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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 464/2024 R.G. promossa da:
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. SIMONA CRISPO in VIA XII OTTOBRE 2
16122 GENOVA (GE) rappresentata e difesa dagli Avv.ti PIZZONIA GIUSEPPE,
TORCHIA LUISA LAURA TRIMARCHI e FRANCESCO GIOVANNI
ALBISINNI
1 appellante nei confronti di:
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA Parte_2
GARIBALDI 9 16121 GENOVA (GE) - rappresentato e difeso dall'Avv. PARODI
RAFFAELLA MARIA e DE PAOLI LUCA
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Parte_1
Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, in riforma della sentenza appellata, riconoscere in capo ad la spettanza del rimborso Parte_1
CUP richiesto e per l'effetto condannare il al rimborso delle somme Pt_2
indebitamente versate dalla Società pari a € 326.117,00, in ragione della mancanza dell'obbligo di pagamento del canone per insussistenza dei presupposti di legge”;
Per l'appellato : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, Parte_2
respinta ogni avversaria istanza e domanda, per tutte le ragioni di cui alle svolte difese, respingere integralmente l'avversaria impugnazione, in quanto del tutto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (ivi inclusi gli oneri previdenziali al 24,50% per gli avvocati di ente pubblico in luogo di IVA e CPA)”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “La società attrice ha allegato e dedotto:
- di avere ricevuto dal l'avviso di pagamento CUP n. 49532 del Parte_2
18.06.2021 per l'annualità 2021, pari a € 326.117,00 (Prod. n. 3 Attrice e Prod. n. 1
2 Convenuta), riferito all'occupazione dello spazio sovrastante le strade comunali con i viadotti dell'autostrada;
- di avere provveduto al richiesto pagamento in data 30.07.2021 (Prod. n. 4 Attrice), pur contestandone la debenza ed al solo fine di evitare l'applicazione di maggiorazioni, sanzioni ed interessi, nonché di azioni esecutive;
- di avere inviato, contestualmente a tale pagamento, nota di riserva ed istanza di rimborso (Prod. n. 5 Attrice e Prod. n. 3 Convenuta);
- di avere ricevuto, in data 21.12.2021, la nota prot. 456375 del 17.12.2021 della
Direzione Politiche delle Entrate del Comune di Genova, che ha opposto il diniego alla richiesta di rimborso (Prod. n. 2 Attrice e Prod. n. 4 Convenuta), in ragione dell'”assenza del presupposto per la fruizione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 507/1993 e di cui all'art. 53 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del Parte_2
29/04/2021), prevista per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dallo Stato”, la somma versata doveva considerarsi dovuta.
La società attrice contesta tale provvedimento, sul presupposto che il CUP per l'occupazione dello spazio sovrastante le strade comunali con cavalcavia autostradali sia stato illegittimamente richiesto ed incassato dal in quanto ai sensi dell'art. Pt_2
3, comma 1, Regolamento del Comune di Genova, condizione per il pagamento del
CUP è “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo Pt_2
pubblico”.
Nel caso di specie, però, secondo l'attrice la strada comunale non farebbe più parte del demanio e/o patrimonio indisponibile del in quanto l'autostrada stessa è stata Pt_2
costruita dallo Stato, in forza di leggi statali, in particolare la L. n. 463 del 21.05.1955,
n. 463 e la L. n. 729 del 24.07.1961, come modificata e integrata dalla L. n. 385 del
3 28.03.1968, attuata con la Convenzione ANAS n. 9297 del 18.09.1968 (Prod. n. 6
Attrice).
Inoltre, l'amministrazione statale centrale ha concesso ai progetti del tracciato stradale la propria approvazione, che “equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge” (art. 11, Legge n. 729/1961).
In forza di tali norme e provvedimenti, lo spazio di cui è causa sarebbe stato sottratto per legge alla disponibilità dell'ente locale, in ragione dell'interesse istituzionale dello
Stato, e quindi risulterebbe insussistente ab origine il principale presupposto per l'applicazione del CUP, che per questo risulta illegittimamente irrogato e versato.
Infatti, posto che la giurisprudenza qualifica gli immobili costituenti le stazioni di esazione dei pedaggi come “incommerciabili destinati necessariamente a pubblico servizio, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria ed il suo scopo di lucro” (Cass. Civ., Sent. n. 6828-6829/2020), a maggior ragione tale caratteristica deve attribuirsi all'intero complesso strutturale dell'autostrada, inclusi ponti e viadotti.
Osserva l'attrice che l'art. 1, commi 816-847 della L. n. 160/2019, istitutivo del CUP, non può aver modificato il regime ex L. n. 463/1955 e L. n. 729/1961, atteso che la L.
n. 160/2019 si riferisce alle aree “residue”, cioè ancora nella disponibilità dell'ente locale;
nel caso specifico, invece, le aree in oggetto erano state sottratte a tale disponibilità sin dall'epoca della costruzione dell'autostrada, effettuata negli anni
Sessanta (Trib. Pescara, Sent. n. 310/2020 e Trib. Tivoli, Sent. n. 1413/2021 in Prod.
n. 7 Attrice, nonché le sentenze 2021 emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno, in Prod. n. 8 Attrice).
Pertanto, l'occupazione di suolo pubblico da cui trae origine il CUP contestato non può essere ritenuta abusiva, né la parte attrice aveva l'obbligo o l'onere di richiedere all'ente locale il rilascio di un provvedimento di autorizzazione o concessione per la costruzione dei viadotti.
4 Del resto, mentre l'art. 15 del Regolamento Comunale prevede la rimozione delle opere abusive e la messa in pristino dei luoghi, secondo l'attrice risulta evidente che al
è precluso adottare tali provvedimenti nei confronti dei viadotti autostradali, Pt_2
il che evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del CUP.
Inoltre, la richiesta del violerebbe il principio del legittimo affidamento del Pt_2
contribuente, tutelato ai sensi dell'art 10 della L. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), dato che la decisione di occupare il suolo comunale è stata presa dallo
Stato, non dalla società attrice.
Nel costituirsi il ha evidenziato che il provvedimento impugnato è Parte_2
stato emesso ai sensi degli art. 3 e 4 del Regolamento comunale CUP (Prod. n. 7
Convenuto), in base all'elenco riassuntivo delle occupazioni, “verificato in contraddittorio” fra le parti in causa, a definizione di altri contenziosi relativi a precedenti annualità di COSAP (Prod. n. 6 Convenuto).
Secondo il la società attrice, realizzando e utilizzando direttamente i viadotti Pt_2
autostradali, che passano sopra le strade comunali di cui all'elenco citato, pone in essere un'occupazione di soprassuolo pubblico assoggettata al pagamento del CUP.
Secondo la giurisprudenza, “rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (…) salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 49”, le quali “nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela - danno la prevalenza al secondo”; si ritiene che “l'occupazione medesima debba considerarsi propria dell'ente concessionario (…) in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica (…) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”, ed inoltre “nel periodo di durata della
5 concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce, in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”; per tutti questi motivi, “l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato” (Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 11886 del 12.05.2017; conf. Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 11688 e n. 11689 del 11.05.2017; vedi anche Cass. Civ., Sez. VI - 5, Ord. n. 19693 del 25.07.2018 e Sent. n. 16395 del
10.06.2021, allegate, e varie pronunce di Commissione Tributaria, Tribunale Civile e
Corte d'Appello di cui all'elenco in Prod. n. 10 Convenuto).
Perciò, secondo il a differenza di quanto ex adverso sostenuto, l'edificazione Pt_2
dei viadotti in discorso e la gestione dei medesimi da parte della società attrice non trovano origine nell'esercizio della “sovranità” statale, bensì in un rapporto contrattuale di concessione tra lo Stato e la società attrice.
Del resto, le previsioni di cui agli artt. 3, comma VI e 4, comma II della Convenzione
ANAS obbligano il concessionario a restituire al concedente la proprietà dei beni avuti in concessione alla scadenza di quest'ultima. Pertanto, secondo parte convenuta, risulta confermato che la società concedente, durante la vigenza del rapporto di concessione,
è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sui beni.
Pertanto, gli spazi di cui è causa non sono stati definitivamente sottratti alla disponibilità dell'ente locale, e le strade comunali indicate nell'avviso di pagamento, nella parte in cui sono sovrastate dai viadotti autostradali, conservano la loro natura di demanio stradale comunale ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c.
La giurisprudenza conferma che il presupposto applicativo del CUP deve ravvisarsi non tanto in relazione alla “limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma” piuttosto “in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo” (Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 18037 del 06.08.2009; conf. Cass.
Civ., Sez. II, Ord. n. 10733 del 04.05.2018; Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 10499 del
03.05.2018; Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 1435 del 19.01.2018).
6 Ad ogni modo, secondo la difesa del il CUP è dovuto in ogni caso di Pt_2
occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo comunale, anche se effettuata in carenza di titolo, ossia di occupazione di fatto (vedi Regolamento comunale, art. 3 e 4 cit.)”.
Con sentenza definitiva n. 2671/2023 del 28-31/10/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Respinge la domanda attorea. Dichiara tenuta e condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 6023 oltre spese generali iva e c.p.a. ed esborsi”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 24.04.2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Parte_2
dell'appello.
Con ordinanza in data 19.09.2024, la Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 27.11.2024, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 18.06.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO: Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per avere negato il rimborso CUP richiesto dalla Società, nonostante l'assenza dei presupposti di legge.
Con un unico motivo, articolato in diverse censure, l'appellante si duole del fatto che la sentenza di prime cure ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene dovuto
7 il pagamento del CUP (prima COSAP) ed in particolare che “secondo l'univoco orientamento della Corte Suprema “il presupposto impositivo è costituito - ai sensi del
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Dunque, ai fini del pagamento del canone, rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione” (cfr. atto d'appello, pag. 3).
L'appellante, richiamando le argomentazioni spese nel giudizio di prime cure, deduce al contrario che: i) lo spazio soprastante la strada comunale non appartiene più al demanio e/o patrimonio indisponibile del le autostrade sono state deliberate Pt_2
con legge statale (citando numerosi precedenti di giurisprudenza amministrativa e di merito) e pertanto "risulta palesemente contraddittorio affermare che essi comportino allo stesso tempo la “limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo” – come erroneamente asserito dal Tribunale nella sentenza in epigrafe (pag. 4) – essendo detto uso pubblico immanente la loro stessa natura" (cfr. appello pag. 6); tale interpretazione sarebbe suffragata da parte della giurisprudenza amministrativa e di merito nonché dalle conferma ufficiale anche da parte del Nota MIT prot. 15776 del 21/6/2023 Nota
e dalla successiva Nota MIT prot. 17841 del 7/7/2023 nelle quali il MIT ha precisato che “l'attività espletata dalle Società concessionarie autostradali trova esclusivo titolo giuridico nell'Atto convenzionale sottoscritto con il Ministero Concedente, reso efficace mediante Decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze soggetto a registrazione della Corte dei conti … senza che risulti necessario qualsiasi ulteriore titolo autorizzativo da parte di soggetti terzi, ivi inclusi Enti territoriali”. Si conferma così che, per la realizzazione e la gestione di opere autostradali, le Società Concessionarie non devono chiedere alcuna concessione agli enti locali per l'attraversamento sovrastante/sottostante di strade, comunali o provinciali: per l'effetto, non avendo la Provincia o il il potere di Pt_2
accordare o negare concessioni per le infrastrutture autostradali, la concessionaria
8 non può essere inclusa tra i soggetti passivi per l'applicazione del Parte_1
canone in esame. (appello pagg. 10 ed s.); (ii) la normativa successivamente intervenuta di cui alla l. n. 160/2019 in materia di CUP non ha superato la normativa sopra richiamata avendo le stesse ambiti di applicazione differenti in quanto “è evidente la radicale diversità della fattispecie in esame – in cui, si ripete, è lo Stato ad aver deciso e pianificato con propri provvedimenti legislativi non solo la costruzione della rete autostradale, ma anche gli interventi da effettuare, quali ad esempio l'ubicazione, il percorso e gli attraversamenti nel territorio nazionale, la struttura e le caratteristiche dei tratti e raccordi autostradali – rispetto ai casi di occupazione del soprassuolo previsti dal Regolamento ai fini CUP, nei quali è il stesso ad Pt_2
impartire le prescrizioni per la realizzazione delle occupazioni” (atto d'appello, pag.
12); iii) è errata l'equiparazione della fattispecie per cui è causa – in cui le aree di transito della rete autostradale sono individuate dalla legge dello Stato – alla casistica delle occupazioni per mezzo di “impianti di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa” (come richiamati dal Tribunale a pag. 5 della sentenza): è infatti evidente che il luogo di posizionamento di “condutture ed impianti” relativi alla distribuzione di “servizi pubblici” (quali acqua, gas o luce) non è stato individuato con legge statale, ma piuttosto dalla singola società al momento della richiesta al Comune
e/o Provincia per l'autorizzazione all'occupazione dello spazio pubblico ai fini della installazione di dette strutture” (atto d'appello pag. 13); iv) “E' altresì del tutto inconferente il riferimento del Tribunale che “il viadotto impedisca l'utilizzazione edificatoria e l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture del fondo sottostante: trattandosi di strada comunale, infatti, essa come tale già esclude la possibilità di adibirla a simili diversi utilizzi. Qui in contestazione è infatti l'occupazione dello spazio/volumetria soprastante la strada comunale (calcolato infatti come proiezione del cavalcavia autostradale sulla strada sottostante): è dunque evidente che, trattandosi idealmente della “colonna volumetrica” al di sopra della strada comunale, detto spazio non può in re ipsa essere destinato all'uso edificatorio e/o agricolo in quanto già destinato a strada, che in quanto tale esclude necessariamente detti diversi utilizzi.”.
9 (pag. 4 della sentenza): trattandosi di strada comunale, infatti, essa come tale già esclude la possibilità di adibirla a simili diversi utilizzi” (atto d'appello, pag. 13) e pertanto, sostiene l'appellante, manca in radice la stessa possibilità concreta di sottrazione all'uso pubblico dello spazio dell'ente locale, che è alla base del prelievo tramite CUP, perché l'unico uso pubblico ammesso è quello – a servizio della comunità nazionale nonché locale stessa – stabilito con la legge dello Stato;
v) quanto alla componente tariffaria (il pedaggio), non è liberamente definita dal concessionario autostradale ma è piuttosto approvata dallo Stato e le modalità attraverso cui vengono determinati gli incrementi tariffari sono conseguentemente rimesse al concedente;
vi)
“Non rileva quindi la qualificazione dell'occupazione in esame come “di fatto” o men che meno “abusiva”: in realtà, detta occupazione esula totalmente dall'ambito di operatività del CUP in quanto – si ripete, a seguito della decisione dello Stato, assunta con legge – l'ente locale è privo di titolarità e potestà sullo spazio (compresa la volumetria sottostante il tracciato dei cavalcavia autostradali) destinato alla costruzione dell'autostrada, con conseguente illegittimità del pagamento effettuato dalla Società per assenza del presupposto legale” (atto d'appello, pag. 18) in quanto la presenza del tracciato autostradale avviene in pieno diritto con titolo giuridico di fonte legale;
vii)
“Nel presente contesto, inoltre, appare riduttivo il riferimento del Tribunale alla asserita
“piena autonomia” del concessionario nel periodo di durata della concessione (pag. 5), così come alle “finalità lucrative” da questo perseguito (pag. 6 della sentenza).
Innanzitutto, deve rilevarsi che (i) i profitti (rectius: redditi) dell'attività di concessionario vengono regolarmente assoggettati alla ordinaria fiscalità erariale
(IRES; IRAP) e che l'ordinamento non prevede tributi locali sui profitti aziendali, e (ii) poi che ogni onere gravante sul soggetto concessionario, in base alla Convenzione, deve essere considerato e computato in tariffa. Ne consegue che il prelievo per CUP finirebbe per gravare sugli utenti, su cui graverebbe l'onere relativo ai cavalcavia, con conseguente stravolgimento della stessa ratio del canone, che da prelievo sulla occupazione del suolo pubblico si trasformerebbe in dazio sul transito comunale, in violazione dell'art. 120 Cost.” (atto d'appello pag. 15).
10 IL MOTIVO AD AVVISO DELLA CORTE NON È FONDATO.
RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. - Gli stessi argomenti svolti da parte appellante sono stati esaminati dalla Corte nella sentenza n. 1267/2022 pubbl. il 5.12.2022 nella causa R.G. 579/2020 (richiamata nelle sentenze 1063/2024 pubbl. il 01/08/2024 che a sua volta richiama la sentenza n.
773/2024, pubblicata il 30/05/2024 e nella sentenza n. 974/2024): tutti precedenti che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. contenente le medesime doglienze che si sono sopra riportate, riferite a sentenza che aveva respinto la domanda di , con motivazione pressoché sovrapponibile Controparte_1
a quella della sentenza qui impugnata.
Tale giudizio, di cui alla sentenza 1267/2022, è stato definito dalla Suprema Corte con sentenza n. 28378/2024 pubblicata il 5/11/2024 (RG n. 12729/2023) che ha statuito che: “4. I primi due motivi di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
5. Si impone, preliminarmente, per ragioni di chiarezza una ricostruzione normativa.
5.1. Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, invero, si prevede: «sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province». Al comma 2 si prevedeva: «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande....e simili infissi di carattere stabile...». Ai sensi dell'articolo 39
(Soggetti attivi e passivi) del d.lgs. n. 507 del 1993, poi, «la tassa è dovuta al Comune
o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio».
5.3. L'art. 49 del d.lgs.
n. 507 del 15 novembre 1993 dispone anche: «Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province....”. Il nuovo d.lgs. n. 446 del 15 dicembre
1997, poi, ha stabilito all'art. 63, che: «I comuni e le province possono, con
11 regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.....I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile...sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione...al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa....Il regolamento è informato ai seguenti criteri:....b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari […]; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa».
Questa Corte ha anche chiarito che il Cosap è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi. Il
Cosap, quindi, si è inserito nel solco di un processo politico1istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo
12 che legittima l'occupazione nel Cosap è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione).
6. Invero, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021, n. 16395). La ed il COSAP hanno natura e Pt_3
presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del
2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003). Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n.
18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018;
Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di
13 occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.
6.1. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad Pt_3
infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione. Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che «In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità)» (Cass. n. 28341 del
05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato,
o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e
14 funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass., sez. 5,
n. 11689 del 2017; Cass., sez. 5, 11/5/2017, n. 11688; Cass. n. 19693 del 25/07/2018;
Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni
Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che «In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
( , la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di Pt_3
concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n.
507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta,
l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica». Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - in un caso come il presente in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del - l'attività di gestione Pt_2
economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente -.
6.3. Nel caso in esame, il Comune di Isola del Cantone si è avvalso della facoltà ed ha istituito il COSAP con Regolamento.
6.4. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra enucleati.
6.5. Innanzi tutto, l'occupazione del demanio comunale di cui si tratta come da accertamento di fatto della Corte distrettuale, non direttamente impugnato, concerne l'occupazione di suolo pubblico per pontoni autostradali, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP ex art. 63 cit.
6.6. L'occupazione in esame risulta poi essere "abusiva", in quanto - alla stregua
15 degli atti - risulta attuata in assenza di titolo concessorio del e "di fatto" Pt_2
effettuata dalla API, quale società concessionaria dell'infrastruttura autostradale, circostanze queste incontestate. Il COSAP è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351;
Cass., Sez. U., 61/2016).
7. La decisione impugnata è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato (cfr. Cass. n. 16395 del 10/6/2021; anche Cass., n. 10351 del 2023).
8. A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018; Cass., n. 28341 del 5/11/2019). Infatti, la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del
COSAP da parte del secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la Pt_2
società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di “occupazione” del sottostante suolo comunale
(Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di Cosap;
Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di Cosap;
anche Cass., sez. 5, 26/1/2024,
n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria e occupante API, mentre risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che
16 occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di "occupazione". Ben può essere condivisa, quindi, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta. Si è del resto ritenuto, in tema di TOSAP, che le finalità pubblicistiche, cui certamente è finalizzata la gestione e manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività di impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la società autostrade per l'Italia. Ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della concessione (Cass., sez. 5, 30/5/2024, n. 15162; Cass., sez. 5, 1/12/2022,
n. 35408; Cass., sez. 6-5, 25/7/2018, n. 19693, in tema di TOSAP). Si è anche rilevato che non può convenirsi con l'assolutezza dell'affermazione, secondo cui nella fattispecie in esame sarebbe imputabile a monte allo Stato la volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comunale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante “Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”. Se ciò è vero nelle sue premesse, la portata degli effetti va commisurata alla predisposizione della successiva normativa di finanza derivata per gli enti locali di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, che regola l'istituzione della ed il relativo regime di esenzione, con norme, come si è detto, di stretta Pt_3
interpretazione (Cass., sez. 5, n. 15162 del 2024). Le leggi citate dalla contribuente (21 maggio 1955, n. 463 e 24 luglio 1961, n. 729) relative alla realizzazione dell'autostrada sono anteriori al d.lgs. n. 507 del 1993, la cui disciplina ha sottoposto ad imposizione l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale (Cass., sez. 5, n. 15162 del 2024, in tema di TOSAP).
8.1. A ciò si aggiunga che, sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed
17 approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale. L'art. 822 cod. civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente. Infine, l'art. 12, ultimo comma, della l. n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprietari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad Amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., sez. 5, 22/1/2024, n. 2164). Va anche rammentato che lo svolgimento di un'attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l'esenzione dalla COSAP in quanto le disposizioni normative sono chiare nell'indicare la necessaria presenza di un ulteriore presupposto ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ovvero che il soggetto occupante sia lo Stato (Cass., sez. 1, 29/5/2023, n. 15010). Con l'ulteriore precisazione che, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente al fine di determinare se questo agisca in autonomia, oppure come longa manus delle amministrazioni statali, la presenza di vincoli di carattere pubblico alla gestione della concessione non depone a favore dell'esenzione, in quanto la apposizione di vincoli è attività tipica e fondamentale dell'agire pubblico nell'economia. Qualora lo Stato concedesse la gestione e lo sfruttamento economico dell'infrastruttura ad per l' senza imporle il Parte_1 Pt_1
rispetto di alcun vincolo nulla si frapporrebbe allo sfruttamento dell'infrastruttura ai soli fini di lucro, tale che la finalità pubblica per il quale lo Stato agisce sarebbe
18 definitivamente e completamente annullata (Cass., sez. 1, 29/5/2023, n. 15010). 9.1.
Ciò senza dimenticare la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (Cass., sez. 5, 30/5/2024, n. 15162, in tema di
TOSAP; che richiama Cass., sez. 5, 4/5/2016, n. 8869; Cass., sez. 5, 26/3/2014, n.
7037; Corte cost., n. 242 del 2017).
9.2. Deve aggiungersi che, per questa Corte (Cass., sez. 5, 22/1/2024, n. 2164; anche Cass., sez. 5, 23/1/2024, n. 2275), «anche laddove fosse una società in house, la scelta della forma privata comporta la Parte_1
necessaria applicazione del regime previsto per gli altri soggetti privati, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con l'applicazione delle sole deroghe necessarie all'espletamento del compito pubblico assegnato (vedi art. 106, comma 2, del TFUE, che stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati,
e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti alla adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata) o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad esempio, applicazione delle regole sul reclutamento del personale;
possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali). 10. Inoltre, va in radice esclusa, nella specie, la violazione del «principio di non discriminazione» secondo il diritto Europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, dedotta dalla ricorrente. Come si è visto, secondo il regolamento Cosap ora in esame e alla stregua dei suesposti principi, l'elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento al Cosap, è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass.
17296/2019, in una fattispecie relativa all'occupazione permanente di spazi pubblici ad opera delle aziende di erogazione di servizi pubblici o di quelle che svolgono attività ad essi strumentali). Occorre, pertanto, che l'occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati nel regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la
19 realizzazione e la gestione di un'opera pubblica «in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione» (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata). In relazione alla fattispecie in esame, l'attività di gestione economica e funzionale del pontone autostradale da parte dalla ricorrente, integra, come correttamente affermato dalla
Corte di merito, una «occupazione abusiva» dello spazio sovrastante alla strada provinciale, realizzata dalla società ricorrente in forza di concessione dell'ANAS e in assenza del titolo concessorio rilasciato dal comune di Como (in tal senso Cass., sez.
1, 18/4/2023, n. 10351). 11. Le sentenze amministrative citate dalla ricorrente non sono in grado di travolgere l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato
(Cass., sez. 1, 18 aprile 2023, n. 10351). 12. Non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del poiché tale Pt_2
limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione (Cass. sez. 5, n. 15162 del 2024). 12.1. Inoltre, si è già chiarito (Cass., sez. 1, 25/7/2024, n. 20708) che le citate pronunce del Consiglio di
Stato, che, peraltro, non si confrontano con l'ormai consolidato indirizzo di questa
Corte di cui si è dato conto, offrono una lettura ermeneutica del "combinato disposto" delle norme in discussione non rispondente al dettato complessivo della stessa disciplina nei termini precisati e non rispettosa dei suesposti principi, oltre che contrastante con il tenore letterale delle previsioni del regolamento cosap ora in esame.
In particolare, come si è rimarcato, l'elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento al cosap, è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che incontrovertibilmente non è nella specie. Il
Consiglio di Stato afferma: «... l'art. 1 del Regolamento COSAP della Provincia di
Teramo regolamentava, in ordine ai periodi su cui si controverte, le fattispecie di
"occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della
Provincia di Teramo ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico
20 passaggio costituita nei modi di legge», per le quali era prescritto il rilascio di apposita concessione. Il successivo art. 2 ("Soggetti attivi e passivi") chiariva quindi che «[l] canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio». Dal combinato disposto delle norme che precedono «discende - a contrario
- che sono escluse dall'ambito applicativo del COSAP le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo». A detto ragionamento, invero espresso per sillogismo a contrario non del tutto lineare, osta proprio il disposto dell'art. 30 del regolamento provinciale cosap applicabile ratione temporis, a mente del quale sono esentate dal pagamento del canone «le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica». La norma prevede l'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, individua specificamente i soggetti esenti ed è da ritenersi di stretta interpretazione, poiché introduce un'eccezione alla regola generale. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al canone, con facoltà di eventuale previsione di speciali «agevolazioni», è prevista anche nelle ipotesi di «occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali», ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. e),
D.Lgs. n. 446/1997 vigente ratione temporis, il che elude la rilevanza attribuibile al fatto che si tratta di beni appartenenti al demanio "involgenti interessi di più ampio rilievo", contrariamente a quanto pare valorizzare la giurisprudenza amministrativa, come rimarcato anche dalla controricorrente. 13. Non è idonea al mutamento
21 giurisprudenziale richiesto la nota del MIT prot. 15776 del 21/6/2023 che attiene alla costruzione delle infrastrutture pubbliche, fra cui autostrade. In tal caso deve eseguirsi un «puntuale iter autorizzativo, il quale prevede, tra le altre cose, l'indizione e l'espletamento di un'apposita Conferenza di Servizi, nelle forme previste dall'articolo
14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, proprio al fine di consentire il coinvolgimento, oltre che del Concedente Ministero e del soggetto attuatore, di tutti gli
Enti coinvolti, ovvero Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e altri Enti territoriali». La nota, che non ha natura normativa, disciplina la fase a monte, relativa alla costruzione dell'autostrada. Ma, come detto, l'aver pianificato la rete autostradale da parte dello Stato, unitamente agli enti locali, nell'ambito della Conferenza di servizi, non esime la società concessionaria, che gestisce le autostrade, incassando i relativi profitti, dall'obbligo di pagare il Cosap per l'attraversamento dei pontoni sulle strade comunali o provinciali. Per tale ragione va anche superato quanto osservato nella memoria scritta dell'API del 27/9/2024 (con cui si richiede la trattazione in pubblica udienza), che riporta le conclusioni della Procura Generale in altro giudizio (in data
27/3/2024), ove si evidenzia che «appare del tutto evidente che, essendo il titolo dell'occupazione una legge statale, non possa ravvisarsi in capo allo Stato, proprietario della struttura occupante, alcuna forma abusiva o meramente fattuale di occupazione».
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione dell'autostrada, anche attraverso la Conferenza di servizi, ma l'occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gestione delle autostrade – come nel caso in esame – comporta che l'ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali. Se, invece, la gestione fosse rimasta allo Stato, scatterebbe l'esenzione.
13.1. Quanto, poi, alla distinzione tra «esclusione» ed «esenzione», come argomentato dalla ricorrente nella memoria depositata il 6/9/2024, non si ritiene di aderire all'interpretazione per cui nella fattispecie in esame ci si troverebbe dinanzi ad una
«esclusione» dall'imposta, perché fuori perimetro impositivo e non ad una esenzione.
Per l'API, dunque, nella specie non si sarebbe dinanzi ad un'ipotesi di esenzione, ma
– al contrario – di una vera e propria ipotesi di esclusione. Per la società «è escluso ciò
22 che è estraneo ed “esterno” all'ambito applicativo COSAP, per assenza/mancanza dei relativi presupposti soggettivi/oggettivi, e come tale non è soggetto tout court al relativo pagamento». Diversamente «è esente ciò che, pur rientrando in detto ambito applicativo (con i conseguenti poteri dispositivi esercitabili dall'ente locale), non sconta comunque il pagamento del canone in ragione di specifiche ragioni
“agevolative” e/o di favore individuate dalla normativa stessa». Si muove, dunque, dalla affermazione di questa Corte (Cass., sez. 5, 16/6/2023) per cui « […] come posto in rilievo da attenta dottrina, che si è soffermata, in particolare, sulle differenze sussistenti tra le norme disciplinanti le esenzioni e le esclusioni tributarie, le norme che prevedono le esclusioni tributarie hanno la funzione di delimitare i confini della fattispecie impositiva, ed esprimono la scelta del legislatore di individuare correttamente solo quei fatti che siano reale manifestazione della specifica capacità contributiva che il medesimo vuole colpire con una determinata imposta;
tali norme, quindi, non rivestono carattere di specialità, in quanto operano in modo sistematico nel delimitare l'ambito oggettivo del tributo in chiave con la ratio ad esso sottesa e possono essere ricondotte a quelle ipotesi ove il presupposto astrattamente considerato imponibile dalla norma venga già colpito da altro tributo o se ne presuma l'inesistenza per la sua modesta entità o per la sua marginalità; le norme che prevedono le esenzioni, invece, si configurano come vere e proprie disposizioni speciali, in quanto dettano una specifica disciplina giuridica per situazioni nelle quali si verifica il fenomeno economico colpito dalla norma impositiva, e, a differenza delle esclusioni, introducono delle deroghe alle regole designate, in ordine al presupposto del tributo, dalla norma impositrice, esonerando dall'imponibilità fattispecie che altrimenti rientrerebbero nell'ambito applicativo del tributo stesso;
mentre le esclusioni d'imposta sono dunque rinvenibili nelle ipotesi in cui la mancata applicazione del tributo è giustificata da valutazioni di estraneità relative al tributo stesso, si è in presenza di un'esenzione, invece, nel caso in cui il beneficio fiscale mira a creare posizioni di favore, in funzione del perseguimento di determinate finalità decise dal legislatore, cosicché le esclusioni sono determinate da considerazioni che possono qualificarsi in termini di mancanza di
23 capacità contributiva che sarebbe colpita da quel tributo, le esenzioni, viceversa, hanno un valore soltanto strumentale in funzione di finalità per lo più estranee all'ordinamento tributario, per cui deve ritenersi che esse derogano alla normale disciplina dei tributi».
13.2. In dottrina si è, dunque, ritenuto che le esenzioni sono disposizioni che sottraggono, in tutto o in parte, all'applicazione di un tributo, ipotesi che sarebbero imponibili in base alla definizione generale del presupposto. Le esclusioni, invece, risultano da disposizioni con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicazione del tributo, senza derogare a quanto risulta dagli enunciati generali. L'esclusione, quindi, costituisce una previsione che concorre a definire il presupposto del tributo. Nella giurisprudenza di questa Corte è ritenuta un'ipotesi di esclusione, per esempio, quella relativa ai dividendi (utili) societari distribuiti ai soci, ex art. 89, comma 2, del d.P.R.
n. 917 del 1986, a mente del quale «[g]li utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione […] non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente nella misura del 95 per cento». 13.3. Nel caso in esame, non v'è dubbio, che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria esenzione, sia perché l'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede un'espressa esenzione per lo Stato («Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province […]»), sia perché si ha esenzione quando una norma di diritto singolare (l'art. 49 richiamato appunto) sottrae all'imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell'ambito della previsione della norma impositiva (art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 «sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico»). Ad una norma impositiva generale si contrappone, allora, una norma particolare, la quale esclude l'applicazione del tributo a situazioni comprese nella fattispecie della norma generale.
Al contrario, si ha esclusione soltanto nel caso in cui si è in presenza di situazioni sostanzialmente estranee alla norma impositiva per l'assenza del fenomeno economico colpito da tale norma, come accade, appunto, per i dividendi societari che, dopo la riforma del 2003 (d.lgs. n. 344 del 2003), vengono tassati solo in capo alla società che li ha prodotti, mentre sono fiscalmente irrilevanti in capo ai soci che li hanno ricevuti,
24 anche se detta irrilevanza non è totale, ma solo per il 95%. Non convince, quindi,
l'asserto dell'API, per cui «nel caso dell'infrastruttura autostradale l'ente locale è del tutto privo di qualsiasi autorità e/o potere dispositivo, che compete esclusivamente allo
Stato: la totale assenza di qualsiasi potere/potestà dell'ente locale sul infrastruttura autostradale conferma dunque che la presente fattispecie è esclusa dall'ambito applicativo COSAP». Al contrario, invece, proprio la distinzione tra i concetti di esclusione ed esenzione di imposta, conduce ad un risultato diametralmente opposto a quello invocato dall'API. La norma applicata, ossia l'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 chiarisce che si tratta di «esenzione» e non di esclusione.”
Questa Corte intende, pertanto, aderire al suesposto indirizzo giurisprudenziale i cui principi sono integralmente applicabili al caso di specie.
Inoltre, come dedotto da parte appellata all'udienza di discussione orale e non contestato da parte appellata (cfr. Cass. Sez. 3, 05/02/2025, n. 2827, Rv. 674034 – 01), tra le stesse parti è passata in giudicato la sentenza di questa Corte n. 1296/2024
(allegata alle note conclusive del relativa all'annualità CUP 2022 Parte_2
che ha rigettato l'appello di esaminando le medesime doglianze Parte_1
avanzate con il presente atto di appello.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 25 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
e quindi complessivamente € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza impugnata pronunciata inter partes da Tribunale di Genova;
2. condanna a rifondere le spese del presente grado di Parte_1
giudizio liquidate in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata Parte_2
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 18/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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