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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17056 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa IA Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 48055/2023 pervenuta all'udienza del 9 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
IA
APPELLANTE
E con sede legale in Roma, Via Achemenide 67, contumace Controparte_1
APPELLATA
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Irma De Robbio Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8779/2023 depositata il 31 marzo 2023 – RCA – modello CAI
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , va rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria , quanto al ristoro dei danni materiali, proposta dalla Parte_1
quale cessionaria del credito risarcitorio da sinistro stradale, in relazione al sinistro occorso in data
18 novembre 2021 tra il veicolo Wv Polo tg 30 (di proprietà di , Controparte_3 cedente il credito) e l'autocarro AT EC tg 93 , di proprietà di e assicurato Controparte_1
per la RCA con , il cui conducente , procedendo in retromarcia sulla Via Domenico CP_2
Sfondrini in Roma, andava ad urtare la Polo regolarmente parcheggiata su detta via;
2) il GDP ha rigettato la domanda risarcitoria , osservando che del sinistro -come fatto storico- non erano emersi riscontri oggettivi all'esito della espletata istruttoria, non essendo stato redatto alcun rapporto di Autorità eventualmente intervenute , e che il modello CAI (privo del grafico dell'incidente, del nominativo dei testimoni oculari e della indicazione del punto della Via Sfondrini ove si sarebbe verificato l'incidente ), seppur sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti,
è suscettibile di essere apprezzato liberamente dal giudice , e che non è opponibile all'assicuratore quando il modello medesimo venga sottoscritto dal conducente (non proprietario) del veicolo assicurato per la RCA;
3) la quale cessionaria del credito risarcitorio Parte_1
sorto originariamente in capo a , ha interposto gravame nel rispetto del Controparte_3 termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza pubblicata il 31 marzo 2023 – notifica dell'atto di citazione in appello eseguita il 25 ottobre 2023 e iscrizione a ruolo in pari data, tenuto conto altresì della sospensione dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto) e dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo posto in condizione il Giudice di appello di avere adeguata contezza delle criticità del percorso logico- motivazionale seguito dal GDP;
4) parte appellante, pur avendo fatto acquiescenza al capo di sentenza che ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo al cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale , ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal GDP, che aveva condotto alla affermazione che l'an debeatur non era stato provato;
ha poi dedotto che non era stata valorizzata la ammissione di responsabilità del conducente del veicolo che aveva determinato la collisione, come contenuta nel modello CAI;
che inoltre il GDP non aveva disposto la CTU per la quantificazione dei danni materiali;
che infine le spese di lite del primo grado del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in toto;
ha concluso perché,in riforma della impugnata sentenza, fossero condannati i convenuti in via solidale al ristoro dei danni materiali e al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale per il sinistro del 18.11.2021 , il tutto previa affermazione della esclusiva responsabilità del proprietario dell'autocarro AT EC, . Controparte_1 Contumace , sebbene ritualmente evocata in giudizio, si è costituita Controparte_1 [...]
, la quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità del gravame ai sensi dell' CP_2
art. 342 c.p.c. ; nel merito ha contestato i motivi di gravame avversari, instando per la integrale conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto , osserva il Tribunale , quanto alla dinamica del sinistro e all'an debeatur , che non risulta prodotto alcun rapporto della Autorità ma unicamente il modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) – peraltro incompleto in relazione alla rappresentazione grafica del sinistro e alla indicazione del punto d'urto- sottoscritto da entrambi i conducenti.
L'art. 143 Cod. Ass. prevede che “quando il modulo (CAI , n.d.r.) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume ,salvo prova contraria da parte dell' impresa di assicurazione , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
La valenza confessoria- rispetto ai conducenti coinvolti nel sinistro- del modello CAI è quindi subordinata alla sottoscrizione dei due conducenti;
nel caso in esame , tuttavia , il conducente che ebbe a sottoscrivere il modello CAI, non è proprietario dell'autocarro AT EC , con l'ulteriore corollario che l'ammissione di responsabilità contenuta nel modello CAI non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente , ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 terzo comma c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è , per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (SSUU 10311/2006; Cass. Civ. 11595/2010) .
Il modello CAI , sottoscritto dal conducente, non è dunque opponibile all'assicuratore del proprietario del veicolo asseritamente responsabile della collisione.
Di tali principi il primo Giudice ha fatto corretta applicazione.
Va inoltre evidenziato che non risultano testi oculari del sinistro, per non essere stati indicati né nel modello CAI né nella lettera di costituzione in mora inviata all'assicuratore . CP_2
Del tutto legittimi si appalesano dunque i rilievi del primo Giudice sulla mancanza di riscontri probatori in merito al sinistro , inteso come fatto storico;
la mancata ammissione di CTU volta alla quantificazione dei danni costituisce comportamento del tutto coerente e conseguente all'accertamento da parte del GDP del non raggiungimento della prova dell'an debeatur;
del pari del tutto coerente si appalesa la pronuncia di condanna della società attrice alla refusione delle spese di lite in favore della Compagnia, avendo il primo Giudice fatto applicazione del generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Per le considerazioni che precedono l'appello è infondato e va, dunque, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza gravata .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00, tenuto conto della somma domandata a titolo di risarcimento).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore della parte appellata costituita , che si liquidano in € 2552,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa IA Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 48055/2023 pervenuta all'udienza del 9 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
IA
APPELLANTE
E con sede legale in Roma, Via Achemenide 67, contumace Controparte_1
APPELLATA
, difesa giusta delega in atti dall' Avv. Irma De Robbio Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8779/2023 depositata il 31 marzo 2023 – RCA – modello CAI
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata costituita nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , va rilevato ancora in via preliminare che : 1) la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria , quanto al ristoro dei danni materiali, proposta dalla Parte_1
quale cessionaria del credito risarcitorio da sinistro stradale, in relazione al sinistro occorso in data
18 novembre 2021 tra il veicolo Wv Polo tg 30 (di proprietà di , Controparte_3 cedente il credito) e l'autocarro AT EC tg 93 , di proprietà di e assicurato Controparte_1
per la RCA con , il cui conducente , procedendo in retromarcia sulla Via Domenico CP_2
Sfondrini in Roma, andava ad urtare la Polo regolarmente parcheggiata su detta via;
2) il GDP ha rigettato la domanda risarcitoria , osservando che del sinistro -come fatto storico- non erano emersi riscontri oggettivi all'esito della espletata istruttoria, non essendo stato redatto alcun rapporto di Autorità eventualmente intervenute , e che il modello CAI (privo del grafico dell'incidente, del nominativo dei testimoni oculari e della indicazione del punto della Via Sfondrini ove si sarebbe verificato l'incidente ), seppur sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti,
è suscettibile di essere apprezzato liberamente dal giudice , e che non è opponibile all'assicuratore quando il modello medesimo venga sottoscritto dal conducente (non proprietario) del veicolo assicurato per la RCA;
3) la quale cessionaria del credito risarcitorio Parte_1
sorto originariamente in capo a , ha interposto gravame nel rispetto del Controparte_3 termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza pubblicata il 31 marzo 2023 – notifica dell'atto di citazione in appello eseguita il 25 ottobre 2023 e iscrizione a ruolo in pari data, tenuto conto altresì della sospensione dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto) e dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. , avendo posto in condizione il Giudice di appello di avere adeguata contezza delle criticità del percorso logico- motivazionale seguito dal GDP;
4) parte appellante, pur avendo fatto acquiescenza al capo di sentenza che ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo al cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale , ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal GDP, che aveva condotto alla affermazione che l'an debeatur non era stato provato;
ha poi dedotto che non era stata valorizzata la ammissione di responsabilità del conducente del veicolo che aveva determinato la collisione, come contenuta nel modello CAI;
che inoltre il GDP non aveva disposto la CTU per la quantificazione dei danni materiali;
che infine le spese di lite del primo grado del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in toto;
ha concluso perché,in riforma della impugnata sentenza, fossero condannati i convenuti in via solidale al ristoro dei danni materiali e al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale per il sinistro del 18.11.2021 , il tutto previa affermazione della esclusiva responsabilità del proprietario dell'autocarro AT EC, . Controparte_1 Contumace , sebbene ritualmente evocata in giudizio, si è costituita Controparte_1 [...]
, la quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità del gravame ai sensi dell' CP_2
art. 342 c.p.c. ; nel merito ha contestato i motivi di gravame avversari, instando per la integrale conferma della sentenza impugnata .
Ciò posto , osserva il Tribunale , quanto alla dinamica del sinistro e all'an debeatur , che non risulta prodotto alcun rapporto della Autorità ma unicamente il modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) – peraltro incompleto in relazione alla rappresentazione grafica del sinistro e alla indicazione del punto d'urto- sottoscritto da entrambi i conducenti.
L'art. 143 Cod. Ass. prevede che “quando il modulo (CAI , n.d.r.) sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume ,salvo prova contraria da parte dell' impresa di assicurazione , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
La valenza confessoria- rispetto ai conducenti coinvolti nel sinistro- del modello CAI è quindi subordinata alla sottoscrizione dei due conducenti;
nel caso in esame , tuttavia , il conducente che ebbe a sottoscrivere il modello CAI, non è proprietario dell'autocarro AT EC , con l'ulteriore corollario che l'ammissione di responsabilità contenuta nel modello CAI non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente , ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice , dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 terzo comma c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è , per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (SSUU 10311/2006; Cass. Civ. 11595/2010) .
Il modello CAI , sottoscritto dal conducente, non è dunque opponibile all'assicuratore del proprietario del veicolo asseritamente responsabile della collisione.
Di tali principi il primo Giudice ha fatto corretta applicazione.
Va inoltre evidenziato che non risultano testi oculari del sinistro, per non essere stati indicati né nel modello CAI né nella lettera di costituzione in mora inviata all'assicuratore . CP_2
Del tutto legittimi si appalesano dunque i rilievi del primo Giudice sulla mancanza di riscontri probatori in merito al sinistro , inteso come fatto storico;
la mancata ammissione di CTU volta alla quantificazione dei danni costituisce comportamento del tutto coerente e conseguente all'accertamento da parte del GDP del non raggiungimento della prova dell'an debeatur;
del pari del tutto coerente si appalesa la pronuncia di condanna della società attrice alla refusione delle spese di lite in favore della Compagnia, avendo il primo Giudice fatto applicazione del generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Per le considerazioni che precedono l'appello è infondato e va, dunque, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza gravata .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00, tenuto conto della somma domandata a titolo di risarcimento).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore della parte appellata costituita , che si liquidano in € 2552,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri