Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2003, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 R.G.N. 8647/00 modifiche al sistema penale Ud. 15/10/02 07 074 /03 Cron. 15858REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO. Rep. LA CORT UPRETA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Antonio SAGGIO presidente dott. Mario Rosario MORELLI consigliere dott. Giulio GRAZIADEI consigliere dott. SE MARZIALE cons. relatore dott. Renato RORDORF consigliere ha pronunciato la seguente: Processo civile/Spese giudiziali/ Liquidazione/Modalità/ SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CC, elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio n. 31, presso l'avv. Ercole OC (studio avv. Costantino Tonelli), ti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Prefettura di Ravenna, in persona del Prefetto, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura SE RZ 1 3 86 2 1 0 20 Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 9/00 dell'11 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2002 dal relatore dott. SE RZ;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Russo, il quale. ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto depositato il 24 aprile 1989, la signora ON OC proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa a suo carico dal Prefetto di Forlì per il pagamento di L. 100.000, a titolo di sanzione amministrativa dovuta per l'infrazione all'art. 115, d.p.r. 15 giugno 1959, n. modifiche (divieto di sosta in 393 e successive corrispondenza di un incrocio), accertata in Rimini il 16 aprile 1994; che, con sentenza del 28 maggio 1992, il Pretore di Rimini accoglieva l'opposizione, condannando la Prefettura alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente, SE RZ 2 liquidate in complessive L. 390.000, di cui L. 60.000 per onorari, liquidati in base al § X n. 49 della Tabella "A", riguardante i procedimenti "speciali"; che questa Corte, accogliendo per quanto di ragione il ricorso della OC, cassava con rinvio la sentenza sopra indicata, sul rilievo che avrebbero dovuto essere applicate, invece, le tabelle relative al giudizio di cognizione ordinario (Cass. 22 agosto 1996, n. 7755); che il Tribunale di Rimini, con sentenza del 12 febbraio 2000, procedeva alla liquidazione delle spese, omettendo però di considerare quelle relative alla prima fase di giudizio, svoltasi innanzi alla Pretura di Rimini;
che la OC chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso;
che la Prefettura resiste. Considerato in diritto che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunziando violazione degli artt. 384, 91 e 112 c.p.c. – per - aver omesso di liquidare gli onorari relativi alla prima fase di giudizio innanzi al Pretore di Rimini, disattendendo la sentenza di questa Corte n. 7755/96 che aveva cassato tale RZ SE RZ 3 capo della sentenza pretorile, demandando al giudice del rinvio di procedere ad una nuova liquidazione secondo i criteri stabiliti per l'ordinario giudizio di cognizione;
che il Tribunale di Rimini, con la sentenza impugnata, pur prendendo atto che la ricorrente aveva chiesto la condanna della controparte “alla rifusione delle spese del giudizio già celebrato ex art. 22 e ss. L. 689/81", si è poi limitato a pronunciare tale condanna solo in ordine alle spese relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione;
che, così decidendo, il Tribunale non ha quindi provveduto - sulle spese relative alla prima fase di giudizio di merito, che si era svolta davanti al Pretore di Rimini, la cui sentenza era stata parzialmente cassata da questa Corte;
che la doglianza è quindi fondata che del pari fondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente denunziando violazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, sui criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità forensi;
nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver liquidato in un'unica cifra (L. 1.260.000), inferiore a quella esposta nella "nota", l'ammontare delle “spese" relative al giudizio di SE RZ 4 rinvio, senza distinguere tra “esborsi”, diritti di procuratore ed onorari;
che, invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la cui validità deve essere ribadita anche in questa occasione, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una determinazione globale delle spese giudiziali, inferiore a quella esposta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione delle voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24, legge 13 giugno 1942, n. 794 (Cass. 23 marzo 1998, n. 3074; 14 aprile 1999, 3676; 1 febbraio 2000, n. 1073; 21 luglio 2001, n. 9947; 23 maggio 2002, n. 7527); che, infine, non meno fondato è il terzo motivo, con il quale - denunziando, sotto altro profilo, violazione la ricorrente censura la sentenzadel citato D.M. 5 ottobre 1994 - impugnata per non aver posto a carico della parte soccombente, né per il giudizio di cassazione né per quello di SE RZ 5 rinvio, la percentuale prevista a titolo di rimborso delle spese generali;
che, infatti, il rimborso forfetario sulle spese generali, in ragione del dieci per cento sull'importo complessivo degli onorari e dei diritti (art. 15, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), costituisce una componente delle spese giudiziali (Cass. 13 febbraio 1995, n. 1561; 9 novembre 2000, n. 14596), la quale è, oltretutto, dovuta anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta (Cass. 22 maggio 2000, n. 6637; 14596/00); che, pertanto, il ricorso deve essere accolto integralmente e la sentenza impugnata cassata;
che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questa fase;
che la causa va conseguentemente rinvia al Tribunale di Rimini, in persona di altro magistrato, perché provveda alla liquidazione delle spese in conformità dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Rimini e SE 6 compensando le spese di questa fase. Così deciso, in Roma, nella camera di 2002. Il Presidente CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prim o Civile Depositato IL CANCELLIERE SE RZ consiglio del 15 ottobre L'estensorв итhunght ALCANCELLIERE Andrea Bianchi