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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FULCERI PATRIZIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GALLI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza parziale Tribunale di Livorno n. 53/2021 (r.g. n. 2060/20), cui seguiva sentenza definitiva in data 4.1.2022 con previsione, inter alia, delle modalità di affido, collocazione e frequentazione genitori/figlio in relazione al minore
, nato il [...], e tenuto conto delle vicende occorse anche in R_ pendenza del procedimento di divorzio, dando atto della trasferimento del figlio presso l'abitazione della madre a partire dal febbraio del 2023 e degli
1 scarsissimi rapporti intrattenuti da col padre, medio tempore trasferitosi a R_
Salerno e dunque della necessità di rivedere la condizioni di affidamento del minore e quelle di collocazione dello stesso, con ricorso depositato in data
13/06/2023 la signora evocava in causa il signor Parte_1 CP_1
per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Valutate altresì le
[...] rispettive condizioni economiche patrimoniali, la ricorrente concludeva per sentir “-accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento prevalente presso la Persona_2 Parte_1 stessa nella casa familiare a lei assegnata in Livorno, Via del Littorale n. 93;
IC starà con il padre per un massimo di 7 giorni consecutivi al mese: il sig. CP_1 comunicherà entro il 28 del mese precedente i giorni in cui potrà essere a Livorno e trattenersi con il figlio;
in alternativa, vedrà il padre un fine setti-mana ogni R_ due mesi ( dal venerdì alla domenica sera) recandosi a Salerno, compatibilmente agli impegni scolastici: il sig. dovrà comunicare anche in questo caso entro il giorno CP_1
28 di ciascun mese alla madre, quanto terrà il minore presso di sé;
-durante il periodo delle vacanze natalizie potrà trascorrere una settimana con il R_ padre;
-durante il periodo delle vacanze pasquali potrà trascorrere tre gg con il padre;
R_
-durante il periodo estivo potrà trascorrere 14 gg, anche consecutivi nei mesi di R_ luglio e agosto con il padre, anche nel luogo di residenza del padre;
-le spese per i trasferimenti del minore dal padre (da Livorno a Salerno e viceversa) dovranno essere a carico di quest'ultimo;
-disporre monitoraggio sulle condizioni di vita e sociali del minore da parte dei Servizi per un tempo predeterminato, oltreché per la realizzazione di eventuali interventi di sostegno per il minore solo in caso di necessità;
- il verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 800,00 oltre ISTAT CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
-le spese straordinarie, tra cui dovranno contemplarsi espressamente le spese per il mantenimento e accudimento dell'animale d'affezione di (cane KY siberiano) R_ comprese le spese per eventuali collocamenti provvisori dell'animale in pensione, saranno divise al 50% tra i genitori: il tutto secondo le indicazioni e le modalità di cui alle Linee Guida del CNF da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Le spese di vestiario di poco conto sono ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio dell'alternanza; un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
le spese di trasporto come detto, saranno a carico del CP_1
Con condanna del resistente alle spese del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il signor contestando la domanda CP_1 proposta, offrendo una diversa prospettazione delle complesse vicende familiari e personali sin dall'epoca della risalente separazione tra le parti, con
2 ogni conseguente impatto sul minore e sulle relazioni di con ciascuno R_ dei genitori e concludendo per sentir accogliere le conclusioni che si riportano:
“a)Affidamento del figlio minore in via condivisa, con collocamento presso la R_ madre;
pertanto entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa su e qualsiasi decisione potrà essere presa, nel suo R_ esclusivo interesse dagli stessi, previo concertazione.
b)Frequentazione genitori-figlio: tenuto conto del mutamento delle condizioni economiche reddituali e lavorative delle parti, in via principale e in ossequio a ciò che il
Tribunale riterrà di preminente interesse del minore, stabilire che la frequentazione padre-figlio possa essere calendarizzata, in adesione alle richieste della signora
come segue: un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, salvo Pt_1 diversa e più ampia possibilità di visita, nel periodo invernale scolastico. In estate
potrà trascorrere con il padre periodi più ampi, tenuto conto della assenza R_ dell'impegno scolastico, un mese o anche i tre mesi estivi ininterrottamente, secondo gli impegni e i desiderata di . Durante le vacanze scolastiche il figlio trascorrerà R_ le festività e le vacanze equamente ripartendole fra i genitori, pertanto, tenuto conto che per il Natale il minore avrà due settimane di vacanza, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno, per un periodo ininterrotto di sette giorni. Lo stesso principio andrà applicato per le vacanze di Pasqua.
In ipotesi si chiede all'adito Tribunale di voler valutare la possibilità di una alternanza settimanale che consenta una frequentazione padre-figlio e madre-figlio paritaria, con alternanza dei genitori nella casa familiare, non avendo il sig. altra CP_1 disponibilità abitativa su Livorno. c)Il contributo al mantenimento ordinario di R_ potrà essere stabilito nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, tenuto conto di quanto sopra esposto;
resta fermo che i periodi in cui deciderà di R_ stare ininterrottamente dal padre (mesi estivi) il mantenimento sarà di tipo diretto. In ipotesi di accoglimento della domanda di frequentazione a settimane alternate nella casa familiare, il contributo al mantenimento del minore sarà di tipo diretto secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore
d)Regime delle spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e seguiranno per modalità di decisione della spesa, natura e modalità di rimborso le linee guida CNF, anche in relazione agli spostamenti di da Livorno a Salerno. R_
Vinte le spese o tenuto conto delle rispettive domande e dell'interesse del minore sotteso alle rispettive domande, spese quantomeno compensate.”.
All'udienza di comparizione e alle udienze fissate in prosieguo, intervenuta sempre la sola signora venivano formulate ipotesi transattive di cui Pt_1 le parti riservavano volta per volta l'esame. Non riuscita, infine, la composizione bonaria della controversia veniva acquisita relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, affidatari del ragazzo e ai quali R_ esprimeva le proprie determinazioni, non presentandosi poi all'udienza fissata
3 per il suo ascolto;
la causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 3.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. previo deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
Nelle more del giudizio, nel luglio 2024, la signora epositava ricorso Pt_1 urgente ex art. 337 ter comma 3 c.c. e 473-bis .38 cpc in ragione del diniego del signor quanto ad una vacanza studio di una settimana in America con CP_1 la scuola già in precedenza autorizzata dal padre, a soli 7 giorni dalla partenza:
l'autorizzazione veniva resa inaudita altera parte, e poi confermata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Con le note del 31.1.2025 nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva come di seguito:
“a) -accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento prevalente presso la Persona_2 Parte_1 stessa nella casa familiare che resterà a lei assegnata in Livorno, Via del Littorale n. 93;
IC, anche recependo le richieste del resistente, vedrà il padre un fine settimana ogni due mesi (dal venerdì alla domenica sera) recandosi a Salerno, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi dello stesso e/o anche a cadenza mensile, recandosi il padre a Livorno per trattenersi con il figlio: il sig. dovrà in ogni caso CP_1 comunicare entro il giorno 28 di ciascun mese alla madre quanto terrà il minore presso di sé;
-durante il periodo delle vacanze natalizie potrà trascorrere una settimana con il R_ padre, previo concerto dei giorni, secondo criterio dell'alternanza quanto al giorno di
Natale;
-durante il periodo delle vacanze pasquali potrà trascorrere tre gg con il padre R_ previo concerto tra i genitori e secondo criterio dell'alternanza quanto al giorno di
Pasqua; -durante il periodo estivo potrà trascorrere almeno 14 gg, anche R_ consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto con il padre, anche nel luogo di residenza del padre, salvo diversa intesa preventiva tra i genitori;
il cane di proprietà del di razza HU e animale d'affezione di seguirà il ragazzo in caso CP_1 R_ di soggiorno presso il padre per periodi superiori ai tre giorni;
-le spese per i trasferimenti del minore dal padre (da Livorno a Salerno e viceversa) e per la visita al minore da parte del padre a Livorno saranno a carico di quest'ultimo;
- il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 900,00 oltre CP_1 incremento ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie, tra cui dovranno contemplarsi espressamente le spese per il mantenimento e accudimento degli animali d'affezione di (tra cui il cane KY R_ siberiano di proprietà del sig. e comprese le spese per eventuali collocamenti CP_1 provvisori dell'animale in pensione nel caso in cui l'animale non segua il minore nei suoi trasferimenti presso il padre o durante i periodi di assenza e/o di impossibilità per la ad accudirlo in occasione delle sue ferie anche da trascorrere con il minore Pt_1
4 , saranno divise al 50% tra i genitori: il tutto secondo le indicazioni e le modalità di cui alle Linee Guida del CNF da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Le spese di vestiario ordinarie sono ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio dell'alternanza; un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
le spese di trasferimento di per e da Salerno saranno a carico esclusivo del R_ CP_1
Con condanna del resistente alle spese e onorari del giudizio.”.
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“a)Affidare del figlio minore - ormai prossimo alla maggiore età - in via R_ condivisa, con collocamento presso la madre;
pertanto entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa su e R_ qualsiasi decisione potrà essere presa, nel suo esclusivo interesse dagli stessi, previa concertazione.
b)Frequentazione genitori-figlio: tenuto conto del mutamento delle condizioni economiche reddituali e lavorative delle parti, in via principale e in ossequio a ciò che il
Tribunale riterrà di preminente interesse del minore, stabilire che la frequentazione padre-figlio possa essere calendarizzata, in adesione alle richieste della signora
come segue: un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, salvo Pt_1 diversa e più ampia possibilità di visita, nel periodo invernale scolastico. In estate
potrà trascorrere con il padre periodi più ampi, tenuto conto della assenza R_ dell'impegno scolastico, un mese o anche i tre mesi estivi ininterrottamente, secondo gli impegni e i desiderata di . Durante le vacanze scolastiche il figlio trascorrerà R_ le festività e le vacanze equamente ripartendole fra i genitori, pertanto, tenuto conto che per il Natale il minore avrà due settimane di vacanza, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno, per un periodo ininterrotto di sette giorni. Lo stesso principio andrà applicato per le vacanze di Pasqua.
In ipotesi si chiede all'adito Tribunale di voler valutare la possibilità di una alternanza settimanale che consenta una frequentazione padre-figlio e madre-figlio paritaria, con alternanza dei genitori nella casa familiare, non avendo il sig. altra CP_1 disponibilità abitativa su Livorno.
c)Il contributo al mantenimento ordinario di potrà essere stabilito nella misura R_ che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, tenuto conto di quanto sopra esposto;
resta fermo che i periodi in cui deciderà di stare ininterrottamente dal R_ padre (mesi estivi) il mantenimento sarà di tipo diretto. In ipotesi di accoglimento della domanda di frequentazione a settimane alternate nella casa familiare, il contributo al mantenimento del minore sarà di tipo diretto secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore o in ipotesi, con il raggiungimento della maggiore età, ormai prossimo (maggio) il mantenimento eventualmente previsto potrà essere versato direttamente a sue mani.
5 d)Regime delle spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e seguiranno per modalità di decisione della spesa, natura e modalità di rimborso le linee guida CNF, anche in relazione agli spostamenti di da Livorno a Salerno. R_
Vinte le spese o tenuto conto delle rispettive domande e dell'interesse del minore sotteso alle rispettive domande, spese quantomeno compensate.”
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1. Osserva preliminarmente il Collegio che il figlio delle parti, PE
, nato il [...], è medio tempore divenuto maggiorenne, ciò che
[...] determina in questa sede la cessazione della materia del contendere quanto alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di frequentazione.
2. Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente presso la quale ormai da alcuni anni il ragazzo, attualmente appena maggiorenne, ma non economicamente indipendente in quanto ancora studente alla scuola superiore, vive stabilmente, con continuità, e senza significativi periodi di permanenza presso il padre.
Come anche relazionato dal Servizio Sociale in data 4.6.2024, ha riferito R_ che ultimamente lui e il padre non vanno molto d'accordo ma che non ne vuole parlare, che vuole vedere il padre quando gli va e che non vuole un calendario di visite fatto dal
Giudice […]”.
La circostanza della stabile permanenza del ragazzo presso la madre è del resto pacifica tra le parti, rappresentando un elemento sopravvenuto del tutto significativo rispetto alla pronuncia di divorzio (essendo in quella fase stata prevista una collocazione prevalente di in Livorno presso la madre, ma R_ con articolato e ampio calendario di frequentazione tra il padre e il figlio minorenne, calendario non rispettato).
3. Quanto al contributo al mantenimento, vi è in questa sede da rilevare che la signora ha chiesto confermarsi il contributo al mantenimento del Pt_1 figlio già disposto in sede di divorzio, pari ad euro 900,00 mentre il signor ha chiesto la determinazione del contributo da lui dovuto nella “[…] CP_1 misura che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, tenuto conto delle modifiche intervenute successivamente alla pronuncia di divorzio con riguardo alla propria situazione personale e reddituale e ferma restando la richiesta che “i periodi in cui
deciderà di stare ininterrottamente dal padre (mesi estivi) il mantenimento sarà R_ di tipo diretto […]” e che con il “raggiungimento della maggiore età, ormai prossimo
(maggio) il mantenimento eventualmente previsto potrà essere versato direttamente a sue mani”.
6 3.1. Osserva il Tribunale che pur valutando la significativa modifica delle situazioni fattuali da porre a fondamento della decisione, deve essere in questa sede confermato l'importo del contributo al mantenimento del minore da porre a carico del padre.
Va in primo luogo considerato che permane tra le parti vi è una evidente disparità reddituale e patrimoniale.
3.1.1. La signora ha incrementato il proprio reddito da lavoro Pt_1 dipendente essendo dopo il divorzio tornata al lavoro full time, con conseguente retribuzione mensile passata da € 900,00 ad € 1700,00 al mese. La ricorrente non ha peraltro ulteriori introiti mensili, non ha proprietà immobiliari ed è gravata (salvi gli accordi tempo per tempo assunti tra il e la madre, proprietaria dell'appartamento già casa familiare e ai quali CP_1 appare comunque formalmente estranea la signora dal pagamento Pt_1 del canone di locazione in favore della madre dell'ex marito per € 300,00 al mese. L'importo percepito dalla signora in esito al pignoramento Pt_1 presso terzi operato sulla pensione del non può essere considerato CP_1 reddito aggiuntivo della ricorrente rappresentando arretrati del contributo al mantenimento già dovuto dal signor e non corrisposto negli anni. CP_1
Vi è poi da considerare che, rispetto al momento di definizione della causa di divorzio e dunque alle previsioni della suddetta sentenza, il carico familiare della signora si è certamente decisamente incrementato essendo Pt_1 ormai stabilmente presso la madre, non avendo negli ultimi anni il R_ ragazzo trascorso nemmeno il periodo estivo presso il padre. Ne conseguono – peraltro a fronte di incostanti e minori pagamenti di quanto disposto a titolo di contributo al mantenimento del figlio – uscite mensili nell'interesse del minore
(v. documenti depositati in atti), anche incrementatesi in ragione dell'età del figlio e tutte gravanti sulla ricorrente e ciò anche a fronte del mancato consenso espresso dal padre con riguardo ad alcune spese che, se pur di natura straordinaria (quali ad esempio quelle relative alla palestra), rappresentano al tempo stesso un'esigenza di benessere e socialità del figlio tale da non poter essere considerare meramente voluttuarie.
Va poi ulteriormente osservato, quale circostanza decisamente rilevante al fine del decidere in merito all'importo del contributo al mantenimento, che è rimasto nella effettiva disponibilità della signora il cane (di razza Pt_1 husky siberiano) di proprietà del signor , animale di affezione del CP_1 minore, che la madre non vuole allontanare dal ragazzo ma che comporta significativi oneri economici che negli anni hanno gravato esclusivamente sulla ricorrente anche con l'effetto di limitarne la mobilità.
7 3.1.2. Quanto alla posizione del signor il medesimo appare CP_1 possedere – anche alla luce della documentazione reddituale depositata peraltro solo in allegato alla comparsa conclusionale – ancora oggi, parametrata la situazione attuale a quella sussistente all'epoca del divorzio, una assai significativa capacità reddituale ed economica.
Già determinatasi al momento della sentenza del 2022 la vicenda successoria del padre del resistente (che ha reso il medesimo proprietario pro quota con il fratello e la madre di vari beni immobili e mobili, derivanti dalla successione del padre, per un valore complessivo netto di € 1.200.000,00 più di altri beni immobili in Roma e Abetone) e già all'epoca stipulato il contratto preliminare di acquisto di un immobile a Salerno, con accensione di mutuo con una rata di circa € 760 al mese (vedi quanto argomentato sul punto nella sentenza in atti), appare invece in questa sede rilevante l'esame dell'ultima denuncia dei redditi prodotta dal resistente in allegato alla conclusionale.
Tale documento consente di riscontrare la mancanza di un significativo calo rispetto all'anno precedente, emergendo piuttosto una leggera flessione dei redditi dipendenti e pensionistici, che tuttavia, secondo il Tribunale, non immuta la capacità reddituale dell'obbligato.
Come infatti appare documentalmente, mentre la denuncia dei redditi anno
2022, per i redditi 2021, delinea un imponibile di euro 121.522,00, la denuncia dei redditi 2023, relativa al periodo di imposta 2022, evidenza un reddito imponibile complessivo di euro 126.687,00 di cui euro 38.393,00 per rapporto di lavoro dipendente e pensionistico ed euro 98.398,00 per attività professionale mentre quella 2024, per il periodo di imposta 2023, evidenzia un reddito imponibile complessivo di euro 119.548,00 di cui euro 30.404,00 reddito da lavoro dipendente e pensionistico ed euro 98.961,00 per attività professionale.
Trattasi di valori economici sostanzialmente equivalenti, che però delineano un potenziale professionale ancora rilevantissimo, restato immutato negli ultimi due anni a fronte di una lieve diminuzione del reddito da lavoro dipendente e pensionistico e con valori complessivi anche maggiori rispetto al periodo di pendenza del giudizio di divorzio.
Dunque, pur all'esito delle vicende fattuali allegate in atti dal resistente a riscontro di una situazione di rilevante difficoltà personale vissuta dal signor
, non emerge una situazione economica deteriore rispetto al momento CP_1 del divorzio.
Il signor ha allegato gli oneri economici derivanti dalla formazione CP_1 della nuova famiglia con la nascita del figlio nel novembre del 2022, Per_3 dunque successivamente al divorzio.
Si tratta di una circostanza certamente astrattamente rilevante sul piano del reddito disponibile per il resistente;
tuttavia, nel caso di specie, valutate le
8 circostanze indicate in relazione al mutamento del rapporto padre/figlio negli ultimi due anni e la totale mancanza di contributo diretto al mantenimento di
, rileva il Tribunale che anche a fronte della capacità reddituale del R_ resistente la presenza del figlio successivamente nato non appare in grado di incidere sull'entità del contributo indiretto al mantenimento di . R_
3.1.3. Non può essere accolta la domanda formulata in via di ipotesi dal signor del pagamento dell'assegno direttamente al figlio , medio tempore CP_1 R_ divenuto maggiorenne. Il ragazzo infatti è solo da qualche giorno divenuto maggiorenne, deve frequentare l'ultimo anno di scuola superiore, vive stabilmente nella casa familiare, affrontando la madre tutte le spese anche di vitto e di alloggio necessarie al suo sostentamento. Anche ai sensi dell'art. 337septies c.c., valutate le circostanze, dunque, va disposto il versamento dell'assegno periodico alla signora Pt_1
4. In definitiva, limitato il thema decidendum in ragione della sopravvenuta maggiore età del figlio delle parti, vanno in questa sede confermate le determinazioni di cui alla sentenza di divorzio sia quanto al contributo al mantenimento mensile a carico del signor che quanto alla ripartizione CP_1 delle spese straordinarie (capi da 4 a 6 della sentenza 4.1.2022).
Tenuto conto del carico economico di gestione del figlio interamente incombente sulla signora l'assegno unico per il figlio sarà Pt_1 integralmente percepito dalla ricorrente.
5. Avuto riguardo all'esito della causa le spese vanno poste a carico del signor Il resistente risulta invero virtualmente soccombente a CP_1 per aver insistito nella previsione di un regime di frequentazione ormai inattuabile e che del resto egli non ha fatto nulla per rendere attuabile pur nella pendenza del procedimento. Inoltre, sul piano economico, il signor ha CP_1 allegato diminuzioni reddituali al fine di richiedere una rimodulazione del mantenimento che non gli può essere accordata sulla scorta dell'esame documentale effettuato. Le spese, tenuto conto anche dell'esito dei due procedimenti cautelari introdotti in corso di causa, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di frequentazione;
9 - Conferma le statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 12/2022 pubbl. il 12/01/2022 (RG n. 2060/2020;
- Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla signora Pt_1
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1.800,00 per fase di studio, euro 1.400,00 per fase introduttiva, euro 1.850,00 per fase istruttoria ed euro 1.900,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 21.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FULCERI PATRIZIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GALLI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza parziale Tribunale di Livorno n. 53/2021 (r.g. n. 2060/20), cui seguiva sentenza definitiva in data 4.1.2022 con previsione, inter alia, delle modalità di affido, collocazione e frequentazione genitori/figlio in relazione al minore
, nato il [...], e tenuto conto delle vicende occorse anche in R_ pendenza del procedimento di divorzio, dando atto della trasferimento del figlio presso l'abitazione della madre a partire dal febbraio del 2023 e degli
1 scarsissimi rapporti intrattenuti da col padre, medio tempore trasferitosi a R_
Salerno e dunque della necessità di rivedere la condizioni di affidamento del minore e quelle di collocazione dello stesso, con ricorso depositato in data
13/06/2023 la signora evocava in causa il signor Parte_1 CP_1
per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Valutate altresì le
[...] rispettive condizioni economiche patrimoniali, la ricorrente concludeva per sentir “-accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento prevalente presso la Persona_2 Parte_1 stessa nella casa familiare a lei assegnata in Livorno, Via del Littorale n. 93;
IC starà con il padre per un massimo di 7 giorni consecutivi al mese: il sig. CP_1 comunicherà entro il 28 del mese precedente i giorni in cui potrà essere a Livorno e trattenersi con il figlio;
in alternativa, vedrà il padre un fine setti-mana ogni R_ due mesi ( dal venerdì alla domenica sera) recandosi a Salerno, compatibilmente agli impegni scolastici: il sig. dovrà comunicare anche in questo caso entro il giorno CP_1
28 di ciascun mese alla madre, quanto terrà il minore presso di sé;
-durante il periodo delle vacanze natalizie potrà trascorrere una settimana con il R_ padre;
-durante il periodo delle vacanze pasquali potrà trascorrere tre gg con il padre;
R_
-durante il periodo estivo potrà trascorrere 14 gg, anche consecutivi nei mesi di R_ luglio e agosto con il padre, anche nel luogo di residenza del padre;
-le spese per i trasferimenti del minore dal padre (da Livorno a Salerno e viceversa) dovranno essere a carico di quest'ultimo;
-disporre monitoraggio sulle condizioni di vita e sociali del minore da parte dei Servizi per un tempo predeterminato, oltreché per la realizzazione di eventuali interventi di sostegno per il minore solo in caso di necessità;
- il verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 800,00 oltre ISTAT CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
-le spese straordinarie, tra cui dovranno contemplarsi espressamente le spese per il mantenimento e accudimento dell'animale d'affezione di (cane KY siberiano) R_ comprese le spese per eventuali collocamenti provvisori dell'animale in pensione, saranno divise al 50% tra i genitori: il tutto secondo le indicazioni e le modalità di cui alle Linee Guida del CNF da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Le spese di vestiario di poco conto sono ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio dell'alternanza; un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
le spese di trasporto come detto, saranno a carico del CP_1
Con condanna del resistente alle spese del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il signor contestando la domanda CP_1 proposta, offrendo una diversa prospettazione delle complesse vicende familiari e personali sin dall'epoca della risalente separazione tra le parti, con
2 ogni conseguente impatto sul minore e sulle relazioni di con ciascuno R_ dei genitori e concludendo per sentir accogliere le conclusioni che si riportano:
“a)Affidamento del figlio minore in via condivisa, con collocamento presso la R_ madre;
pertanto entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa su e qualsiasi decisione potrà essere presa, nel suo R_ esclusivo interesse dagli stessi, previo concertazione.
b)Frequentazione genitori-figlio: tenuto conto del mutamento delle condizioni economiche reddituali e lavorative delle parti, in via principale e in ossequio a ciò che il
Tribunale riterrà di preminente interesse del minore, stabilire che la frequentazione padre-figlio possa essere calendarizzata, in adesione alle richieste della signora
come segue: un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, salvo Pt_1 diversa e più ampia possibilità di visita, nel periodo invernale scolastico. In estate
potrà trascorrere con il padre periodi più ampi, tenuto conto della assenza R_ dell'impegno scolastico, un mese o anche i tre mesi estivi ininterrottamente, secondo gli impegni e i desiderata di . Durante le vacanze scolastiche il figlio trascorrerà R_ le festività e le vacanze equamente ripartendole fra i genitori, pertanto, tenuto conto che per il Natale il minore avrà due settimane di vacanza, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno, per un periodo ininterrotto di sette giorni. Lo stesso principio andrà applicato per le vacanze di Pasqua.
In ipotesi si chiede all'adito Tribunale di voler valutare la possibilità di una alternanza settimanale che consenta una frequentazione padre-figlio e madre-figlio paritaria, con alternanza dei genitori nella casa familiare, non avendo il sig. altra CP_1 disponibilità abitativa su Livorno. c)Il contributo al mantenimento ordinario di R_ potrà essere stabilito nella misura che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, tenuto conto di quanto sopra esposto;
resta fermo che i periodi in cui deciderà di R_ stare ininterrottamente dal padre (mesi estivi) il mantenimento sarà di tipo diretto. In ipotesi di accoglimento della domanda di frequentazione a settimane alternate nella casa familiare, il contributo al mantenimento del minore sarà di tipo diretto secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore
d)Regime delle spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e seguiranno per modalità di decisione della spesa, natura e modalità di rimborso le linee guida CNF, anche in relazione agli spostamenti di da Livorno a Salerno. R_
Vinte le spese o tenuto conto delle rispettive domande e dell'interesse del minore sotteso alle rispettive domande, spese quantomeno compensate.”.
All'udienza di comparizione e alle udienze fissate in prosieguo, intervenuta sempre la sola signora venivano formulate ipotesi transattive di cui Pt_1 le parti riservavano volta per volta l'esame. Non riuscita, infine, la composizione bonaria della controversia veniva acquisita relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, affidatari del ragazzo e ai quali R_ esprimeva le proprie determinazioni, non presentandosi poi all'udienza fissata
3 per il suo ascolto;
la causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 3.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. previo deposito della nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
Nelle more del giudizio, nel luglio 2024, la signora epositava ricorso Pt_1 urgente ex art. 337 ter comma 3 c.c. e 473-bis .38 cpc in ragione del diniego del signor quanto ad una vacanza studio di una settimana in America con CP_1 la scuola già in precedenza autorizzata dal padre, a soli 7 giorni dalla partenza:
l'autorizzazione veniva resa inaudita altera parte, e poi confermata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Con le note del 31.1.2025 nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato concludeva come di seguito:
“a) -accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento prevalente presso la Persona_2 Parte_1 stessa nella casa familiare che resterà a lei assegnata in Livorno, Via del Littorale n. 93;
IC, anche recependo le richieste del resistente, vedrà il padre un fine settimana ogni due mesi (dal venerdì alla domenica sera) recandosi a Salerno, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi dello stesso e/o anche a cadenza mensile, recandosi il padre a Livorno per trattenersi con il figlio: il sig. dovrà in ogni caso CP_1 comunicare entro il giorno 28 di ciascun mese alla madre quanto terrà il minore presso di sé;
-durante il periodo delle vacanze natalizie potrà trascorrere una settimana con il R_ padre, previo concerto dei giorni, secondo criterio dell'alternanza quanto al giorno di
Natale;
-durante il periodo delle vacanze pasquali potrà trascorrere tre gg con il padre R_ previo concerto tra i genitori e secondo criterio dell'alternanza quanto al giorno di
Pasqua; -durante il periodo estivo potrà trascorrere almeno 14 gg, anche R_ consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto con il padre, anche nel luogo di residenza del padre, salvo diversa intesa preventiva tra i genitori;
il cane di proprietà del di razza HU e animale d'affezione di seguirà il ragazzo in caso CP_1 R_ di soggiorno presso il padre per periodi superiori ai tre giorni;
-le spese per i trasferimenti del minore dal padre (da Livorno a Salerno e viceversa) e per la visita al minore da parte del padre a Livorno saranno a carico di quest'ultimo;
- il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 900,00 oltre CP_1 incremento ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie, tra cui dovranno contemplarsi espressamente le spese per il mantenimento e accudimento degli animali d'affezione di (tra cui il cane KY R_ siberiano di proprietà del sig. e comprese le spese per eventuali collocamenti CP_1 provvisori dell'animale in pensione nel caso in cui l'animale non segua il minore nei suoi trasferimenti presso il padre o durante i periodi di assenza e/o di impossibilità per la ad accudirlo in occasione delle sue ferie anche da trascorrere con il minore Pt_1
4 , saranno divise al 50% tra i genitori: il tutto secondo le indicazioni e le modalità di cui alle Linee Guida del CNF da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Le spese di vestiario ordinarie sono ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio dell'alternanza; un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
le spese di trasferimento di per e da Salerno saranno a carico esclusivo del R_ CP_1
Con condanna del resistente alle spese e onorari del giudizio.”.
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“a)Affidare del figlio minore - ormai prossimo alla maggiore età - in via R_ condivisa, con collocamento presso la madre;
pertanto entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa su e R_ qualsiasi decisione potrà essere presa, nel suo esclusivo interesse dagli stessi, previa concertazione.
b)Frequentazione genitori-figlio: tenuto conto del mutamento delle condizioni economiche reddituali e lavorative delle parti, in via principale e in ossequio a ciò che il
Tribunale riterrà di preminente interesse del minore, stabilire che la frequentazione padre-figlio possa essere calendarizzata, in adesione alle richieste della signora
come segue: un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, salvo Pt_1 diversa e più ampia possibilità di visita, nel periodo invernale scolastico. In estate
potrà trascorrere con il padre periodi più ampi, tenuto conto della assenza R_ dell'impegno scolastico, un mese o anche i tre mesi estivi ininterrottamente, secondo gli impegni e i desiderata di . Durante le vacanze scolastiche il figlio trascorrerà R_ le festività e le vacanze equamente ripartendole fra i genitori, pertanto, tenuto conto che per il Natale il minore avrà due settimane di vacanza, il padre e la madre si alterneranno di anno in anno, per un periodo ininterrotto di sette giorni. Lo stesso principio andrà applicato per le vacanze di Pasqua.
In ipotesi si chiede all'adito Tribunale di voler valutare la possibilità di una alternanza settimanale che consenta una frequentazione padre-figlio e madre-figlio paritaria, con alternanza dei genitori nella casa familiare, non avendo il sig. altra CP_1 disponibilità abitativa su Livorno.
c)Il contributo al mantenimento ordinario di potrà essere stabilito nella misura R_ che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, tenuto conto di quanto sopra esposto;
resta fermo che i periodi in cui deciderà di stare ininterrottamente dal R_ padre (mesi estivi) il mantenimento sarà di tipo diretto. In ipotesi di accoglimento della domanda di frequentazione a settimane alternate nella casa familiare, il contributo al mantenimento del minore sarà di tipo diretto secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore o in ipotesi, con il raggiungimento della maggiore età, ormai prossimo (maggio) il mantenimento eventualmente previsto potrà essere versato direttamente a sue mani.
5 d)Regime delle spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori e seguiranno per modalità di decisione della spesa, natura e modalità di rimborso le linee guida CNF, anche in relazione agli spostamenti di da Livorno a Salerno. R_
Vinte le spese o tenuto conto delle rispettive domande e dell'interesse del minore sotteso alle rispettive domande, spese quantomeno compensate.”
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1. Osserva preliminarmente il Collegio che il figlio delle parti, PE
, nato il [...], è medio tempore divenuto maggiorenne, ciò che
[...] determina in questa sede la cessazione della materia del contendere quanto alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di frequentazione.
2. Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente presso la quale ormai da alcuni anni il ragazzo, attualmente appena maggiorenne, ma non economicamente indipendente in quanto ancora studente alla scuola superiore, vive stabilmente, con continuità, e senza significativi periodi di permanenza presso il padre.
Come anche relazionato dal Servizio Sociale in data 4.6.2024, ha riferito R_ che ultimamente lui e il padre non vanno molto d'accordo ma che non ne vuole parlare, che vuole vedere il padre quando gli va e che non vuole un calendario di visite fatto dal
Giudice […]”.
La circostanza della stabile permanenza del ragazzo presso la madre è del resto pacifica tra le parti, rappresentando un elemento sopravvenuto del tutto significativo rispetto alla pronuncia di divorzio (essendo in quella fase stata prevista una collocazione prevalente di in Livorno presso la madre, ma R_ con articolato e ampio calendario di frequentazione tra il padre e il figlio minorenne, calendario non rispettato).
3. Quanto al contributo al mantenimento, vi è in questa sede da rilevare che la signora ha chiesto confermarsi il contributo al mantenimento del Pt_1 figlio già disposto in sede di divorzio, pari ad euro 900,00 mentre il signor ha chiesto la determinazione del contributo da lui dovuto nella “[…] CP_1 misura che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale, tenuto conto delle modifiche intervenute successivamente alla pronuncia di divorzio con riguardo alla propria situazione personale e reddituale e ferma restando la richiesta che “i periodi in cui
deciderà di stare ininterrottamente dal padre (mesi estivi) il mantenimento sarà R_ di tipo diretto […]” e che con il “raggiungimento della maggiore età, ormai prossimo
(maggio) il mantenimento eventualmente previsto potrà essere versato direttamente a sue mani”.
6 3.1. Osserva il Tribunale che pur valutando la significativa modifica delle situazioni fattuali da porre a fondamento della decisione, deve essere in questa sede confermato l'importo del contributo al mantenimento del minore da porre a carico del padre.
Va in primo luogo considerato che permane tra le parti vi è una evidente disparità reddituale e patrimoniale.
3.1.1. La signora ha incrementato il proprio reddito da lavoro Pt_1 dipendente essendo dopo il divorzio tornata al lavoro full time, con conseguente retribuzione mensile passata da € 900,00 ad € 1700,00 al mese. La ricorrente non ha peraltro ulteriori introiti mensili, non ha proprietà immobiliari ed è gravata (salvi gli accordi tempo per tempo assunti tra il e la madre, proprietaria dell'appartamento già casa familiare e ai quali CP_1 appare comunque formalmente estranea la signora dal pagamento Pt_1 del canone di locazione in favore della madre dell'ex marito per € 300,00 al mese. L'importo percepito dalla signora in esito al pignoramento Pt_1 presso terzi operato sulla pensione del non può essere considerato CP_1 reddito aggiuntivo della ricorrente rappresentando arretrati del contributo al mantenimento già dovuto dal signor e non corrisposto negli anni. CP_1
Vi è poi da considerare che, rispetto al momento di definizione della causa di divorzio e dunque alle previsioni della suddetta sentenza, il carico familiare della signora si è certamente decisamente incrementato essendo Pt_1 ormai stabilmente presso la madre, non avendo negli ultimi anni il R_ ragazzo trascorso nemmeno il periodo estivo presso il padre. Ne conseguono – peraltro a fronte di incostanti e minori pagamenti di quanto disposto a titolo di contributo al mantenimento del figlio – uscite mensili nell'interesse del minore
(v. documenti depositati in atti), anche incrementatesi in ragione dell'età del figlio e tutte gravanti sulla ricorrente e ciò anche a fronte del mancato consenso espresso dal padre con riguardo ad alcune spese che, se pur di natura straordinaria (quali ad esempio quelle relative alla palestra), rappresentano al tempo stesso un'esigenza di benessere e socialità del figlio tale da non poter essere considerare meramente voluttuarie.
Va poi ulteriormente osservato, quale circostanza decisamente rilevante al fine del decidere in merito all'importo del contributo al mantenimento, che è rimasto nella effettiva disponibilità della signora il cane (di razza Pt_1 husky siberiano) di proprietà del signor , animale di affezione del CP_1 minore, che la madre non vuole allontanare dal ragazzo ma che comporta significativi oneri economici che negli anni hanno gravato esclusivamente sulla ricorrente anche con l'effetto di limitarne la mobilità.
7 3.1.2. Quanto alla posizione del signor il medesimo appare CP_1 possedere – anche alla luce della documentazione reddituale depositata peraltro solo in allegato alla comparsa conclusionale – ancora oggi, parametrata la situazione attuale a quella sussistente all'epoca del divorzio, una assai significativa capacità reddituale ed economica.
Già determinatasi al momento della sentenza del 2022 la vicenda successoria del padre del resistente (che ha reso il medesimo proprietario pro quota con il fratello e la madre di vari beni immobili e mobili, derivanti dalla successione del padre, per un valore complessivo netto di € 1.200.000,00 più di altri beni immobili in Roma e Abetone) e già all'epoca stipulato il contratto preliminare di acquisto di un immobile a Salerno, con accensione di mutuo con una rata di circa € 760 al mese (vedi quanto argomentato sul punto nella sentenza in atti), appare invece in questa sede rilevante l'esame dell'ultima denuncia dei redditi prodotta dal resistente in allegato alla conclusionale.
Tale documento consente di riscontrare la mancanza di un significativo calo rispetto all'anno precedente, emergendo piuttosto una leggera flessione dei redditi dipendenti e pensionistici, che tuttavia, secondo il Tribunale, non immuta la capacità reddituale dell'obbligato.
Come infatti appare documentalmente, mentre la denuncia dei redditi anno
2022, per i redditi 2021, delinea un imponibile di euro 121.522,00, la denuncia dei redditi 2023, relativa al periodo di imposta 2022, evidenza un reddito imponibile complessivo di euro 126.687,00 di cui euro 38.393,00 per rapporto di lavoro dipendente e pensionistico ed euro 98.398,00 per attività professionale mentre quella 2024, per il periodo di imposta 2023, evidenzia un reddito imponibile complessivo di euro 119.548,00 di cui euro 30.404,00 reddito da lavoro dipendente e pensionistico ed euro 98.961,00 per attività professionale.
Trattasi di valori economici sostanzialmente equivalenti, che però delineano un potenziale professionale ancora rilevantissimo, restato immutato negli ultimi due anni a fronte di una lieve diminuzione del reddito da lavoro dipendente e pensionistico e con valori complessivi anche maggiori rispetto al periodo di pendenza del giudizio di divorzio.
Dunque, pur all'esito delle vicende fattuali allegate in atti dal resistente a riscontro di una situazione di rilevante difficoltà personale vissuta dal signor
, non emerge una situazione economica deteriore rispetto al momento CP_1 del divorzio.
Il signor ha allegato gli oneri economici derivanti dalla formazione CP_1 della nuova famiglia con la nascita del figlio nel novembre del 2022, Per_3 dunque successivamente al divorzio.
Si tratta di una circostanza certamente astrattamente rilevante sul piano del reddito disponibile per il resistente;
tuttavia, nel caso di specie, valutate le
8 circostanze indicate in relazione al mutamento del rapporto padre/figlio negli ultimi due anni e la totale mancanza di contributo diretto al mantenimento di
, rileva il Tribunale che anche a fronte della capacità reddituale del R_ resistente la presenza del figlio successivamente nato non appare in grado di incidere sull'entità del contributo indiretto al mantenimento di . R_
3.1.3. Non può essere accolta la domanda formulata in via di ipotesi dal signor del pagamento dell'assegno direttamente al figlio , medio tempore CP_1 R_ divenuto maggiorenne. Il ragazzo infatti è solo da qualche giorno divenuto maggiorenne, deve frequentare l'ultimo anno di scuola superiore, vive stabilmente nella casa familiare, affrontando la madre tutte le spese anche di vitto e di alloggio necessarie al suo sostentamento. Anche ai sensi dell'art. 337septies c.c., valutate le circostanze, dunque, va disposto il versamento dell'assegno periodico alla signora Pt_1
4. In definitiva, limitato il thema decidendum in ragione della sopravvenuta maggiore età del figlio delle parti, vanno in questa sede confermate le determinazioni di cui alla sentenza di divorzio sia quanto al contributo al mantenimento mensile a carico del signor che quanto alla ripartizione CP_1 delle spese straordinarie (capi da 4 a 6 della sentenza 4.1.2022).
Tenuto conto del carico economico di gestione del figlio interamente incombente sulla signora l'assegno unico per il figlio sarà Pt_1 integralmente percepito dalla ricorrente.
5. Avuto riguardo all'esito della causa le spese vanno poste a carico del signor Il resistente risulta invero virtualmente soccombente a CP_1 per aver insistito nella previsione di un regime di frequentazione ormai inattuabile e che del resto egli non ha fatto nulla per rendere attuabile pur nella pendenza del procedimento. Inoltre, sul piano economico, il signor ha CP_1 allegato diminuzioni reddituali al fine di richiedere una rimodulazione del mantenimento che non gli può essere accordata sulla scorta dell'esame documentale effettuato. Le spese, tenuto conto anche dell'esito dei due procedimenti cautelari introdotti in corso di causa, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al regime di frequentazione;
9 - Conferma le statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio n. 12/2022 pubbl. il 12/01/2022 (RG n. 2060/2020;
- Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla signora Pt_1
- Condanna a rifondere a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1.800,00 per fase di studio, euro 1.400,00 per fase introduttiva, euro 1.850,00 per fase istruttoria ed euro 1.900,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 21.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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