Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2014, n. 51718
CASS
Sentenza 5 novembre 2014

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Nel delitto previsto dell'art. 612 bis cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.

Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2014, n. 51718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51718
Data del deposito : 5 novembre 2014

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