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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3847/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gennaro Galantuomo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 30.08.2023 una missiva da parte dell' per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV. n. CP_1
07031613, per un importo complessivo di euro 9.958,13; che tale indebito derivava dal venir meno del requisito sanitario, in quanto con verbale di revisione medico-legale n.
6113880600190 non le veniva confermata l'indennità di accompagnamento;
di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale;
l'irripetibilità di quanto corrisposto dall' . CP_1
Ella, dunque, ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
9.958,13 avanzata dall' nei confronti della ricorrente, in quanto illegittima;
CP_1
- Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 9.958,13, erogata dall' in CP_1
favore della ricorrente nel periodo dal compreso dal per il periodo 01/12/2021 al
31/08/2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e, per l'effetto annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al costituito procuratore antistatario, oltre spese generali ed accessori di legge”.
L' si è costituito in giudizio e ha contestato le pretese attoree concludendo per il rigetto CP_1
del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'indebito assistenziale, trattandosi di indebito maturato sulla prestazione pensione CAT. INVCIV.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione.
In materia trovano applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L.
n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1446/2008 e n. 11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non è possibile, quindi, procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, considerata la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Al riguardo, la pronuncia della Corte di cassazione n. 4668 del 22.02.2021 ha stabilito che “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_1
provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato
3 ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare
l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n.
17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza
e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”. Poste queste regole, secondo la giurisprudenza non c'è spazio per l'applicazione della normativa in materia di indebito pensionistico.
Tali considerazioni sono state ribadite, altresì, da ultimo dalla recente pronuncia della
Suprema Corte ad avviso della quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Tanto premesso, dagli atti del giudizio emerge che la ricorrente, titolare di pensione cat.
INVCIV, è stata sottoposta a visita di revisione da parte dell' in data 9.11.2021, al cui CP_1
esito non le è stata più riconosciuta l'indennità di accompagnamento di cui beneficiava in precedenza. Con raccomandata n. 61808296490-8 notificata in data 25.11.2021, poi, è stato comunicato alla ricorrente l'esito della suddetta visita di revisione. In seguito, l' ha CP_1
comunicato alla ricorrente, con missiva del 31.7.2023 notificata in data 30.8.2023, un
4 indebito sulla suddetta prestazione cat. INVCIV per l'importo di euro 9.958,13, relativo al periodo dal 1.12.2021 al 31.8.2023. Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, essendo venuto meno il requisito sanitario necessario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento, devono essere restituite le somme erogate dall' a CP_1
tale titolo per il periodo dal 1.12.2021 al 31.8.2023, in quanto indebitamente corrisposte.
Nessun legittimo affidamento, infatti, può configurarsi in capo alla ricorrente a seguito della comunicazione del verbale sanitario da parte dell' , in quanto la stessa era a conoscenza CP_1
del nuovo e diverso accertamento rispetto a quello riconosciuto in precedenza.
E neppure possono trovare accoglimento le doglianze attoree avanzate nelle note di trattazione scritta ed inerenti al disconoscimento della notifica del verbale sanitario. Al riguardo, infatti, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza “la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica” (Corte appello Genova sez. lav.,
31/07/2020, n.151). Pertanto, allorquando l' si avvale del servizio postale per la CP_1
notifica delle proprie comunicazioni l'attestazione dell'agente postale fa fede fino a querela di falso, la quale non è stata proposta dalla ricorrente.
Per tali motivi la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili in ragion della dichiarazione depositata ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 22.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3847/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gennaro Galantuomo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 30.08.2023 una missiva da parte dell' per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV. n. CP_1
07031613, per un importo complessivo di euro 9.958,13; che tale indebito derivava dal venir meno del requisito sanitario, in quanto con verbale di revisione medico-legale n.
6113880600190 non le veniva confermata l'indennità di accompagnamento;
di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale;
l'irripetibilità di quanto corrisposto dall' . CP_1
Ella, dunque, ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
9.958,13 avanzata dall' nei confronti della ricorrente, in quanto illegittima;
CP_1
- Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 9.958,13, erogata dall' in CP_1
favore della ricorrente nel periodo dal compreso dal per il periodo 01/12/2021 al
31/08/2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e, per l'effetto annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al costituito procuratore antistatario, oltre spese generali ed accessori di legge”.
L' si è costituito in giudizio e ha contestato le pretese attoree concludendo per il rigetto CP_1
del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 Il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'indebito assistenziale, trattandosi di indebito maturato sulla prestazione pensione CAT. INVCIV.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione.
In materia trovano applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L.
n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1446/2008 e n. 11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non è possibile, quindi, procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, considerata la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Al riguardo, la pronuncia della Corte di cassazione n. 4668 del 22.02.2021 ha stabilito che “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_1
provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato
3 ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare
l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n.
17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza
e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”. Poste queste regole, secondo la giurisprudenza non c'è spazio per l'applicazione della normativa in materia di indebito pensionistico.
Tali considerazioni sono state ribadite, altresì, da ultimo dalla recente pronuncia della
Suprema Corte ad avviso della quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Tanto premesso, dagli atti del giudizio emerge che la ricorrente, titolare di pensione cat.
INVCIV, è stata sottoposta a visita di revisione da parte dell' in data 9.11.2021, al cui CP_1
esito non le è stata più riconosciuta l'indennità di accompagnamento di cui beneficiava in precedenza. Con raccomandata n. 61808296490-8 notificata in data 25.11.2021, poi, è stato comunicato alla ricorrente l'esito della suddetta visita di revisione. In seguito, l' ha CP_1
comunicato alla ricorrente, con missiva del 31.7.2023 notificata in data 30.8.2023, un
4 indebito sulla suddetta prestazione cat. INVCIV per l'importo di euro 9.958,13, relativo al periodo dal 1.12.2021 al 31.8.2023. Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, essendo venuto meno il requisito sanitario necessario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento, devono essere restituite le somme erogate dall' a CP_1
tale titolo per il periodo dal 1.12.2021 al 31.8.2023, in quanto indebitamente corrisposte.
Nessun legittimo affidamento, infatti, può configurarsi in capo alla ricorrente a seguito della comunicazione del verbale sanitario da parte dell' , in quanto la stessa era a conoscenza CP_1
del nuovo e diverso accertamento rispetto a quello riconosciuto in precedenza.
E neppure possono trovare accoglimento le doglianze attoree avanzate nelle note di trattazione scritta ed inerenti al disconoscimento della notifica del verbale sanitario. Al riguardo, infatti, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza “la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica” (Corte appello Genova sez. lav.,
31/07/2020, n.151). Pertanto, allorquando l' si avvale del servizio postale per la CP_1
notifica delle proprie comunicazioni l'attestazione dell'agente postale fa fede fino a querela di falso, la quale non è stata proposta dalla ricorrente.
Per tali motivi la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili in ragion della dichiarazione depositata ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 22.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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