Decreto cautelare 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Amedeo Di Odoardo, Fabio Caprioni, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Laudadio, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l''annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina del 26 settembre 2024, recante giudizio di non idoneità nel profilo di Istruttore di Polizia Locale, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il previo Avviso pubblico del 23 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lanciano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 23 novembre 2023 il Comune di Lanciano emetteva Avviso pubblico destinato agli idonei dell’elenco degli Istruttori di Polizia Locale della Provincia di Chieti, per la copertura di n.10 posti, con contratto a tempo pieno e indeterminato.
La Sig.ra -OMISSIS- presentava domanda e si collocava al 10° posto della graduatoria.
Con determina del 26 settembre 2024 tuttavia l’interessata veniva esclusa dalla Commissione Medica della Polizia di Stato, in relazione ai requisiti psico-fisici, per la presenza sul corpo di tatuaggi, 2 nell’arto inferiore sinistro, 2 nell’arto inferiore destro, per estensione, posizione e visibilità, non coperti dall’uniforme, ex punto 2b, tabella 1 del D.M. n.198 del 2003, richiamato nell’art.1.8 del Bando, nell’art.25 bis del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Lanciano.
L’istante impugnava detto provvedimento, censurandolo per violazione del punto 2b, tabella 1 del D.M. n.198 del 2003 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che il D.M. n.198 del 2003 era richiamato nel Bando e nel Regolamento del Corpo della Polizia Municipale, che vi era anche il Regolamento Regionale approvato con Decr. Pres. Reg. n.1 del 2023; che sussisteva una discriminazione tra uomo e donna perché la divisa dell’uomo prevedeva solo pantaloni, mentre quella della donna pantaloni o gonna che lascia scoperte le gambe; che quindi, se si fosse trattato di un candidato uomo, con divisa solo in pantaloni, gli stessi tatuaggi non avrebbero condotto a un giudizio negativo di inidoneità; che, con approccio sostanziale, occorreva avere riguardo alla funzionalità di dette disposizioni rispetto alle mansioni da svolgere.
Il Comune di Lanciano e il Ministero dell’Interno si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con decreto n.238 del 2024 veniva respinta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n.260 del 2024 veniva respinta la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con altra ordinanza n.523 del 2025 del Consiglio di Stato, Sez.V, veniva richiesta la fissazione dell’udienza di merito in I grado.
Con memoria il Comune illustrava l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Seguivano le repliche del Ministero, il quale deduceva in rito l’inammissibilità del gravame, per la mancata impugnativa del Regolamento Regionale applicato, e nel merito la sua infondatezza.
Nell’udienza del 9 maggio 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di rito di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione statale, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso medesimo, da respingere, secondo le ragioni dirimenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base al punto 2b della tabella 1 del D.M. n.198 del 2003, è causa di inidoneità la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme (cfr. all.11 al ricorso); che detta tabella 1 veniva specificamente richiamata, per le cause di inidoneità per l’accesso all’impiego nel Corpo di Polizia Municipale, nell’art.1.8 dell’Avviso (cfr. all.3 al ricorso) e nell’art.25 bis, comma 2 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lanciano (cfr. all.9 al ricorso).
Tanto premesso, occorre inoltre rilevare che il Comune di Lanciano confermava che le uniformi in dotazione a tutto il personale del proprio Corpo di Polizia Municipale sono quelle previste nel Regolamento Regionale di cui al Decreto n.1 del 17 agosto 2023 (cfr. nota comunale del 18 settembre 2024, all.3 atti Ministero); che nel predetto Regolamento Regionale, recante norme in materia di Polizia Amministrativa Locale, viene espressamente previsto, nell’uniforme operativa modello estivo, anche per gli uomini, un capo con pantaloni corti (cfr. figura 5.4, pag.93, all.8 atti del Comune).
Ne consegue che, venendo prevista anche per gli uomini una divisa che lascia le gambe scoperte, gli stessi tatuaggi della ricorrente sarebbero rimasti scoperti anche se presenti negli arti inferiori di un candidato uomo, avrebbero quindi comportato del pari un giudizio di inidoneità nei suoi confronti, in applicazione della normativa suindicata e, quindi, condotto alla sua esclusione dalla procedura de qua; che pertanto nessuna discriminazione di genere è stata operata a danno dell’interessata dalla Commissione Medica.
Ne discende che l’atto impugnato risulta esente dalle censure dedotte.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.394/2024 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della medesima e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.