Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 2
Nel delitto previsto dell'art. 612 bis cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.
Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis cod. pen.
Commentari • 9
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La minaccia quale elemento costitutivo dell'estorsione può essere anche implicita, indiretta o larvata e può manifestarsi attraverso messaggi WhatsApp che, valutati nel loro contesto complessivo e nelle concrete circostanze del caso, risultino idonei a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Integra l'evento del delitto di atti persecutori anche l'abbandono dell'abitazione determinato dalla richiesta di un familiare quando tale richiesta costituisca a sua volta conseguenza delle condotte persecutorie dell'autore. Il nesso causale tra stalking e mutamento delle abitudini di vita non è escluso dalla mediazione di una decisione altrui. Ai fini dell'accertamento del perdurante …
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Il delitto di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento "per accumulo", che si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, consentendo l'ampliamento dell'ambito dell'imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all'esercizio dell'azione …
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Il reato di atti persecutori (stalking) è reato di natura abituale e di danno, e necessita della reiterazione dei comportamenti molesti i quali, inserendosi in una sequenza causale, determinano l'evento quale risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Il criterio distintivo tra reato di atti persecutori e quello di molestia o disturbo alle persone consiste proprio diverse conseguenze della condotta molesta, nel senso che il delitto di cui all'art. 612-bis si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di danno, consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita, un evento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2014, n. 51718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51718 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 05/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3242
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 6483/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
T.M. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 16/10/2013 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. CORALLO Paolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. PONZANO Carlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia confermava la condanna di T.M. per i reati di atti persecutori,
lesioni aggravate, porto ingiustificato di coltello e diffamazione continuata, tutti commessi ai danni di P.M. dopo l'interruzione di una relazione sentimentale intrattenuta con la medesima.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione, rilevando innanzi tutto l'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo a) come atti persecutori, nonostante l'evento lesivo tipico di tale reato dovrebbe imputarsi, secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa, ad una singola azione e in particolare a quella del ferimento con un coltello della P. contestata al capo b). In tal senso la Corte territoriale avrebbe infatti omesso di considerare che la prima serie di molestie attribuite all'imputato, sempre secondo quanto dichiarato dalla vittima, si era interrotta dopo che il medesimo aveva ricevuto una diffida da parte di un legale su iniziativa della stessa P. . Sotto altro profilo il ricorrente lamenta la genericità della motivazione del provvedimento impugnato, che si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni di quello appellato, senza confutare specificamente le doglianze proposte con il gravame di merito e senza fornire adeguata dimostrazione della configurabilità del reato in una ipotesi di accertata litigiosità tra i due protagonisti della vicenda, nonché a fronte di emergenze processuali che evidenziavano come la persona offesa avesse continuato a contattare l'imputato nel corso della presunta campagna persecutoria.
2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo in relazione al ritenuto concorso tra il reato di atti persecutori e quello di diffamazione, che secondo il ricorrente dovrebbe invece ritenersi assorbito nel primo atteso che le condotte diffamatorie sono state contestate tra gli atti costitutivi della campagna persecutoria di cui l'imputato si sarebbe reso protagonista.
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione della sentenza impugnata in merito al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con il gravame di merito e ad oggetto l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'imputato e della persona offesa ed alla disposizione di una perizia al fine di determinare l'esatto numero delle presunte molestie telefoniche che la seconda avrebbe subito. Accertamento che sarebbe decisivo sia ai fini dell'esatta ricostruzione del fatto, sia della valutazione della sua gravita in funzione della determinazione della pena e che invece la Corte territoriale avrebbe negato sulla base di una motivazione generica ed apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Pregiudiziale è l'esame del terzo motivo relativo al rigetto delle istanze istruttorie proposte ex art. 603 c.p.p., il quale è peraltro inammissibile sotto diversi profili.
1.1 In proposito va evidenziato che la Corte territoriale ha innanzi tutto dichiarato inammissibili le richieste istruttorie del ricorrente, in quanto proposte non già con il gravame di merito - come affermato nel ricorso - bensì con motivi nuovi intempestivamente presentati per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4. Tale statuizione non ha costituito oggetto di specifica doglianza, avendo concentrato il ricorrente le proprie censure sull'ulteriore motivazione resa dai giudici d'appello "per completezza" e al solo fine di evidenziare come in ogni caso tali richieste non avrebbero potuto essere accolte. In tal senso il motivo di ricorso si rivela dunque generico non risultando correlato all'effettivo contenuto della decisione impugnata.
1.2 Ad ogni buon conto - e per analogo desiderio "di completezza" - va sottolineato come la sentenza abbia precisato che i tabulati di cui si chiedeva l'acquisizione già erano presenti agli atti - affermazione che il ricorrente ha confutato in maniera soltanto generica - e che gli invocati accertamenti peritali dovevano ritenersi innanzi tutto superflui proprio perché l'acquisizione dei tabulati consentiva al giudicante una diretta verifica dei flussi telefonici. L'apparato giustificativo con cui la Corte territoriale ha dunque giustificato la propria decisione è ben più ampia ed articolata di quella cui si riferisce la censura del ricorrente, la quale dunque sarebbe comunque inammissibile per difetto di specificità, limitandosi alla critica di una sola delle rationes deciderteli autonome ed autosufficienti poste a fondamento della decisione (Sez. 3^, n. 30021 del 14 luglio 2011, F., Rv. 250972).
2. Venendo agli altri motivi di ricorso, manifestamente infondato risulta il primo.
2.1 La Corte territoriale ha infatti ampiamente evidenziato come la condotta dell'imputato si sia sviluppata lungo una linea di progressiva maggiore intensità, culminata nell'aggressione fisica della vittima consumatasi il 27 luglio 2012, episodio che non aveva esaurito comunque la campagna persecutoria essendosi registrato almeno un'altra molestia nel novembre dello stesso anno.
2.2 Già tale ricostruzione dei fatti (invero incontestata dal ricorrente) sarebbe sufficiente per dimostrare l'inconsistenza delle censure mosse con il ricorso. Ed infatti anche a volerne per il momento seguire l'impostazione, è pacifico che almeno due condotte riconducibili all'alveo di tipicità del delitto contestato sono state consumate successivamente alla diffida inviata all'imputato dalla vittima per mezzo di un legale. È allora sufficiente ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall'art. 612 bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5^, n. 46331 del 5 giugno 2013, D. V., Rv. 257560).
2.3 In realtà è proprio l'impostazione che ispira il motivo di ricorso a risultare destituita di qualsiasi fondamento. Ed infatti ciò che il ricorrente erroneamente assume è sostanzialmente che i singoli atti persecutori debbano autonomamente essere produttivi di uno degli eventi tipici del delitto in questione. Trattandosi di reato abituale, però, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sè già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.
2.4 È dunque lo stillicidio persecutorio ad assumere specifica autonoma offensivita ed è per l'appunto alla campagna persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio - magari più eclatante dei precedenti com'è nel caso di specie - è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è dedicata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis citato.
2.5 Il fatto dunque che dopo la ricezione della diffida l'imputato abbia per alcune settimane interrotto la sua campagna, per poi riprenderla con maggior virulenza (dimostrando così di non aver in alcun modo desistito dalle sue intenzioni originarie, ma solo di aver temporaneamente ceduto alla prudenza, accumulando una frustrazione che ha accentuato le successive manifestazioni di aggressività), non è in alcun modo interpretabile come una cesura nella continuità della sua condotta, esattamente come ritenuto dalla sentenza impugnata.
2.6 Peraltro, ad ulteriore conferma della manifesta infondatezza della censura, deve evidenziarsi che in realtà i giudici d'appello hanno altresì evidenziato (p. 15 della sentenza) che lo stato di alterazione psicologica della persona offesa si fosse manifestato ancor prima dell'aggressione del 27 luglio, cosicché, ancora una volta, qualora volesse in ipotesi accogliere l'impostazione difensiva dovrebbe comunque riconoscersi che la fattispecie è stata realizzata già attraverso la "prima" serie di condotte poste in essere dall'imputato.
2.7 Quanto infine all'asserita atipicità della condotta in ragione della presunta reciprocità dei contatti, tale da evocare, nella prospettazione del ricorso, una sorta di rapporto "dialogante" tra i due protagonisti della vicenda, la doglianza si rivela meramente ripropositiva di una censura che la Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha esaurientemente confutato con motivazione logica e coerente all'evidenza acquisita. Del resto che le interlocuzioni della vittima con l'imputato debbano interpretarsi come la manifestazione di un contegno ambiguo della prima idoneo a spiegare l'insistenza del secondo è una mera asserzione, che non tiene conto di quanto illustrato alle p. 20 e 21 della motivazione della sentenza sull'inattendibilità del T. - che sembrerebbe capire essere la fonte di tale fantasiosa interpretazione - e sul tenore delle risposte della P. alle sue assillanti molestie.
2.8 Più in generale deve osservarsi come l'immagine del fatto tipico che il ricorrente ha inteso in tal modo proiettare - e cioè quella in cui la vittima è a tal punto prostrata dalla campagna persecutoria da non essere in grado di reagire - è un mero stereotipo che non ha addentellato alcuno nel testo normativo. Invero la soglia di offensività della fattispecie è assai più arretrata di quanto il ricorrente stesso dimostri di voler credere, tanto che questa Corte ha avuto modo di precisare come addirittura - e non è questo il caso per quanto si è detto - la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori (Sez. 5^, n. 17698 del 5 febbraio 2010, Marchino Camillo, rv. 247226).
3. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso. Ed infatti l'oggetto giuridico de delitto di atti persecutori e di quello di diffamazione sono affatto diversi e dunque correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la possibilità che gli stessi concorrano, anche qualora le condotte diffamatorie siano state considerate integrative di una delle molestie costitutive della campagna persecutoria.
4. Il ricorso deve in definitiva essere rigettato e il ricorrente condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado che si liquidano in complessivi euro 2.500, oltre accessori come per legge, e di cui si dispone il pagamento a favore dello Stato, atteso che la stessa parte civile è ammessa di diritto al patrocinio a spese del medesimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessa Euro 2.500, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014