Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
Nel delitto previsto dall'art. 612 bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicchè non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.
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Il delitto di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento "per accumulo", che si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, consentendo l'ampliamento dell'ambito dell'imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all'esercizio dell'azione …
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Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale. Le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2017, n. 22210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22210 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento