Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7387
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di correlazione tra accusa e sentenza

    La Corte d'appello ha limitato la responsabilità dell'imputato alle sole condotte successive alla data di contestazione del reato, considerate parte di una originaria contestazione 'chiusa' e non suscettibili di valutazione in assenza di contestazione suppletiva. Ha escluso il rischio di sovrapposizione con altri procedimenti.

  • Rigettato
    Insussistenza del reato di atti persecutori

    La Corte d'appello ha ritenuto provata la reiterazione di plurime condotte integrative degli atti persecutori, diverse dagli episodi di maggio 2023, protrattesi dal 14 ottobre 2022 fino alla pronuncia di primo grado. Ha valorizzato la credibilità della persona offesa, le dichiarazioni testimoniali e la sussistenza di un grave stato d'ansia e paura, nonché un mutamento delle abitudini di vita.

  • Rigettato
    Diniego delle attenuanti generiche

    Il giudice ha negato le attenuanti generiche a fronte della pervicacia, gravità e reiterazione delle condotte, dell'insensibilità dimostrata, dell'inefficacia persuasiva dei procedimenti penali pendenti e dei precedenti penali, ritenendo una elevata proclività a delinquere.

  • Rigettato
    Diniego della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha negato la sospensione condizionale della pena a causa dell'impossibilità di formulare una prognosi positiva sull'astensione futura da reati, considerando la personalità intrusiva, l'atteggiamento persecutorio reiterato nonostante i procedimenti penali in corso e l'inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7387
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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