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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7665/2017
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7665/2017 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
13/10/2017 da
, nata a [...] il [...], c.f. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ZARBO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Padova - Via E. Filiberto n. 47, come da procura in calce all'atto di citazione. attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
ROSSI e dall'Avv. Andrea SEGALLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Schio (VI) - Piazza A. Da Schio n. 22, come da procura alle liti conferita su foglio separato e depositata nel fascicolo telematico. contro
GE. , nato a [...] l'[...], con studio in Thiene (VI), Via S. Controparte_3
Filippo Neri n. 27, c.f. , P.I. rappresentato e difeso unitamente e C.F._4 P.IVA_1 disgiuntamente dall'Avv. Lucia DAL MASO e dall'Avv. Roberta Luisa CAMPESE, del Foro di Vicenza,
1 con domicilio eletto presso lo studio delle medesime, in Thiene (VI) - Via Garziere n. 23, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. convenuti
e contro
, c.f. titolare dell'omonima impresa individuale P.I. CP_4 C.F._5
, con sede in Thiene (VI), Via Monte Grappa n. 61. P.IVA_2 convenuto contumace con la chiamata in causa di
p.iva Controparte_5
, con sede in Milano in Via B. Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nuccia FIGATTI e dall'Avv. Giancarlo Controparte_6
CARLETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Contrà
Canove Vecchie n. 26, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
e di corrente in Torino, in Via Corte d'Appello n. 11, in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C. P.IVA_4
Roberto BOCCUNI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza -
Via Battisti n. 6, come da procura generale alle liti allegata al fascicolo telematico. terze chiamate
In punto: vendita di cose immobili;
risarcimento danni.
All'udienza del 09.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
NEL MERITO
In principalità
Disattesa ogni contraria istanza formulata da ciascuno dei convenuti, accertata la responsabilità dei convenuti per i comportamenti illeciti e per le motivazioni descritti in narrativa dell'atto di citazione a ciascuno ascrivibili, condannare i medesimi in solido o, in subordine, in base alle rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della sig.ra dei danni subiti e subendi dalla stessa, Parte_1 che allo stato si quantificano nella complessiva somma di € 156.443,68=, maggiorata di rivalutazione ed
2 interessi dal dovuto al saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria.
Condannare il geom. a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50=, percepita a titolo Controparte_3 di competenze professionali, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice ai sigg.ri e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 prezzo per l'acquisto dell'immobile alla stessa trasferito con atto Notaio del 29.09.2015, rep. n° Per_1
34619, registrato e trascritto il 28.10.2015 al n° 8850 Reg. Gen. e n° 6802.
In subordine
Condannare il sig. e il sig. , titolare dell'omonima ditta Controparte_8 CP_4 individuale, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione, in solido fra loro o in base alle rispettive responsabilità, a risarcire alla sig.ra i danni subiti e subendi dalla stessa, che si Parte_1 quantificano allo stato nella complessiva somma di € 156.443,68= maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria.
Condannare il geom. a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50=, percepita a titolo Controparte_3 di competenze professionali, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
In via ulteriormente subordinata
Condannare i sigg.ri e , per i motivi di cui in narrativa dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione, a risarcire alla sig.ra i danni subiti e subendi dalla stessa, che si quantificano Parte_1 allo stato nella complessiva somma di € 156.443,68=, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria.
Dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice ai sigg.ri e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 prezzo per l'acquisto dell'immobile alla stessa trasferito con atto Notaio del 29.09.2015, rep. n° Per_1
34619, registrato e trascritto il 28.10.2015 al n° 8850 Reg. Gen. e n° 6802, eventualmente previa compensazione tra quanto dovuto a titolo risarcitorio ed il corrispettivo a titolo di prezzo indicato in detto atto di trasferimento.
In ogni caso
Condannare, per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 1 c.p.c., al Controparte_3 risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c., nella misura risultante in corso di causa o da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa e/o, in ogni caso, con condanna del medesimo al pagamento di una
3 somma equitativamente determinata in sede di pronuncia sulle spese di lite, ai sensi del co. 3 della citata norma.
In tutti i casi con vittoria di anticipazioni e compensi ex DM 55/2014 e successive modificazioni, come quantificati in nota spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Consulenza Tecnica d'Ufficio
L'attrice, previa revoca dell'ordinanza assunta in data 2 agosto 2023 e rimessione della causa in istruttoria, insiste perché il Tribunale adito voglia: in via preliminare, per i motivi di cui all'istanza 19.10.2022, in questa sede da ritenersi integralmente richiamati e trascritti: in principalità disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica sui quesiti relativi alle violazioni edilizie e sismiche dell'edificio di cui è causa nonché sui costi sostenuti e da sostenere per la sua riduzione in pristino e/o per la regolarizzazione amministrativa e su ogni altro quesito di cui all'ordinanza del 31.01.2022, con eccezione dell'indagine svolta per accertare la natura delle prestazioni effettivamente rese dal geom.
[...]
e l'ammontare delle medesime, valutando, altresì, la sostituzione del Consulente Tecnico già CP_3 incaricato;
in subordine disporre la chiamata a chiarimenti del CTU ovvero un supplemento o integrazione di indagine tecnica sui punti di cui alla narrativa dell'istanza dd. 19.10.2022; in ogni caso, l'attrice insiste per il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, sulla parte del punto b) e sul punto c) non ammesso dall'ordinanza dd. 17.11.2021, finalizzata a:
“determinare l'ammontare di ogni altro costo e onere, anche finanziario, conseguente il mancato godimento dell'immobile”;
“determinare l'ammontare dei costi sostenuti da per il reperimento di una diversa unità Parte_1 abitativa, nonché quelli mensilmente sostenuti per la sua conduzione.”, come richiesto in memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 c.p.c..
Prova orale
Previa revoca dell'ordinanza assunta in data 2 agosto 2023 e rimessione della causa in istruttoria,
l'attrice insiste perché il Tribunale adito voglia ammettere la prova per interpello dei sigg.ri CP_1
e e per testi sulle seguenti circostanze, allo stato non ammesse:
[...] Controparte_2
4 1) “Vero che, constatata con i sigg.ri l'impossibilità di procedere all'ultimazione dei Parte_2 lavori di realizzazione del fabbricato in sopraelevazione da destinare ad abitazione della famiglia
, gli stessi si vedevano costretti a reperire una nuova abitazione in Persona_2
Comune di Dueville?”.
2) “Vero che le riproduzioni fotografiche che mi vengono esibite sono rappresentative dello stato dei luoghi e delle caratteristiche degli edifici siti in Zugliano, via San Rocco, a far data dall'anno 1997 (docc.
41-43)?”.
Si indicano a testi la sig.ra , residente in [...](Vicenza), sui capp. 1 e 2; Testimone_1 Tes_2
, residente in [...](Vicenza), sul cap. 2; , residente in [...](Vicenza) sul
[...] Tes_3 cap. 2.
CONCLUSIONI CONVENUTI : Controparte_9
I procuratori dei sigg. e , senza accettare il contraddittorio Controparte_1 Controparte_2 sulle eventuali nuove domande avversarie, precisano definitivamente le proprie
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza disattesa:
in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei loro confronti per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze, con I.V.A. e C.P.A.”
CONCLUSIONI CONVENUTO : Controparte_8
Il geom. , come sopra rappresentato e difeso, precisa le proprie conclusioni come segue: CP_3 voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione avversa, previa la più opportuna declaratoria, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- in via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate dall'attrice nei confronti del geom. e/o la carenza di legittimazione passiva del geom. Controparte_3
, rigettarsi tutte le domande della SI.ra per tutti i motivi esposti in Controparte_3 Parte_1 narrativa;
- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del geom. per l'incarico conferito dalla SI.ra , condannarsi l'attrice a Controparte_3 Parte_1 corrispondere al convenuto la somma di € 23.368,90 a pagamento dell'attività professionale svolta su
5 incarico della stessa, o la maggiore o minor somma risultante di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannarsi la compagnia di assicurazione , già Controparte_10 Controparte_11
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Milano, Via Benigno Crespi n. 23, P.I. , e/o la compagnia di assicurazione P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Controparte_7
Corte d'Appello n. 11, P.I. a tenere il geom. manlevato e/o indenne da P.IVA_4 Controparte_3 qualsivoglia conseguenza reale o patrimoniale o richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attrice, in virtù della polizza assicurativa n. 324A4215 per la responsabilità civile professionale e/o della polizza assicurativa n. 2016/03/2269758 per la responsabilità civile professionale, eventualmente operanti in primo e secondo rischio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa e, accertata e dichiarata la responsabilità processuale aggravata dell'attrice per i motivi esposti in narrativa, con ulteriore condanna della SI.ra Parte_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore del geom. , ai sensi Controparte_3 dell'art. 96, 3° comma c.p.c..
Si insiste per l'acquisizione dei calcoli strutturali dell'ing. , come da verbale d'udienza del Per_3
22/11/2022 e 26/01/2023.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande proposte da controparte, anche istruttorie.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA : Controparte_5
Il patrocinio della terza chiamata , Controparte_12 ora dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande Controparte_13 nuove e/o diverse, dimette e scambia il seguente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Giudice adito:
Nel merito
• Rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte nei confronti del geom. e, conseguentemente, la Controparte_3 domanda di manleva da questi proposta nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_10
ora
[...] Controparte_13
6 • Accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'inoperatività della garanzia assicurativa della polizza n.324-A-4215, con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_10
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte nei confronti del geom. , Controparte_3 quand'anche venisse ritenuta operante l'efficacia della copertura assicurativa dallo stesso invocata, contenere la condanna di entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, con Controparte_10 particolare riferimento alle condizioni e limitazioni, anche temporali, di polizza, alla franchigia di
€1.000,00, allo scoperto 10%, al massimale di €1.000.000,00, con il sottolimite di € 250.000,00 per i danni patrimoniali alle cose ed all'esclusione del vincolo della solidarietà passiva.
• Spese e compensi professionali integralmente rifusi, con gli accessori di legge e spese generali 15%.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA SOCIETÀ REALE MUTUA:
Il sottoscritto procuratore nella veste di cui in atti precisa le conclusioni nell'interesse di CP_7 come di seguito:
“1.- Nel merito, in via principale. Rigettate in quanto infondate le domande svolte nei confronti del geom. , nulla disporsi sulla domanda di manleva azionata nei suoi confronti
contro
Controparte_3
perché assorbita dal suddetto rigetto. 2.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata CP_7 ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità anche concorsuale del geom. per i CP_3 danni lamentati da parte attrice, accertarsi e dichiararsi la perdita del diritto all'indennizzo ex art.1892
c.c. in tutto od in parte per tutti quelli che dovessero risultare essere stati messi a conoscenza del geom.
prima della stipula della polizza con ed azionata in manleva e non dichiarati CP_3 CP_7 all'atto della stessa stipula rigettandosi per l'effetto la domanda di manleva stessa contro . CP_7
3.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità anche concorsuale del geom. per i danni lamentati da parte attrice, ferma la CP_3 perdita in tutto od in parte del diritto all'indennizzo di cui al precedente p.to 2, accertarsi e dichiararsi comunque la mancanza di operatività della garanzia essendo la copertura limitata ai danni cagionati dall'assicurato nella sua qualità di geometra e per le altre ragioni esposte in atti, rigettandosi per l'effetto la domanda di manleva contro . 4.- Nel merito, in via di ulteriore subordine. Nella CP_7 denegata ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità anche concorsuale del geom.
[...]
per i danni lamentati da parte attrice e nella denegata ipotesi che si ritenga operante la garanzia CP_3
7 assicurativa ed infondata l'eccezione di cui all'art.1892 c.c., contenersi la domanda di manleva svolta nei confronti di negli eccepiti limiti di contratto tenendo conto delle limitazioni di indennizzo e di CP_7 copertura, nonché delle franchigie e degli scoperti previsti, rigettandosi per l'effetto in parte qua la domanda di manleva medesima. 5.- Spese di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 13/10/2017, la sig.ra esponeva: Parte_1
- di essersi resa acquirente dai venditori sigg.ri e , con atto Notaio Controparte_1 Controparte_2 del 29.09.2015, regolarmente registrato e trascritto, unità immobiliari site in Zugliano (VI), Via Per_1
San Rocco n. 4, facenti parte di un fabbricato (unità immobiliari che l'attrice provvedeva in citazione ad esattamente indentificare catastalmente);
- che, in ordine alla regolarità urbanistica delle porzioni immobiliari oggetto di cessione, i venditori avevano precisato (art. 10, “Norme Urbanistiche”) che: a) l'originaria costruzione del fabbricato risultava iniziata in data anteriore all'1.9.1967; b) detto fabbricato aveva subito interventi edilizi per i quali erano state rilasciate, tra le altre, la concessione edilizia n. 75/96 del 13.08.1996, il certificato di abitabilità del
3.10.1996 e la denuncia di inizio attività del 18.08.2014; c) quanto compravenduto non aveva subito ulteriori modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi (per cui nulla ostava alla sua commerciabilità);
- che l'attrice (considerata la presentata denuncia di inizio attività del 18.08.2014) aveva sottoscritto in data 10.09.2015 con il sig. , titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Thiene CP_4
(VI), contratto d'appalto avente ad oggetto “i lavori di recupero del sottotetto in applicazione della L.R.
32/13 “Piano Casa” ed ampliamento per il ricavo di una nuova unità abitativa”, come da disegni di progetto e preventivo di spesa allegati redatti a cura del geom. ; Controparte_3
- che il tecnico geom. , completata la pratica edilizia a nome dei sigg.ri , CP_3 Parte_2 con il deposito l'01.12.2014 della “Documentazione relativa alla progettazione antisismica” e “Scheda dell'Impianto Termico” aveva comunicato l'intervenuto trasferimento in proprietà dell'immobile a favore dell'attrice, ottenendo il relativo riscontro dal Comune di Zugliano, e dichiarato l'inizio lavori alla data dell'8.1.2016;
- che, evidenziatesi delle contraddizioni tra nuova dichiarazione di inizio lavori depositata dal geom.
[...]
rispetto alla precedente già depositata, chieste spiegazioni al tecnico e rilevata la presenza di vizi CP_3
e difetti costruttivi, l'attrice aveva proposto ricorso per ATP, evocando in giudizio , quale CP_4
8 appaltatore, ed il geom. , quale progettista e direttore dei lavori, procedimento in pendenza del CP_3 quale emergevano ulteriori problematiche, relative all'inosservanza delle distanze legali dell'erigendo edificio da quelli confinanti, ai sensi dell'art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444 (distanza di dieci metri, applicabile anche alle sopraelevazioni), nonché la non rispondenza alla normativa statica sismica dei lavori di sopraelevazione;
- che le irregolarità dell'edificio quanto al mancato rispetto della distanza legale emergevano dall'elaborato redatto dall'ing. le cui conclusioni indicavano la necessità di procedere Persona_4 alla demolizione e ricostruzione di parte dell'edificio sopraelevato, con spese ed oneri complessivi preventivati in € 21.500,00 (per la riduzione di superficie dell'immobile e conseguente deprezzamento) ed in € 57.000,00 per i costi di demolizione e ricostruzione, cui dovevano aggiungersi le spese accessorie (tecniche, contributi previdenziali ed Iva);
- che, commissionata inoltre a tecnico di fiducia, ing. , la verifica alla rispondenza alla Controparte_14 normativa antisismica della sopraelevazione, il suddetto evidenziava una responsabilità del progettista e
DL geom. per l'omissione delle necessarie verifiche di natura statica, con previsione di costi CP_3 per l'adeguamento sismico delle strutture portanti indicati in circa 50.000,00 euro, oltre a spese tecniche;
- che, stante la presenza di gravi vizi (oggetto del ricorso ex art. 696 c.p.c.) e la successiva scoperta dell'irregolarità edilizia dell'immobile nonché del rischio statico, i lavori di completamento della nuova abitazione dell'attrice erano stati interrotti, con conseguenti disagi e danni per la stessa ed il suo nucleo familiare (avendo nel frattempo tra l'altro l'attrice generato due figli), costretti a locare un immobile, con costi di locazione pari ad € 500,00 mensili, nonché a contrarre un mutuo con conseguenti oneri finanziari, per un danno che poteva stimarsi in € 142.943,68 per interventi all'immobile (deprezzamento a seguito di demolizione, ricostruzione con modifica impianti tecnologici ed adeguamento strutturale) ed in ulteriori € 13.500,00 per oneri da mancato godimento.
Tanto premesso e rappresentato, l'attrice, evocando in giudizio i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
(venditori), (titolare dell'omonima impresa individuale ed appaltatore), il geom.
[...] CP_4
(progettista dell'intervento e direttore dei lavori), in punto di diritto deduceva: Controparte_3
- la legittimità della contemporanea evocazione in giudizio di detti convenuti, sia pur a diverso titolo, contrattuale o extracontrattuale, in un simultaneus processus, in forza di cumulo soggettivo per connessione oggettiva, ovvero in subordine per connessione impropria;
9 - la responsabilità dei venditori, ai sensi dell'art. 1489 c.c., ovvero in subordine degli artt. 1483 e 1484
c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art. 1453 c.c. (cessione di aliud pro alio), o in ultima analisi a titolo di responsabilità per fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
- la responsabilità del geom. , il quale aveva cumulato gli incarichi di progettista e direttore dei CP_3 lavori, per inesatta e carente esecuzione degli incarichi professionali;
- la responsabilità altresì dell'appaltatore, il quale rispondeva in solido col progettista e direttore dei lavori, per non essersi accorto delle carenze progettuali e degli errori, facendo uso della normale diligenza esigibile da quella figura professionale, ovvero, ove pure essendosene reso conto, per non averli tempestivamente denunciati;
- la configurabilità nel caso a giudizio della fattispecie di cui alla responsabilità ex art. 1669 c.c., essendo in breve l'immobile stato sottratto alla sua tipica funzione economica ed al normale godimento in capo all'avente diritto, subendo un consistente deprezzamento, per far valere la quale sussisteva la legittimazione attiva della , quale danneggiata, e la solidarietà passiva dei convenuti nei confronti CP_1 della danneggiata.
Su tali premesse, l'attrice in definitiva chiedeva:
a) in principalità, la condanna dei convenuti in solido, ovvero in base alle rispettive responsabilità, accertatane la responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, quantificati in € 156.443,68, da maggiorare con rivalutazione ed interessi (salva la diversa somma di giustizia); la condanna altresì del geom.
[...]
a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50, percepita a titolo di competenze professionali, CP_3 maggiorata con rivalutazione ed interessi;
la declaratoria che nulla era dovuto ai venditori - CP_1 da parte dell'attrice a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita;
CP_2
b) in subordine, la condanna del geom. e del sig. , in solido tra loro, ovvero in CP_3 CP_4 base alle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni, quantificati in € 156.443,68, da maggiorare con rivalutazione ed interessi (salva la diversa somma di giustizia); la condanna ancora del geom.
[...]
a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50, percepita a titolo di competenze professionali, CP_3 maggiorata con rivalutazione ed interessi;
c) in via di ulteriore subordine, la condanna dei venditori - al risarcimento dei danni, CP_1 CP_2 quantificati in € 156.443,68, da maggiorare con rivalutazione ed interessi (salva la diversa somma di giustizia), con declaratoria che nulla era dovuto ai medesimi da parte dell'attrice a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile.
10 ***************
Notificato l'atto di citazione, mentre rimaneva contumace l'appaltatore , si costituivano gli CP_4 altri convenuti, variamente avversando, per quanto di rispettivo interesse, le pretese dell'attrice.
e , premesso di essere i genitori dell'attrice e di aver accettato di Controparte_1 Controparte_2 trasferire alla stessa la proprietà di alcune porzioni dell'immobile in cui anch'essi abitavano al solo fine di aiutare la figlia ed il compagno, in modo che potessero costruire un'abitazione con Persona_5 spese di molto inferiori a quelle di mercato, al punto che il prezzo concordato (e peraltro mai dalla figlia corrisposto) era stato particolarmente favorevole (€ 25.000,00), assumevano la loro perfetta buonafede.
La prima denuncia di inizio lavori, presentata il 18.08.2014, era stata invero voluta proprio dalla figlia in vista della compravendita (avvenuta l'anno successivo), ed i medesimi erano inoltre i datori di ipoteca relativamente al mutuo per € 150.000,00 contratto da con la BCC Altovicentino per dar Parte_1 corso alla realizzazione dell'abitazione, vedendosi nondimeno citati a giudizio del Tribunale in riferimento a tale vicenda.
Assumevano la non imputabilità agli stessi di alcun inadempimento:
a) il reale soggetto che aveva presentato il 18.08.2014 denuncia di inizio lavori era stata proprio l'attrice, diretta interessata degli interventi edilizi in vista della successiva compravendita;
b) la difformità tra quanto dichiarato al e la realtà non era ascrivibile agli alienanti, Parte_3 ma esclusivamente al progettista e direttore dei lavori geom. , essendo rilevabile solo in seguito CP_3 ad un'attenta analisi planialtimetrica, non essendo stati gli stessi tecnici inizialmente in grado di riconoscere la difformità tra progetti e realtà fattuale, mancando così tanto l'elemento soggettivo che quello oggettivo (l'eventuale inadempimento essendo attribuibile esclusivamente a fatto del terzo) dell'addebito;
c) la difformità era stata rilevata “incidentalmente” in corso di ATP, tanto che nel relativo ricorso della parte attrice il tecnico di quella, geom. , non faceva menzione al riguardo ad alcuna CP_15 difformità;
d) al momento della compravendita i lavori di realizzazione non erano ancora iniziati, cosicché gli alienanti non avrebbero potuto evincere le irregolarità contestate;
e) era la stessa attrice a dichiarare di avere un rapporto diretto con il tecnico geom. per le CP_3 attività di sopraelevazione, e la stessa avrebbe dovuto rivolgere ogni sua pretesa nei riguardi di quello.
11 In ordine al corrispettivo della compravendita, che l'attrice chiedeva venisse dichiarato non dovuto, la domanda, non essendo stata richiesta la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, rimaneva priva di antecedente logico e doveva essere rigettata.
Ma ad ogni modo, stante il corretto adempimento dei venditori, i quali riservavano di agire in separata sede per il recupero del dovuto, la domanda mancava dei presupposti per un suo accoglimento.
Su tali premesse, chiedevano il rigetto delle domande dell'attrice.
***************
Si costituiva, avversando le pretese avversarie e proponendo in via riconvenzionale domanda di pagamento della residua somma dovutagli a titolo di compenso professionale, l'altro convenuto geom.
. Controparte_3
In breve, organizzava le proprie difese come di seguito riassunte.
In primo luogo – premesso che ogni riferimento al promosso accertamento tecnico preventivo era del tutto irrilevante (con quel ricorso l'odierna attrice aveva sollevato contestazioni del tutto differenti, peraltro diffusamente rintuzzate dal convenuto, rispetto a quelle oggetto del presente giudizio) – in merito alle distanze legali (posto che indiscutibilmente l'originaria costruzione del fabbricato era di epoca anteriore all'1.09.1967) la costruzione dei fabbricati circostanti era sicuramente successiva a quella data:
- quanto al fabbricato indicato come B (meglio individuato al mapp. n. 481) l'allora proprietario del terreno (padre della convenuta ) in data 31.01.1972 chiedeva Persona_6 Controparte_2 al Comune di Zugliano l'autorizzazione ad iniziare i lavori di costruzione di una casa ad uso civile abitazione, che il Sindaco autorizzava in data 13.03.1972, prescrivendo il rispetto dalla “distanza dai confini di proprietà m. 20 e m. 10 dal fabbricato esistente”, distanze inderogabili che il richiedente non rispettava, di modo che semmai proprio l'attrice avrebbe potuto pretendere il rispetto di quelle distanze;
- quanto al fabbricato indicato come C (meglio individuato al mapp. n. 813, già mapp. 352), si trattava di un fabbricato fatiscente e costruito abusivamente, che non compariva nelle planimetrie del febbraio 1972
e lo stesso mappale su cui sorgeva risultava gravato da un vincolo di non costruire in quanto zona agricola, costituito a mezzo atto notarile 12.02.1972.
L'attrice peraltro aveva sottoscritto gli elaborati planimetrici ed accettato l'opera del geom. CP_3 senza eccepire alcunché.
In merito poi alla rispondenza dei lavori di sopraelevazione alla normativa statica sismica, deduceva che la domanda dell'attrice, di cui veniva eccepito non avesse dimostrato l'inattendibilità delle valutazioni di carattere strutturale operate dal geom. , erano basate su elementi solo ipotizzati (lo stesso ing. CP_3
12 consulente dell'attrice, precisava che la relazione rappresentava solo uno studio di massima, Persona_4 mancante di valutazioni complete ed esaustive su tutti i materiali strutturali costituenti il fabbricato e la conoscenza del terreno).
In realtà le opere realizzate avevano eliminato la pregressa discontinuità regolarizzando la struttura sia in pianta che in elevazione, senza incrementare i carichi globali in fondazione oltre la soglia del 10% ma riequilibrando l'intero edificio, l'intervento rientrando nella categoria di intervento di miglioramento come previsto al punto 8.4.2 del DM 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”.
La documentazione costituita dalla relazione di calcolo e dagli elaborati grafici esecutivi strutturali relativi all'intervento eseguito era disponibile per essere depositata presso gli Enti competenti.
L'attrice non aveva ad ogni modo assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, preferendo nondimeno valutare lavori di consolidamento dell'intero compendio immobiliare costosi ed invasivi, senza operare una completa ed appropriata verifica strutturale del fabbricato (parte esistente e sopraelevazione).
Il eccepiva il difetto di una propria legittimazione passiva. CP_3
Assumeva che l'attrice non aveva subito alcun danno: alcuna iniziativa era stata esercitata dai proprietari degli immobili confinanti né dall'Ente comunale, in quanto il fabbricato di proprietà dell'attrice non aveva violato le distanze tra edifici, essendo semmai vero il contrario.
Assumeva ancora che l'impresa appaltatrice, all'art. 7 del contratto di appalto, aveva assunto l'obbligo di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, precisando che a carico della medesima sarebbe stato l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni arrecati in dipendenza del computo metrico allegato o del modo di esecuzione dei lavori, sollevando da ogni responsabilità, da indennizzi o altro il committente e il direttore dei lavori.
Non era dovuto ad ogni modo alcun risarcimento né per l'interruzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, né per la locazione di altro immobile, iniziative decise unilateralmente dall'attrice, né per la contrazione di un contratto di muto con la BCC Alto Vicentino per il finanziamento, di cui la CP_1 aveva giovato e dal quale discendevano obblighi restitutori.
In via riconvenzionale il convenuto formulava domanda di pagamento della residua somma di €
23.368,90 dovutagli per l'attività professionale svolta su incarico della sig.ra . Parte_1
Chiedeva altresì la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in modo manifestamente temerario con mala fede o colpa grave.
13 Infine chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, per esserne garantito, le compagnie di assicurazione e con cui aveva stipulato Controparte_10 Controparte_7 polizze assicurative che coprivano il rischio per la responsabilità civile professionale.
Concludeva per il rigetto delle domande dell'attrice e la condanna della stessa, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di € 23.368,90, maggiorata dagli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre che al ristoro del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata;
chiedeva altresì, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio delle indicate compagnie, di essere dalle stesse manlevato e/o tenuto indenne da qualsivoglia conseguenza reale o patrimoniale o richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
***************
Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative, entrambe intervenivano in giudizio.
Si costituiva rappresentanza generale per l'Italia, Controparte_16 sostanzialmente associandosi nel merito alle difese del proprio assistito e relative eccezioni e deduzioni, in breve replicando che nessuno specifico profilo di responsabilità e/o colpevolezza nell'espletamento dell'incarico affidatogli fosse ravvisabile o comunque fosse stato provato dall'attrice.
Contestava altresì la quantificazione del danno, prospettata in assenza di qualsiasi oggettivo parametro di calcolo.
In caso di accoglimento, anche parziale, di dette domande, chiedeva che una propria condanna, in ipotesi di accertata operatività della polizza, venisse contenuta entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, con particolare riferimento alla franchigia, al massimale, all'esclusione della solidarietà passiva e, quindi, con l'individuazione dell'esatta quota di responsabilità a carico del professionista assicurato.
Rilevava che l'assicurazione non valeva per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti da pubbliche autorità, violazione che ove accertata avrebbe condotto all'inoperatività della polizza.
Eccepiva per altro profilo l'inoperatività della polizza, che copriva i danni cagionati dal professionista nell'espletamento delle prestazioni professionali in qualità di geometra, mentre nel caso di specie, occupandosi della progettazione e direzione lavori relativi ad un immobile ad uso civile abitativo,
l'assicurato aveva di fatto ecceduto i limiti delle proprie competenze professionali, come discendeva dall'art. 16 del R.D. n. 274/1929 (Regolamento della professione di geometra), che, alla lettera m), delimitava nella “progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
14 Eccepiva ancora l'inoperatività della polizza, cessata in data 31.12.2016, mentre la prima richiesta di risarcimento relativa ai vizi oggetto del presente procedimento veniva recapitata all'assicurato solo il
26.04.2017, ossia quasi quattro mesi dopo la cessazione del periodo di efficacia dell'assicurazione, laddove al primo paragrafo della sezione “Norme comuni – Validità della garanzia” era previsto che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso Parte_4 del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Da ultimo assumeva che la richiesta attorea di restituzione dell'acconto di € 7.045,50 versato al professionista non poteva formare oggetto di garanzia, trattandosi di questione relativa al rapporto contrattuale tra le parti, e non invece relativa al risarcimento di danni involontariamente cagionati, ai quali si limitava la garanzia di polizza.
concludeva in conformità, in via progressivamente gradata. Controparte_10
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Costituendosi, anche (di seguito, anche solo ) si Controparte_7 CP_7 associava sostanzialmente nel merito alle difese del proprio assistito, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.
Contestava altresì il quantum debeatur da quest'ultima preteso, in particolare in riferimento al pagamento delle rate di mutuo (mancanza di nesso di causa con la responsabilità del tecnico).
Eccepiva la perdita per altro verso del diritto all'indennizzo ex art. 1982 c.c., avendo il geom. CP_3 omesso di dichiarare al momento della stipula, con dolo o quanto meno con colpa grave, fatti di cui era a conoscenza.
In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande, chiedeva che il proprio eventuale obbligo di copertura, in ipotesi di accertata operatività della polizza, venisse contenuto entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, con particolare riferimento alla franchigia, al massimale, all'esclusione della solidarietà passiva e, quindi, con l'individuazione dell'esatta quota di responsabilità a carico del professionista assicurato.
Da ultimo eccepiva l'inopponibilità dell procedimento al quale non era stata messa CP_17 CP_7 in condizioni di partecipare.
Anche , in definitiva, concludeva in conformità, in via progressivamente gradata, alle sopra CP_7 sintetizzate premesse.
15 ***************
Così essenzialmente impostato il contraddittorio e delineate le principali difese ed eccezioni delle parti, venivano concessi i termini di rito per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., memorie che le parti provvedevano a depositare, ulteriormente sviluppando i rispettivi assunti e confutando e chiedendo la reiezione di quelli avversari. Integravano altresì le produzioni documentali.
Intervenute modifiche tabellari nella gestione e titolarità del ruolo, venivano ammesse ed assunte prove orali, per testi e interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto geom. . CP_3
All'esito dell'istruttoria orale, veniva quindi disposta C.T.U., di cui veniva incaricato l'arch. , Persona_7 essenzialmente volta ad accertare:
a) l'effettiva sussistenza di irregolarità edilizie e statiche dell'edificio nonché la sua eventuale inagibilità;
b) i costi per una sua riduzione in pristino e/o per la regolarizzazione amministrativa e l'eventuale minor valore derivante da interventi di riduzione in pristino;
c) la conformità alla normativa urbanistica edilizia e l'epoca di costruzione degli edifici confinanti
(mappali n. 481 e n. 813, già 352);
d) la rispondenza alla normativa statica sismica dell'intervento edilizio;
e) lo svolgimento dell'attività professionale elencata nella pre-fattura e nella relazione esplicativa del geom. ; CP_3
f) eventuali vizi affliggenti l'immobile, se gli stessi potessero dirsi gravi, la quota di responsabilità attribuibile alle varie parti coinvolte.
Esperiti gli accertamenti peritali e depositato il conseguente elaborato, parte attrice, con istanza in data
19.10.2022, chiedeva in principalità la rinnovazione della consulenza tecnica e, in subordine, supplemento / integrazione dell'accertamento peritale.
Istaurato il contraddittorio sull'istanza, la stessa veniva rigettata con ordinanza in data 02.08.2023.
Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2024 sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti costituite, con assegnazione dei termini di legge per deposito degli scritti conclusionali.
***************
Tutto quanto sopra premesso e riepilogato, ad avviso del giudicante, e per le ragioni che vengono di seguito ad esporsi, le domande dell'attrice sono meritevoli di parziale accoglimento, nei sensi di cui infra, nei riguardi del tecnico geom. , progettista e direttore dei lavori, nonché dell'appaltatore, CP_3 CP_4
, contumace.
[...]
16 Vanno di contro quelle domande rigettate avverso gli altri convenuti, e Controparte_1 [...]
alienanti la porzione immobiliare di cui si discute. CP_2
Due sono essenzialmente gli addebiti che l'attrice pone a fondamento delle proprie rivendicazioni risarcitorie, elevandoli a fonte di responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, chiama in causa:
a) l'inosservanza delle distanze legali dell'erigendo edificio (della sopraelevazione) dagli immobili confinanti;
b) la mancata rispondenza dell'intervento alla normativa statica simica.
L'irregolarità di cui al punto a), anche a seguito degli accertamenti peritali eseguiti in sede di CTU, risulta assai poco controvertibile, ma dal consulente d'ufficio viene ritenuta (nel totale dissenso dell'attrice) priva di reali ed effettive ricadute a livello economico-patrimoniale, ovvero con ricadute assai blande (con costi stimati in € 2.500,00 oltre oneri accessori, per la pratica edilizia in sanatoria: cfr. pag. 35 elaborato peritale).
Il CTU non ha invero reputato necessario l'intervento di demolizione/ricostruzione dell'edificio sopraelevato, con relativi costi, e conseguentemente neppure configurabile il paventato deprezzamento dell'immobile.
La consulenza dell'ing. allegata (sub doc. 15) dall'attrice, premesso che risultava Persona_8 necessario verificare il rispetto della distanza minima inderogabile di almeno 10,00 metri tra le pareti finestrate prevista dalla vigente normativa in materia (art. 9 DM n. 1144/68; regolamenti locali), ha di contro rilevato come la sopraelevazione risulti irregolare, non rispettando la suddetta distanza minima, verso l'edificio individuato in allegato elaborato grafico come B (m. n. 481), all'angolo Nord-Est, nonché verso l'edificio individuato come C (m.n. 813, già m.n. 352), in un tratto della parete Nord: cfr. pag. 3 consulenza Persona_4
Il CTU dal canto suo ha rilevato (pag. 35 elaborato peritale) come il geom. abbia “prodotto CP_3 elaborati grafici non pienamente confacenti allo stato reale dei luoghi, particolarmente in ragione della conformazione planimetrica di verifica dei distacchi tra le costruzioni, esponendo ubicazioni e misure dei fabbricati imprecise ed improprie”.
Ed ancora, nelle conclusioni dell'elaborato, pag. 47, aggiunge che il geom. è pienamente CP_3 responsabile delle difformità urbanistiche per le rappresentazioni dei fabbricati, concludendo che “i lavori sono stati eseguiti nell'ambito di titolo abilitativo con falsata rappresentazione dei distacchi tra le costruzioni”.
17 Nondimeno il CTU assume (pag. 32 elaborato) che non vi sarebbe irregolarità edilizia in quanto il fabbricato confinante, part. m.n. 481, non si trova nella posizione prescritta dal Comune di Zugliano,
“ovvero edificazione con distacco di 10 metri dalle costruzioni preesistenti”; ed inoltre l'altro fabbricato confinante, part. m.n. 813, non risulta assentito dall'Amministrazione comunale, e per di più si tratta di un deposito (o magazzino o fienile), in buona parte crollato e che non presenta pareti finestrate (pagg.
32/33 elaborato peritale).
In pratica il CTU deduce l'applicabilità di una sorta di principio di prevenzione, che abiliterebbe l'attrice ad invocare essa l'arretramento / messa in condizioni di regolarità degli edifici confinanti, al contempo mantenendo la sopraelevazione.
Il giudicante ritiene di non poter far proprie sul punto le considerazioni e valutazioni del CTU e di condividere invece, in buona sostanza, le diverse argomentazioni di parte attrice, espresse sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In primo luogo, i proprietari dei fondi contermini a quello attoreo (quantomeno dell'immobile eretto sulla part. m.n. 481) potrebbero invocare il maturato diritto, a titolo di usucapione, di tenere il proprio edificio a distanza inferiore a quella legale, trattandosi di costruzioni sicuramente risalenti (almeno quella posta a
Nord-est, mappale n. 481) all'anno 1972, e per le quali pertanto il ventennio di legge per far valere l'usucapione si sarebbe abbondantemente compiuto.
Ma soprattutto, come insegna la Suprema Corte (e come ricorda parte attrice), la sopraelevazione, ove pure di ridotte dimensioni, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la normativa vigente al momento della modifica, non operando il criterio della prevenzione se riferito a costruzioni originarie, sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (in tal senso, Cassazione, II sezione civile, n. 7291/2014).
Anche la giurisprudenza amministrativa, come ricorda parte attrice (citando, tra le altre, la pronunzia del
Consiglio di Stato, sezione IV, 11 luglio 2018 n. 4229), afferma il principio secondo cui all'atto del rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione devono essere comunque rispettate le distanze previste dalle norme applicabili, anche in riferimento ad un fabbricato che risulti abusivo.
Ciò anche al fine di consentire di uniformarsi alle finalità pubblicistiche sottese alla disciplina sulle distanze prescritte tra le costruzioni, rappresentate da un ordinato sviluppo dell'attività edilizia nonché dall'esigenza di preservare la salute dei cittadini, evitando il formarsi di intercapedini da ritenere (per presunzione di legge) malsane e pregiudizievoli.
18 A fronte di tali evenienze devono allora trarsi alcune conclusioni difficilmente eludibili.
In primis la prestazione professionale del geom. era ed è inficiata da un grave errore tecnico, CP_3 qualificabile come colpa non lieve, fonte di responsabilità professionale.
Come sopra anticipato, il CTU (a pag. 35 elaborato peritale) ha accertato che il geom. aveva CP_3
“prodotto elaborati grafici non pienamente confacenti allo stato reale dei luoghi, particolarmente in ragione della conformazione planimetrica di verifica dei distacchi tra le costruzioni, esponendo ubicazioni
e misure dei fabbricati imprecise ed improprie”.
In secondo luogo, e conseguentemente, a fronte della irregolarità della sopraelevazione, non rispettosa della distanza minima di 10 metri, né sanabile in sede amministrativa se non attraverso la demolizione, altra soluzione non sarebbe consentita né possibile se non procedere appunto alla demolizione della falda Nord del tetto e di parte dei muri perimetrali a Est e a Nord, nonché degli impianti accessori (come indicato a pag. 3 della consulenza ed ai conseguenti rifacimenti, sopportando i costi ed i Persona_4 pregiudizi economico-patrimoniali dettagliati alla successiva pag. 5 di quella consulenza.
Inoltre, a detto intervento non potrà che seguire un deprezzamento del valore dell'immobile, motivatamente quantificato dal consulente dell'attrice in € 21.500,00, stante la riduzione di superficie e la forma irregolare dei due locali (in particolare del soggiorno), che ne pregiudica il pieno, razionale utilizzo
(sempre pag. 3 della consulenza di parte).
Le quantificazioni del consulente di parte non formano oggetto di specifica contestazione dalle parti convenute ed appaiono comunque congruamente motivate dal punto di vista tecnico e contabile (il CTU non ha ritenuto di eventualmente rettificarle anche perché, come detto, ha reputato sufficiente un'assai meno onerosa sanatoria di tipo esclusivamente amministrativo).
In definitiva, per tale versante, ritenendo il giudicante applicabili le considerazioni ed i conteggi del consulente di parte, il danno può essere quantificato (sempre richiamata pag. 5 della consulenza in € 21.500,00 per deprezzamento ed in € 62.304,00 occorrenti per la sanatoria delle Persona_4 irregolarità, e quindi in complessivi € 83.804,00, oltre ad Iva di legge (se dovuta) su € 62.304,00.
Parte attrice invoca inoltre il ristoro dell'ulteriore danno discendente da un'asserita responsabilità del progettista e DL per l'omissione delle necessarie verifiche di natura statica, con previsione di costi per l'adeguamento sismico delle strutture portanti indicati in € 50.000,00 circa, oltre a spese tecniche.
Il convenuto dal canto suo assume in replica che l'intervento realizzato rientrerebbe nella categoria delle riparazioni o intervento locale, in quanto avrebbe interessato porzioni limitate della struttura e sarebbe di fatto consistito nella semplice sostituzione del solaio di copertura, senza comportare aumento dei carichi
19 ed anzi avrebbe comportato un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, accrescendo la capacità di resistenza della struttura alle azioni.
Ora la somma invocata dall'attrice per asserito pregiudizio economico per tale versante ad avviso del giudicante non è dovuta.
Non si vede invero perché tali costi dovrebbero essere sopportati (in solido e/o per quote ripartite) dai convenuti.
In primo luogo non si tratta di spese già sopportate (inutilmente, e successivamente da corrispondere di nuovo) da parte attrice, per di più in riferimento ad una porzione immobiliare (la sopraelevazione) che la stessa chiede di demolire e di rifare a norma (invocando al riguardo, e con la presente pronunzia ottenendo, un ristoro monetario per equivalente).
Scrive il CTU (pag. 38 elaborato peritale) che “L'intervento di che trattasi è consistito nella trasformazione da sottotetto ad abitazione con innalzamento della muratura perimetrale e sostituzione della copertura, qui realizzando una struttura in legno;
è intuitiva la rispondenza al vero circa l'assenza di aumento dei carichi, o con miglioramento delle condizioni preesistenti;
condizione che tuttavia deve essere suffragata da opportuni calcoli statistici, verificanti anche l'eventuale accrescimento della capacità di resistenza della struttura alle azioni.”.
Ed ancora “Se pur vero che l'intervento può rientrare nella categoria riparazioni o intervento locale in quanto interessante porzioni limitate della struttura, stante la tipologia costruttiva ed il cambio di destinazione d'uso, tale condizione non consente di esimere dalle prescrizioni normative di valutazione della sicurezza per stabilire se l'uso della prescrizione possa continuare senza interventi o sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante”.
Ora, non si comprende per quale motivo, ed in base a quali principi, l'attrice dovrebbe (potrebbe ottenere di) traslare in capo a terzi oneri e costi che necessariamente sono propri ed incombono sulla stessa.
Neppure sono dovuti danni a titolo di oneri da mancato godimento dell'immobile, frutto di iniziative decise tutte unilateralmente dall'attrice e arrecanti al tempo stesso un arricchimento e delle utilità alla stessa e per il suo nucleo familiare (coniuge e figli): CP_1
- né per costi di locazione di altro immobile;
- né per la contrazione di un contratto di mutuo con un istituto bancario per il finanziamento, di cui la aveva giovato incassando le relative somme e dal quale discendevano tipicamente obblighi CP_1 restitutori, posto che per di più la provvista eventualmente impiegata dall'attrice per l'intervento di cui qui
20 si controverte viene ad essere per quanto di ragione compensata e/o reintegrata con la presente condanna risarcitoria.
E neppure per oneri di acquisto di arredamento, genericamente dedotti e di cui neppure risulta dimostrato che gli stessi esborsi si siano ridotti a perdite “secche” per l'acquisizione di beni ed utilità di alcun giovamento all'attrice.
In definitiva il danno risarcibile deve essere circoscritto alla somma capitale sopra indicata di €
83.804,00, oltre ad Iva di legge (se dovuta) su € 62.304,00.
Tale somma, trattandosi di debito di valore per risarcimento del danno, andrà maggiorata con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (notifica atto di citazione) al saldo.
In solido col tecnico di tale obbligo risarcitorio risponderà il convenuto contumace, ossia l'appaltatore.
Il quale da un lato con la propria inerte condotta processuale ha mancato di assolvere a qualsiasi onere di allegazione probatoria e difensiva.
Ma che, soprattutto, così come condivisibilmente deduce l'attrice, facendo uso della diligenza qualificata esigibile da una figura professionale quale quella rivestita nella vicenda (imprenditore edile ed appaltatore), avrebbe avuto l'onere di accorgersi delle carenze progettuali e degli errori, ovvero, nel caso se ne fosse reso conto, di tempestivamente denunciati al fine di concorrere a correggerli e/o rettificarli con interventi tempestivi.
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Da tale condanna rimangono invece immuni, ove pure come semplici concorrenti o corresponsabili, gli altri due convenuti, ossia gli alienanti e (coniugi ). Controparte_1 Controparte_2 CP_1
Sul punto sono sostanzialmente condivisibili le difese dei medesimi convenuti.
In primo luogo, agli stessi non potrebbe essere ascritto alcun necessario elemento psicologico occorrente per rendere perseguibile l'addebito, non certo di colpa grave né tantomeno di dolo ovvero di intenzionalità.
Come oppongono i coniugi , la difformità tra quanto dichiarato al Comune di Zugliano e lo stato CP_1 reale dei luoghi non era ascrivibile certo agli stessi, bensì esclusivamente al progettista e direttore dei lavori geom. , essendo rilevabile solo a seguito di un'attenta analisi planialtimetrica, di CP_3 competenza di figure professionali, non essendo stati neppure gli stessi tecnici della figlia Parte_1 in grado inizialmente di riconoscere la difformità tra progetti depositati in e realtà fattuale. Pt_3
21 Basta al riguardo una ricognizione del ricorso per ATP depositato in data 20.06.2016 dall'attrice (suo doc. 12), atto che non faceva menzione ad alcuna difformità al riguardo (né in riferimento al rispetto della distanza legale né della conformità alla normativa statica/sismica), rilevata “incidentalmente” (in particolare quanto alle distanze) solo a procedimento di preistruzione già avviato ed in corso.
Inoltre, , proprio grazie alla successiva compravendita, era subentrata agli alienanti nella Parte_1
“Denuncia di inizio attività - Piano Casa” del 18.08.2024, e quindi la stessa era intuitivamente la diretta interessata degli interventi edilizi di cui si controverte (cfr. anche modifica intestazione pratica edilizia, suo doc. 35).
Non a caso l'attrice con la presente azione chiede, tra l'altro, la condanna del tecnico geom. CP_3 alla restituzione della somma di € 7.045,50, somma testualmente riferita nelle fatture (cfr. doc. 23 attrice) alla redazione della pratica catastale per la stipula dell'atto di compravendita e del progetto per la ristrutturazione abitativa e direzione lavori.
Né da ultimo la potrebbe legittimamente pretendere che sia dichiarato dalla stessa alcunché CP_1 dovuto a corrispettivo della cessione immobiliare da parte dei genitori, essendo il subentro nella porzione immobiliare proprio la fonte giustificativa della propria legittimazione attiva per far valere il pregiudizio conseguentemente patito.
Diversamente l'attrice conseguirebbe un'indebita locupletazione (azzerare i costi al contempo amplificando unilateralmente solo vantaggi e ricavi), con una singolare declinazione del principio di sinallagmaticità.
Le sue domande nei confronti di quei convenuti vanno pertanto tutte rigettate, con ovvie conseguenze sul versante spese di lite (questione sulla quale si tornerà in successivo paragrafo in punto regolamentazione oneri processuali).
L'attrice ha invece diritto a conseguire dal tecnico la restituzione della somma versata di € 7.045,50, da maggiorare con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Nulla di contro sarà dovuto al convenuto a titolo di pagamento di compensi residui per l'attività professionale svolta su incarico dell'attrice (quantificati in principalità nell'importo di € 23.368,90), con conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale, stante l'errore professionale che ha reso quell'attività inutile (ed anzi fonte di una pretesa risarcitoria, parzialmente e per quanto di ragione accolta, in capo alla committente).
22 ***************
In ordine alla manleva assicurativa nei confronti delle due compagnie assicurative si rileva infine quanto segue.
Rapporto con la compagnia . Controparte_10
La polizza assicurativa con la stessa va dichiarata nel caso di specie inoperativa.
In primo luogo (parte della polizza intitolata Delimitazioni, Esclusioni) è espressamente previsto che detta assicurazione non vale “per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità determinate da colpa grave professionale”.
Nel caso di specie è difficilmente controvertibile che l'errore professionale fosse derivato da violazioni di vincoli urbanistici e di prescrizioni edilizie e che lo stesso discendesse e fosse qualificato da colpa grave.
Inoltre, al primo paragrafo della sezione “Norme comuni – Validità della garanzia” si prevedeva che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Pacifico il fatto che la polizza in oggetto (n. 324-A-4215) fosse cessata in data 31.12.2016 (doc. CP_10
n. 2 terza chiamata), momento dal quale il geom. si assicurava per la R.C. professionale CP_3 presso la , la prima richiesta di risarcimento relativa ai vizi oggetto del presente CP_7 procedimento (come sottolinea la terza chiamata, è lo stesso geom. a parlare di nuove CP_3 contestazioni nella propria denuncia alla compagnia, cfr. successivo doc. 3) veniva recapitata all'assicurato appunto solo il 26.04.2017 (ancora doc. 3), all'incirca quattro mesi dopo la cessazione del periodo di efficacia dell'assicurazione stipulata con . Controparte_10
Invero il ricorso per ATP (cfr. doc. 12 attrice) concerneva le diverse problematiche dei costi per il rifacimento della copertura dell'abitazione, per la realizzazione di cappotto esterno, per materiali non forniti, per oneri concernenti la detraibilità fiscale.
Di modo che denuncia del presente sinistro del 18.05.2017 (sempre doc. 3 terza chiamata) concerneva inevitabilmente un sinistro anche dal punto temporale fuori garanzia, stante la cessazione della polizza.
La manleva va dunque rigettata.
***************
Rapporto con la compagnia . CP_7
Tale domanda va ugualmente disattesa.
23 Assume Reale Mutua la perdita da parte dell'assicurato del diritto all'indennizzo ex art. 1982 c.c., avendo il geom. omesso di dichiarare al momento della stipula, con dolo o quanto meno con CP_3 colpa grave, fatti di cui era a conoscenza.
In realtà, come già osservato discorrendo del rapporto con l'altra compagnia, solo il 26.04.2017 venivano recapitate all'assicurato le nuove contestazioni oggetto degli addebiti confluite nella presente causa.
La polizza con veniva seguita e curata non da (ex agente della compagnia, CP_7 Persona_9 sentito come teste) bensì dal suo collaboratore, , pure sentito in qualità di teste, il quale Testimone_4 ha riconosciuto la propria firma in calce alla polizza doc. 1 terza chiamata.
Il ha riferito che prima della stipula della polizza, qualche mese prima, il geom. gli Tes_4 CP_3 aveva riferito che molto probabilmente avrebbe avuto una “rogna” con una cliente.
Pur presumendo che la cliente fosse appunto la , non può parlarsi di reticenza dell'assicurato, CP_1 almeno con riferimento ai fatti oggetto della presente causa, dal momento che il tecnico aveva in corso un procedimento per ATP con quella (per fatti che ad ogni modo fuoriescono dal presente contenzioso)
e solo alle date del 26.04.2017 e poi del 15.05.2017 (doc. 13 attrice) riceveva le missive dei legali di quest'ultima, i quali contestavano la violazione delle distanze di legge con la sopraelevazione.
In conclusionale poi assume che non vi sarebbe copertura in quanto la clausola richiede la CP_7 sussistenza di “titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori” ed il CTU avrebbe affermato che i lavori sarebbero stati eseguiti “senza titolo abilitativo”.
L'eccezione è fondata e tempestivamente sollevata.
Invero già in comparsa di costituzione e risposta la compagnia aveva rilevato che, con il mancato rispetto di vincoli urbanistici, la copertura ricorre solo ove i lavori siano stati eseguiti in presenza di titolo abilitativo ed il mancato rispetto sia stato del tutto involontario.
Inoltre è espressamente esclusa dalla garanzia (ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art.
2.3 della polizza) la restituzione dei compensi pagati dai clienti.
E nel presente contenzioso appunto l'attrice chiede tra l'altro la restituzione dei compensi pagati al tecnico.
La manleva va dunque rigettata.
24 ***************
Così definita la lite, le spese processuali, liquidate come da dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00, seguono l'ordinario principio di soccombenza (totale ovvero parziale), nei sensi che si viene a dire.
In particolare, il convenuto geom. ed il convenuto contumace rifonderanno le CP_3 CP_4 spese in solido, importi tariffari medi, all'attrice.
È vero che una parte della domanda risarcitoria (in particolare quella relativa all'omissione delle necessarie verifiche di natura statica / sismica) non ha trovato accoglimento.
Ciò nondimeno la soccombenza verso l'attrice rimane pur sempre largamente prevalente e quasi assorbente nell'ottica della complessiva economia processuale.
L'attrice a sua volta rifonderà le spese di lite, parimenti liquidate secondo gli importi tariffari medi, ai convenuti e , essendo risultata verso gli stessi integralmente Controparte_1 Controparte_2 soccombente.
Il convenuto geom. rifonderà parzialmente le spese di lite alle compagnie terze chiamate. CP_3
La rifusione sarà parziale, per la metà, con compensazione della residua metà, avendo le compagnie aderito nel merito praticamente alle difese tutte dell'assicurato.
Gli importi per equità vengono liquidati secondo i minimi tariffari.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, vengono accollate in via definitiva in solido al convenuto geom. ed al contumace . CP_3 CP_4
Non vi è infine spazio per l'accoglimento delle domande di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da chiunque proposte, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande e ad ogni modo della controvertibilità di gran parte delle questioni trattate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice , nei sensi di cui in motivazione, Parte_1 condanna il convenuto geom. ed il convenuto contumace al Controparte_3 CP_4 pagamento, in solido tra loro, a favore dell'attrice medesima, a titolo di risarcimento danni, della somma capitale di € 83.804,00, oltre ad Iva di legge (se dovuta) su € 62.304,00, da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
25 II) condanna altresì il convenuto geom. a restituire all'attrice la somma di Controparte_3 Parte_1
€ 7.045,50, percepita a titolo di competenze professionali, maggiorata da interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
III) rigetta ogni ulteriore, maggiore domanda dell'attrice ; Parte_1
IV) rigetta le domande tutte dell'attrice nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
V) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto geom. ; Controparte_3
VI) rigetta le domande di manleva proposte dal convenuto geom. nei confronti delle Controparte_3 compagnie terze chiamate, e per Controparte_10 Controparte_7 inoperatività delle polizze, nei sensi di cui in motivazione;
VII) condanna il convenuto geom. ed il convenuto contumace , in solido Controparte_3 CP_4 tra loro, alla rifusione all'attrice delle spese processuali, liquidate in € 594,45 per Parte_1 anticipazioni, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile;
VIII) condanna l'attrice alla rifusione ai convenuti e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in solido delle spese processuali, liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile;
IX) condanna il convenuto geom. alla rifusione alle compagnie terze chiamate, Controparte_3 [...]
e delle spese processuali – liquidate per l'intero a CP_10 Controparte_7 favore di ciascuna compagnia in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge sull'imponibile – in proporzione del 50% dell'intero, compensando il residuo 50% tra le stesse parti;
X) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto, in solido a carico del convenuto geom. e del convenuto contumace;
Controparte_3 CP_4
XI) rigetta le domande di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da chiunque proposte.
Così deciso in Vicenza, il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
26
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7665/2017 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
13/10/2017 da
, nata a [...] il [...], c.f. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ZARBO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Padova - Via E. Filiberto n. 47, come da procura in calce all'atto di citazione. attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
Entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
ROSSI e dall'Avv. Andrea SEGALLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Schio (VI) - Piazza A. Da Schio n. 22, come da procura alle liti conferita su foglio separato e depositata nel fascicolo telematico. contro
GE. , nato a [...] l'[...], con studio in Thiene (VI), Via S. Controparte_3
Filippo Neri n. 27, c.f. , P.I. rappresentato e difeso unitamente e C.F._4 P.IVA_1 disgiuntamente dall'Avv. Lucia DAL MASO e dall'Avv. Roberta Luisa CAMPESE, del Foro di Vicenza,
1 con domicilio eletto presso lo studio delle medesime, in Thiene (VI) - Via Garziere n. 23, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. convenuti
e contro
, c.f. titolare dell'omonima impresa individuale P.I. CP_4 C.F._5
, con sede in Thiene (VI), Via Monte Grappa n. 61. P.IVA_2 convenuto contumace con la chiamata in causa di
p.iva Controparte_5
, con sede in Milano in Via B. Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nuccia FIGATTI e dall'Avv. Giancarlo Controparte_6
CARLETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Contrà
Canove Vecchie n. 26, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
e di corrente in Torino, in Via Corte d'Appello n. 11, in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C. P.IVA_4
Roberto BOCCUNI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza -
Via Battisti n. 6, come da procura generale alle liti allegata al fascicolo telematico. terze chiamate
In punto: vendita di cose immobili;
risarcimento danni.
All'udienza del 09.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
NEL MERITO
In principalità
Disattesa ogni contraria istanza formulata da ciascuno dei convenuti, accertata la responsabilità dei convenuti per i comportamenti illeciti e per le motivazioni descritti in narrativa dell'atto di citazione a ciascuno ascrivibili, condannare i medesimi in solido o, in subordine, in base alle rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della sig.ra dei danni subiti e subendi dalla stessa, Parte_1 che allo stato si quantificano nella complessiva somma di € 156.443,68=, maggiorata di rivalutazione ed
2 interessi dal dovuto al saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria.
Condannare il geom. a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50=, percepita a titolo Controparte_3 di competenze professionali, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice ai sigg.ri e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 prezzo per l'acquisto dell'immobile alla stessa trasferito con atto Notaio del 29.09.2015, rep. n° Per_1
34619, registrato e trascritto il 28.10.2015 al n° 8850 Reg. Gen. e n° 6802.
In subordine
Condannare il sig. e il sig. , titolare dell'omonima ditta Controparte_8 CP_4 individuale, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione, in solido fra loro o in base alle rispettive responsabilità, a risarcire alla sig.ra i danni subiti e subendi dalla stessa, che si Parte_1 quantificano allo stato nella complessiva somma di € 156.443,68= maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria.
Condannare il geom. a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50=, percepita a titolo Controparte_3 di competenze professionali, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
In via ulteriormente subordinata
Condannare i sigg.ri e , per i motivi di cui in narrativa dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 citazione, a risarcire alla sig.ra i danni subiti e subendi dalla stessa, che si quantificano Parte_1 allo stato nella complessiva somma di € 156.443,68=, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esisto dell'espletanda istruttoria.
Dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice ai sigg.ri e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 prezzo per l'acquisto dell'immobile alla stessa trasferito con atto Notaio del 29.09.2015, rep. n° Per_1
34619, registrato e trascritto il 28.10.2015 al n° 8850 Reg. Gen. e n° 6802, eventualmente previa compensazione tra quanto dovuto a titolo risarcitorio ed il corrispettivo a titolo di prezzo indicato in detto atto di trasferimento.
In ogni caso
Condannare, per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 1 c.p.c., al Controparte_3 risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c., nella misura risultante in corso di causa o da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa e/o, in ogni caso, con condanna del medesimo al pagamento di una
3 somma equitativamente determinata in sede di pronuncia sulle spese di lite, ai sensi del co. 3 della citata norma.
In tutti i casi con vittoria di anticipazioni e compensi ex DM 55/2014 e successive modificazioni, come quantificati in nota spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Consulenza Tecnica d'Ufficio
L'attrice, previa revoca dell'ordinanza assunta in data 2 agosto 2023 e rimessione della causa in istruttoria, insiste perché il Tribunale adito voglia: in via preliminare, per i motivi di cui all'istanza 19.10.2022, in questa sede da ritenersi integralmente richiamati e trascritti: in principalità disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica sui quesiti relativi alle violazioni edilizie e sismiche dell'edificio di cui è causa nonché sui costi sostenuti e da sostenere per la sua riduzione in pristino e/o per la regolarizzazione amministrativa e su ogni altro quesito di cui all'ordinanza del 31.01.2022, con eccezione dell'indagine svolta per accertare la natura delle prestazioni effettivamente rese dal geom.
[...]
e l'ammontare delle medesime, valutando, altresì, la sostituzione del Consulente Tecnico già CP_3 incaricato;
in subordine disporre la chiamata a chiarimenti del CTU ovvero un supplemento o integrazione di indagine tecnica sui punti di cui alla narrativa dell'istanza dd. 19.10.2022; in ogni caso, l'attrice insiste per il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, sulla parte del punto b) e sul punto c) non ammesso dall'ordinanza dd. 17.11.2021, finalizzata a:
“determinare l'ammontare di ogni altro costo e onere, anche finanziario, conseguente il mancato godimento dell'immobile”;
“determinare l'ammontare dei costi sostenuti da per il reperimento di una diversa unità Parte_1 abitativa, nonché quelli mensilmente sostenuti per la sua conduzione.”, come richiesto in memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 c.p.c..
Prova orale
Previa revoca dell'ordinanza assunta in data 2 agosto 2023 e rimessione della causa in istruttoria,
l'attrice insiste perché il Tribunale adito voglia ammettere la prova per interpello dei sigg.ri CP_1
e e per testi sulle seguenti circostanze, allo stato non ammesse:
[...] Controparte_2
4 1) “Vero che, constatata con i sigg.ri l'impossibilità di procedere all'ultimazione dei Parte_2 lavori di realizzazione del fabbricato in sopraelevazione da destinare ad abitazione della famiglia
, gli stessi si vedevano costretti a reperire una nuova abitazione in Persona_2
Comune di Dueville?”.
2) “Vero che le riproduzioni fotografiche che mi vengono esibite sono rappresentative dello stato dei luoghi e delle caratteristiche degli edifici siti in Zugliano, via San Rocco, a far data dall'anno 1997 (docc.
41-43)?”.
Si indicano a testi la sig.ra , residente in [...](Vicenza), sui capp. 1 e 2; Testimone_1 Tes_2
, residente in [...](Vicenza), sul cap. 2; , residente in [...](Vicenza) sul
[...] Tes_3 cap. 2.
CONCLUSIONI CONVENUTI : Controparte_9
I procuratori dei sigg. e , senza accettare il contraddittorio Controparte_1 Controparte_2 sulle eventuali nuove domande avversarie, precisano definitivamente le proprie
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante, ogni contraria istanza disattesa:
in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei loro confronti per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze, con I.V.A. e C.P.A.”
CONCLUSIONI CONVENUTO : Controparte_8
Il geom. , come sopra rappresentato e difeso, precisa le proprie conclusioni come segue: CP_3 voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione avversa, previa la più opportuna declaratoria, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- in via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate dall'attrice nei confronti del geom. e/o la carenza di legittimazione passiva del geom. Controparte_3
, rigettarsi tutte le domande della SI.ra per tutti i motivi esposti in Controparte_3 Parte_1 narrativa;
- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del geom. per l'incarico conferito dalla SI.ra , condannarsi l'attrice a Controparte_3 Parte_1 corrispondere al convenuto la somma di € 23.368,90 a pagamento dell'attività professionale svolta su
5 incarico della stessa, o la maggiore o minor somma risultante di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannarsi la compagnia di assicurazione , già Controparte_10 Controparte_11
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Milano, Via Benigno Crespi n. 23, P.I. , e/o la compagnia di assicurazione P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Controparte_7
Corte d'Appello n. 11, P.I. a tenere il geom. manlevato e/o indenne da P.IVA_4 Controparte_3 qualsivoglia conseguenza reale o patrimoniale o richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attrice, in virtù della polizza assicurativa n. 324A4215 per la responsabilità civile professionale e/o della polizza assicurativa n. 2016/03/2269758 per la responsabilità civile professionale, eventualmente operanti in primo e secondo rischio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa e, accertata e dichiarata la responsabilità processuale aggravata dell'attrice per i motivi esposti in narrativa, con ulteriore condanna della SI.ra Parte_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore del geom. , ai sensi Controparte_3 dell'art. 96, 3° comma c.p.c..
Si insiste per l'acquisizione dei calcoli strutturali dell'ing. , come da verbale d'udienza del Per_3
22/11/2022 e 26/01/2023.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande proposte da controparte, anche istruttorie.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA : Controparte_5
Il patrocinio della terza chiamata , Controparte_12 ora dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande Controparte_13 nuove e/o diverse, dimette e scambia il seguente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Giudice adito:
Nel merito
• Rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte nei confronti del geom. e, conseguentemente, la Controparte_3 domanda di manleva da questi proposta nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_10
ora
[...] Controparte_13
6 • Accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'inoperatività della garanzia assicurativa della polizza n.324-A-4215, con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_10
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte nei confronti del geom. , Controparte_3 quand'anche venisse ritenuta operante l'efficacia della copertura assicurativa dallo stesso invocata, contenere la condanna di entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, con Controparte_10 particolare riferimento alle condizioni e limitazioni, anche temporali, di polizza, alla franchigia di
€1.000,00, allo scoperto 10%, al massimale di €1.000.000,00, con il sottolimite di € 250.000,00 per i danni patrimoniali alle cose ed all'esclusione del vincolo della solidarietà passiva.
• Spese e compensi professionali integralmente rifusi, con gli accessori di legge e spese generali 15%.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA SOCIETÀ REALE MUTUA:
Il sottoscritto procuratore nella veste di cui in atti precisa le conclusioni nell'interesse di CP_7 come di seguito:
“1.- Nel merito, in via principale. Rigettate in quanto infondate le domande svolte nei confronti del geom. , nulla disporsi sulla domanda di manleva azionata nei suoi confronti
contro
Controparte_3
perché assorbita dal suddetto rigetto. 2.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata CP_7 ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità anche concorsuale del geom. per i CP_3 danni lamentati da parte attrice, accertarsi e dichiararsi la perdita del diritto all'indennizzo ex art.1892
c.c. in tutto od in parte per tutti quelli che dovessero risultare essere stati messi a conoscenza del geom.
prima della stipula della polizza con ed azionata in manleva e non dichiarati CP_3 CP_7 all'atto della stessa stipula rigettandosi per l'effetto la domanda di manleva stessa contro . CP_7
3.- Nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità anche concorsuale del geom. per i danni lamentati da parte attrice, ferma la CP_3 perdita in tutto od in parte del diritto all'indennizzo di cui al precedente p.to 2, accertarsi e dichiararsi comunque la mancanza di operatività della garanzia essendo la copertura limitata ai danni cagionati dall'assicurato nella sua qualità di geometra e per le altre ragioni esposte in atti, rigettandosi per l'effetto la domanda di manleva contro . 4.- Nel merito, in via di ulteriore subordine. Nella CP_7 denegata ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità anche concorsuale del geom.
[...]
per i danni lamentati da parte attrice e nella denegata ipotesi che si ritenga operante la garanzia CP_3
7 assicurativa ed infondata l'eccezione di cui all'art.1892 c.c., contenersi la domanda di manleva svolta nei confronti di negli eccepiti limiti di contratto tenendo conto delle limitazioni di indennizzo e di CP_7 copertura, nonché delle franchigie e degli scoperti previsti, rigettandosi per l'effetto in parte qua la domanda di manleva medesima. 5.- Spese di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 13/10/2017, la sig.ra esponeva: Parte_1
- di essersi resa acquirente dai venditori sigg.ri e , con atto Notaio Controparte_1 Controparte_2 del 29.09.2015, regolarmente registrato e trascritto, unità immobiliari site in Zugliano (VI), Via Per_1
San Rocco n. 4, facenti parte di un fabbricato (unità immobiliari che l'attrice provvedeva in citazione ad esattamente indentificare catastalmente);
- che, in ordine alla regolarità urbanistica delle porzioni immobiliari oggetto di cessione, i venditori avevano precisato (art. 10, “Norme Urbanistiche”) che: a) l'originaria costruzione del fabbricato risultava iniziata in data anteriore all'1.9.1967; b) detto fabbricato aveva subito interventi edilizi per i quali erano state rilasciate, tra le altre, la concessione edilizia n. 75/96 del 13.08.1996, il certificato di abitabilità del
3.10.1996 e la denuncia di inizio attività del 18.08.2014; c) quanto compravenduto non aveva subito ulteriori modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi (per cui nulla ostava alla sua commerciabilità);
- che l'attrice (considerata la presentata denuncia di inizio attività del 18.08.2014) aveva sottoscritto in data 10.09.2015 con il sig. , titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Thiene CP_4
(VI), contratto d'appalto avente ad oggetto “i lavori di recupero del sottotetto in applicazione della L.R.
32/13 “Piano Casa” ed ampliamento per il ricavo di una nuova unità abitativa”, come da disegni di progetto e preventivo di spesa allegati redatti a cura del geom. ; Controparte_3
- che il tecnico geom. , completata la pratica edilizia a nome dei sigg.ri , CP_3 Parte_2 con il deposito l'01.12.2014 della “Documentazione relativa alla progettazione antisismica” e “Scheda dell'Impianto Termico” aveva comunicato l'intervenuto trasferimento in proprietà dell'immobile a favore dell'attrice, ottenendo il relativo riscontro dal Comune di Zugliano, e dichiarato l'inizio lavori alla data dell'8.1.2016;
- che, evidenziatesi delle contraddizioni tra nuova dichiarazione di inizio lavori depositata dal geom.
[...]
rispetto alla precedente già depositata, chieste spiegazioni al tecnico e rilevata la presenza di vizi CP_3
e difetti costruttivi, l'attrice aveva proposto ricorso per ATP, evocando in giudizio , quale CP_4
8 appaltatore, ed il geom. , quale progettista e direttore dei lavori, procedimento in pendenza del CP_3 quale emergevano ulteriori problematiche, relative all'inosservanza delle distanze legali dell'erigendo edificio da quelli confinanti, ai sensi dell'art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444 (distanza di dieci metri, applicabile anche alle sopraelevazioni), nonché la non rispondenza alla normativa statica sismica dei lavori di sopraelevazione;
- che le irregolarità dell'edificio quanto al mancato rispetto della distanza legale emergevano dall'elaborato redatto dall'ing. le cui conclusioni indicavano la necessità di procedere Persona_4 alla demolizione e ricostruzione di parte dell'edificio sopraelevato, con spese ed oneri complessivi preventivati in € 21.500,00 (per la riduzione di superficie dell'immobile e conseguente deprezzamento) ed in € 57.000,00 per i costi di demolizione e ricostruzione, cui dovevano aggiungersi le spese accessorie (tecniche, contributi previdenziali ed Iva);
- che, commissionata inoltre a tecnico di fiducia, ing. , la verifica alla rispondenza alla Controparte_14 normativa antisismica della sopraelevazione, il suddetto evidenziava una responsabilità del progettista e
DL geom. per l'omissione delle necessarie verifiche di natura statica, con previsione di costi CP_3 per l'adeguamento sismico delle strutture portanti indicati in circa 50.000,00 euro, oltre a spese tecniche;
- che, stante la presenza di gravi vizi (oggetto del ricorso ex art. 696 c.p.c.) e la successiva scoperta dell'irregolarità edilizia dell'immobile nonché del rischio statico, i lavori di completamento della nuova abitazione dell'attrice erano stati interrotti, con conseguenti disagi e danni per la stessa ed il suo nucleo familiare (avendo nel frattempo tra l'altro l'attrice generato due figli), costretti a locare un immobile, con costi di locazione pari ad € 500,00 mensili, nonché a contrarre un mutuo con conseguenti oneri finanziari, per un danno che poteva stimarsi in € 142.943,68 per interventi all'immobile (deprezzamento a seguito di demolizione, ricostruzione con modifica impianti tecnologici ed adeguamento strutturale) ed in ulteriori € 13.500,00 per oneri da mancato godimento.
Tanto premesso e rappresentato, l'attrice, evocando in giudizio i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
(venditori), (titolare dell'omonima impresa individuale ed appaltatore), il geom.
[...] CP_4
(progettista dell'intervento e direttore dei lavori), in punto di diritto deduceva: Controparte_3
- la legittimità della contemporanea evocazione in giudizio di detti convenuti, sia pur a diverso titolo, contrattuale o extracontrattuale, in un simultaneus processus, in forza di cumulo soggettivo per connessione oggettiva, ovvero in subordine per connessione impropria;
9 - la responsabilità dei venditori, ai sensi dell'art. 1489 c.c., ovvero in subordine degli artt. 1483 e 1484
c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art. 1453 c.c. (cessione di aliud pro alio), o in ultima analisi a titolo di responsabilità per fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
- la responsabilità del geom. , il quale aveva cumulato gli incarichi di progettista e direttore dei CP_3 lavori, per inesatta e carente esecuzione degli incarichi professionali;
- la responsabilità altresì dell'appaltatore, il quale rispondeva in solido col progettista e direttore dei lavori, per non essersi accorto delle carenze progettuali e degli errori, facendo uso della normale diligenza esigibile da quella figura professionale, ovvero, ove pure essendosene reso conto, per non averli tempestivamente denunciati;
- la configurabilità nel caso a giudizio della fattispecie di cui alla responsabilità ex art. 1669 c.c., essendo in breve l'immobile stato sottratto alla sua tipica funzione economica ed al normale godimento in capo all'avente diritto, subendo un consistente deprezzamento, per far valere la quale sussisteva la legittimazione attiva della , quale danneggiata, e la solidarietà passiva dei convenuti nei confronti CP_1 della danneggiata.
Su tali premesse, l'attrice in definitiva chiedeva:
a) in principalità, la condanna dei convenuti in solido, ovvero in base alle rispettive responsabilità, accertatane la responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, quantificati in € 156.443,68, da maggiorare con rivalutazione ed interessi (salva la diversa somma di giustizia); la condanna altresì del geom.
[...]
a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50, percepita a titolo di competenze professionali, CP_3 maggiorata con rivalutazione ed interessi;
la declaratoria che nulla era dovuto ai venditori - CP_1 da parte dell'attrice a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita;
CP_2
b) in subordine, la condanna del geom. e del sig. , in solido tra loro, ovvero in CP_3 CP_4 base alle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni, quantificati in € 156.443,68, da maggiorare con rivalutazione ed interessi (salva la diversa somma di giustizia); la condanna ancora del geom.
[...]
a restituire all'attrice la somma di € 7.045,50, percepita a titolo di competenze professionali, CP_3 maggiorata con rivalutazione ed interessi;
c) in via di ulteriore subordine, la condanna dei venditori - al risarcimento dei danni, CP_1 CP_2 quantificati in € 156.443,68, da maggiorare con rivalutazione ed interessi (salva la diversa somma di giustizia), con declaratoria che nulla era dovuto ai medesimi da parte dell'attrice a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile.
10 ***************
Notificato l'atto di citazione, mentre rimaneva contumace l'appaltatore , si costituivano gli CP_4 altri convenuti, variamente avversando, per quanto di rispettivo interesse, le pretese dell'attrice.
e , premesso di essere i genitori dell'attrice e di aver accettato di Controparte_1 Controparte_2 trasferire alla stessa la proprietà di alcune porzioni dell'immobile in cui anch'essi abitavano al solo fine di aiutare la figlia ed il compagno, in modo che potessero costruire un'abitazione con Persona_5 spese di molto inferiori a quelle di mercato, al punto che il prezzo concordato (e peraltro mai dalla figlia corrisposto) era stato particolarmente favorevole (€ 25.000,00), assumevano la loro perfetta buonafede.
La prima denuncia di inizio lavori, presentata il 18.08.2014, era stata invero voluta proprio dalla figlia in vista della compravendita (avvenuta l'anno successivo), ed i medesimi erano inoltre i datori di ipoteca relativamente al mutuo per € 150.000,00 contratto da con la BCC Altovicentino per dar Parte_1 corso alla realizzazione dell'abitazione, vedendosi nondimeno citati a giudizio del Tribunale in riferimento a tale vicenda.
Assumevano la non imputabilità agli stessi di alcun inadempimento:
a) il reale soggetto che aveva presentato il 18.08.2014 denuncia di inizio lavori era stata proprio l'attrice, diretta interessata degli interventi edilizi in vista della successiva compravendita;
b) la difformità tra quanto dichiarato al e la realtà non era ascrivibile agli alienanti, Parte_3 ma esclusivamente al progettista e direttore dei lavori geom. , essendo rilevabile solo in seguito CP_3 ad un'attenta analisi planialtimetrica, non essendo stati gli stessi tecnici inizialmente in grado di riconoscere la difformità tra progetti e realtà fattuale, mancando così tanto l'elemento soggettivo che quello oggettivo (l'eventuale inadempimento essendo attribuibile esclusivamente a fatto del terzo) dell'addebito;
c) la difformità era stata rilevata “incidentalmente” in corso di ATP, tanto che nel relativo ricorso della parte attrice il tecnico di quella, geom. , non faceva menzione al riguardo ad alcuna CP_15 difformità;
d) al momento della compravendita i lavori di realizzazione non erano ancora iniziati, cosicché gli alienanti non avrebbero potuto evincere le irregolarità contestate;
e) era la stessa attrice a dichiarare di avere un rapporto diretto con il tecnico geom. per le CP_3 attività di sopraelevazione, e la stessa avrebbe dovuto rivolgere ogni sua pretesa nei riguardi di quello.
11 In ordine al corrispettivo della compravendita, che l'attrice chiedeva venisse dichiarato non dovuto, la domanda, non essendo stata richiesta la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, rimaneva priva di antecedente logico e doveva essere rigettata.
Ma ad ogni modo, stante il corretto adempimento dei venditori, i quali riservavano di agire in separata sede per il recupero del dovuto, la domanda mancava dei presupposti per un suo accoglimento.
Su tali premesse, chiedevano il rigetto delle domande dell'attrice.
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Si costituiva, avversando le pretese avversarie e proponendo in via riconvenzionale domanda di pagamento della residua somma dovutagli a titolo di compenso professionale, l'altro convenuto geom.
. Controparte_3
In breve, organizzava le proprie difese come di seguito riassunte.
In primo luogo – premesso che ogni riferimento al promosso accertamento tecnico preventivo era del tutto irrilevante (con quel ricorso l'odierna attrice aveva sollevato contestazioni del tutto differenti, peraltro diffusamente rintuzzate dal convenuto, rispetto a quelle oggetto del presente giudizio) – in merito alle distanze legali (posto che indiscutibilmente l'originaria costruzione del fabbricato era di epoca anteriore all'1.09.1967) la costruzione dei fabbricati circostanti era sicuramente successiva a quella data:
- quanto al fabbricato indicato come B (meglio individuato al mapp. n. 481) l'allora proprietario del terreno (padre della convenuta ) in data 31.01.1972 chiedeva Persona_6 Controparte_2 al Comune di Zugliano l'autorizzazione ad iniziare i lavori di costruzione di una casa ad uso civile abitazione, che il Sindaco autorizzava in data 13.03.1972, prescrivendo il rispetto dalla “distanza dai confini di proprietà m. 20 e m. 10 dal fabbricato esistente”, distanze inderogabili che il richiedente non rispettava, di modo che semmai proprio l'attrice avrebbe potuto pretendere il rispetto di quelle distanze;
- quanto al fabbricato indicato come C (meglio individuato al mapp. n. 813, già mapp. 352), si trattava di un fabbricato fatiscente e costruito abusivamente, che non compariva nelle planimetrie del febbraio 1972
e lo stesso mappale su cui sorgeva risultava gravato da un vincolo di non costruire in quanto zona agricola, costituito a mezzo atto notarile 12.02.1972.
L'attrice peraltro aveva sottoscritto gli elaborati planimetrici ed accettato l'opera del geom. CP_3 senza eccepire alcunché.
In merito poi alla rispondenza dei lavori di sopraelevazione alla normativa statica sismica, deduceva che la domanda dell'attrice, di cui veniva eccepito non avesse dimostrato l'inattendibilità delle valutazioni di carattere strutturale operate dal geom. , erano basate su elementi solo ipotizzati (lo stesso ing. CP_3
12 consulente dell'attrice, precisava che la relazione rappresentava solo uno studio di massima, Persona_4 mancante di valutazioni complete ed esaustive su tutti i materiali strutturali costituenti il fabbricato e la conoscenza del terreno).
In realtà le opere realizzate avevano eliminato la pregressa discontinuità regolarizzando la struttura sia in pianta che in elevazione, senza incrementare i carichi globali in fondazione oltre la soglia del 10% ma riequilibrando l'intero edificio, l'intervento rientrando nella categoria di intervento di miglioramento come previsto al punto 8.4.2 del DM 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”.
La documentazione costituita dalla relazione di calcolo e dagli elaborati grafici esecutivi strutturali relativi all'intervento eseguito era disponibile per essere depositata presso gli Enti competenti.
L'attrice non aveva ad ogni modo assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, preferendo nondimeno valutare lavori di consolidamento dell'intero compendio immobiliare costosi ed invasivi, senza operare una completa ed appropriata verifica strutturale del fabbricato (parte esistente e sopraelevazione).
Il eccepiva il difetto di una propria legittimazione passiva. CP_3
Assumeva che l'attrice non aveva subito alcun danno: alcuna iniziativa era stata esercitata dai proprietari degli immobili confinanti né dall'Ente comunale, in quanto il fabbricato di proprietà dell'attrice non aveva violato le distanze tra edifici, essendo semmai vero il contrario.
Assumeva ancora che l'impresa appaltatrice, all'art. 7 del contratto di appalto, aveva assunto l'obbligo di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, precisando che a carico della medesima sarebbe stato l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni arrecati in dipendenza del computo metrico allegato o del modo di esecuzione dei lavori, sollevando da ogni responsabilità, da indennizzi o altro il committente e il direttore dei lavori.
Non era dovuto ad ogni modo alcun risarcimento né per l'interruzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, né per la locazione di altro immobile, iniziative decise unilateralmente dall'attrice, né per la contrazione di un contratto di muto con la BCC Alto Vicentino per il finanziamento, di cui la CP_1 aveva giovato e dal quale discendevano obblighi restitutori.
In via riconvenzionale il convenuto formulava domanda di pagamento della residua somma di €
23.368,90 dovutagli per l'attività professionale svolta su incarico della sig.ra . Parte_1
Chiedeva altresì la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in modo manifestamente temerario con mala fede o colpa grave.
13 Infine chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa, per esserne garantito, le compagnie di assicurazione e con cui aveva stipulato Controparte_10 Controparte_7 polizze assicurative che coprivano il rischio per la responsabilità civile professionale.
Concludeva per il rigetto delle domande dell'attrice e la condanna della stessa, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di € 23.368,90, maggiorata dagli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre che al ristoro del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata;
chiedeva altresì, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio delle indicate compagnie, di essere dalle stesse manlevato e/o tenuto indenne da qualsivoglia conseguenza reale o patrimoniale o richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attrice.
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Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative, entrambe intervenivano in giudizio.
Si costituiva rappresentanza generale per l'Italia, Controparte_16 sostanzialmente associandosi nel merito alle difese del proprio assistito e relative eccezioni e deduzioni, in breve replicando che nessuno specifico profilo di responsabilità e/o colpevolezza nell'espletamento dell'incarico affidatogli fosse ravvisabile o comunque fosse stato provato dall'attrice.
Contestava altresì la quantificazione del danno, prospettata in assenza di qualsiasi oggettivo parametro di calcolo.
In caso di accoglimento, anche parziale, di dette domande, chiedeva che una propria condanna, in ipotesi di accertata operatività della polizza, venisse contenuta entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, con particolare riferimento alla franchigia, al massimale, all'esclusione della solidarietà passiva e, quindi, con l'individuazione dell'esatta quota di responsabilità a carico del professionista assicurato.
Rilevava che l'assicurazione non valeva per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti da pubbliche autorità, violazione che ove accertata avrebbe condotto all'inoperatività della polizza.
Eccepiva per altro profilo l'inoperatività della polizza, che copriva i danni cagionati dal professionista nell'espletamento delle prestazioni professionali in qualità di geometra, mentre nel caso di specie, occupandosi della progettazione e direzione lavori relativi ad un immobile ad uso civile abitativo,
l'assicurato aveva di fatto ecceduto i limiti delle proprie competenze professionali, come discendeva dall'art. 16 del R.D. n. 274/1929 (Regolamento della professione di geometra), che, alla lettera m), delimitava nella “progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
14 Eccepiva ancora l'inoperatività della polizza, cessata in data 31.12.2016, mentre la prima richiesta di risarcimento relativa ai vizi oggetto del presente procedimento veniva recapitata all'assicurato solo il
26.04.2017, ossia quasi quattro mesi dopo la cessazione del periodo di efficacia dell'assicurazione, laddove al primo paragrafo della sezione “Norme comuni – Validità della garanzia” era previsto che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso Parte_4 del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Da ultimo assumeva che la richiesta attorea di restituzione dell'acconto di € 7.045,50 versato al professionista non poteva formare oggetto di garanzia, trattandosi di questione relativa al rapporto contrattuale tra le parti, e non invece relativa al risarcimento di danni involontariamente cagionati, ai quali si limitava la garanzia di polizza.
concludeva in conformità, in via progressivamente gradata. Controparte_10
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Costituendosi, anche (di seguito, anche solo ) si Controparte_7 CP_7 associava sostanzialmente nel merito alle difese del proprio assistito, chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.
Contestava altresì il quantum debeatur da quest'ultima preteso, in particolare in riferimento al pagamento delle rate di mutuo (mancanza di nesso di causa con la responsabilità del tecnico).
Eccepiva la perdita per altro verso del diritto all'indennizzo ex art. 1982 c.c., avendo il geom. CP_3 omesso di dichiarare al momento della stipula, con dolo o quanto meno con colpa grave, fatti di cui era a conoscenza.
In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande, chiedeva che il proprio eventuale obbligo di copertura, in ipotesi di accertata operatività della polizza, venisse contenuto entro gli stretti limiti del rapporto assicurativo, con particolare riferimento alla franchigia, al massimale, all'esclusione della solidarietà passiva e, quindi, con l'individuazione dell'esatta quota di responsabilità a carico del professionista assicurato.
Da ultimo eccepiva l'inopponibilità dell procedimento al quale non era stata messa CP_17 CP_7 in condizioni di partecipare.
Anche , in definitiva, concludeva in conformità, in via progressivamente gradata, alle sopra CP_7 sintetizzate premesse.
15 ***************
Così essenzialmente impostato il contraddittorio e delineate le principali difese ed eccezioni delle parti, venivano concessi i termini di rito per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., memorie che le parti provvedevano a depositare, ulteriormente sviluppando i rispettivi assunti e confutando e chiedendo la reiezione di quelli avversari. Integravano altresì le produzioni documentali.
Intervenute modifiche tabellari nella gestione e titolarità del ruolo, venivano ammesse ed assunte prove orali, per testi e interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto geom. . CP_3
All'esito dell'istruttoria orale, veniva quindi disposta C.T.U., di cui veniva incaricato l'arch. , Persona_7 essenzialmente volta ad accertare:
a) l'effettiva sussistenza di irregolarità edilizie e statiche dell'edificio nonché la sua eventuale inagibilità;
b) i costi per una sua riduzione in pristino e/o per la regolarizzazione amministrativa e l'eventuale minor valore derivante da interventi di riduzione in pristino;
c) la conformità alla normativa urbanistica edilizia e l'epoca di costruzione degli edifici confinanti
(mappali n. 481 e n. 813, già 352);
d) la rispondenza alla normativa statica sismica dell'intervento edilizio;
e) lo svolgimento dell'attività professionale elencata nella pre-fattura e nella relazione esplicativa del geom. ; CP_3
f) eventuali vizi affliggenti l'immobile, se gli stessi potessero dirsi gravi, la quota di responsabilità attribuibile alle varie parti coinvolte.
Esperiti gli accertamenti peritali e depositato il conseguente elaborato, parte attrice, con istanza in data
19.10.2022, chiedeva in principalità la rinnovazione della consulenza tecnica e, in subordine, supplemento / integrazione dell'accertamento peritale.
Istaurato il contraddittorio sull'istanza, la stessa veniva rigettata con ordinanza in data 02.08.2023.
Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2024 sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti costituite, con assegnazione dei termini di legge per deposito degli scritti conclusionali.
***************
Tutto quanto sopra premesso e riepilogato, ad avviso del giudicante, e per le ragioni che vengono di seguito ad esporsi, le domande dell'attrice sono meritevoli di parziale accoglimento, nei sensi di cui infra, nei riguardi del tecnico geom. , progettista e direttore dei lavori, nonché dell'appaltatore, CP_3 CP_4
, contumace.
[...]
16 Vanno di contro quelle domande rigettate avverso gli altri convenuti, e Controparte_1 [...]
alienanti la porzione immobiliare di cui si discute. CP_2
Due sono essenzialmente gli addebiti che l'attrice pone a fondamento delle proprie rivendicazioni risarcitorie, elevandoli a fonte di responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, chiama in causa:
a) l'inosservanza delle distanze legali dell'erigendo edificio (della sopraelevazione) dagli immobili confinanti;
b) la mancata rispondenza dell'intervento alla normativa statica simica.
L'irregolarità di cui al punto a), anche a seguito degli accertamenti peritali eseguiti in sede di CTU, risulta assai poco controvertibile, ma dal consulente d'ufficio viene ritenuta (nel totale dissenso dell'attrice) priva di reali ed effettive ricadute a livello economico-patrimoniale, ovvero con ricadute assai blande (con costi stimati in € 2.500,00 oltre oneri accessori, per la pratica edilizia in sanatoria: cfr. pag. 35 elaborato peritale).
Il CTU non ha invero reputato necessario l'intervento di demolizione/ricostruzione dell'edificio sopraelevato, con relativi costi, e conseguentemente neppure configurabile il paventato deprezzamento dell'immobile.
La consulenza dell'ing. allegata (sub doc. 15) dall'attrice, premesso che risultava Persona_8 necessario verificare il rispetto della distanza minima inderogabile di almeno 10,00 metri tra le pareti finestrate prevista dalla vigente normativa in materia (art. 9 DM n. 1144/68; regolamenti locali), ha di contro rilevato come la sopraelevazione risulti irregolare, non rispettando la suddetta distanza minima, verso l'edificio individuato in allegato elaborato grafico come B (m. n. 481), all'angolo Nord-Est, nonché verso l'edificio individuato come C (m.n. 813, già m.n. 352), in un tratto della parete Nord: cfr. pag. 3 consulenza Persona_4
Il CTU dal canto suo ha rilevato (pag. 35 elaborato peritale) come il geom. abbia “prodotto CP_3 elaborati grafici non pienamente confacenti allo stato reale dei luoghi, particolarmente in ragione della conformazione planimetrica di verifica dei distacchi tra le costruzioni, esponendo ubicazioni e misure dei fabbricati imprecise ed improprie”.
Ed ancora, nelle conclusioni dell'elaborato, pag. 47, aggiunge che il geom. è pienamente CP_3 responsabile delle difformità urbanistiche per le rappresentazioni dei fabbricati, concludendo che “i lavori sono stati eseguiti nell'ambito di titolo abilitativo con falsata rappresentazione dei distacchi tra le costruzioni”.
17 Nondimeno il CTU assume (pag. 32 elaborato) che non vi sarebbe irregolarità edilizia in quanto il fabbricato confinante, part. m.n. 481, non si trova nella posizione prescritta dal Comune di Zugliano,
“ovvero edificazione con distacco di 10 metri dalle costruzioni preesistenti”; ed inoltre l'altro fabbricato confinante, part. m.n. 813, non risulta assentito dall'Amministrazione comunale, e per di più si tratta di un deposito (o magazzino o fienile), in buona parte crollato e che non presenta pareti finestrate (pagg.
32/33 elaborato peritale).
In pratica il CTU deduce l'applicabilità di una sorta di principio di prevenzione, che abiliterebbe l'attrice ad invocare essa l'arretramento / messa in condizioni di regolarità degli edifici confinanti, al contempo mantenendo la sopraelevazione.
Il giudicante ritiene di non poter far proprie sul punto le considerazioni e valutazioni del CTU e di condividere invece, in buona sostanza, le diverse argomentazioni di parte attrice, espresse sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
In primo luogo, i proprietari dei fondi contermini a quello attoreo (quantomeno dell'immobile eretto sulla part. m.n. 481) potrebbero invocare il maturato diritto, a titolo di usucapione, di tenere il proprio edificio a distanza inferiore a quella legale, trattandosi di costruzioni sicuramente risalenti (almeno quella posta a
Nord-est, mappale n. 481) all'anno 1972, e per le quali pertanto il ventennio di legge per far valere l'usucapione si sarebbe abbondantemente compiuto.
Ma soprattutto, come insegna la Suprema Corte (e come ricorda parte attrice), la sopraelevazione, ove pure di ridotte dimensioni, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la normativa vigente al momento della modifica, non operando il criterio della prevenzione se riferito a costruzioni originarie, sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (in tal senso, Cassazione, II sezione civile, n. 7291/2014).
Anche la giurisprudenza amministrativa, come ricorda parte attrice (citando, tra le altre, la pronunzia del
Consiglio di Stato, sezione IV, 11 luglio 2018 n. 4229), afferma il principio secondo cui all'atto del rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione devono essere comunque rispettate le distanze previste dalle norme applicabili, anche in riferimento ad un fabbricato che risulti abusivo.
Ciò anche al fine di consentire di uniformarsi alle finalità pubblicistiche sottese alla disciplina sulle distanze prescritte tra le costruzioni, rappresentate da un ordinato sviluppo dell'attività edilizia nonché dall'esigenza di preservare la salute dei cittadini, evitando il formarsi di intercapedini da ritenere (per presunzione di legge) malsane e pregiudizievoli.
18 A fronte di tali evenienze devono allora trarsi alcune conclusioni difficilmente eludibili.
In primis la prestazione professionale del geom. era ed è inficiata da un grave errore tecnico, CP_3 qualificabile come colpa non lieve, fonte di responsabilità professionale.
Come sopra anticipato, il CTU (a pag. 35 elaborato peritale) ha accertato che il geom. aveva CP_3
“prodotto elaborati grafici non pienamente confacenti allo stato reale dei luoghi, particolarmente in ragione della conformazione planimetrica di verifica dei distacchi tra le costruzioni, esponendo ubicazioni
e misure dei fabbricati imprecise ed improprie”.
In secondo luogo, e conseguentemente, a fronte della irregolarità della sopraelevazione, non rispettosa della distanza minima di 10 metri, né sanabile in sede amministrativa se non attraverso la demolizione, altra soluzione non sarebbe consentita né possibile se non procedere appunto alla demolizione della falda Nord del tetto e di parte dei muri perimetrali a Est e a Nord, nonché degli impianti accessori (come indicato a pag. 3 della consulenza ed ai conseguenti rifacimenti, sopportando i costi ed i Persona_4 pregiudizi economico-patrimoniali dettagliati alla successiva pag. 5 di quella consulenza.
Inoltre, a detto intervento non potrà che seguire un deprezzamento del valore dell'immobile, motivatamente quantificato dal consulente dell'attrice in € 21.500,00, stante la riduzione di superficie e la forma irregolare dei due locali (in particolare del soggiorno), che ne pregiudica il pieno, razionale utilizzo
(sempre pag. 3 della consulenza di parte).
Le quantificazioni del consulente di parte non formano oggetto di specifica contestazione dalle parti convenute ed appaiono comunque congruamente motivate dal punto di vista tecnico e contabile (il CTU non ha ritenuto di eventualmente rettificarle anche perché, come detto, ha reputato sufficiente un'assai meno onerosa sanatoria di tipo esclusivamente amministrativo).
In definitiva, per tale versante, ritenendo il giudicante applicabili le considerazioni ed i conteggi del consulente di parte, il danno può essere quantificato (sempre richiamata pag. 5 della consulenza in € 21.500,00 per deprezzamento ed in € 62.304,00 occorrenti per la sanatoria delle Persona_4 irregolarità, e quindi in complessivi € 83.804,00, oltre ad Iva di legge (se dovuta) su € 62.304,00.
Parte attrice invoca inoltre il ristoro dell'ulteriore danno discendente da un'asserita responsabilità del progettista e DL per l'omissione delle necessarie verifiche di natura statica, con previsione di costi per l'adeguamento sismico delle strutture portanti indicati in € 50.000,00 circa, oltre a spese tecniche.
Il convenuto dal canto suo assume in replica che l'intervento realizzato rientrerebbe nella categoria delle riparazioni o intervento locale, in quanto avrebbe interessato porzioni limitate della struttura e sarebbe di fatto consistito nella semplice sostituzione del solaio di copertura, senza comportare aumento dei carichi
19 ed anzi avrebbe comportato un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, accrescendo la capacità di resistenza della struttura alle azioni.
Ora la somma invocata dall'attrice per asserito pregiudizio economico per tale versante ad avviso del giudicante non è dovuta.
Non si vede invero perché tali costi dovrebbero essere sopportati (in solido e/o per quote ripartite) dai convenuti.
In primo luogo non si tratta di spese già sopportate (inutilmente, e successivamente da corrispondere di nuovo) da parte attrice, per di più in riferimento ad una porzione immobiliare (la sopraelevazione) che la stessa chiede di demolire e di rifare a norma (invocando al riguardo, e con la presente pronunzia ottenendo, un ristoro monetario per equivalente).
Scrive il CTU (pag. 38 elaborato peritale) che “L'intervento di che trattasi è consistito nella trasformazione da sottotetto ad abitazione con innalzamento della muratura perimetrale e sostituzione della copertura, qui realizzando una struttura in legno;
è intuitiva la rispondenza al vero circa l'assenza di aumento dei carichi, o con miglioramento delle condizioni preesistenti;
condizione che tuttavia deve essere suffragata da opportuni calcoli statistici, verificanti anche l'eventuale accrescimento della capacità di resistenza della struttura alle azioni.”.
Ed ancora “Se pur vero che l'intervento può rientrare nella categoria riparazioni o intervento locale in quanto interessante porzioni limitate della struttura, stante la tipologia costruttiva ed il cambio di destinazione d'uso, tale condizione non consente di esimere dalle prescrizioni normative di valutazione della sicurezza per stabilire se l'uso della prescrizione possa continuare senza interventi o sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante”.
Ora, non si comprende per quale motivo, ed in base a quali principi, l'attrice dovrebbe (potrebbe ottenere di) traslare in capo a terzi oneri e costi che necessariamente sono propri ed incombono sulla stessa.
Neppure sono dovuti danni a titolo di oneri da mancato godimento dell'immobile, frutto di iniziative decise tutte unilateralmente dall'attrice e arrecanti al tempo stesso un arricchimento e delle utilità alla stessa e per il suo nucleo familiare (coniuge e figli): CP_1
- né per costi di locazione di altro immobile;
- né per la contrazione di un contratto di mutuo con un istituto bancario per il finanziamento, di cui la aveva giovato incassando le relative somme e dal quale discendevano tipicamente obblighi CP_1 restitutori, posto che per di più la provvista eventualmente impiegata dall'attrice per l'intervento di cui qui
20 si controverte viene ad essere per quanto di ragione compensata e/o reintegrata con la presente condanna risarcitoria.
E neppure per oneri di acquisto di arredamento, genericamente dedotti e di cui neppure risulta dimostrato che gli stessi esborsi si siano ridotti a perdite “secche” per l'acquisizione di beni ed utilità di alcun giovamento all'attrice.
In definitiva il danno risarcibile deve essere circoscritto alla somma capitale sopra indicata di €
83.804,00, oltre ad Iva di legge (se dovuta) su € 62.304,00.
Tale somma, trattandosi di debito di valore per risarcimento del danno, andrà maggiorata con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (notifica atto di citazione) al saldo.
In solido col tecnico di tale obbligo risarcitorio risponderà il convenuto contumace, ossia l'appaltatore.
Il quale da un lato con la propria inerte condotta processuale ha mancato di assolvere a qualsiasi onere di allegazione probatoria e difensiva.
Ma che, soprattutto, così come condivisibilmente deduce l'attrice, facendo uso della diligenza qualificata esigibile da una figura professionale quale quella rivestita nella vicenda (imprenditore edile ed appaltatore), avrebbe avuto l'onere di accorgersi delle carenze progettuali e degli errori, ovvero, nel caso se ne fosse reso conto, di tempestivamente denunciati al fine di concorrere a correggerli e/o rettificarli con interventi tempestivi.
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Da tale condanna rimangono invece immuni, ove pure come semplici concorrenti o corresponsabili, gli altri due convenuti, ossia gli alienanti e (coniugi ). Controparte_1 Controparte_2 CP_1
Sul punto sono sostanzialmente condivisibili le difese dei medesimi convenuti.
In primo luogo, agli stessi non potrebbe essere ascritto alcun necessario elemento psicologico occorrente per rendere perseguibile l'addebito, non certo di colpa grave né tantomeno di dolo ovvero di intenzionalità.
Come oppongono i coniugi , la difformità tra quanto dichiarato al Comune di Zugliano e lo stato CP_1 reale dei luoghi non era ascrivibile certo agli stessi, bensì esclusivamente al progettista e direttore dei lavori geom. , essendo rilevabile solo a seguito di un'attenta analisi planialtimetrica, di CP_3 competenza di figure professionali, non essendo stati neppure gli stessi tecnici della figlia Parte_1 in grado inizialmente di riconoscere la difformità tra progetti depositati in e realtà fattuale. Pt_3
21 Basta al riguardo una ricognizione del ricorso per ATP depositato in data 20.06.2016 dall'attrice (suo doc. 12), atto che non faceva menzione ad alcuna difformità al riguardo (né in riferimento al rispetto della distanza legale né della conformità alla normativa statica/sismica), rilevata “incidentalmente” (in particolare quanto alle distanze) solo a procedimento di preistruzione già avviato ed in corso.
Inoltre, , proprio grazie alla successiva compravendita, era subentrata agli alienanti nella Parte_1
“Denuncia di inizio attività - Piano Casa” del 18.08.2024, e quindi la stessa era intuitivamente la diretta interessata degli interventi edilizi di cui si controverte (cfr. anche modifica intestazione pratica edilizia, suo doc. 35).
Non a caso l'attrice con la presente azione chiede, tra l'altro, la condanna del tecnico geom. CP_3 alla restituzione della somma di € 7.045,50, somma testualmente riferita nelle fatture (cfr. doc. 23 attrice) alla redazione della pratica catastale per la stipula dell'atto di compravendita e del progetto per la ristrutturazione abitativa e direzione lavori.
Né da ultimo la potrebbe legittimamente pretendere che sia dichiarato dalla stessa alcunché CP_1 dovuto a corrispettivo della cessione immobiliare da parte dei genitori, essendo il subentro nella porzione immobiliare proprio la fonte giustificativa della propria legittimazione attiva per far valere il pregiudizio conseguentemente patito.
Diversamente l'attrice conseguirebbe un'indebita locupletazione (azzerare i costi al contempo amplificando unilateralmente solo vantaggi e ricavi), con una singolare declinazione del principio di sinallagmaticità.
Le sue domande nei confronti di quei convenuti vanno pertanto tutte rigettate, con ovvie conseguenze sul versante spese di lite (questione sulla quale si tornerà in successivo paragrafo in punto regolamentazione oneri processuali).
L'attrice ha invece diritto a conseguire dal tecnico la restituzione della somma versata di € 7.045,50, da maggiorare con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Nulla di contro sarà dovuto al convenuto a titolo di pagamento di compensi residui per l'attività professionale svolta su incarico dell'attrice (quantificati in principalità nell'importo di € 23.368,90), con conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale, stante l'errore professionale che ha reso quell'attività inutile (ed anzi fonte di una pretesa risarcitoria, parzialmente e per quanto di ragione accolta, in capo alla committente).
22 ***************
In ordine alla manleva assicurativa nei confronti delle due compagnie assicurative si rileva infine quanto segue.
Rapporto con la compagnia . Controparte_10
La polizza assicurativa con la stessa va dichiarata nel caso di specie inoperativa.
In primo luogo (parte della polizza intitolata Delimitazioni, Esclusioni) è espressamente previsto che detta assicurazione non vale “per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità determinate da colpa grave professionale”.
Nel caso di specie è difficilmente controvertibile che l'errore professionale fosse derivato da violazioni di vincoli urbanistici e di prescrizioni edilizie e che lo stesso discendesse e fosse qualificato da colpa grave.
Inoltre, al primo paragrafo della sezione “Norme comuni – Validità della garanzia” si prevedeva che
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Pacifico il fatto che la polizza in oggetto (n. 324-A-4215) fosse cessata in data 31.12.2016 (doc. CP_10
n. 2 terza chiamata), momento dal quale il geom. si assicurava per la R.C. professionale CP_3 presso la , la prima richiesta di risarcimento relativa ai vizi oggetto del presente CP_7 procedimento (come sottolinea la terza chiamata, è lo stesso geom. a parlare di nuove CP_3 contestazioni nella propria denuncia alla compagnia, cfr. successivo doc. 3) veniva recapitata all'assicurato appunto solo il 26.04.2017 (ancora doc. 3), all'incirca quattro mesi dopo la cessazione del periodo di efficacia dell'assicurazione stipulata con . Controparte_10
Invero il ricorso per ATP (cfr. doc. 12 attrice) concerneva le diverse problematiche dei costi per il rifacimento della copertura dell'abitazione, per la realizzazione di cappotto esterno, per materiali non forniti, per oneri concernenti la detraibilità fiscale.
Di modo che denuncia del presente sinistro del 18.05.2017 (sempre doc. 3 terza chiamata) concerneva inevitabilmente un sinistro anche dal punto temporale fuori garanzia, stante la cessazione della polizza.
La manleva va dunque rigettata.
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Rapporto con la compagnia . CP_7
Tale domanda va ugualmente disattesa.
23 Assume Reale Mutua la perdita da parte dell'assicurato del diritto all'indennizzo ex art. 1982 c.c., avendo il geom. omesso di dichiarare al momento della stipula, con dolo o quanto meno con CP_3 colpa grave, fatti di cui era a conoscenza.
In realtà, come già osservato discorrendo del rapporto con l'altra compagnia, solo il 26.04.2017 venivano recapitate all'assicurato le nuove contestazioni oggetto degli addebiti confluite nella presente causa.
La polizza con veniva seguita e curata non da (ex agente della compagnia, CP_7 Persona_9 sentito come teste) bensì dal suo collaboratore, , pure sentito in qualità di teste, il quale Testimone_4 ha riconosciuto la propria firma in calce alla polizza doc. 1 terza chiamata.
Il ha riferito che prima della stipula della polizza, qualche mese prima, il geom. gli Tes_4 CP_3 aveva riferito che molto probabilmente avrebbe avuto una “rogna” con una cliente.
Pur presumendo che la cliente fosse appunto la , non può parlarsi di reticenza dell'assicurato, CP_1 almeno con riferimento ai fatti oggetto della presente causa, dal momento che il tecnico aveva in corso un procedimento per ATP con quella (per fatti che ad ogni modo fuoriescono dal presente contenzioso)
e solo alle date del 26.04.2017 e poi del 15.05.2017 (doc. 13 attrice) riceveva le missive dei legali di quest'ultima, i quali contestavano la violazione delle distanze di legge con la sopraelevazione.
In conclusionale poi assume che non vi sarebbe copertura in quanto la clausola richiede la CP_7 sussistenza di “titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori” ed il CTU avrebbe affermato che i lavori sarebbero stati eseguiti “senza titolo abilitativo”.
L'eccezione è fondata e tempestivamente sollevata.
Invero già in comparsa di costituzione e risposta la compagnia aveva rilevato che, con il mancato rispetto di vincoli urbanistici, la copertura ricorre solo ove i lavori siano stati eseguiti in presenza di titolo abilitativo ed il mancato rispetto sia stato del tutto involontario.
Inoltre è espressamente esclusa dalla garanzia (ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art.
2.3 della polizza) la restituzione dei compensi pagati dai clienti.
E nel presente contenzioso appunto l'attrice chiede tra l'altro la restituzione dei compensi pagati al tecnico.
La manleva va dunque rigettata.
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Così definita la lite, le spese processuali, liquidate come da dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00, seguono l'ordinario principio di soccombenza (totale ovvero parziale), nei sensi che si viene a dire.
In particolare, il convenuto geom. ed il convenuto contumace rifonderanno le CP_3 CP_4 spese in solido, importi tariffari medi, all'attrice.
È vero che una parte della domanda risarcitoria (in particolare quella relativa all'omissione delle necessarie verifiche di natura statica / sismica) non ha trovato accoglimento.
Ciò nondimeno la soccombenza verso l'attrice rimane pur sempre largamente prevalente e quasi assorbente nell'ottica della complessiva economia processuale.
L'attrice a sua volta rifonderà le spese di lite, parimenti liquidate secondo gli importi tariffari medi, ai convenuti e , essendo risultata verso gli stessi integralmente Controparte_1 Controparte_2 soccombente.
Il convenuto geom. rifonderà parzialmente le spese di lite alle compagnie terze chiamate. CP_3
La rifusione sarà parziale, per la metà, con compensazione della residua metà, avendo le compagnie aderito nel merito praticamente alle difese tutte dell'assicurato.
Gli importi per equità vengono liquidati secondo i minimi tariffari.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, vengono accollate in via definitiva in solido al convenuto geom. ed al contumace . CP_3 CP_4
Non vi è infine spazio per l'accoglimento delle domande di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da chiunque proposte, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande e ad ogni modo della controvertibilità di gran parte delle questioni trattate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice , nei sensi di cui in motivazione, Parte_1 condanna il convenuto geom. ed il convenuto contumace al Controparte_3 CP_4 pagamento, in solido tra loro, a favore dell'attrice medesima, a titolo di risarcimento danni, della somma capitale di € 83.804,00, oltre ad Iva di legge (se dovuta) su € 62.304,00, da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
25 II) condanna altresì il convenuto geom. a restituire all'attrice la somma di Controparte_3 Parte_1
€ 7.045,50, percepita a titolo di competenze professionali, maggiorata da interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
III) rigetta ogni ulteriore, maggiore domanda dell'attrice ; Parte_1
IV) rigetta le domande tutte dell'attrice nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
V) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto geom. ; Controparte_3
VI) rigetta le domande di manleva proposte dal convenuto geom. nei confronti delle Controparte_3 compagnie terze chiamate, e per Controparte_10 Controparte_7 inoperatività delle polizze, nei sensi di cui in motivazione;
VII) condanna il convenuto geom. ed il convenuto contumace , in solido Controparte_3 CP_4 tra loro, alla rifusione all'attrice delle spese processuali, liquidate in € 594,45 per Parte_1 anticipazioni, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile;
VIII) condanna l'attrice alla rifusione ai convenuti e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in solido delle spese processuali, liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile;
IX) condanna il convenuto geom. alla rifusione alle compagnie terze chiamate, Controparte_3 [...]
e delle spese processuali – liquidate per l'intero a CP_10 Controparte_7 favore di ciascuna compagnia in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge sull'imponibile – in proporzione del 50% dell'intero, compensando il residuo 50% tra le stesse parti;
X) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto, in solido a carico del convenuto geom. e del convenuto contumace;
Controparte_3 CP_4
XI) rigetta le domande di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da chiunque proposte.
Così deciso in Vicenza, il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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