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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 723/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 723/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via S. Miceli n. 24/O presso lo studio dell'Avv. Lidia Pagliuso, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania al Viale della Libertà n. 185 presso lo studio dell'Avv. Debora Maria Pettinato, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000572634000, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 03020060014403736000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.06.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219000572634000, notificata il 6.06.2022, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 03020060014403736000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria CP_1 azionata;
b) la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
d) la nullità
e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle per erronea quantificazione del credito richiesto non determinato nel suo preciso ammontare;
e) l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali contenuti negli atti impugnati;
chiedeva, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità dell'intimazione e delle sottostanti cartelle di pagamento per erronea quantificazione del credito richiesto, non determinato nel suo preciso ammontare, nonché per violazione dei termini di decadenza e per l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito, ordinando all'ente previdenziale convenuto lo sgravio dei contributi non dovuti.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica delle cartelle esattoriali;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e di presunta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; g) nel merito, che la cartella n. 03020060014403736000 era stata parzialmente sgravata.
Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o il proprio difetto di legittimazione passiva o, in subordine, che venisse rigettata la domanda per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati come dovuti in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) che la cartella n. n. 03020060014403736000 era CP_3 stata parzialmente sgravata dall'ente impositore;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
d) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l' ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione CP_1 scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
24.06.2022 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 6.06.2022 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000
e n. 03020060014403736000, asseritamente notificate il 6.02.2006 ed il 14.12.2006, nonché l'erronea quantificazione del credito richiesto non determinato nel suo preciso ammontare e l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella esattoriale n. 03020050020894547000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre somme aggiuntive ed interessi, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 60455884003-6 del 3.02.2006 e consegnata a mani di familiare convivente il 6.02.2006;
b) la cartella esattoriale n. 03020060014403736000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre somme aggiuntive ed interessi, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 60495552921-2 del 5.12.2006 e consegnata a mani di familiare convivente il 14.12.2006.
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento ai quali si riferiscono.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali soprarichiamate;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione delle suddette cartelle entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione dei menzionati atti), il credito contributivo sotteso alle cartelle esattoriali è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo, nonché alla dedotta erronea quantificazione del credito richiesto, in quanto asseritamente non determinato nel suo preciso ammontare
6. Deve essere disattesa anche l'eccezione riguardante la presunta assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
7. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, nella memoria di costituzione l' ha dedotto CP_3 di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare: a) in data
29.01.2011 l'intimazione di pagamento n. 03020119004317682000; b) in data 30.10.2015
l'intimazione di pagamento n. 03020159010103931000; c) in data 20.09.2019 l'intimazione di pagamento n. 03020199005124719000; d) in data 16.04.2021 l'intimazione di pagamento n.
03020219000147763000; e) in data 27.05.2022 l'intimazione di pagamento n.
03020219000572634000.
Ebbene, rilevato che la produzione documentale effettuata dall' Controparte_2 risulta parziale in quanto non sono stati allegati gli avvisi di intimazione riportati nella memoria difensiva, nonché alcuni avvisi di ricevimento attestanti la notifica degli atti interruttivi, con ordinanza del 2.11.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2023, ritualmente notificata all' a cura della cancelleria, il Tribunale ha ordinato ex art. 210 c.p.c. CP_3 all'agente della riscossione di esibire, entro il 31.07.2024, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione corredati dalla documentazione attestante la notifica degli stessi nei confronti dell'odierna opponente.
Tuttavia, l' non ha ottemperato al suddetto ordine di esibizione e, di conseguenza, non vi è CP_3 prova della notificazione di eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti in epoca successiva alla notifica delle cartelle esattoriali.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, posto che tra la data di notificazione delle citate cartelle (rispettivamente, il 6.02.2006 ed il 14.12.2006) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (6.06.2022) risultano decorsi circa 16 anni e che non vi è prova del compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione da parte di deve essere dichiarata l'estinzione CP_3 dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 03020060014403736000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle. 9. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_3 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008). Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_4 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_4
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_5
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione". Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, considerato che la prescrizione dei crediti previdenziali è da imputarsi alla condotta dell'agente della riscossione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato CP_3 in base ai crediti rientranti nella competenza di questa giudice) e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. relativamente ai compensi spettanti per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio e con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, relativamente ai compensi spettanti per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'ammissione della ricorrente in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 7716 del 9.03.2022, secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_2 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui
l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.”).
Le spese del giudizio possono, invece, essere compensate nei rapporti tra l'opponente e l' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 0302006001440373600, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle esattoriali;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
1.452,50 per compensi professionali relativi alle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., nonché in € 1.592,00 (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) per compensi professionali relativi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l' . CP_1
Lamezia Terme, 26.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 723/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via S. Miceli n. 24/O presso lo studio dell'Avv. Lidia Pagliuso, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania al Viale della Libertà n. 185 presso lo studio dell'Avv. Debora Maria Pettinato, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000572634000, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 03020060014403736000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.06.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020219000572634000, notificata il 6.06.2022, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 03020060014403736000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria CP_1 azionata;
b) la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata;
d) la nullità
e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle per erronea quantificazione del credito richiesto non determinato nel suo preciso ammontare;
e) l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali contenuti negli atti impugnati;
chiedeva, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità dell'intimazione e delle sottostanti cartelle di pagamento per erronea quantificazione del credito richiesto, non determinato nel suo preciso ammontare, nonché per violazione dei termini di decadenza e per l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito, ordinando all'ente previdenziale convenuto lo sgravio dei contributi non dovuti.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica delle cartelle esattoriali;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e di presunta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; g) nel merito, che la cartella n. 03020060014403736000 era stata parzialmente sgravata.
Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o il proprio difetto di legittimazione passiva o, in subordine, che venisse rigettata la domanda per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati come dovuti in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) che la cartella n. n. 03020060014403736000 era CP_3 stata parzialmente sgravata dall'ente impositore;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
d) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l' ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione CP_1 scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
24.06.2022 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita in data 6.06.2022 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia delle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000
e n. 03020060014403736000, asseritamente notificate il 6.02.2006 ed il 14.12.2006, nonché l'erronea quantificazione del credito richiesto non determinato nel suo preciso ammontare e l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella esattoriale n. 03020050020894547000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre somme aggiuntive ed interessi, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 60455884003-6 del 3.02.2006 e consegnata a mani di familiare convivente il 6.02.2006;
b) la cartella esattoriale n. 03020060014403736000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi agli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre somme aggiuntive ed interessi, è stata inviata con lettera racc. a/r n. 60495552921-2 del 5.12.2006 e consegnata a mani di familiare convivente il 14.12.2006.
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi atti poiché recano il numero identificativo del documento ai quali si riferiscono.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali soprarichiamate;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione delle suddette cartelle entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione dei menzionati atti), il credito contributivo sotteso alle cartelle esattoriali è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo, nonché alla dedotta erronea quantificazione del credito richiesto, in quanto asseritamente non determinato nel suo preciso ammontare
6. Deve essere disattesa anche l'eccezione riguardante la presunta assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito portato dall'intimazione di pagamento opposta.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
7. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, nella memoria di costituzione l' ha dedotto CP_3 di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare: a) in data
29.01.2011 l'intimazione di pagamento n. 03020119004317682000; b) in data 30.10.2015
l'intimazione di pagamento n. 03020159010103931000; c) in data 20.09.2019 l'intimazione di pagamento n. 03020199005124719000; d) in data 16.04.2021 l'intimazione di pagamento n.
03020219000147763000; e) in data 27.05.2022 l'intimazione di pagamento n.
03020219000572634000.
Ebbene, rilevato che la produzione documentale effettuata dall' Controparte_2 risulta parziale in quanto non sono stati allegati gli avvisi di intimazione riportati nella memoria difensiva, nonché alcuni avvisi di ricevimento attestanti la notifica degli atti interruttivi, con ordinanza del 2.11.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2023, ritualmente notificata all' a cura della cancelleria, il Tribunale ha ordinato ex art. 210 c.p.c. CP_3 all'agente della riscossione di esibire, entro il 31.07.2024, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione corredati dalla documentazione attestante la notifica degli stessi nei confronti dell'odierna opponente.
Tuttavia, l' non ha ottemperato al suddetto ordine di esibizione e, di conseguenza, non vi è CP_3 prova della notificazione di eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti in epoca successiva alla notifica delle cartelle esattoriali.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, posto che tra la data di notificazione delle citate cartelle (rispettivamente, il 6.02.2006 ed il 14.12.2006) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (6.06.2022) risultano decorsi circa 16 anni e che non vi è prova del compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione da parte di deve essere dichiarata l'estinzione CP_3 dei crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 03020060014403736000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle. 9. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_3 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008). Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_4 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_4
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_5
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione". Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, considerato che la prescrizione dei crediti previdenziali è da imputarsi alla condotta dell'agente della riscossione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato CP_3 in base ai crediti rientranti nella competenza di questa giudice) e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. relativamente ai compensi spettanti per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio e con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, relativamente ai compensi spettanti per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'ammissione della ricorrente in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 7716 del 9.03.2022, secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_2 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui
l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.”).
Le spese del giudizio possono, invece, essere compensate nei rapporti tra l'opponente e l' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali n. 03020050020894547000 e n. 0302006001440373600, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alle citate cartelle esattoriali;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
1.452,50 per compensi professionali relativi alle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., nonché in € 1.592,00 (importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) per compensi professionali relativi alle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l' . CP_1
Lamezia Terme, 26.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino