, dott. ha Persona_1
confermato che l'entità del danno biologico subito dall'istante in conseguenza dell'infortunio per cui è causa deve essere quantificata nella misura del 2% (cfr. consulenza tecnica in atti).
Le conclusioni rassegnate dal consulente, avverso le quali nessuna delle parti ha mosso osservazioni, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Poiché l a percentuale di i nvalidi tà permanent e accertata dal ctu in rel azi one all 'infortunio del 2 6.9.2021 è la m edesima già ri conosciuta e indenni zzat a dall 'I. grazi e al cumulo con quell a rel ati va ad al tro infort unio , la CP_2
dom anda att orea deve ess ere ri gettata.
3. - Le spes e di li te devono essere di chi arat e i rripetibili stante l a di chi arazione ex art. 152 disp. at t. c .p.c. cont enut a nell a procura all e l iti, sot toscritt a dal ricorrent e e valida ai fini dell 'esenzione.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza medico- CP_1
legale, liquidate in favore del CTU con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 24.2.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
2 - rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'
Foggia, 15.1.2025
le spese di consulenza tecnica. CP_1
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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