CA
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/08/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Basento C.F._1
n. 37, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Marcella Bertinelli (C.F. ) e dall'Avv. Martina Zanzi (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcella C.F._4
Bertinelli in Varese, via della Brunella n. 4, giusta procura in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 460/2024, emessa in data 30.4.2024, depositata in data 2.5.2024 e non notificata
Conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1 pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare fondato l'appello spiegato dall'esponente per i motivi sopra specificati e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale ordinario di Varese n. 460/2024 emessa in data 30.04.2024, depositata in data 02.05.2024 e non notificata, per le ragioni e nelle modalità meglio esplicate in narrativa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte formulate, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di
per i motivi sopra meglio specificati.”. Parte_1
Per l'appellante incidentale Controparte_1
“Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, inaccoglibile e comunque CP_3 infondato in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
Confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale Varese n. 460/2024 relative alle sole parti impugnate da accertamento e dichiarazione della nullità della notifica del CP_3 pignoramento n. 11720183220000080001; accertamento e dichiarazione della nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 11720159003422055000; accertamento e dichiarazione della nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 1172016900196607900; accertamento e dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione e mancanza del diritto di di procedere esecutivamente. In via incidentale, CP_3 in parziale riforma dell'impugnata sentenza: Accertare e Dichiarare la nullità della notifica della cartella n.11720090042065901 e delle intimazioni n.11720159003422055000, n.11720169001966079000 e n. 11720189001945526000, per violazione dell'art 140 cpc, per le ragioni di cui in narrativa. Accertare e Dichiarare nulli o improcedibili i pignoramenti, esperiti in esazione della cartella impugnata, ai sensi dell'art 50 DPR 602/73, per non essere stati preceduti da regolare notifica della cartella e delle intimazioni. Ordinare la restituzione delle somme versate al creditore in esazione del credito prescritto di cui alla cartella n.11720090042065901, per il complessivo importo di € 59.657,58, come da Attestazioni di pagamento rilasciate il 14.05.24; In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere inammissibile il documento prodotto ai sensi dell'art. 345 comma 3 cpc, Ordinare la restituzione dell'importo minore di € 50.975,35 corrispondente al valore della cartella a tenore dell'estratto di ruolo prodotto già nella fase cautelare del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite, di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con ricorso in data 8.5.2019 si opponeva all'esecuzione e agli Controparte_1 atti esecutivi di un procedimento di pignoramento presso terzi esperito ex art. 72bis DPR n. 602 del 1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Varese (PPT n. 11720183220000080001) con terzo pignorato ATS Insubria. L'opponente esponeva: di svolgere attività di medico convenzionato in favore di ATS Insubria;
di avere rilevato, dall'esame di alcuni bonifici di pagamento delle sue competenze, una decurtazione di circa 1/5 dello stipendio;
di essersi recato presso gli uffici di per CP_3 pagina 2 di 9 chiedere informazioni in merito alla sua posizione debitoria e all'esistenza di eventuali cartelle di pagamento;
di aver appreso che nei suoi confronti era stata emessa la cartella esattoriale n. 11720090042065901, apparentemente notificatagli il 15.4.2010 con ente impositore ASL della PR di Varese ed anno di riferimento 2008, relativa alle somme dovute per una sanzione amministrativa irrogata dalla ASL e successive maggiorazioni per un totale di € 50.975,35; di aver fatto accesso agli atti con richiesta di estrazione di copie in data 5.3.2019 per avere informazioni in merito alla predetta cartella esattoriale e agli eventuali successivi avvisi ed atti esecutivi;
di aver ricevuto risposta via p.e.c. da in CP_3 data 8.4.2019, che allegava l'estratto di ruolo, la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento e quella relativa alla notifica di tre intimazioni di pagamento, rispettivamente n. 11720159003422055000 apparentemente notificata in data 17.6.2015, n. 11720169001966079000 in data 13.6.2016 e n. 11720189001945526000 in data 26.6.2018, con cartoline recanti la dicitura “Irreperibile” e l'attestazione di affissione all'Albo Pretorio del Comune. Nulla su procedure esecutive in corso. lamentava quattro distinti profili. Anzitutto, la nullità e/o inesistenza del CP_1 pignoramento per omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento: sebbene il procedimento di pignoramento esattoriale di cui all'art. 72bis DPR n. 602 del 1973 deroghi alla disciplina prevista dall'art. 543 c.p.c., non si poteva comunque prescindere dalla necessità della notifica dell'atto di pignoramento anche al debitore. Secondariamente, il ricorrente rilevava la “nullità della cartella e degli avvisi prodromici all'esecuzione per vizio di notifica. Nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc per mancata affissione alla porta dell'abitazione e mancato invio della raccomandata informativa”: le notifiche della cartella n. 11720090042065901 e delle varie intimazioni di pagamento erano avvenute, in (temporanea) assenza del destinatario, con il solo deposito del plico in busta chiusa nella Casa del Comune e l'affissione all'Albo Pretorio, come se si trattasse di un'ipotesi di irreperibilità assoluta (art. 143 c.p.c.), pur trattandosi viceversa di un caso di irreperibilità relativa. In terzo luogo, rilevava l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 50 CP_1
DPR n. 602 del 1973, per essere stato il pignoramento eseguito senza previa notifica della cartella e delle intimazioni. Da ultimo, il ricorrente sosteneva che il credito fatto valere nei suoi confronti fosse prescritto per il decorso, dopo l'iscrizione a ruolo, del termine quinquennale indicato nell'art. 28 L. n. 689 del 1981 e ciò sia nel caso in cui il giudice avesse accertato la nullità delle notifiche (in quanto l'accertamento della violazione amministrativa risaliva all'anno 2008) sia ove, al contrario, ne avesse accertato la regolarità (per essere trascorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella in data 5.4.2010 e la notifica della prima intimazione in data 17.6.2015). Il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, in quanto le somme trattenute dal datore di lavoro erano già state versate al creditore, e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito, che veniva regolarmente instaurato dal (R.G. n. 3932/2019). In tale giudizio egli riproponeva le CP_1 stesse doglianze svolte nel procedimento di opposizione, oltre a chiedere la sospensione dell'esecutorietà della cartella n. 11720090042065901 e la riunione con altro procedimento di merito (R.G. n. 250/2020), che seguiva la fase di opposizione innanzi al giudice pagina 3 di 9 dell'esecuzione relativa al PPT n. 11720193220000098009 in procedimento di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72bis DPR n. 602 del 1973 con terzo pignorato sempre ATS Insubria, relativo alla stessa cartella esattoriale, in cui aveva riproposto CP_1 le questioni relative alla nullità della notifica della cartella di pagamento e delle intimazioni di pagamento e alla conseguente prescrizione del credito dopo l'iscrizione a ruolo.
2. Si costituiva in entrambi i giudizi che eccepiva la tardività della dedotta CP_3 omessa/inesistente notifica riguardante la regolarità formale del titolo esecutivo e, come tale, disciplinata dall'art. 617 c.p.c.; in ogni caso, contestava anche nel merito le deduzioni avversarie, sostenendo la validità delle notifiche del primo pignoramento, della cartella di pagamento e di tutte le intimazioni di pagamento. La convenuta riteneva anche che il termine per la prescrizione del credito fatto valere sarebbe divenuto, dopo la notifica della cartella esattoriale, decennale. ER evidenziava altresì che, anche a voler considerare la prescrizione quinquennale, questa non si sarebbe verificata, considerando altresì la sospensione per sei mesi del termine di prescrizione ex art. 1, comma 623, L. n. 147/2013.
3. Il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti all'udienza del 28.9.2021; con la successiva ordinanza dell'8.10.2021 respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 31.3.2023, a seguito del trattenimento della causa in decisione, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, II co. c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, , Controparte_2 litisconsorte necessario. Alla successiva “nuova prima udienza”, fissata “ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”, la difesa di depositava “documentazione relativa ai pagamenti eseguiti da a favore di CP_1 CP_1
e comunque alle trattenute conseguenti ai pignoramenti”, Parte_1 riservando “di produrla telematicamente con una nota illustrativa” di cui il giudice autorizzava il deposito telematico.
4. Con sentenza n. 460 del 2024 il Tribunale di Varese, dato atto della produzione ad opera del i una certificazione anagrafica del 6.5.2019, dalla quale risultava la sua residenza CP_1
a Gavirate, via al Lago n. 83 dal 15.3.2005 fino alla data di emissione del certificato, dichiarava la nullità della notifica del pignoramento n. 11720183220000080001 in quanto il primo tentativo di notifica non si era completato e, per quanto riguarda il secondo, l'ufficiale della riscossione, recatosi al suddetto indirizzo e accertato che il era irreperibile in CP_1 quel luogo, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Gavirate ex art. 143 c.p.c., ma non aveva descritto gli accertamenti compiuti per concludere che CP_1 era irreperibile all'indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica. Per quanto concerne la domanda di accertamento dell'estinzione del credito dopo l'iscrizione a ruolo e prima dei pignoramenti e la conseguente azione di ripetizione di indebito, il Tribunale respingeva la tesi di secondo cui, dopo la notifica della cartella CP_3 di pagamento, il termine di prescrizione sarebbe quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. in quanto non riteneva che l'emissione della cartella esattoriale, come sostenuto dall' comportasse una novazione oggettiva e soggettiva del credito. Riteneva inoltre Pt_1 che il credito per cui era stata emessa la cartella esattoriale si fosse estinto per prescrizione pagina 4 di 9 dopo l'iscrizione a ruolo, conclusione cui perveniva anche solo valorizzando la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento del 2015 e del 2016 (nn. 11720159003422055000 e 11720169001966079000) perché effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma senza che l'ufficiale della riscossione descrivesse gli accertamenti compiuti per concludere che CP_1 era irreperibile all'indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica. Il Tribunale non riteneva necessario esaminare le questioni relative alla validità della notifica della cartella di pagamento (apparentemente effettuata nel 2010) e delle notifiche delle intimazioni di pagamento successive al 2016 trattandosi di atti ricettizi che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, richiedevano la validità della relativa notifica. Il Tribunale respingeva infine la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal in CP_1 considerazione della tardività della produzione di cui all'udienza del 19.9.2023, consistente in documenti attestanti le varie trattenute sugli emolumenti da parte di ATS Insubria, oltre che la corresponsione ad il 21.11.2022, della somma di € 51.530,70 versata per CP_3 ottenere la cancellazione di ipoteca iscritta nel 2010 a suo danno e a favore dell'agente della riscossione, anche a garanzia di crediti diversi da quello riguardante la cartella esattoriale n. 11720090042065901.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello affidato a quattro distinti motivi. CP_3
Con i primi tre motivi l'appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la regolarità delle notifiche del pignoramento presso terzi n. 11720183220000080001 nonché delle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000. Nella prospettazione di del CP_3 tutto correttamente l'agente postale ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dal momento che, come risulta agli atti, il notificatore, recatosi all'indirizzo di Gavirate, via al Lago n. 83, non aveva reperito né altra persona abilitata a ricevere l'atto e, dopo aver CP_1 effettuato una ricerca anagrafica, aveva appreso dai registri che egli risultava formalmente residente sempre presso il predetto indirizzo, motivo per cui aveva provveduto alla notifica del citato atto per irreperibilità assoluta. Per l'appellante, che sul punto richiama Cass. n. 17807 del 9/9/2016, la richiesta di un'esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica non risponde ad alcuna previsione normativa;
ad ogni modo, l'effettuazione delle ricerche emergerebbe dalla locuzione riportata sulla cartolina ove si afferma che veniva effettuata la notifica “dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”. Con il quarto motivo di appello, rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha CP_3 ritenuto prescritto il diritto di credito, nonostante le interruzioni del termine prescrizionale portate dalle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000 e dal PPT n. 11720183220000080001, atti questi ritualmente notificati al contribuente. Nella prospettazione di l'azione di recupero crediti da parte dell' CP_3 CP_4
è soggetta a prescrizione decennale in forza dell'applicazione dell'art. 49 DPR
[...]
n. 602 del 1973 e degli artt. 17, 18, 19 e 20 D. Lgs. n. 46 del 1999. Con la formazione del ruolo e con la notifica della cartella di pagamento in cui esso si trasfonde, infatti, si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, inglobate in un unico credito a seguito della creazione del ruolo, per cui non dovrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, bensì all'ordinaria prescrizione per l'unico credito pagina 5 di 9 pecuniario nel quale sono confluite le singole voci, con l'unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella. A sostegno di tale tesi interpretativa, richiama il disposto degli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. CP_3
112 del 1999, che confermerebbero l'individuazione del termine di dieci anni per la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'ente della riscossione.
6. Si è costituito in giudizio il il quale, oltre a chiedere il rigetto dell'appello CP_1 avversario, ha proposto appello incidentale. Con il primo motivo, viene domandato l'accoglimento della “domanda restitutoria/risarcitoria proposta da e relativa a tutte le somme Controparte_1 ricevute e/o pignorate in esazione della cartella opposta”. Nella prospettazione di la sentenza è contraddittoria nella misura in cui ha dichiarato CP_1 prescritto il credito esposto nella cartella esattoriale e, al contempo, ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito. La produzione documentale autorizzata all'udienza del 19.9.2023 e, in particolare, il documento datato 21.11.2022, è prova scritta dell'incasso da parte di delle somme dovute in relazione alla cartella opposta nonché prova della CP_3 cancellazione dell'ipoteca iscritta in ragione dell'avvenuto pagamento da parte del CP_1 in favore di del complessivo importo di € 51.530,70. È sì vero che il documento non CP_3 specifica quale somma sia stata imputata alla cartella di causa, ma attesta comunque la
“regolarizzazione di tutte le cartelle di pagamento oggetto di iscrizione ipotecaria”, per cui anche di quella identificata al n. 11720090042065901, il cui valore, per quanto non specificato nella quietanza, era in ogni caso noto, in quanto riportato nell'estratto di ruolo agli atti (doc. 3 nei procedimenti RGE 431/2019 e RGE 786/19) e pari, alla data dell'8.04.2019, all'importo di € 50.975,35. La circostanza che l'ipoteca sia stata iscritta anche a garanzia della cartella oggetto di impugnazione emerge dalla documentazione versata in atti da controparte (cfr. comunicazione del 30.11.2010 di avvenuta iscrizione di ipoteca, anche con riferimento alla cartella n. 11720090042065901 sub doc. 14 – fascicolo R.G. n. 3932/2019). CP_3
Tale produzione documentale non è tardiva, perché avvenuta in formato cartaceo all'udienza del 19.9.2023 che, come risulta dall'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 4.4.2023, era in realtà “nuova prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”, e mediante deposito telematico il 25.9.2023, debitamente autorizzato dal giudice1. Peraltro, non sarebbe stato possibile al produrre prima l'intera documentazione perché, nel corso del CP_1 processo, aveva continuato l'attività di prelievo forzoso, tant'è che al momento del CP_3 primo trattenimento della causa in decisione (27.9.22), le somme trattenute ammontavano complessivamente ad € 17.842,48, mentre alla data della “nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c.” erano pari ad € 73.273,18. sebbene richiesta, non aveva mai fornito CP_3 documentazione adeguata e, solo in data 14.5.24, aveva rilasciato specifica documentazione relativa ai soli pagamenti imputati alla cartella impugnata, pari a € 59.657,58 (doc. 2 fascicolo di secondo grado). CP_1
Con il secondo motivo, reitera la sua domanda di accertamento della nullità della CP_1 cartella n. 11720090042065901 per nullità e/o inesistenza della notifica, effettuata ai sensi 1 come si legge nel relativo verbale: “Il giudice autorizza il deposito telematico di copia della documentazione oggi prodotta con nota che dovrà soltanto illustrare il contenuto”. pagina 6 di 9 dell'art 143 c.p.c. seppur tale modalità sia prevista solo nel caso di irreperibilità assoluta, domanda non esaminata dal primo giudice, essendo comunque maturata la prescrizione quinquennale dopo l'iscrizione a ruolo. Con il terzo e ultimo motivo, infine, chiede l'accertamento della illegittimità dei CP_1 pignoramenti, in esazione della cartella impugnata, per violazione dell'art. 50 DPR n. 602 del 1973, domanda sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
7. Questo Collegio ritiene l'appello principale infondato.
7.1 Quanto ai primi tre motivi di impugnazione, il Tribunale ha del tutto correttamente escluso la validità delle notifiche del pignoramento presso terzi n. 11720183220000080001 e delle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000. In particolare, risulta dal doc. 7 (prodotto da nel giudizio RG n. 3932/2019 – PPT CP_3
Notifiche CTB), ed è stato con precisione ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata, che il primo tentativo di notifica del pignoramento non si sia perfezionato: l'agente della riscossione ha dato atto di essersi recato il 14.9.2018 presso la residenza di a Gavirate, via al Lago n. 83, di non aver trovato il destinatario della notifica o CP_1 possibili consegnatari, di aver affisso il prescritto avviso sulla porta dell'abitazione, di aver depositato l'atto da notificare presso la casa comunale di Gavirate, ma di non aver consegnato la raccomandata informativa perché il destinatario era “sconosciuto” al suddetto indirizzo con restituzione del plico al mittente, senza previamente depositarlo nell'ufficio postale. Il secondo tentativo di notifica del pignoramento in data 16.10.2019 - così come i tentativi di notifica delle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000 rispettivamente in data 17.6.2015 e 13.6.2016 - è invalido perché effettuato sul presupposto dell'irreperibilità del nella sua residenza, dunque ai sensi CP_1 dell'art. 143 c.p.c., senza che l'ufficiale della riscossione abbia descritto gli accertamenti che ha compiuto per concludere che il destinatario era irreperibile all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico. La giurisprudenza, ai fini del ricorso alla notifica ex art 143 c.p.c., ritiene infatti che la condotta del notificante vada valutata secondo ordinaria diligenza e buona fede per cui, se da una parte non può sostanziarsi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto atteggiarsi idonea all'assunzione di notizie necessarie per effettuare la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., magari sostenendo spese non lievi e lunghe attese, dall'altra il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato unicamente alle risultanze di una certificazione anagrafica, perché presuppone che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espressamente conto (cfr. Cass. civ., Sez. V, 25/10/2024, n. 27699; Cass. civ., Sez. III, 16/12/2021 n. 40467). Non è pertanto sufficiente una generica indicazione, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, rimanendo diversamente incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità.
7.2 Quanto al quarto motivo del gravame principale, deve essere respinta la tesi sostenuta da secondo cui la prescrizione sarebbe decennale. CP_3
La normativa richiamata da risulta inconferente in quanto relativa a crediti tributari né CP_3 si può ritenere che con la notifica della cartella di pagamento si determini un effetto novativo pagina 7 di 9 dal punto di vista oggettivo e soggettivo, perché l'agente della riscossione, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è adiectus solutionis causa e la cartella di pagamento ha ad oggetto lo stesso credito per il quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo: le somme relative agli interessi e al compenso per l'attività di riscossione sono accessori. L'art. 28 L. n. 689 del 1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, che si pone come fonte della obbligazione. Prima del secondo pignoramento (regolarmente notificato al il 5.9.2019) il credito si CP_1
è prescritto, considerando che tra la notifica della cartella esattoriale, che sostiene CP_3 avvenuta nel 2010, e le intimazioni di pagamento n.11720159003422055000, n.11720169001966079000 e n. 11720189001945526000, sono decorsi più di cinque anni.
8. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, deve invece essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal che ha fornito prova dell'incasso da parte di CP_1 delle somme di cui al pignoramento presso terzi n. 11720183220000080001. CP_3
Sul punto, la documentazione prodotta all'udienza del 19.9.2023 non può essere ritenuta tardiva in quanto, come risulta dall'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per integrazione del contraddittorio, emessa il 31.3.2023, il giudice aveva fissato “la nuova prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il 19 settembre 2023, ore 11.00”. In particolare, il documento rubricato in elenco come “bonifico e quietanza estinzione ipoteca” e depositato dalla difesa in via telematica, su espressa autorizzazione del CP_1 giudice, il 22.9.2023, documento emesso il 21.11.2022 e firmato dall'agente della riscossione della PR di Varese , attesta l'avvenuta regolarizzazione Persona_1
“di tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione ipotecaria n. repertorio P.I. 17707/117 del 04/11/2010 (R.G. 19764 - R.P. 4657)”, oltre a dare atto dell'avvio delle pratiche per la relativa cancellazione presso la Conservatoria di Varese. All'attestazione risulta allegato l'estratto del conto corrente n. 130/0010369 presso la Banca Popolare di Sondrio che riporta l'emissione di un assegno circolare in favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione dell'importo di € 51.530,70. È ben vero che tale documento, come sottolineato dal Tribunale, non indica specificatamente l'avvenuto pagamento dell'importo di cui alla cartella n. 11720090042065901, ma attesta la regolarizzazione di tutte le cartelle relative a quella specifica iscrizione ipotecaria (P.I. 17707/117 del 4.11.2010 R.G. 19764 - R.P. 4657): dal doc. 14 fascicolo di primo CP_3 grado (“Comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca”), si evince tuttavia che tale iscrizione risulta essere relativa anche alla cartella n. 11720090042065901 per un valore di
€ 40.777,67 (€ 33.976,50 per sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981 Controparte_5
+ € 6.795,67 Magg. rit. pagamento) e, alla data dell'8.4.1019, di € 50.975,35 (cfr.
[...] estratto di ruolo agli atti prodotto come all. 3 nel procedimento R.G. n. 431/2019). Tale ultimo importo, risultante dalla documentazione ritualmente versata in atti, deve pertanto essere restituito da come da domanda svolta da quest'ultimo in via CP_6 subordinata. Non può invece essere accolta la domanda di restituzione del maggior importo di € 59.657,58, svolta da in sede di precisazione delle conclusioni del presente CP_1 pagina 8 di 9 giudizio, perché basata sull'attestazione di pagamento rilasciata da il 14.05.24 e CP_3 prodotta solo in sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio. Tale documentazione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avendo ad oggetto pagamenti avvenuti dal 2018 al 2022 e non essendovi in atti la prova del fatto che, come prospettato dal sarebbe CP_1 stata tempestivamente richiesta ad senza ottenere risposta. CP_3
Gli ulteriori motivi di appello incidentale devono ritenersi assorbiti dalla decisione sul primo motivo di gravame.
9. In base al principio di soccombenza, va disposta ex art. 91 c.p.c. la condanna di al CP_3 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022) per il primo grado e, quanto al presente, secondo i parametri medi (per la fase di studio, quella introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 460/2024, emessa in data 30.4.2024, depositata in data 2.5.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla restituzione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 50.975,35;
[...]
3. condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al primo grado, in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale e, quanto al presente grado, in € 1.138,50 per spese e in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti (C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Basento C.F._1
n. 37, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Marcella Bertinelli (C.F. ) e dall'Avv. Martina Zanzi (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcella C.F._4
Bertinelli in Varese, via della Brunella n. 4, giusta procura in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 460/2024, emessa in data 30.4.2024, depositata in data 2.5.2024 e non notificata
Conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1 pagina 1 di 9 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare fondato l'appello spiegato dall'esponente per i motivi sopra specificati e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale ordinario di Varese n. 460/2024 emessa in data 30.04.2024, depositata in data 02.05.2024 e non notificata, per le ragioni e nelle modalità meglio esplicate in narrativa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte formulate, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di
per i motivi sopra meglio specificati.”. Parte_1
Per l'appellante incidentale Controparte_1
“Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, inaccoglibile e comunque CP_3 infondato in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
Confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale Varese n. 460/2024 relative alle sole parti impugnate da accertamento e dichiarazione della nullità della notifica del CP_3 pignoramento n. 11720183220000080001; accertamento e dichiarazione della nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 11720159003422055000; accertamento e dichiarazione della nullità della notifica della intimazione di pagamento n. 1172016900196607900; accertamento e dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione e mancanza del diritto di di procedere esecutivamente. In via incidentale, CP_3 in parziale riforma dell'impugnata sentenza: Accertare e Dichiarare la nullità della notifica della cartella n.11720090042065901 e delle intimazioni n.11720159003422055000, n.11720169001966079000 e n. 11720189001945526000, per violazione dell'art 140 cpc, per le ragioni di cui in narrativa. Accertare e Dichiarare nulli o improcedibili i pignoramenti, esperiti in esazione della cartella impugnata, ai sensi dell'art 50 DPR 602/73, per non essere stati preceduti da regolare notifica della cartella e delle intimazioni. Ordinare la restituzione delle somme versate al creditore in esazione del credito prescritto di cui alla cartella n.11720090042065901, per il complessivo importo di € 59.657,58, come da Attestazioni di pagamento rilasciate il 14.05.24; In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere inammissibile il documento prodotto ai sensi dell'art. 345 comma 3 cpc, Ordinare la restituzione dell'importo minore di € 50.975,35 corrispondente al valore della cartella a tenore dell'estratto di ruolo prodotto già nella fase cautelare del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite, di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con ricorso in data 8.5.2019 si opponeva all'esecuzione e agli Controparte_1 atti esecutivi di un procedimento di pignoramento presso terzi esperito ex art. 72bis DPR n. 602 del 1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Varese (PPT n. 11720183220000080001) con terzo pignorato ATS Insubria. L'opponente esponeva: di svolgere attività di medico convenzionato in favore di ATS Insubria;
di avere rilevato, dall'esame di alcuni bonifici di pagamento delle sue competenze, una decurtazione di circa 1/5 dello stipendio;
di essersi recato presso gli uffici di per CP_3 pagina 2 di 9 chiedere informazioni in merito alla sua posizione debitoria e all'esistenza di eventuali cartelle di pagamento;
di aver appreso che nei suoi confronti era stata emessa la cartella esattoriale n. 11720090042065901, apparentemente notificatagli il 15.4.2010 con ente impositore ASL della PR di Varese ed anno di riferimento 2008, relativa alle somme dovute per una sanzione amministrativa irrogata dalla ASL e successive maggiorazioni per un totale di € 50.975,35; di aver fatto accesso agli atti con richiesta di estrazione di copie in data 5.3.2019 per avere informazioni in merito alla predetta cartella esattoriale e agli eventuali successivi avvisi ed atti esecutivi;
di aver ricevuto risposta via p.e.c. da in CP_3 data 8.4.2019, che allegava l'estratto di ruolo, la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento e quella relativa alla notifica di tre intimazioni di pagamento, rispettivamente n. 11720159003422055000 apparentemente notificata in data 17.6.2015, n. 11720169001966079000 in data 13.6.2016 e n. 11720189001945526000 in data 26.6.2018, con cartoline recanti la dicitura “Irreperibile” e l'attestazione di affissione all'Albo Pretorio del Comune. Nulla su procedure esecutive in corso. lamentava quattro distinti profili. Anzitutto, la nullità e/o inesistenza del CP_1 pignoramento per omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento: sebbene il procedimento di pignoramento esattoriale di cui all'art. 72bis DPR n. 602 del 1973 deroghi alla disciplina prevista dall'art. 543 c.p.c., non si poteva comunque prescindere dalla necessità della notifica dell'atto di pignoramento anche al debitore. Secondariamente, il ricorrente rilevava la “nullità della cartella e degli avvisi prodromici all'esecuzione per vizio di notifica. Nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc per mancata affissione alla porta dell'abitazione e mancato invio della raccomandata informativa”: le notifiche della cartella n. 11720090042065901 e delle varie intimazioni di pagamento erano avvenute, in (temporanea) assenza del destinatario, con il solo deposito del plico in busta chiusa nella Casa del Comune e l'affissione all'Albo Pretorio, come se si trattasse di un'ipotesi di irreperibilità assoluta (art. 143 c.p.c.), pur trattandosi viceversa di un caso di irreperibilità relativa. In terzo luogo, rilevava l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 50 CP_1
DPR n. 602 del 1973, per essere stato il pignoramento eseguito senza previa notifica della cartella e delle intimazioni. Da ultimo, il ricorrente sosteneva che il credito fatto valere nei suoi confronti fosse prescritto per il decorso, dopo l'iscrizione a ruolo, del termine quinquennale indicato nell'art. 28 L. n. 689 del 1981 e ciò sia nel caso in cui il giudice avesse accertato la nullità delle notifiche (in quanto l'accertamento della violazione amministrativa risaliva all'anno 2008) sia ove, al contrario, ne avesse accertato la regolarità (per essere trascorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella in data 5.4.2010 e la notifica della prima intimazione in data 17.6.2015). Il giudice dell'esecuzione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, in quanto le somme trattenute dal datore di lavoro erano già state versate al creditore, e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito, che veniva regolarmente instaurato dal (R.G. n. 3932/2019). In tale giudizio egli riproponeva le CP_1 stesse doglianze svolte nel procedimento di opposizione, oltre a chiedere la sospensione dell'esecutorietà della cartella n. 11720090042065901 e la riunione con altro procedimento di merito (R.G. n. 250/2020), che seguiva la fase di opposizione innanzi al giudice pagina 3 di 9 dell'esecuzione relativa al PPT n. 11720193220000098009 in procedimento di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72bis DPR n. 602 del 1973 con terzo pignorato sempre ATS Insubria, relativo alla stessa cartella esattoriale, in cui aveva riproposto CP_1 le questioni relative alla nullità della notifica della cartella di pagamento e delle intimazioni di pagamento e alla conseguente prescrizione del credito dopo l'iscrizione a ruolo.
2. Si costituiva in entrambi i giudizi che eccepiva la tardività della dedotta CP_3 omessa/inesistente notifica riguardante la regolarità formale del titolo esecutivo e, come tale, disciplinata dall'art. 617 c.p.c.; in ogni caso, contestava anche nel merito le deduzioni avversarie, sostenendo la validità delle notifiche del primo pignoramento, della cartella di pagamento e di tutte le intimazioni di pagamento. La convenuta riteneva anche che il termine per la prescrizione del credito fatto valere sarebbe divenuto, dopo la notifica della cartella esattoriale, decennale. ER evidenziava altresì che, anche a voler considerare la prescrizione quinquennale, questa non si sarebbe verificata, considerando altresì la sospensione per sei mesi del termine di prescrizione ex art. 1, comma 623, L. n. 147/2013.
3. Il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti all'udienza del 28.9.2021; con la successiva ordinanza dell'8.10.2021 respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 31.3.2023, a seguito del trattenimento della causa in decisione, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, II co. c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, , Controparte_2 litisconsorte necessario. Alla successiva “nuova prima udienza”, fissata “ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”, la difesa di depositava “documentazione relativa ai pagamenti eseguiti da a favore di CP_1 CP_1
e comunque alle trattenute conseguenti ai pignoramenti”, Parte_1 riservando “di produrla telematicamente con una nota illustrativa” di cui il giudice autorizzava il deposito telematico.
4. Con sentenza n. 460 del 2024 il Tribunale di Varese, dato atto della produzione ad opera del i una certificazione anagrafica del 6.5.2019, dalla quale risultava la sua residenza CP_1
a Gavirate, via al Lago n. 83 dal 15.3.2005 fino alla data di emissione del certificato, dichiarava la nullità della notifica del pignoramento n. 11720183220000080001 in quanto il primo tentativo di notifica non si era completato e, per quanto riguarda il secondo, l'ufficiale della riscossione, recatosi al suddetto indirizzo e accertato che il era irreperibile in CP_1 quel luogo, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Gavirate ex art. 143 c.p.c., ma non aveva descritto gli accertamenti compiuti per concludere che CP_1 era irreperibile all'indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica. Per quanto concerne la domanda di accertamento dell'estinzione del credito dopo l'iscrizione a ruolo e prima dei pignoramenti e la conseguente azione di ripetizione di indebito, il Tribunale respingeva la tesi di secondo cui, dopo la notifica della cartella CP_3 di pagamento, il termine di prescrizione sarebbe quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. in quanto non riteneva che l'emissione della cartella esattoriale, come sostenuto dall' comportasse una novazione oggettiva e soggettiva del credito. Riteneva inoltre Pt_1 che il credito per cui era stata emessa la cartella esattoriale si fosse estinto per prescrizione pagina 4 di 9 dopo l'iscrizione a ruolo, conclusione cui perveniva anche solo valorizzando la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento del 2015 e del 2016 (nn. 11720159003422055000 e 11720169001966079000) perché effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma senza che l'ufficiale della riscossione descrivesse gli accertamenti compiuti per concludere che CP_1 era irreperibile all'indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica. Il Tribunale non riteneva necessario esaminare le questioni relative alla validità della notifica della cartella di pagamento (apparentemente effettuata nel 2010) e delle notifiche delle intimazioni di pagamento successive al 2016 trattandosi di atti ricettizi che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, richiedevano la validità della relativa notifica. Il Tribunale respingeva infine la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal in CP_1 considerazione della tardività della produzione di cui all'udienza del 19.9.2023, consistente in documenti attestanti le varie trattenute sugli emolumenti da parte di ATS Insubria, oltre che la corresponsione ad il 21.11.2022, della somma di € 51.530,70 versata per CP_3 ottenere la cancellazione di ipoteca iscritta nel 2010 a suo danno e a favore dell'agente della riscossione, anche a garanzia di crediti diversi da quello riguardante la cartella esattoriale n. 11720090042065901.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello affidato a quattro distinti motivi. CP_3
Con i primi tre motivi l'appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la regolarità delle notifiche del pignoramento presso terzi n. 11720183220000080001 nonché delle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000. Nella prospettazione di del CP_3 tutto correttamente l'agente postale ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dal momento che, come risulta agli atti, il notificatore, recatosi all'indirizzo di Gavirate, via al Lago n. 83, non aveva reperito né altra persona abilitata a ricevere l'atto e, dopo aver CP_1 effettuato una ricerca anagrafica, aveva appreso dai registri che egli risultava formalmente residente sempre presso il predetto indirizzo, motivo per cui aveva provveduto alla notifica del citato atto per irreperibilità assoluta. Per l'appellante, che sul punto richiama Cass. n. 17807 del 9/9/2016, la richiesta di un'esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica non risponde ad alcuna previsione normativa;
ad ogni modo, l'effettuazione delle ricerche emergerebbe dalla locuzione riportata sulla cartolina ove si afferma che veniva effettuata la notifica “dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”. Con il quarto motivo di appello, rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha CP_3 ritenuto prescritto il diritto di credito, nonostante le interruzioni del termine prescrizionale portate dalle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000 e dal PPT n. 11720183220000080001, atti questi ritualmente notificati al contribuente. Nella prospettazione di l'azione di recupero crediti da parte dell' CP_3 CP_4
è soggetta a prescrizione decennale in forza dell'applicazione dell'art. 49 DPR
[...]
n. 602 del 1973 e degli artt. 17, 18, 19 e 20 D. Lgs. n. 46 del 1999. Con la formazione del ruolo e con la notifica della cartella di pagamento in cui esso si trasfonde, infatti, si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, inglobate in un unico credito a seguito della creazione del ruolo, per cui non dovrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, bensì all'ordinaria prescrizione per l'unico credito pagina 5 di 9 pecuniario nel quale sono confluite le singole voci, con l'unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella. A sostegno di tale tesi interpretativa, richiama il disposto degli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. CP_3
112 del 1999, che confermerebbero l'individuazione del termine di dieci anni per la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'ente della riscossione.
6. Si è costituito in giudizio il il quale, oltre a chiedere il rigetto dell'appello CP_1 avversario, ha proposto appello incidentale. Con il primo motivo, viene domandato l'accoglimento della “domanda restitutoria/risarcitoria proposta da e relativa a tutte le somme Controparte_1 ricevute e/o pignorate in esazione della cartella opposta”. Nella prospettazione di la sentenza è contraddittoria nella misura in cui ha dichiarato CP_1 prescritto il credito esposto nella cartella esattoriale e, al contempo, ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito. La produzione documentale autorizzata all'udienza del 19.9.2023 e, in particolare, il documento datato 21.11.2022, è prova scritta dell'incasso da parte di delle somme dovute in relazione alla cartella opposta nonché prova della CP_3 cancellazione dell'ipoteca iscritta in ragione dell'avvenuto pagamento da parte del CP_1 in favore di del complessivo importo di € 51.530,70. È sì vero che il documento non CP_3 specifica quale somma sia stata imputata alla cartella di causa, ma attesta comunque la
“regolarizzazione di tutte le cartelle di pagamento oggetto di iscrizione ipotecaria”, per cui anche di quella identificata al n. 11720090042065901, il cui valore, per quanto non specificato nella quietanza, era in ogni caso noto, in quanto riportato nell'estratto di ruolo agli atti (doc. 3 nei procedimenti RGE 431/2019 e RGE 786/19) e pari, alla data dell'8.04.2019, all'importo di € 50.975,35. La circostanza che l'ipoteca sia stata iscritta anche a garanzia della cartella oggetto di impugnazione emerge dalla documentazione versata in atti da controparte (cfr. comunicazione del 30.11.2010 di avvenuta iscrizione di ipoteca, anche con riferimento alla cartella n. 11720090042065901 sub doc. 14 – fascicolo R.G. n. 3932/2019). CP_3
Tale produzione documentale non è tardiva, perché avvenuta in formato cartaceo all'udienza del 19.9.2023 che, come risulta dall'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 4.4.2023, era in realtà “nuova prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”, e mediante deposito telematico il 25.9.2023, debitamente autorizzato dal giudice1. Peraltro, non sarebbe stato possibile al produrre prima l'intera documentazione perché, nel corso del CP_1 processo, aveva continuato l'attività di prelievo forzoso, tant'è che al momento del CP_3 primo trattenimento della causa in decisione (27.9.22), le somme trattenute ammontavano complessivamente ad € 17.842,48, mentre alla data della “nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c.” erano pari ad € 73.273,18. sebbene richiesta, non aveva mai fornito CP_3 documentazione adeguata e, solo in data 14.5.24, aveva rilasciato specifica documentazione relativa ai soli pagamenti imputati alla cartella impugnata, pari a € 59.657,58 (doc. 2 fascicolo di secondo grado). CP_1
Con il secondo motivo, reitera la sua domanda di accertamento della nullità della CP_1 cartella n. 11720090042065901 per nullità e/o inesistenza della notifica, effettuata ai sensi 1 come si legge nel relativo verbale: “Il giudice autorizza il deposito telematico di copia della documentazione oggi prodotta con nota che dovrà soltanto illustrare il contenuto”. pagina 6 di 9 dell'art 143 c.p.c. seppur tale modalità sia prevista solo nel caso di irreperibilità assoluta, domanda non esaminata dal primo giudice, essendo comunque maturata la prescrizione quinquennale dopo l'iscrizione a ruolo. Con il terzo e ultimo motivo, infine, chiede l'accertamento della illegittimità dei CP_1 pignoramenti, in esazione della cartella impugnata, per violazione dell'art. 50 DPR n. 602 del 1973, domanda sulla quale il Tribunale non si è pronunciato.
7. Questo Collegio ritiene l'appello principale infondato.
7.1 Quanto ai primi tre motivi di impugnazione, il Tribunale ha del tutto correttamente escluso la validità delle notifiche del pignoramento presso terzi n. 11720183220000080001 e delle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000. In particolare, risulta dal doc. 7 (prodotto da nel giudizio RG n. 3932/2019 – PPT CP_3
Notifiche CTB), ed è stato con precisione ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata, che il primo tentativo di notifica del pignoramento non si sia perfezionato: l'agente della riscossione ha dato atto di essersi recato il 14.9.2018 presso la residenza di a Gavirate, via al Lago n. 83, di non aver trovato il destinatario della notifica o CP_1 possibili consegnatari, di aver affisso il prescritto avviso sulla porta dell'abitazione, di aver depositato l'atto da notificare presso la casa comunale di Gavirate, ma di non aver consegnato la raccomandata informativa perché il destinatario era “sconosciuto” al suddetto indirizzo con restituzione del plico al mittente, senza previamente depositarlo nell'ufficio postale. Il secondo tentativo di notifica del pignoramento in data 16.10.2019 - così come i tentativi di notifica delle intimazioni di pagamento n. 11720159003422055000 e n. 11720169001966079000 rispettivamente in data 17.6.2015 e 13.6.2016 - è invalido perché effettuato sul presupposto dell'irreperibilità del nella sua residenza, dunque ai sensi CP_1 dell'art. 143 c.p.c., senza che l'ufficiale della riscossione abbia descritto gli accertamenti che ha compiuto per concludere che il destinatario era irreperibile all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico. La giurisprudenza, ai fini del ricorso alla notifica ex art 143 c.p.c., ritiene infatti che la condotta del notificante vada valutata secondo ordinaria diligenza e buona fede per cui, se da una parte non può sostanziarsi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto atteggiarsi idonea all'assunzione di notizie necessarie per effettuare la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., magari sostenendo spese non lievi e lunghe attese, dall'altra il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato unicamente alle risultanze di una certificazione anagrafica, perché presuppone che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espressamente conto (cfr. Cass. civ., Sez. V, 25/10/2024, n. 27699; Cass. civ., Sez. III, 16/12/2021 n. 40467). Non è pertanto sufficiente una generica indicazione, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, rimanendo diversamente incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità.
7.2 Quanto al quarto motivo del gravame principale, deve essere respinta la tesi sostenuta da secondo cui la prescrizione sarebbe decennale. CP_3
La normativa richiamata da risulta inconferente in quanto relativa a crediti tributari né CP_3 si può ritenere che con la notifica della cartella di pagamento si determini un effetto novativo pagina 7 di 9 dal punto di vista oggettivo e soggettivo, perché l'agente della riscossione, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è adiectus solutionis causa e la cartella di pagamento ha ad oggetto lo stesso credito per il quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo: le somme relative agli interessi e al compenso per l'attività di riscossione sono accessori. L'art. 28 L. n. 689 del 1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, che si pone come fonte della obbligazione. Prima del secondo pignoramento (regolarmente notificato al il 5.9.2019) il credito si CP_1
è prescritto, considerando che tra la notifica della cartella esattoriale, che sostiene CP_3 avvenuta nel 2010, e le intimazioni di pagamento n.11720159003422055000, n.11720169001966079000 e n. 11720189001945526000, sono decorsi più di cinque anni.
8. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, deve invece essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal che ha fornito prova dell'incasso da parte di CP_1 delle somme di cui al pignoramento presso terzi n. 11720183220000080001. CP_3
Sul punto, la documentazione prodotta all'udienza del 19.9.2023 non può essere ritenuta tardiva in quanto, come risulta dall'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per integrazione del contraddittorio, emessa il 31.3.2023, il giudice aveva fissato “la nuova prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il 19 settembre 2023, ore 11.00”. In particolare, il documento rubricato in elenco come “bonifico e quietanza estinzione ipoteca” e depositato dalla difesa in via telematica, su espressa autorizzazione del CP_1 giudice, il 22.9.2023, documento emesso il 21.11.2022 e firmato dall'agente della riscossione della PR di Varese , attesta l'avvenuta regolarizzazione Persona_1
“di tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione ipotecaria n. repertorio P.I. 17707/117 del 04/11/2010 (R.G. 19764 - R.P. 4657)”, oltre a dare atto dell'avvio delle pratiche per la relativa cancellazione presso la Conservatoria di Varese. All'attestazione risulta allegato l'estratto del conto corrente n. 130/0010369 presso la Banca Popolare di Sondrio che riporta l'emissione di un assegno circolare in favore di Agenzia delle Entrate- Riscossione dell'importo di € 51.530,70. È ben vero che tale documento, come sottolineato dal Tribunale, non indica specificatamente l'avvenuto pagamento dell'importo di cui alla cartella n. 11720090042065901, ma attesta la regolarizzazione di tutte le cartelle relative a quella specifica iscrizione ipotecaria (P.I. 17707/117 del 4.11.2010 R.G. 19764 - R.P. 4657): dal doc. 14 fascicolo di primo CP_3 grado (“Comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca”), si evince tuttavia che tale iscrizione risulta essere relativa anche alla cartella n. 11720090042065901 per un valore di
€ 40.777,67 (€ 33.976,50 per sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981 Controparte_5
+ € 6.795,67 Magg. rit. pagamento) e, alla data dell'8.4.1019, di € 50.975,35 (cfr.
[...] estratto di ruolo agli atti prodotto come all. 3 nel procedimento R.G. n. 431/2019). Tale ultimo importo, risultante dalla documentazione ritualmente versata in atti, deve pertanto essere restituito da come da domanda svolta da quest'ultimo in via CP_6 subordinata. Non può invece essere accolta la domanda di restituzione del maggior importo di € 59.657,58, svolta da in sede di precisazione delle conclusioni del presente CP_1 pagina 8 di 9 giudizio, perché basata sull'attestazione di pagamento rilasciata da il 14.05.24 e CP_3 prodotta solo in sede di comparsa di costituzione nel presente giudizio. Tale documentazione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avendo ad oggetto pagamenti avvenuti dal 2018 al 2022 e non essendovi in atti la prova del fatto che, come prospettato dal sarebbe CP_1 stata tempestivamente richiesta ad senza ottenere risposta. CP_3
Gli ulteriori motivi di appello incidentale devono ritenersi assorbiti dalla decisione sul primo motivo di gravame.
9. In base al principio di soccombenza, va disposta ex art. 91 c.p.c. la condanna di al CP_3 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022) per il primo grado e, quanto al presente, secondo i parametri medi (per la fase di studio, quella introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 460/2024, emessa in data 30.4.2024, depositata in data 2.5.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla restituzione nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 50.975,35;
[...]
3. condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al primo grado, in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale e, quanto al presente grado, in € 1.138,50 per spese e in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9