TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 7212/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
(CF: ), rappr.ta e difesa dall'Avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Ambrosio in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA quale Impresa Designata per la liquidazione dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA”, per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiddio Iervolino ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante impugnava la sentenza n.
2005/2021, depositata il 31.05.2021, con cui il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio dalla stessa incardinato per conseguire il risarcimento delle lesioni patite, dopo aver ritenuto provata la domanda, ravvisava una sua corresponsabilità nella produzione del sinistro nella misura del 50% “imputata alla sua condotta negligente non essendo stata fornita la prova piena della regolarità del suo comportamento quando ha avvistato il veicolo pirata, dato che si incrociavano frontalmente”.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, dolendosi, in particolare dell'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza relativamente alla dichiarazione di corresponsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro ex art. 2054 comma ii cod. civ, nonché alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Si costituiva in giudizio , che resisteva con varie argomentazioni in atti, sulla cui base Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
In via preliminare, verificata la tempestività e procedibilità dell'appello, va rigettata, in quanto infondata,
l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Peraltro, la convenuta Compagnia si è difesa nel merito, dimostrando di aver compreso le doglianze.
Inoltre, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Orbene, esaminando le questioni che attengono al merito della vicenda processuale, l'appello è incentrato sulla erronea dichiarazione di corresponsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro ex art. 2054 comma II cod. civ, con conseguente decurtazione del 50% dell'importo liquidato per i danni subiti nel sinistro di causa, in considerazione dell'omessa “ prova piena della regolarità del suo comportamento”, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in caso di sinistro coinvolgente un pedone grava sul conducente la presunzione di integrale responsabilità stabilita dal comma 1 dello stesso art. 2054 c.c., per cui si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile (Cass. 28/02/2019, n. 5819).
In proposito, occorre però precisare che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n. 17985;
Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass. 22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007, n. 11873; Cass. 09/06/2005, n.
12127). Tuttavia, nel caso di specie non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa dell'appellante, non avendo il testimone escusso riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile da parte dello stesso;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza degli obblighi prescritti, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n. 5627). Ebbene, di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito agli atti.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dal teste escusso, emerge che l'attore si trovasse a camminare sul margine della strada nella direzione opposta di marcia rispetto al veicolo investitore. Orbene, l'art. 190 del Codice della Strada stabilisce che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione“. Dunque, nel caso di specie il teste ha riferito che il danneggiato, al momento del sinistro, non stava camminando sul marciapiedi in quanto non presente e, sulla base della regola sopra richiamata, il pedone camminava sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dell'autovettura, venendo attinto al ginocchio destro dal veicolo ( il teste riferiva“Preciso che il tratto di strada ove sono state investite le ragazze era privo di marciapiede e l'investitore non si fermava andando via dal luogo del sinistro”).
All'esito del giudizio non sono pertanto emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anormale e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Dunque, in riforma della decisione impugnata, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto, con conseguente sussistenza della dedotta integrale obbligazione risarcitoria a carico del Fondo.
Passando quindi alla quantificazione del danno, si rileva che la domanda va accolta nei limiti della quantificazione del danno adottata con la sentenza appellata, eliminando la riduzione conseguente al concorso di colpa erroneamente affermato;
infatti, non essendo stata sollevata contestazione in ordine alla liquidazione disposta in sentenza, va riconosciuto l'intero risarcimento del danno liquidato nella decisione impugnata, senza la decurtazione alla metà conseguente dal concorso di colpa erroneamente applicato, quindi la complessiva somma di €. 3.390,39 (infatti, il giudice di primo grado ha liquidato la predetta somma complessiva, condannando il convenuto al pagamento della metà, pari ad €. 1.695,19).
Su detta somma, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati su tale importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (26.07.2017) e quindi anno per anno e a partire dal 26.07.2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, dal momento della presente decisione sino al saldo.
La sentenza impugnata deve essere confermata nelle sue restanti parti, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado. Infatti, come sopra anticipato, anche su tale parte di sentenza si è formato il giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione, e rientrando, peraltro, nel medesimo scaglione di riferimento, ad eccezione delle spese della CTU espletata in primo grado, che devono essere poste integralmente a carico di parte appellata, in ragione della soccombenza.
Infine, le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto;
2) per l'effetto, in conseguente parziale riforma dell'appellata sentenza condanna Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 3.390,39 oltre gli interessi al Parte_1 tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (26.07.2017) e quindi anno per anno e a partire dal 26.07.2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di € 3.390,39, dal momento della presente decisione sino al saldo;
3) conferma la sentenza impugnata nelle sue restanti parti, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, ad eccezione delle spese di CTU come liquidate in sentenza che pone integralmente a carico di parte appellata;
4) condanna nella predetta qualità, in persona dei suoi legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado di Parte_1 appello liquidate in euro 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Nola, 16.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 7212/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
(CF: ), rappr.ta e difesa dall'Avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Ambrosio in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA quale Impresa Designata per la liquidazione dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del “FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA”, per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiddio Iervolino ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante impugnava la sentenza n.
2005/2021, depositata il 31.05.2021, con cui il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio dalla stessa incardinato per conseguire il risarcimento delle lesioni patite, dopo aver ritenuto provata la domanda, ravvisava una sua corresponsabilità nella produzione del sinistro nella misura del 50% “imputata alla sua condotta negligente non essendo stata fornita la prova piena della regolarità del suo comportamento quando ha avvistato il veicolo pirata, dato che si incrociavano frontalmente”.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, dolendosi, in particolare dell'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza relativamente alla dichiarazione di corresponsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro ex art. 2054 comma ii cod. civ, nonché alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Si costituiva in giudizio , che resisteva con varie argomentazioni in atti, sulla cui base Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
In via preliminare, verificata la tempestività e procedibilità dell'appello, va rigettata, in quanto infondata,
l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Peraltro, la convenuta Compagnia si è difesa nel merito, dimostrando di aver compreso le doglianze.
Inoltre, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Orbene, esaminando le questioni che attengono al merito della vicenda processuale, l'appello è incentrato sulla erronea dichiarazione di corresponsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro ex art. 2054 comma II cod. civ, con conseguente decurtazione del 50% dell'importo liquidato per i danni subiti nel sinistro di causa, in considerazione dell'omessa “ prova piena della regolarità del suo comportamento”, in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in caso di sinistro coinvolgente un pedone grava sul conducente la presunzione di integrale responsabilità stabilita dal comma 1 dello stesso art. 2054 c.c., per cui si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile (Cass. 28/02/2019, n. 5819).
In proposito, occorre però precisare che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n. 17985;
Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass. 22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007, n. 11873; Cass. 09/06/2005, n.
12127). Tuttavia, nel caso di specie non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa dell'appellante, non avendo il testimone escusso riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile da parte dello stesso;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza degli obblighi prescritti, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n. 5627). Ebbene, di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito agli atti.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dal teste escusso, emerge che l'attore si trovasse a camminare sul margine della strada nella direzione opposta di marcia rispetto al veicolo investitore. Orbene, l'art. 190 del Codice della Strada stabilisce che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione“. Dunque, nel caso di specie il teste ha riferito che il danneggiato, al momento del sinistro, non stava camminando sul marciapiedi in quanto non presente e, sulla base della regola sopra richiamata, il pedone camminava sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dell'autovettura, venendo attinto al ginocchio destro dal veicolo ( il teste riferiva“Preciso che il tratto di strada ove sono state investite le ragazze era privo di marciapiede e l'investitore non si fermava andando via dal luogo del sinistro”).
All'esito del giudizio non sono pertanto emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anormale e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Dunque, in riforma della decisione impugnata, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto, con conseguente sussistenza della dedotta integrale obbligazione risarcitoria a carico del Fondo.
Passando quindi alla quantificazione del danno, si rileva che la domanda va accolta nei limiti della quantificazione del danno adottata con la sentenza appellata, eliminando la riduzione conseguente al concorso di colpa erroneamente affermato;
infatti, non essendo stata sollevata contestazione in ordine alla liquidazione disposta in sentenza, va riconosciuto l'intero risarcimento del danno liquidato nella decisione impugnata, senza la decurtazione alla metà conseguente dal concorso di colpa erroneamente applicato, quindi la complessiva somma di €. 3.390,39 (infatti, il giudice di primo grado ha liquidato la predetta somma complessiva, condannando il convenuto al pagamento della metà, pari ad €. 1.695,19).
Su detta somma, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati su tale importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (26.07.2017) e quindi anno per anno e a partire dal 26.07.2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, dal momento della presente decisione sino al saldo.
La sentenza impugnata deve essere confermata nelle sue restanti parti, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado. Infatti, come sopra anticipato, anche su tale parte di sentenza si è formato il giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione, e rientrando, peraltro, nel medesimo scaglione di riferimento, ad eccezione delle spese della CTU espletata in primo grado, che devono essere poste integralmente a carico di parte appellata, in ragione della soccombenza.
Infine, le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto;
2) per l'effetto, in conseguente parziale riforma dell'appellata sentenza condanna Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 3.390,39 oltre gli interessi al Parte_1 tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (26.07.2017) e quindi anno per anno e a partire dal 26.07.2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di € 3.390,39, dal momento della presente decisione sino al saldo;
3) conferma la sentenza impugnata nelle sue restanti parti, ivi comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, ad eccezione delle spese di CTU come liquidate in sentenza che pone integralmente a carico di parte appellata;
4) condanna nella predetta qualità, in persona dei suoi legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado di Parte_1 appello liquidate in euro 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Nola, 16.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura