Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da LUCA PISTORELLI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7387/2026 Roma, li, 24/02/2026
- Presidente -
AN AS
AN MA IA SC
- Relatore -
Sent. n. sez. 2001/2025 CC 17/12/2025 R.G.N. 33920/2025
PIERANGELO RI
CA DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA NI nato a [...] il [...]
Parte Civile:
PI VE OS
avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 13.12.2024, di condanna di TA NI alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, PI VE OS, per il delitto di atti persecutori, consistito in condotte reiterate quali appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione della persona offesa, ingiurie e minacce, anche gravi, con epiteti offensivi, nel denigrare la p.o. e la sua famiglia conversando con terze persone, nell'inviarle messaggi tramite l'applicativo whatsapp dal contenuto ingiurioso, protrattesi dal 14 ottobre 2022 sino all'attualità, non rassegnandosi alla
Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce2cf00dcf6- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
fine del rapporto matrimoniale con la vittima, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura tanto da ingenerare fondato timore per la incolumità propria e di un prossimo congiunto.
2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso, affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione agli artt.521 e 522, cod. proc. pen., in punto di difetto di correlazione tra accusa e sentenza, che la Corte di appello ha ritenuto violato, ma piuttosto che annullare la sentenza di primo grado, si sarebbe limitata ad escludere, ai fini della considerazione dell'integrazione del reato, le condotte che esulavano dal capo di imputazione, ed a rideterminare la pena.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione all'art.612 bis cod. pen., riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori. Si deduce che i due episodi, ritenuti nella sentenza impugnata attuati nell'arco di venti giorni, non integrerebbero il requisito della abitualità, né sarebbero idonei a produrre uno dei tre eventi alternativi previsti dalla fattispecie, in quanto, lo stato di ansia, refertato in data 13.12.2022, cinque mesi prima degli episodi contestati del maggio 2023, non sarebbe derivato dalle condotte poste in essere dall'imputato; il mutamento delle abitudini di vita, in termini di riduzione delle uscite, non viene collocato temporalmente, ed il timore per la propria incolumità non viene specificato. Quanto ai riscontri, le dichiarazioni del teste OL farebbero riferimento a condotte del 2023, successive allo stato di ansia refertato, mentre la circostanza di avere visto l'imputato nei pressi del ristorante dove lavora la p.o., quattro o tre mesi prima, non sarebbe indicativo della univocità della condotta;
le dichiarazioni del teste Schepis, che si riferiscono ad un periodo temporale lontano (dieci anni prima e due anni prima), sarebbero irrilevanti e, comunque, non consentirebbero di contestualizzare le condotte persecutorie ai fini della integrazione del reato di maltrattamenti o di atti persecutori.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della riduzione dell'azione criminosa a due presunte condotte offensive, mentre la pendenza, ancora in primo grado, di altro procedimento per reato di maltrattamenti non sarebbe rilevante in quanto non ancora definito. Quanto precedenti penali si tratterebbe di reati bagatellari e datati nel tempo.
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce2cf00dc16-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 163 cod. pen., in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena. Si deduce che il processo per maltrattamenti è pendente, ma precedente al reato di stalking e non risulta, successivamente a tale reato, la commissione di ulteriori reati. Si deduce la attuale applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. ha natura di reato abituale di evento "per accumulo": si perfeziona al verificarsi di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma con il compimento dell'ultimo degli atti che integrano l'abitualità, così che, in caso di contestazione "aperta", il termine finale di consumazione coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado, il che consente, fino a tale momento, l'estensione dell'imputazione alle condotte reiterate poste in essere dopo l'esercizio dell'azione penale (Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275490; Sez. 5, n. 17000 dell'11/12/2019, dep. 2020, Rv. 279081). Tale impostazione discende dalla pacifica opzione interpretativa secondo cui, nei reati abituali di evento, l'evento è il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso: esso può manifestarsi anche solo all'esito dell'ennesimo atto, giacché dalla reiterazione deriva un progressivo accumulo di disagio che degenererà, alla fine della sequenza, in uno degli eventi tipici (grave stato d'ansia o paura;
timore per l'incolumità; alterazione delle abitudini di vita). Ciò che rileva, pertanto, non è la datazione dei singoli atti, ma la loro riconoscibilità come segmenti di una condotta unitaria causalmente orientata alla produzione dell'evento (Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636; Sez. 5, n. 54920 dell'8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 7899 del 14/1/2019, P., Rv. 275381). La possibilità di contestare nuove manifestazioni della condotta fino alla sentenza di primo grado è stata espressamente affermata da Sez. 5, n. 22210 del 3/4/2017, C., Rv. 270241, chiarendosi che, in mancanza di una specifica cristallizzazione della contestazione, il termine di consumazione coincide con la pronuncia di primo grado, senza violazione del ne bis in idem per fatti successivi a tale "chiusura" (cfr. anche Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, Rv. 281021; Sez. 5, n. 17350 del 20/01/2020, Rv. 279401; Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, Rv.
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce2cf00dcf6-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
279154). Ne consegue che, se i nuovi episodi accedono a una fattispecie di stalking contestata con formula aperta, le condotte successive costituiscono prosecuzione del medesimo reato, non determinandosi una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e da pregiudicare il diritto di difesa (Sez. 5 n. 15651 del 10/02/2020, Rv.279154). Diversamente, in caso di contestazione "chiusa", con espressa delimitazione temporale e indicazione del momento consumativo, la successiva sequenza criminosa - per la sua autonomia richiede contestazione suppletiva ovvero integra una ulteriore fattispecie (ove ne ricorrano i presupposti), legittimando iscrizione ex novo nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., l'eventuale continuazione con il primo fatto e, sul piano cautelare, un nuovo titolo riferito al fatto diverso.
2.2 Nella specie, la Corte d'appello, alla luce della puntuale indicazione temporale, contenuta nel capo di imputazione, per il fatto originario ("in epoca successiva al 14.10.2022 e sino all'attualità"), ha limitato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., alle sole condotte successive alla data di contestazione del reato, le uniche suscettibili di valutazione in questo procedimento, e considerato che si fosse in presenza di una originaria contestazione 'chiusa', con esclusione di ogni rilievo ai fatti anteriori, in assenza di una rituale contestazione suppletiva ex art.516 cod. proc. pen., e coerentemente ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado. La Corte d'appello ha, inoltre, chiarito che la esclusione della valutazione delle condotte anteriori al 14 ottobre 2022 è ulteriormente supportata dalla incertezza della data della cessazione della convivenza tra le parti, collocata dalla p.o. approssimativamente nell'estate 2022, con il rischio della sovrapposizione con le condotte oggetto di altro procedimento per maltrattamenti e di violazione del ne bis in idem.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il motivo è generico e in fatto e non si confronta con la sentenza impugnata, che, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ribadisce la corretta qualificazione giuridica del reato contestato e valuta in sinergia gli elementi di prova in atti, quali, innanzi tutto, la credibilità soggettiva e oggettiva ed attendibilità della persona offesa. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldcf6- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 dell'8.03.2016, De Angelis;
Sez. 6, n.43963 del 30.09.2013, Basile;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata, confrontandosi con il motivo di ricorso, ribadisce, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità, la corretta contestazione nella imputazione della reiterazione nel tempo di plurime condotte integrative degli atti persecutori contestati al prevenuto, diverse ed ulteriori rispetto agli episodi del 9 e del 25 maggio 2023, protrattesi, senza apprezzabile soluzione di continuità, dal 14 ottobre 2022 sino alla pronuncia di primo grado. La Corte d'appello ha, pertanto, ritenuto che la condotta persecutoria dell'imputato non può limitarsi ai due episodi narrati dalla p.o., in quanto quest'ultima ha indicato condotte ulteriori, in epoca antecedente al maggio 2023, consistite in continue ed abituali offese, denigrazioni, intimidazioni, minacce nei confronti della persona offesa, sino a tentare di ostacolarne l'attività lavorativa, appostamenti davanti la casa della vittima, ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza più volte il 14.10.2022, e presso il suo luogo di lavoro, nonché intimidazioni al datore di lavoro affinché la licenziasse e parimenti veicolate, tramite terzi, alla predetta, protrattesi quanto meno sino alla data dell'udienza del 22 maggio 2024, in cui la parte lesa, nella sua testimonianza, ha legato le azioni delittuose all'attualità, a dimostrazione della reiterazione e persistenza e continuità delle stesse (cfr. pag. sesta e settima non numerata, della sentenza impugnata). Quali riscontri, la Corte di merito ha richiamato le dichiarazioni del teste OL, datore di lavoro della persona offesa, avvicinato più volte dall'imputato, nel corso del 2023, affinché facesse licenziare la moglie o rivelasse informazioni sulla vita privata della stessa, in particolare sulle sue frequentazioni, nonché in relazione ad appostamenti dell'imputato presso il luogo di lavoro (ristorante) della moglie, cui aveva assistito. Ulteriore riscontro è stato indicato nelle dichiarazioni del teste Schepis, datore di lavoro della vittima, circa le costanti minacce ricevute dall'imputato, in via diretta e indiretta tramite OL, perché licenziasse la vittima.
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cce2c100ldcf6- Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
Quanto alla abitualità della condotta causativa dello stato d'ansia sopradetto, l'ulteriore censura del ricorso, che allude alla assenza di condotte reiterate riconducibili alla abitualità, non si confronta minimamente con il tessuto motivazionale recettivo della versione resa dalla persona offesa, che ha riferito di plurimi episodi di gravi minacce, offese, ingiurie, pedinamenti, appostamenti sia presso l'abitazione che sul luogo di lavoro, intimidazioni anche nei confronti del datore di lavoro allo scopo di farle perdere il lavoro, reiterati nell'arco di circa un anno, che è stata ritenuta assolutamente credibile ed affidabile, ed il cui narrato è stato trasfuso nell'ampio e dettagliato capo di imputazione. Si tratta quindi di doglianze tutte dal contenuto generico, che non offrono una ricostruzione alternativa, e inidonee a scalfire minimamente la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato. Con riferimento all'evento, il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi ed eventualmente concorrenti tra loro (Sez. 5, n.3781 del 24.11.2020, dep. 2021, S. Rv.280331-01). In sostanza, la fattispecie del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, Sentenza n. 47533 del 27/09/2023, Rv. 285555 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280331 - 01 Sez.5 n.34015 del 22.06.2010, De Guglielmo, Rv. 248412-01). Ne segue che anche solo il comprovato stato di ansia e di paura, causalmente derivato dalle condotte attuate dall'imputato ai danni della persona offesa, come richiamato dalla Corte di merito, pur in assenza di mutamenti di stile di vita, integra l'evento del reato. In proposito va ribadito che ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272086-01). Quanto al grave stato d'ansia, la motivazione del provvedimento impugnato è esente da vizi logici, avendone tratto logica conclusione dal complesso di fatti e circostanze, desumibili anche dal certificato medico del 13 dicembre 2022. La Corte d'appello ha richiamato il timore della persona offesa per la propria incolumità sia sul posto di lavoro sia all'esterno, per il comportamento violento, aggressivo e minaccioso dimostrato dall'imputato nei suoi confronti, nonché un perdurante stato di ansia e di paura e di grave preoccupazione ingenerata dalle condotte minacciose e violente, reiterate nell'arco di diversi mesi, che integra l'evento del reato contestato. Quanto al mutamento delle abitudini di vita, si è richiamata la riduzione delle uscite dalla abitazione e persino l'affaccio dal balcone di casa per sottrarsi agli
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce@cf00dcf6-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d8r2880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
insulti, con limitazione delle attività non indispensabili alla sopravvivenza quotidiana.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito, che ha fondato il giudizio di diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla particolare pervicacia dell'azione, sulla gravità e reiterazione delle condotte poste in essere dall'imputato, sulla evidente insensibilità, manifestata dalla prosecuzione di comportamenti molesti, sull'inefficacia persuasiva di due procedimenti penali pendenti per maltrattamenti ed atti persecutori, commessi in epoca antecedente a quelli per cui si procede, riguardanti la medesima persona offesa, oltre ai precedenti penali e, dunque, nella sostanza, anche sulla sua elevata proclività a delinquere, sono da reputarsi adeguate in base agli orientamenti stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986, così massimata: "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 01) che, nel caso in esame, risultano essere stati ritenuti prevalenti su quelli indicati dalla difesa (consistenti nei precedenti penali per reati bagatellari, nella non definitività dei due procedimenti pendenti e nella eccessività della pena), oltre all'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce2cf00dcf6-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre.
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Riguardo alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, le deduzioni sono prive di pregio, in quanto la Corte di merito, con motivazione congrua, spiega esaurientemente nella motivazione le ragioni del diniego. Sul punto, si richiama l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva sull'astensione, in futuro, dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, fondata, in concreto, oltre che sugli elementi individuati in punto di trattamento sanzionatorio, tra cui la personalità intrusiva nella sfera personale della persona offesa, un atteggiamento persecutorio reiterato, malgrado l'esistenza di due procedimenti penali in corso per fatti della medesima natura, sebbene differenziati sulla base della convivenza tra i coniugi, ai danni della stessa persona offesa (maltrattamenti e stalking). La applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata implicitamente ritenuta irrilevante tanto da non avere impedito al ricorrente di attuare ulteriori condotte persecutorie nell'arco temporale della contestazione.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 17/12/2025. Il Consigliere estensore Anna Maria Gloria Muscarella
Il Presidente Luca Pistorelli
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Firmato Da: AN MA IA SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b5cce2cf00dcf6-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 24db4a81d82880d Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f