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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 2826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2826 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BEATRICE Parte_1
CECI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
ROSANNA ROMANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
6.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto
“alla pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, a decorrere dalla data del 01.01.2023, così come riconosciuto dal Consulente Tecnico
d'Ufficio del procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 1890/2023 e definito con
Decreto di Omologa del 25.11.2023, condannare l' in persona del Presidente CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, IG.ra
, dei ratei maturati e maturandi della Pensione di Inabilità, Parte_1 ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, a decorrere dalla data del 01.01.2023, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla Legge, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori [..]”
Con memoria del 14.03.2025, si è costituito in giudizio l' evidenziando CP_1 che “il competente Ufficio amministrativo ha provveduto a liquidare la prestazione riconosciuta ( Cat. INVCIV, decorrenza 1.01.2023) in favore PartitaIVA_1
della ricorrente (all. 1 – TE08 del 20.05.24), ragion per cui, a giugno 24, è stato versato alla sig.ra la rata corrente di giugno 2024 (€. 333,33) e gli Parte_1
arretrati dall'1.01.23 (€.5.777,90) del beneficio de quo, per un importo complessivo di €. 6.126,94 come da documentazione che si offre in copia (all.
2 - cedolino pagamento giugno 2024)”; l'ente convenuto ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con decreto in data 5.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore di parte ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione CP_1
richiesta, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, evidenziando come la somma sia stata accredita in data
10.06.2024, dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, devono essere compensate per ½, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario, essendo il provvedimento di liquidazione della prestazione (datato 20.05.2024) anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.06.2024), ma essendo stata la somma accredita solo in data successiva (v. cedolino di pagamento sub doc. 2
che riporta quale data valuta quella del 7.06.2024). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 27/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2826 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BEATRICE Parte_1
CECI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
ROSANNA ROMANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
6.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto
“alla pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, a decorrere dalla data del 01.01.2023, così come riconosciuto dal Consulente Tecnico
d'Ufficio del procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 1890/2023 e definito con
Decreto di Omologa del 25.11.2023, condannare l' in persona del Presidente CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, IG.ra
, dei ratei maturati e maturandi della Pensione di Inabilità, Parte_1 ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, a decorrere dalla data del 01.01.2023, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla Legge, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori [..]”
Con memoria del 14.03.2025, si è costituito in giudizio l' evidenziando CP_1 che “il competente Ufficio amministrativo ha provveduto a liquidare la prestazione riconosciuta ( Cat. INVCIV, decorrenza 1.01.2023) in favore PartitaIVA_1
della ricorrente (all. 1 – TE08 del 20.05.24), ragion per cui, a giugno 24, è stato versato alla sig.ra la rata corrente di giugno 2024 (€. 333,33) e gli Parte_1
arretrati dall'1.01.23 (€.5.777,90) del beneficio de quo, per un importo complessivo di €. 6.126,94 come da documentazione che si offre in copia (all.
2 - cedolino pagamento giugno 2024)”; l'ente convenuto ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con decreto in data 5.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.03.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore di parte ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione CP_1
richiesta, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, evidenziando come la somma sia stata accredita in data
10.06.2024, dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, devono essere compensate per ½, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario, essendo il provvedimento di liquidazione della prestazione (datato 20.05.2024) anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (6.06.2024), ma essendo stata la somma accredita solo in data successiva (v. cedolino di pagamento sub doc. 2
che riporta quale data valuta quella del 7.06.2024). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 27/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli