Articolo 18 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 17Articolo 19
Versione
5 gennaio 1972
Art. 18. (Comunicazione della sentenza)

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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