Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
Nel delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché, nell'ipotesi di contestazione aperta, è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado.
Commentari • 3
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Il delitto di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento "per accumulo", che si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, consentendo l'ampliamento dell'ambito dell'imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all'esercizio dell'azione …
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L'invio ripetuto, anche da indirizzi diversi di posta elettronica, di mail dal contenuto gravemente offensivo e minatorio nei confronti della persona offesa, costretta a subire una mole di messaggi di tal fatta, costituisce stalking. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE - SENTENZA 13 gennaio 2021, n.1223 Pres. Miccoli – est. Borrelli RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 13 luglio 2020 dal Tribunale del riesame di Catania, che ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a D.G. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., commesso ai danni dell'Avv. …
Leggi di più… - 3. Stalking: reato abituale ma non permanente (Cass. 15651/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2020
Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale. Le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2018, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento