Art. 18. (Comunicazione della sentenza)
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.