CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 56/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, nella Piazza V.E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Napoli, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– ricorrente –
Contro
(c.f. e partita iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per essa, quale mandataria con rappresentanza a socio Controparte_2 unico, (c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Palermo, nella via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Luciano Piazza, che la rappresenta e difende con l'Avv. Giulio Rossetto per mandato in atti;
– parte appellata –
[...]
cod. fisc. ; Controparte_3 P.IVA_3
- Controparte_4
- Controparte_5
- , nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_6 C.F._2
- , nato a [...] il [...] (c.f. ). Parte_2 CodiceFiscale_3
– convenuti contumaci –
E
(C.F. ), e per essa Controparte_7 P.IVA_4 [...] in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_8 domiciliata in Palermo, nella Via Ammiraglio Gravina n. 2/F, presso lo studio dell'Avv. Francesco Surdi, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– intervenuta –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
Il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con ordinanza del 15-18 dicembre 2023 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 424/2010 R.G., che era stata promossa da contro , e . Parte_3 Parte_2 CP_6 Parte_1
Il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con sentenza n. 3415/2024 resa nel procedimento n. 290/2024 R.G., pubblicata in data 12 giugno 2024, ha accolto il reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto da avverso l'ordinanza sopra citata. In particolare, il Parte_3
Tribunale ha annullato l'ordinanza reclamata nella parte in cui dichiara l'estinzione del processo esecutivo 424/2010 R.G.Es. e ordinato la cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ex art. 630 c.p.c. , chiedendo in Parte_1 via principale di dichiarare nulla e/o annullare integralmente la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Palermo - Sez. Esecuzioni Immobiliari, pubblicata il 12.06.2024, e dichiarare altresì nullo il procedimento n. 290/2024 R.G. del Tribunale di Palermo, per inesistenza della comunicazione dell'atto introduttivo e del decreto ex art. 178, co. 5, c.p.c. a;
in via Parte_1 subordinata, per i medesimi motivi di cui sopra, disporre la rimessione delle parti innanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c..; in via ulteriormente subordinata, per le ragioni di cui al secondo motivo di appello, disporre l'annullamento della sentenza impugnata e rigettare il reclamo proposto in primo grado da - introduttivo del Parte_3 giudizio n. 290/2024 R.G. del Tribunale di Palermo - perché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, confermare il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 424/2010 r.g.
Si è costituita nel giudizio di secondo grado in luogo e vece dell'originaria Controparte_1 creditrice procedente reclamante alla quale si è surrogata nella procedura Parte_3 esecutiva n. 424/2010 R.G.Es. La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Si è, altresì, costituito nel giudizio per essa Controparte_9 [...] ichiarando che, in forza della cessione dei crediti di Controparte_8 [...]
è l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato CP_10 da e insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_11 impugnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti entro il termine perentorio dell'11 aprile 2025, la Consigliera, visto l'art. 130 disp. att. c.p.c., in data 5 maggio 2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è inammissibile perché tardivo. Va, infatti, osservato che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 12.06.2024, mentre il ricorso in appello ex art. 630 c.p.c. è stato depositato il 13.01.2025, già spirati i termini di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. A questo proposito, occorre rammentare che non è applicabile al presente procedimento la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario alla circostanza che si tratti di procedimento di reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 20349 del 28/09/2020). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che in materia di estinzione del processo esecutivo, il giudizio di cognizione che si apre con il reclamo proposto ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio è sottratto al regime della sospensione feriale.
Sul punto, a nulla rileva la circostanza che il presente giudizio di appello è stato instaurato da sul presupposto della nullità della sentenza per inesistenza della notificazione Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con il ricorso depositato il 13 Gennaio 2025, infatti, ha precisato di essere venuto a conoscenza del reclamo dopo la pubblicazione della Pt_1 sentenza di primo grado (cfr. pag. 5 ricorso), ma nulla ha argomentato sul fatto di aver proposto l'impugnazione tardivamente. Ora è noto che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2023, n. 28425). Nel caso che ci occupa, in verità, ha Parte_1 depositato il proprio appello sul presupposto di essere nei termini per impugnare e, solo dopo l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, ha argomentato sul punto.
Peraltro, effettuato l'accesso d'ufficio agli atti della procedura esecutiva n.r.g. 424/2010, questo Collegio ha potuto appurare che non risponde al vero la circostanza in base alla quale il reclamo ed il successivo decreto ex art. 178 c.p.c. non fu mai comunicato a . Risulta, al Parte_1 contrario, che , all'epoca dei fatti costituito nella procedura esecutiva con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Licia Tavormina, è stato ritualmente notiziato del decreto di fissazione di udienza del 26 Gennaio 2024 e del reclamo ex art. 630 c.p.c. a mezzo comunicazione telematica effettuata all'indirizzo pec del procuratore costituito in data 29 Gennaio 2024 (cfr. attestazione telematica della notifica consegnata alla pec dell'avv. Tavormina, procuratrice di , Parte_1 nel fascicolo n. 424/2010 R.G.E).
Deve, pertanto, concludersi che la sentenza di primo grado, pubblicata il 12.06.2024, è passata in giudicato, con conseguente inammissibilità del presente appello.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come Controparte_1 in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
Nei rapporti tra l'appellante e l'intervenuta , stante il Controparte_7 tenore degli atti difensivi di quest'ultima, si ritiene opportuno applicare una decurtazione del 30%. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.473,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- condanna a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_7 lite che liquida in complessivi € 2.431,10, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10.07.2025.
Palermo, 17/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 56/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, nella Piazza V.E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Napoli, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– ricorrente –
Contro
(c.f. e partita iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per essa, quale mandataria con rappresentanza a socio Controparte_2 unico, (c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Palermo, nella via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Luciano Piazza, che la rappresenta e difende con l'Avv. Giulio Rossetto per mandato in atti;
– parte appellata –
[...]
cod. fisc. ; Controparte_3 P.IVA_3
- Controparte_4
- Controparte_5
- , nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_6 C.F._2
- , nato a [...] il [...] (c.f. ). Parte_2 CodiceFiscale_3
– convenuti contumaci –
E
(C.F. ), e per essa Controparte_7 P.IVA_4 [...] in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_8 domiciliata in Palermo, nella Via Ammiraglio Gravina n. 2/F, presso lo studio dell'Avv. Francesco Surdi, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– intervenuta –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
Il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con ordinanza del 15-18 dicembre 2023 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 424/2010 R.G., che era stata promossa da contro , e . Parte_3 Parte_2 CP_6 Parte_1
Il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con sentenza n. 3415/2024 resa nel procedimento n. 290/2024 R.G., pubblicata in data 12 giugno 2024, ha accolto il reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto da avverso l'ordinanza sopra citata. In particolare, il Parte_3
Tribunale ha annullato l'ordinanza reclamata nella parte in cui dichiara l'estinzione del processo esecutivo 424/2010 R.G.Es. e ordinato la cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ex art. 630 c.p.c. , chiedendo in Parte_1 via principale di dichiarare nulla e/o annullare integralmente la sentenza n. 3415/2024 del Tribunale di Palermo - Sez. Esecuzioni Immobiliari, pubblicata il 12.06.2024, e dichiarare altresì nullo il procedimento n. 290/2024 R.G. del Tribunale di Palermo, per inesistenza della comunicazione dell'atto introduttivo e del decreto ex art. 178, co. 5, c.p.c. a;
in via Parte_1 subordinata, per i medesimi motivi di cui sopra, disporre la rimessione delle parti innanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c..; in via ulteriormente subordinata, per le ragioni di cui al secondo motivo di appello, disporre l'annullamento della sentenza impugnata e rigettare il reclamo proposto in primo grado da - introduttivo del Parte_3 giudizio n. 290/2024 R.G. del Tribunale di Palermo - perché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente, confermare il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 424/2010 r.g.
Si è costituita nel giudizio di secondo grado in luogo e vece dell'originaria Controparte_1 creditrice procedente reclamante alla quale si è surrogata nella procedura Parte_3 esecutiva n. 424/2010 R.G.Es. La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Si è, altresì, costituito nel giudizio per essa Controparte_9 [...] ichiarando che, in forza della cessione dei crediti di Controparte_8 [...]
è l'unico soggetto legittimato ai fini del recupero del credito originariamente vantato CP_10 da e insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_11 impugnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti entro il termine perentorio dell'11 aprile 2025, la Consigliera, visto l'art. 130 disp. att. c.p.c., in data 5 maggio 2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è inammissibile perché tardivo. Va, infatti, osservato che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 12.06.2024, mentre il ricorso in appello ex art. 630 c.p.c. è stato depositato il 13.01.2025, già spirati i termini di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. A questo proposito, occorre rammentare che non è applicabile al presente procedimento la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario alla circostanza che si tratti di procedimento di reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 20349 del 28/09/2020). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che in materia di estinzione del processo esecutivo, il giudizio di cognizione che si apre con il reclamo proposto ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio è sottratto al regime della sospensione feriale.
Sul punto, a nulla rileva la circostanza che il presente giudizio di appello è stato instaurato da sul presupposto della nullità della sentenza per inesistenza della notificazione Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con il ricorso depositato il 13 Gennaio 2025, infatti, ha precisato di essere venuto a conoscenza del reclamo dopo la pubblicazione della Pt_1 sentenza di primo grado (cfr. pag. 5 ricorso), ma nulla ha argomentato sul fatto di aver proposto l'impugnazione tardivamente. Ora è noto che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2023, n. 28425). Nel caso che ci occupa, in verità, ha Parte_1 depositato il proprio appello sul presupposto di essere nei termini per impugnare e, solo dopo l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, ha argomentato sul punto.
Peraltro, effettuato l'accesso d'ufficio agli atti della procedura esecutiva n.r.g. 424/2010, questo Collegio ha potuto appurare che non risponde al vero la circostanza in base alla quale il reclamo ed il successivo decreto ex art. 178 c.p.c. non fu mai comunicato a . Risulta, al Parte_1 contrario, che , all'epoca dei fatti costituito nella procedura esecutiva con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Licia Tavormina, è stato ritualmente notiziato del decreto di fissazione di udienza del 26 Gennaio 2024 e del reclamo ex art. 630 c.p.c. a mezzo comunicazione telematica effettuata all'indirizzo pec del procuratore costituito in data 29 Gennaio 2024 (cfr. attestazione telematica della notifica consegnata alla pec dell'avv. Tavormina, procuratrice di , Parte_1 nel fascicolo n. 424/2010 R.G.E).
Deve, pertanto, concludersi che la sentenza di primo grado, pubblicata il 12.06.2024, è passata in giudicato, con conseguente inammissibilità del presente appello.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come Controparte_1 in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
Nei rapporti tra l'appellante e l'intervenuta , stante il Controparte_7 tenore degli atti difensivi di quest'ultima, si ritiene opportuno applicare una decurtazione del 30%. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.473,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- condanna a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_7 lite che liquida in complessivi € 2.431,10, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10.07.2025.
Palermo, 17/07/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo