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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2021, trattenuta in decisione in data 30.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
La sig.ra CF , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente a [...], difesa dagli Avv.ti Simona D'ALESSANDRO, CF.
e C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2 Parte_1 C.F._3 in Campobasso alla Piazza Falcone e RS (già Piazza Savoia), n. 3,
Attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., C.F. e P.IVA con sede legale alla Controparte_2 P.IVA_1 via Piazza Vittorio Emanuele 29, 86100, Campobasso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
BARILE ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Castellammare di Stabia, alla via Guglielmo Marconi n. 9
CONVENUTO
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69
del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione del 02.07.2021, ritualmente notificato, l'attrice, , Controparte_1
evocava in giudizio il dinanzi all'intestato Ufficio Giudiziario per far Controparte_2
accertare la responsabilità, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., del convenuto Ente nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, a seguito di una caduta su strada pubblica, per omessa vigilanza della strada pubblica comunale e per non aver provveduto a mantenere integra la strada, né ad approntare alcuna idonea misura volta a garantire l'incolumità dei pedoni, né
aveva segnalato il pericolo presente sulla stessa. L'attrice ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“[…] Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Campobasso, contrariis reiectis, accertare e
dichiarare che la caduta occorsa alla dottoressa in data 09.03.2017 a Controparte_1
Campobasso è addebitabile esclusivamente alla responsabilità, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., del
il quale non ha vigilato sulla strada di proprietà e non ha provveduto a manutenere Controparte_2
la strada ed il manto stradale né ad approntare alcuna idonea misura volta a garantire l'incolumità dei
pedoni e degli automobilisti che transitavano lungo la strada né a segnalare il pericolo presente lungo la
strada, e per l'effetto, accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla dottoressa
[...]
, condannare il in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della dottoressa , a titolo di risarcimento di tutti i danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subiti, della complessiva somma di € 25.973,35 […]”
In data 02.11.2021, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
il quale, preliminarmente, impugnava la domanda attorea rilevandone la nullità ed improcedibilità, e, contestualmente, ne sottolineava l'infondatezza in punto di an e quantum
debeatur insistendo nel suo integrale rigetto e rassegnava le seguenti testuali conclusioni:” …In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda per estrema genericità nell'indicazione del
petitum e della causa petendi;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Nel merito, rigettare
la domanda così come proposta dall'attrice perché inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed
in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico
del ridurre gli eventuali importi risarcitori ai sensi dell'art. 1227 c.c. attesa la condotta colposa CP_2
assunta dall'istante, così come dedotto in comparsa;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di
giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge…”
In data 14.12.2021 veniva fissata la prima udienza all'esito della quale veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la proposizione della procedura di negoziazione assistita. L'invito alla procedura di negoziazione assistita esperito dall'attrice al odierno Controparte_2
convenuto, non veniva da quest'ultimo accolto. All'udienza del 31.3.2022 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI comma cpc, all'udienza del 06.10.2022 veniva richiesta l'ammissione dei mezzi istruttori, in particolare la prova testimoniale e la ctu per valutare la sussistenza e, in caso positivo, la quantificazione dei danni patiti dalla attrice. Venivano ammesse ed espletate le prove orali ( prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attrice) e all'udienza del 02.12.2022 veniva reso l'interrogatorio formale della la quale, tra l'altro, CP_1
negava di aver percepito o di avere titolo a percepire, per effetto del sinistro per cui è causa,
indennizzo da assicurazione contro gli infortuni o indennizzo da parte dell'Assicuratore sociale e/o dall'istituto previdenziale , la medesima dichiarazione verra',poi, resa dall'attrice CP_3 CP_4
anche in sede di ctu.
All'udienza del 24.3.2023 venivano escussi i testi di parte attrice, sig. titolare di Testimone_1
un salone di parrucchiere in Campobasso vicino al luogo teatro del sinistro e Testimone_2
che ci abita, i quali entrambi confermavano che la strada era sconnessa ed erano presenti delle buche, aggiungevano che sul luogo del sinistro- che i testi conoscono bene- non erano stati mai apposti cartelli che segnalassero il pericolo delle sconnessioni della strada. Inoltre, precisavano che anche negli anni passati, più volte, era stato segnalato al lo stato CP_2
pericoloso della strada, sollecitandone un intervento di sistemazione, ma senza risultati. In
particolare il teste riferiva “anche una mia cliente in passato mentre usciva dalla mia Tes_1
parruccheria è stata investita perché intenta a vedere dove metteva i piedi a causa delle sconnessioni della
strada”.
Il secondo teste, Sig. , confermava di aver visto cadere la dottoressa Testimone_2 CP_1
mentre lui rientrava a casa, dopo aver fatto la spesa al supermercato “Oasi”, che si trova a pochi metri di distanza.
All'esito della conclusione della prova orale veniva disposta ed espletata una ctu medico legale per la quale , in considerazione del fatto che l'attrice, dottoressa Controparte_1
risultava iscritta nell'albo dei ctu medico-legali del Tribunale di Campobasso, previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, veniva nominata ctu la dott.ssa
, iscritta all'Albo dei ctu del Tribunale di Avellino. Persona_1
Depositata la perizia in data 14.4.2024 il CTU rassegnava le seguenti testuali conclusioni :
“In rapporto causale con il trauma riferito in anamnesi occorsole in data 09.03.2017, la signora
[...]
ha riportato un Trauma distorsivo al piede sinistro con frattura Controparte_1
interessante l'epifisi distale di tibia e perone. Le lesioni riscontrate risultano, ai sensi della legge n.27 del
24.03.2012, art.32 comma 3-ter, suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Le lesioni di cui
sopra determinarono una temporanea inabilità che, alla luce della documentazione sanitaria agli atti del
fascicolo ed in forza dei criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, è computabile in un totale
di 110 (centodieci) giorni, così ripartibili:- giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea assoluta al 100%;-
giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 75%;-giorni 30 (trenta) di inabilità
temporanea parziale ad un tasso del 50%;-giorni 20 (venti) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del
25%.Per quanto riguarda i postumi permanenti precedentemente descritti integrano un DANNO
BIOLOGICO nella misura del 9 % (nove percento), in assenza di preesistenze patologiche locali e generali, con riferimento alle Tabelle per Micropermanenti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Serie
Generale n.211 dell' 11.09.2003: CAVIGLIA: limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di ½ =
6%; DANNO ESTETICO: Il pregiudizio estetico complessivo è lieve: = o < a 5 %.
4.I postumi sopra
descritti sono stabilizzati e non sono prospettabili interventi o sussidi protesici in grado di attenuare i
postumi; (…) la signora ha rilasciato una dichiarazione che si allega alla Controparte_1
presente consulenza, nella quale riferisce di “non aver beneficiato di prestazioni a carico del SSNN e presso
enti di previdenza e assistenza, di non percepire pensioni di invalidità e di non aver avuto riconoscimenti di
indennità per infortunio”; Nel fascicolo, infine, si repertano ricevute fiscali per spese di € 421,35 (euro
quattrocentoventuno,35: 1)Fattura n.25 del 25.07.2017 rilasciata da fisioterapista;
Persona_2
2)ricevuta di pagamento n. 2017/0099925 rilasciata il 19.04.2017 dall' di Campobasso di euro CP_5
36,62 per visita ortopedica e rimozione gesso;
3) ricevuta di pagamento n. 2017/0099923 rilasciata il
19.04.2017 dall' di Campobasso di euro 31,82 per radiografia del piede;
4) Quietanza n.09611 CP_5
del 10.05.2017 per rilascio copia cartella clinica di euro 12,91. Tale somma è congrua rispetto all'iter clinico-
terapeutico intrapreso dalla periziando”.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.1.2025 ed alla predetta udienza veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
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La domanda proposta è fondata nei termini di seguito specificati.
La fattispecie in esame si inquadra nell'alveo della responsabilita' ex art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In punto di diritto l'ente proprietario della strada è responsabile per l'inadeguata manutenzione e custodia della sede stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 del codice della strada
(sull'obbligo dell'ente proprietario di provvedere alla manutenzione, alla pulizia ed alla gestione delle strade si vedano, tra le tante, Cass. civ. sent. n. 9527 del 22.4.2010 e Cass. civ. sent. n. 3651 del
20.2.2006). Tale obbligo di manutenzione, finalizzato anche ad evitare l'insorgenza di pericoli occulti, si estende pure ai marciapiedi laterali, anch'essi facenti parte della strada (cfr. Cass. civ.
sent. n. 16226 del 3.8.2005).
Inoltre, costante giurisprudenza afferma che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico
transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di
pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente
dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una
alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile
agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile
all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. civ. sent. n. 24529 del
20.11.2009; si veda in proposito anche Cass. civ. sent. n. 12695 del 25.5.2010). Specie con riferimento alle strade poste all'interno dei centri abitati si considera oggi poi superata la giurisprudenza che un tempo escludeva la responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario della strada (si vedano in proposito Cass. civ. sent. n. 15720 del 18.7.2011 e Cass. civ. sent. n. 8157
del 3.4.2009).
L'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al
custode spetta la prova cd. liberatoria, mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica, non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada,
ma, in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri CP_2
dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
La condotta della vittima, invero, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per giurisprudenza costante, “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione
dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa” indice di cattiva manutenzione, non costituisce
un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile
al novero dell'imprevedibile.” ( cfr.ex multis Cassazione Civile, Ordinanza N. 456/2021 , Cass., 3, n.
15761 del 29/7/2016).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte affermato come la visibilità dell'insidia non escluda automaticamente la responsabilità dell'ente preposto alla manutenzione, essendo necessaria una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto della prevedibilità del pericolo e della possibilità concreta per l'utente di evitarlo con l'ordinaria diligenza. (Cassazione
Civile, Sentenzan. 5308/2007;Sez. VI, Sentenza n. 11753/2017; Cassazione Civile Sez. III) Proprio
recentemente la Cassazione ha chiarito che: “…deve peraltro, ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione
del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di
questa Corte (Cass. n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla
conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte
discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume
efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del
concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo
che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche
e rappezzi” -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa
di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è
astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)”, salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a
conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: 22/10/2013 Rv. 629108 –
01)” (Cassazione n. 19078/2024).
Ebbene nella vicenda in esame,per quanto emerso dall'istruttoria svolta, non risulta provato alcun elemento in tal senso.
L'attrice allegava che in data 09 marzo 2017, verso le ore 18,30 circa, in Campobasso, mentre camminava tra Via D'Amato e Via Insorti D'Ungheria ed era in procinto di attraversare la strada,
per raggiungere l'opposta carreggiata , “pur prestando la massima attenzione, inciampava in un buco
profondo e non segnalato, presente sul manto stradale e cadeva rovinosamente a terra…” riportando gravi lesioni personali per le quali veniva immediatamente soccorsa in ambulanza e trasportata presso il vicino nosocomio Cardarelli di Campobasso.
La ricostruzione operata dall'attrice nell'atto introduttivo e' stata confermata dagli esiti della istruttoria espletata, attraverso l'espletamento delle prove orali, per interpello e per testimoni,
dalla documentazione prodotta, dalle fotografie dei luoghi riconosciute dai testimoni, dalla ctu medico legale svolta;
puo',quindi, ritenersi che parte attrice abbia positivamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale
responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito avente un'efficacia causale idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.04.2010 n. 8229,
conf. Cass. Civ., sez. III, 19.02.2008 n. 4279 e Cass. Civ. sez. III, 05.12.2008 n. 28811) e che non risulta nel caso di specie.
Da cio' consegue che la responsabilità in questione non necessiti, per essere affermata, di un'attività o di una condotta colposa del custode.
E' noto che l'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta la prova cd. liberatoria, mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il custode avrebbe dovuto dimostrare che il fatto del danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia,
eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento,
escludendo i fattori causali concorrenti, ma così non e' stato.
La condotta della vittima, invero, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ma nessuna prova e' emersa in tal senso dalla istruttoria espletata anche al fine di un rilievo officioso ex art. 1227 c.c..
Peraltro, in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione, ma non dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito idoneo a recidere totalmente il nesso eziologico,
che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che non possono ritenersi
sussistenti nella fattispecie. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 26524/20.
Adunque, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed
imprevedibile», ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile,
risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo», giacché l'idoneità ad
interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di
imprevedibilità ed eccezionalità».
Nessuna prova risulta fornita nel caso in esame , ne' tampoco e' emerso alcun elemento in tale direzione.
In tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
È stato, in particolare, osservato che la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta, di per sé, ad escludere la responsabilità del custode.
La mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è
tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso specifico della caduta di pedone a causa non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la situazione di pericolosita' o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere del tutto, fino a reciderlo il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Nel caso che ci occupa neppure è configurabile alcun fattore esterno che abbia i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità tali da interrompere il nesso causale.
Ed infatti, nel caso in esame, non puo' ritenersi non integrando il caso fortuito o la forza maggiore che, per consolidata giurisprudenza, possono ritenersi sussistenti, con relativo esonero della responsabilità del custode quando, oltre all'eccezionalità ed imprevedibilità, costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (si veda tra le tante Cass.
civ. Sez III, n. 13222 del 27.06.2016).
Quanto al comportamento del danneggiato, come già detto, secondo i principi stabiliti dalla S.C. , il medesimo può assurgere a caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità solo ove assuma le caratteristiche di un uso improprio della res o comunque di una condotta negligente, non osservante delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. tra tante Cass. Sez. III n.
24419 del 19/11/2009; Cass. Sez. III n. 25029 del 10/10/2008; Cass. Sez. III n. 24804 del
08/10/2008).
Ebbene dalle risultanze probatorie acquisite non e' emerso alcun elemento tale da rivelare un utilizzo anomalo da parte dell'attrice, ovvero comportamenti imprudenti della stessa, in spregio alle normali ed ordinarie regole di attenzione che la peculiarità del caso richiedeva.
Nessuna prova e' stata fornita in ordine ad una presunta negligenza o imprudenza dell'attrice,
per cui va esclusa l'applicabilità dell'art. 1227 comma I c.c., non essendo configurabile la colpa dell'attrice in apporto causale al verificarsi dell'evento.
Quanto al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, le risultanze dell'istruttoria orale svolta,
oltre che quelle della ctu medica disposta, oltre che i documenti acquisiti(anche le fotografie)
consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro allegata da parte attrice.
Non v'è ragione di dubitare dell'attendibilità dei predetti testimoni, il cui narrato non risulta smentito da alcun contrario elemento di prova ed anzi risulta confortato dalla documentazione fotografica in atti di parte attrice.
Ed invero, “in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di
legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa
oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da
parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò
che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure
dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale
sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. Su quest'ultimo punto, la recente
Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi
(mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del
ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia
due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. Tale conclusione richiede
alcune puntualizzazioni. In effetti, può senz'altro convenirsi che, per «caso fortuito» idoneo a recidere il
nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051 cod. civ., va
generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore causale comprensivo anche del fatto del terzo o, in via
descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del danneggiato): purché esso abbia, in applicazione dei principi
generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso. Pertanto, anche il
caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante) va allora inquadrato in questo contesto: e l'imprevedibilità va
intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre
l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità
inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed
appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come «normale», vale a dire entro margini di
oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per
identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili
come ragionevoli. Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa
custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della
sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. n. 2482 del 1 febbraio 2018)
Conclusivamente, la domanda attorea merita accoglimento per effetto della riconducibilità
eziologica dell'infortunio occorso all'attrice a colpa del custode per difetto di manutenzione e per omissione di adozione delle opportune cautele e di apposita segnalazione.
Sul quantum debeatur
Si deve ora provvedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
Quanto al danno alla persona, questo giudice condivide e fa proprie le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il c.t.u. dott.ssa chiaramente esposte, prive di vizi logici, Persona_1
coerenti con la documentazione clinica in atti. Seguendo quindi quanto scritto nella ctu della dott.ssa , si rileva che (Cfr. ctu pagg. 8 e Per_1
segg.):” … dell'evento traumatico verificatosi il 09.03.2017, la signora Controparte_1
ha riportato un “Trauma distorsivo al piede sinistro con frattura interessante l'epifisi distale di tibia e
[...]
perone”.E' riconducibile un nesso causale diretto tra le lesioni accertate e l'evento traumatico riportato in
anamnesi, basato sulla comune criteriologia medico legale (criterio cronologico, topografico, dell'efficienza
qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e quello di esclusione di altre cause), ampiamente
soddisfatto. La lesività diagnosticata dai sanitari che la ebbero in cura, infatti, è compatibile con un trauma
distorsivo della caviglia.Nel caso in esame, la signora immediatamente soccorsa è stata trasportata al CP_1
pronto soccorso dell'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso ove veniva posta diagnosi di “Frattura
trimalleolare sinistra” e ricoverata nel reparto di ortopedia.Il giorno successivo, veniva sottoposta, in
anestesia spinale, ad intervento chirurgico di “Riduzione della frattura del perone e sintesi con placca e viti;
riduzione della frattura tibiale e sintesi con fili K e cerchiaggio metallico. Per la diastasi della pinza veniva
sottoposta ad intervento di sindesmosi con vite”.E' stata sottoposta ad immobilizzazione dell'arto inferiore
sinistro con apparecchio gessato e prescrizione di riposo. In data 07.04.2017 veniva sottoposta ad intervento
di rimozione della vite sindesmosica e confezionamento di stivaletto gessato da carico. Il 10.05.2017 veniva
rimosso il gesso e prescritto gambaletto elastico KK6 per 30 giorni ed FKT per il recupero articolare. La
perizianda riferisce di aver praticato un periodo di riabilitazione, documentato dalla ricevuta fiscale del
25.07.2017 rilasciata dal fisioterapista agli atti del fascicolo. Nel febbraio 2 Allo stato, Persona_2
tenuto conto del tempo intercorso e di quanto altro rilevante sotto il profilo medico – legale, il quadro clinico
è da ritenersi a carattere permanente con sussistenza dei seguenti postumi: esito cicatriziale chirurgico sul
malleolo esterno sinistro, a decorso verticale della lunghezza di 8 cm, eutrofico;
altro esito cicatriziale
chirurgico sul malleolo interno sinistro, a decorso verticale della lunghezza di 7,5 cm, eutrofico. Alla
misurazione perimetrica comparativa del due arti si evidenzia normo-tonotrofismo. Limitata di 1/2 la
flessione dorsale e plantare del piede sinistro. Facile stancabilità nel cammino prolungato, nel salire e
scendere le scale e nell'accosciamento. Deambulazione autonoma. Pertanto, vista la natura del trauma patito
e la sua diretta interdipendenza dall'evento traumatico del 09.03.2017, ritengo che esse incidano
permanentemente sull'integrità psico-fisica della perizianda… Le lesioni di cui sopra determinarono una temporanea inabilità che, alla luce della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo ed in forza dei criteri
scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, è computabile in un totale di 110 (centodieci) giorni, così
ripartibili:-giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea assoluta al 100%;-giorni 30 (trenta) di inabilità
temporanea parziale ad un tasso del 75%;giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del
50%;giorni 20 (venti) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 25%.Per quanto riguarda i postumi
permanenti precedentemente descritti integrano un DANNO BIOLOGICO nella misura del 9 % (nove
percento), in assenza di preesistenze patologiche locali e generali, con riferimento alle Tabelle per
Micropermanenti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Serie Generale n.211 dell' 11.09.2003:
CAVIGLIA: limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di ½ = 6%; DANNO ESTETICO: Il
pregiudizio estetico complessivo è lieve: = o < a 5 %...” (Cfr. ctu definitiva)
A seguito delle osservazioni svolte dal ctp di parte attrice, dott. il 05.03.2024, Persona_3
che, sostanzialmente, contestava la mancata valutazione del danno anatomico della tibia e del perone, il ctu confermava le conclusioni in precedenza raggiunte e, in risposta alle osservazioni medico-legali del Dr. evidenziava che :”… Nel caso in discussione, in Persona_3
considerazione di un'apprezzabile limitazione funzionale della caviglia sinistra, come riportato nell'esame
obiettivo della presente consulenza, in assenza di alterazione strutturale (callo osseo deforme, pseudoartrosi
ecc.) a livello dei focolai di frattura del malleolo peroneale e tibiale, in assenza di mezzi di sintesi in situ
(rimossi), in assenza di instabilità dell'articolazione tibio-tarsica sinistra e di ipotonotrofismo dell'arto
inferiore sinistro, la menomazione anatomica viene riassorbita nel pregiudizio funzionale, pertanto si
conferma il giudizio valutativo di danno biologico espresso nella bozza…” (Cfr. pag. 18 ctu definitiva)
Deve riconoscersi all'attrice il danno biologico stimato dall'ausiliario, il quale si risolve, per giurisprudenza costante, nella lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile (sul punto, cfr. Corte Cost. 233/2003) e la cui liquidazione, stante l'uniformità dei criteri medico-legali applicabili alla lesione dell'integrità psico-fisica, deve svolgersi attraverso il c.d sistema tabellare.
Il danno biologico va liquidato, nello specifico, applicando il criterio del c.d. punto percentuale d'invalidità riconosciuto dal ctu, combinato con l'età anagrafica della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo secondo le c.d. tabelle milanesi all'epoca della decisione, le quali, per ormai consolidata giurisprudenza, integrano un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio 2010 n.
1524, Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402 nonché Cass. n. 12408 del 7 giugno 2011,
secondo cui, in materia risarcitoria del danno non patrimoniale, "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto").
Deve precisarsi, però, che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal Codice delle
Assicurazioni per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni di altra natura. Pertanto, per la liquidazione dei danni diversi da quelli derivanti dalla circolazione stradale, vanno applicate le cosiddette “Tabelle Milanesi”, aggiornate al tempo della liquidazione,
posto che la tabella ministeriale per le invalidità sulle micro-permanenti non appare applicabile alla diversa materia ( Cass. 12408/2011). Tale orientamento è avvalorato tanto dalla collocazione sistematica della disposizione, inserita nel Codice delle assicurazioni private e, in particolare, nel titolo sull'Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, quanto dalla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi.
Quindi, in applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione, il c.d. danno biologico,
avuto riguardo all'età della all'epoca dell'infortunio e della percentuale del 9% accertata dal CP_1
CTU, può essere liquidato nella misura di euro 14.812,00. Quanto al danno da invalidità temporanea, i parametri delle c.d. tabelle milanesi vanno invece adeguati al caso di specie, tenuto conto del grado di invalidità permanente accertato e della circostanza che il fatto illecito non è penalmente rilevante, per cui operata la riduzione del caso nella misura del 50% rispetto all'importo minimo previsto in tabella , si ritiene equo liquidare all'attrice a titolo di danno da invalidità temporanea ulteriori euro 1685,40 per ITT, euro 1264,05
per 30 giorni ITP al 75%; euro 842,70 per 30 giorni ITP al 50 % ed euro 280,90 per 20 giorni ITP al
25 % .
Quanto al danno morale, è opportuno rammentare che per tale figura di danno deve intendersi il c.d. "pati" transitorio, cioè un turbamento d'animo transeunte e soggettivo, nettamente distinto dalle degenerazioni patologiche della sofferenza ascrivibili al danno biologico, danno riconoscibile in presenza dell' ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, nei casi di legge in ipotesi di reato ovvero di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente qualificati, quale è il diritto alla salute (cfr. sempre SS.UU. 26972/2008).
Pertanto, al fine di evitare duplicazioni indebite del danno, quel pregiudizio potrà riconoscersi al più a titolo di personalizzazione del biologico, quale riflesso "dinamico-relazionale” della sofferta lesione psico-fisica, con prudente apprezzamento e adeguamento alle peculiarità del caso, anche perché, come insegna la Suprema Corte, un imprescindibile requisito di accesso al ristoro del danno, ex art. 2059 c.c., risiede nella gravità dell'offesa e nella serietà della lesione (non potendosi invece risarcire, i meri disagi o fastidi, ovvero lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità).
Anche la S.C. intervenuta piu' volte sull'argomento ha ribadito, da ultimo con sentenza n. 21409
del 30.07.24, che la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice esclusivamente mediante una motivazione specifica e analitica, in base a prove che siano state
tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato;
non è giustificata una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della
stessa tipologia e gravità.
In buona sostanza la Cassazione e' in continuita' con un principio gia' espresso in precedenza, cfr.
Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, avendo gia' affermato al riguardo che: “in presenza
di un danno permanente alla salute […] la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto
peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i
soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del
danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente
aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)”
Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte, ma solo in caso di comprovata eccezionalità delle conseguenze di danno. Insomma, le conseguenze dannose da ritenersi normali secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Cio' in quanto i criteri liquidativi prevedono la riparazione delle conseguenze dannose
“ordinarie”, quelle, cioè, che attengono ai pregiudizi che qualunque persona, vittima di analoghe lesioni, normalmente subirebbe. (Cfr. Cass. civ. sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. civ., sez.
3, 31 gennaio 2019, n. 2788)
E la S. C. precisa “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato
l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse
da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al
caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito )forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass.
civ., sez. III, 31 maggio 2019, n. 15084)
Ciò detto, l'attrice non ha concretamente allegato, né dimostrato , come era suo onere, che il danno morale, quale sofferenza soggettiva derivante dalla compromessa integrità fisica, assumesse, nella sua vicenda personale, dei riflessi ulteriori e caratterizzanti rispetto a quelli tipici connessi alla lesione della salute, già coperti, di per sé, dal risarcimento del danno biologico c.d. statico;
non può
dunque farsi luogo a personalizzazione al caso specifico, dovendosi arrestare la liquidazione del danno ai soli postumi dell'invalidità temporanea e permanente come sopra esposti.
Si ritiene, pertanto, equitativamente spettanti nel complesso all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patito, riepilogando: Danno biologico permanente € 14.812,00 Invalidità temporanea totale
ITT E ITP € 4.073,05(30 giorni al 100%; 30 giorni al 75%; al 50% e giorni al 25%: Totale danno biologico € 14.812,00+ €4.073,05= TOTALE GENERALE: € 18.885,05 a cui vanno aggiunte le spese mediche documentate ammontanti ad euro 421,35 per un totale di euro 19.306,40. Il predetto importo, già liquidato ai valori monetari attuali, integra debito di valore, sicché allo stesso deve aggiungersi l'ulteriore importo spettante quale ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione;
spettano dunque gli interessi legali dal momento di insorgenza della lesione (che deve identificarsi nella data stessa del sinistro) calcolati sulla sorte capitale,
svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente pronuncia giudiziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, 147/22 e s. m. e i. , applicato lo scaglione di valore di riferimento,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta, applicata una congrua riduzione dei valori medi,
tenuto conto del minore importo accertato e della minima difficolta' delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di ctu vanno poste interamente a carico del convenuto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda e condanna il convenuto responsabile ex Controparte_2
art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, così come accertati e quantificati nella ctu della dott.ssa che si liquidano in complessivi Persona_1
euro € 19.306,40 oltre interessi legali come in motivazione;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, in favore Controparte_2
dell'attrice,che liquida in favore degli avvocati Simona D'Alessandro e , Parte_1
dichiaratisi antistatari, in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap come per legge;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu in atti liquidate.
Campobasso, 29 settembre 2025
Il G.O.
Dott.ssa Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2021, trattenuta in decisione in data 30.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
La sig.ra CF , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente a [...], difesa dagli Avv.ti Simona D'ALESSANDRO, CF.
e C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2 Parte_1 C.F._3 in Campobasso alla Piazza Falcone e RS (già Piazza Savoia), n. 3,
Attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., C.F. e P.IVA con sede legale alla Controparte_2 P.IVA_1 via Piazza Vittorio Emanuele 29, 86100, Campobasso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
BARILE ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Castellammare di Stabia, alla via Guglielmo Marconi n. 9
CONVENUTO
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69
del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione del 02.07.2021, ritualmente notificato, l'attrice, , Controparte_1
evocava in giudizio il dinanzi all'intestato Ufficio Giudiziario per far Controparte_2
accertare la responsabilità, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., del convenuto Ente nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, a seguito di una caduta su strada pubblica, per omessa vigilanza della strada pubblica comunale e per non aver provveduto a mantenere integra la strada, né ad approntare alcuna idonea misura volta a garantire l'incolumità dei pedoni, né
aveva segnalato il pericolo presente sulla stessa. L'attrice ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“[…] Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Campobasso, contrariis reiectis, accertare e
dichiarare che la caduta occorsa alla dottoressa in data 09.03.2017 a Controparte_1
Campobasso è addebitabile esclusivamente alla responsabilità, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., del
il quale non ha vigilato sulla strada di proprietà e non ha provveduto a manutenere Controparte_2
la strada ed il manto stradale né ad approntare alcuna idonea misura volta a garantire l'incolumità dei
pedoni e degli automobilisti che transitavano lungo la strada né a segnalare il pericolo presente lungo la
strada, e per l'effetto, accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla dottoressa
[...]
, condannare il in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della dottoressa , a titolo di risarcimento di tutti i danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subiti, della complessiva somma di € 25.973,35 […]”
In data 02.11.2021, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
il quale, preliminarmente, impugnava la domanda attorea rilevandone la nullità ed improcedibilità, e, contestualmente, ne sottolineava l'infondatezza in punto di an e quantum
debeatur insistendo nel suo integrale rigetto e rassegnava le seguenti testuali conclusioni:” …In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda per estrema genericità nell'indicazione del
petitum e della causa petendi;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Nel merito, rigettare
la domanda così come proposta dall'attrice perché inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed
in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico
del ridurre gli eventuali importi risarcitori ai sensi dell'art. 1227 c.c. attesa la condotta colposa CP_2
assunta dall'istante, così come dedotto in comparsa;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di
giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge…”
In data 14.12.2021 veniva fissata la prima udienza all'esito della quale veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la proposizione della procedura di negoziazione assistita. L'invito alla procedura di negoziazione assistita esperito dall'attrice al odierno Controparte_2
convenuto, non veniva da quest'ultimo accolto. All'udienza del 31.3.2022 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI comma cpc, all'udienza del 06.10.2022 veniva richiesta l'ammissione dei mezzi istruttori, in particolare la prova testimoniale e la ctu per valutare la sussistenza e, in caso positivo, la quantificazione dei danni patiti dalla attrice. Venivano ammesse ed espletate le prove orali ( prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attrice) e all'udienza del 02.12.2022 veniva reso l'interrogatorio formale della la quale, tra l'altro, CP_1
negava di aver percepito o di avere titolo a percepire, per effetto del sinistro per cui è causa,
indennizzo da assicurazione contro gli infortuni o indennizzo da parte dell'Assicuratore sociale e/o dall'istituto previdenziale , la medesima dichiarazione verra',poi, resa dall'attrice CP_3 CP_4
anche in sede di ctu.
All'udienza del 24.3.2023 venivano escussi i testi di parte attrice, sig. titolare di Testimone_1
un salone di parrucchiere in Campobasso vicino al luogo teatro del sinistro e Testimone_2
che ci abita, i quali entrambi confermavano che la strada era sconnessa ed erano presenti delle buche, aggiungevano che sul luogo del sinistro- che i testi conoscono bene- non erano stati mai apposti cartelli che segnalassero il pericolo delle sconnessioni della strada. Inoltre, precisavano che anche negli anni passati, più volte, era stato segnalato al lo stato CP_2
pericoloso della strada, sollecitandone un intervento di sistemazione, ma senza risultati. In
particolare il teste riferiva “anche una mia cliente in passato mentre usciva dalla mia Tes_1
parruccheria è stata investita perché intenta a vedere dove metteva i piedi a causa delle sconnessioni della
strada”.
Il secondo teste, Sig. , confermava di aver visto cadere la dottoressa Testimone_2 CP_1
mentre lui rientrava a casa, dopo aver fatto la spesa al supermercato “Oasi”, che si trova a pochi metri di distanza.
All'esito della conclusione della prova orale veniva disposta ed espletata una ctu medico legale per la quale , in considerazione del fatto che l'attrice, dottoressa Controparte_1
risultava iscritta nell'albo dei ctu medico-legali del Tribunale di Campobasso, previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, veniva nominata ctu la dott.ssa
, iscritta all'Albo dei ctu del Tribunale di Avellino. Persona_1
Depositata la perizia in data 14.4.2024 il CTU rassegnava le seguenti testuali conclusioni :
“In rapporto causale con il trauma riferito in anamnesi occorsole in data 09.03.2017, la signora
[...]
ha riportato un Trauma distorsivo al piede sinistro con frattura Controparte_1
interessante l'epifisi distale di tibia e perone. Le lesioni riscontrate risultano, ai sensi della legge n.27 del
24.03.2012, art.32 comma 3-ter, suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. Le lesioni di cui
sopra determinarono una temporanea inabilità che, alla luce della documentazione sanitaria agli atti del
fascicolo ed in forza dei criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, è computabile in un totale
di 110 (centodieci) giorni, così ripartibili:- giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea assoluta al 100%;-
giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 75%;-giorni 30 (trenta) di inabilità
temporanea parziale ad un tasso del 50%;-giorni 20 (venti) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del
25%.Per quanto riguarda i postumi permanenti precedentemente descritti integrano un DANNO
BIOLOGICO nella misura del 9 % (nove percento), in assenza di preesistenze patologiche locali e generali, con riferimento alle Tabelle per Micropermanenti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Serie
Generale n.211 dell' 11.09.2003: CAVIGLIA: limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di ½ =
6%; DANNO ESTETICO: Il pregiudizio estetico complessivo è lieve: = o < a 5 %.
4.I postumi sopra
descritti sono stabilizzati e non sono prospettabili interventi o sussidi protesici in grado di attenuare i
postumi; (…) la signora ha rilasciato una dichiarazione che si allega alla Controparte_1
presente consulenza, nella quale riferisce di “non aver beneficiato di prestazioni a carico del SSNN e presso
enti di previdenza e assistenza, di non percepire pensioni di invalidità e di non aver avuto riconoscimenti di
indennità per infortunio”; Nel fascicolo, infine, si repertano ricevute fiscali per spese di € 421,35 (euro
quattrocentoventuno,35: 1)Fattura n.25 del 25.07.2017 rilasciata da fisioterapista;
Persona_2
2)ricevuta di pagamento n. 2017/0099925 rilasciata il 19.04.2017 dall' di Campobasso di euro CP_5
36,62 per visita ortopedica e rimozione gesso;
3) ricevuta di pagamento n. 2017/0099923 rilasciata il
19.04.2017 dall' di Campobasso di euro 31,82 per radiografia del piede;
4) Quietanza n.09611 CP_5
del 10.05.2017 per rilascio copia cartella clinica di euro 12,91. Tale somma è congrua rispetto all'iter clinico-
terapeutico intrapreso dalla periziando”.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.1.2025 ed alla predetta udienza veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
++++++++++
La domanda proposta è fondata nei termini di seguito specificati.
La fattispecie in esame si inquadra nell'alveo della responsabilita' ex art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In punto di diritto l'ente proprietario della strada è responsabile per l'inadeguata manutenzione e custodia della sede stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 del codice della strada
(sull'obbligo dell'ente proprietario di provvedere alla manutenzione, alla pulizia ed alla gestione delle strade si vedano, tra le tante, Cass. civ. sent. n. 9527 del 22.4.2010 e Cass. civ. sent. n. 3651 del
20.2.2006). Tale obbligo di manutenzione, finalizzato anche ad evitare l'insorgenza di pericoli occulti, si estende pure ai marciapiedi laterali, anch'essi facenti parte della strada (cfr. Cass. civ.
sent. n. 16226 del 3.8.2005).
Inoltre, costante giurisprudenza afferma che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico
transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di
pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente
dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una
alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile
agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile
all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. civ. sent. n. 24529 del
20.11.2009; si veda in proposito anche Cass. civ. sent. n. 12695 del 25.5.2010). Specie con riferimento alle strade poste all'interno dei centri abitati si considera oggi poi superata la giurisprudenza che un tempo escludeva la responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario della strada (si vedano in proposito Cass. civ. sent. n. 15720 del 18.7.2011 e Cass. civ. sent. n. 8157
del 3.4.2009).
L'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al
custode spetta la prova cd. liberatoria, mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica, non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada,
ma, in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri CP_2
dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
La condotta della vittima, invero, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per giurisprudenza costante, “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione
dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa” indice di cattiva manutenzione, non costituisce
un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile
al novero dell'imprevedibile.” ( cfr.ex multis Cassazione Civile, Ordinanza N. 456/2021 , Cass., 3, n.
15761 del 29/7/2016).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte affermato come la visibilità dell'insidia non escluda automaticamente la responsabilità dell'ente preposto alla manutenzione, essendo necessaria una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto della prevedibilità del pericolo e della possibilità concreta per l'utente di evitarlo con l'ordinaria diligenza. (Cassazione
Civile, Sentenzan. 5308/2007;Sez. VI, Sentenza n. 11753/2017; Cassazione Civile Sez. III) Proprio
recentemente la Cassazione ha chiarito che: “…deve peraltro, ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione
del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di
questa Corte (Cass. n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla
conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte
discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume
efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del
concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo
che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche
e rappezzi” -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa
di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è
astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)”, salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a
conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: 22/10/2013 Rv. 629108 –
01)” (Cassazione n. 19078/2024).
Ebbene nella vicenda in esame,per quanto emerso dall'istruttoria svolta, non risulta provato alcun elemento in tal senso.
L'attrice allegava che in data 09 marzo 2017, verso le ore 18,30 circa, in Campobasso, mentre camminava tra Via D'Amato e Via Insorti D'Ungheria ed era in procinto di attraversare la strada,
per raggiungere l'opposta carreggiata , “pur prestando la massima attenzione, inciampava in un buco
profondo e non segnalato, presente sul manto stradale e cadeva rovinosamente a terra…” riportando gravi lesioni personali per le quali veniva immediatamente soccorsa in ambulanza e trasportata presso il vicino nosocomio Cardarelli di Campobasso.
La ricostruzione operata dall'attrice nell'atto introduttivo e' stata confermata dagli esiti della istruttoria espletata, attraverso l'espletamento delle prove orali, per interpello e per testimoni,
dalla documentazione prodotta, dalle fotografie dei luoghi riconosciute dai testimoni, dalla ctu medico legale svolta;
puo',quindi, ritenersi che parte attrice abbia positivamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale
responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito avente un'efficacia causale idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.04.2010 n. 8229,
conf. Cass. Civ., sez. III, 19.02.2008 n. 4279 e Cass. Civ. sez. III, 05.12.2008 n. 28811) e che non risulta nel caso di specie.
Da cio' consegue che la responsabilità in questione non necessiti, per essere affermata, di un'attività o di una condotta colposa del custode.
E' noto che l'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta la prova cd. liberatoria, mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il custode avrebbe dovuto dimostrare che il fatto del danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia,
eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento,
escludendo i fattori causali concorrenti, ma così non e' stato.
La condotta della vittima, invero, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Ma nessuna prova e' emersa in tal senso dalla istruttoria espletata anche al fine di un rilievo officioso ex art. 1227 c.c..
Peraltro, in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione, ma non dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito idoneo a recidere totalmente il nesso eziologico,
che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che non possono ritenersi
sussistenti nella fattispecie. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 26524/20.
Adunque, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed
imprevedibile», ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile,
risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo», giacché l'idoneità ad
interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di
imprevedibilità ed eccezionalità».
Nessuna prova risulta fornita nel caso in esame , ne' tampoco e' emerso alcun elemento in tale direzione.
In tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
È stato, in particolare, osservato che la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta, di per sé, ad escludere la responsabilità del custode.
La mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è
tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso specifico della caduta di pedone a causa non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la situazione di pericolosita' o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere del tutto, fino a reciderlo il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Nel caso che ci occupa neppure è configurabile alcun fattore esterno che abbia i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità tali da interrompere il nesso causale.
Ed infatti, nel caso in esame, non puo' ritenersi non integrando il caso fortuito o la forza maggiore che, per consolidata giurisprudenza, possono ritenersi sussistenti, con relativo esonero della responsabilità del custode quando, oltre all'eccezionalità ed imprevedibilità, costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (si veda tra le tante Cass.
civ. Sez III, n. 13222 del 27.06.2016).
Quanto al comportamento del danneggiato, come già detto, secondo i principi stabiliti dalla S.C. , il medesimo può assurgere a caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità solo ove assuma le caratteristiche di un uso improprio della res o comunque di una condotta negligente, non osservante delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. tra tante Cass. Sez. III n.
24419 del 19/11/2009; Cass. Sez. III n. 25029 del 10/10/2008; Cass. Sez. III n. 24804 del
08/10/2008).
Ebbene dalle risultanze probatorie acquisite non e' emerso alcun elemento tale da rivelare un utilizzo anomalo da parte dell'attrice, ovvero comportamenti imprudenti della stessa, in spregio alle normali ed ordinarie regole di attenzione che la peculiarità del caso richiedeva.
Nessuna prova e' stata fornita in ordine ad una presunta negligenza o imprudenza dell'attrice,
per cui va esclusa l'applicabilità dell'art. 1227 comma I c.c., non essendo configurabile la colpa dell'attrice in apporto causale al verificarsi dell'evento.
Quanto al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, le risultanze dell'istruttoria orale svolta,
oltre che quelle della ctu medica disposta, oltre che i documenti acquisiti(anche le fotografie)
consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro allegata da parte attrice.
Non v'è ragione di dubitare dell'attendibilità dei predetti testimoni, il cui narrato non risulta smentito da alcun contrario elemento di prova ed anzi risulta confortato dalla documentazione fotografica in atti di parte attrice.
Ed invero, “in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di
legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa
oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da
parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò
che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure
dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale
sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. Su quest'ultimo punto, la recente
Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi
(mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del
ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia
due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. Tale conclusione richiede
alcune puntualizzazioni. In effetti, può senz'altro convenirsi che, per «caso fortuito» idoneo a recidere il
nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051 cod. civ., va
generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore causale comprensivo anche del fatto del terzo o, in via
descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del danneggiato): purché esso abbia, in applicazione dei principi
generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso. Pertanto, anche il
caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante) va allora inquadrato in questo contesto: e l'imprevedibilità va
intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre
l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità
inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed
appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come «normale», vale a dire entro margini di
oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per
identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili
come ragionevoli. Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa
custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della
sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. n. 2482 del 1 febbraio 2018)
Conclusivamente, la domanda attorea merita accoglimento per effetto della riconducibilità
eziologica dell'infortunio occorso all'attrice a colpa del custode per difetto di manutenzione e per omissione di adozione delle opportune cautele e di apposita segnalazione.
Sul quantum debeatur
Si deve ora provvedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice.
Quanto al danno alla persona, questo giudice condivide e fa proprie le valutazioni e le conclusioni cui è giunto il c.t.u. dott.ssa chiaramente esposte, prive di vizi logici, Persona_1
coerenti con la documentazione clinica in atti. Seguendo quindi quanto scritto nella ctu della dott.ssa , si rileva che (Cfr. ctu pagg. 8 e Per_1
segg.):” … dell'evento traumatico verificatosi il 09.03.2017, la signora Controparte_1
ha riportato un “Trauma distorsivo al piede sinistro con frattura interessante l'epifisi distale di tibia e
[...]
perone”.E' riconducibile un nesso causale diretto tra le lesioni accertate e l'evento traumatico riportato in
anamnesi, basato sulla comune criteriologia medico legale (criterio cronologico, topografico, dell'efficienza
qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e quello di esclusione di altre cause), ampiamente
soddisfatto. La lesività diagnosticata dai sanitari che la ebbero in cura, infatti, è compatibile con un trauma
distorsivo della caviglia.Nel caso in esame, la signora immediatamente soccorsa è stata trasportata al CP_1
pronto soccorso dell'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso ove veniva posta diagnosi di “Frattura
trimalleolare sinistra” e ricoverata nel reparto di ortopedia.Il giorno successivo, veniva sottoposta, in
anestesia spinale, ad intervento chirurgico di “Riduzione della frattura del perone e sintesi con placca e viti;
riduzione della frattura tibiale e sintesi con fili K e cerchiaggio metallico. Per la diastasi della pinza veniva
sottoposta ad intervento di sindesmosi con vite”.E' stata sottoposta ad immobilizzazione dell'arto inferiore
sinistro con apparecchio gessato e prescrizione di riposo. In data 07.04.2017 veniva sottoposta ad intervento
di rimozione della vite sindesmosica e confezionamento di stivaletto gessato da carico. Il 10.05.2017 veniva
rimosso il gesso e prescritto gambaletto elastico KK6 per 30 giorni ed FKT per il recupero articolare. La
perizianda riferisce di aver praticato un periodo di riabilitazione, documentato dalla ricevuta fiscale del
25.07.2017 rilasciata dal fisioterapista agli atti del fascicolo. Nel febbraio 2 Allo stato, Persona_2
tenuto conto del tempo intercorso e di quanto altro rilevante sotto il profilo medico – legale, il quadro clinico
è da ritenersi a carattere permanente con sussistenza dei seguenti postumi: esito cicatriziale chirurgico sul
malleolo esterno sinistro, a decorso verticale della lunghezza di 8 cm, eutrofico;
altro esito cicatriziale
chirurgico sul malleolo interno sinistro, a decorso verticale della lunghezza di 7,5 cm, eutrofico. Alla
misurazione perimetrica comparativa del due arti si evidenzia normo-tonotrofismo. Limitata di 1/2 la
flessione dorsale e plantare del piede sinistro. Facile stancabilità nel cammino prolungato, nel salire e
scendere le scale e nell'accosciamento. Deambulazione autonoma. Pertanto, vista la natura del trauma patito
e la sua diretta interdipendenza dall'evento traumatico del 09.03.2017, ritengo che esse incidano
permanentemente sull'integrità psico-fisica della perizianda… Le lesioni di cui sopra determinarono una temporanea inabilità che, alla luce della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo ed in forza dei criteri
scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, è computabile in un totale di 110 (centodieci) giorni, così
ripartibili:-giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea assoluta al 100%;-giorni 30 (trenta) di inabilità
temporanea parziale ad un tasso del 75%;giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del
50%;giorni 20 (venti) di inabilità temporanea parziale ad un tasso del 25%.Per quanto riguarda i postumi
permanenti precedentemente descritti integrano un DANNO BIOLOGICO nella misura del 9 % (nove
percento), in assenza di preesistenze patologiche locali e generali, con riferimento alle Tabelle per
Micropermanenti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Serie Generale n.211 dell' 11.09.2003:
CAVIGLIA: limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di ½ = 6%; DANNO ESTETICO: Il
pregiudizio estetico complessivo è lieve: = o < a 5 %...” (Cfr. ctu definitiva)
A seguito delle osservazioni svolte dal ctp di parte attrice, dott. il 05.03.2024, Persona_3
che, sostanzialmente, contestava la mancata valutazione del danno anatomico della tibia e del perone, il ctu confermava le conclusioni in precedenza raggiunte e, in risposta alle osservazioni medico-legali del Dr. evidenziava che :”… Nel caso in discussione, in Persona_3
considerazione di un'apprezzabile limitazione funzionale della caviglia sinistra, come riportato nell'esame
obiettivo della presente consulenza, in assenza di alterazione strutturale (callo osseo deforme, pseudoartrosi
ecc.) a livello dei focolai di frattura del malleolo peroneale e tibiale, in assenza di mezzi di sintesi in situ
(rimossi), in assenza di instabilità dell'articolazione tibio-tarsica sinistra e di ipotonotrofismo dell'arto
inferiore sinistro, la menomazione anatomica viene riassorbita nel pregiudizio funzionale, pertanto si
conferma il giudizio valutativo di danno biologico espresso nella bozza…” (Cfr. pag. 18 ctu definitiva)
Deve riconoscersi all'attrice il danno biologico stimato dall'ausiliario, il quale si risolve, per giurisprudenza costante, nella lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile (sul punto, cfr. Corte Cost. 233/2003) e la cui liquidazione, stante l'uniformità dei criteri medico-legali applicabili alla lesione dell'integrità psico-fisica, deve svolgersi attraverso il c.d sistema tabellare.
Il danno biologico va liquidato, nello specifico, applicando il criterio del c.d. punto percentuale d'invalidità riconosciuto dal ctu, combinato con l'età anagrafica della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo secondo le c.d. tabelle milanesi all'epoca della decisione, le quali, per ormai consolidata giurisprudenza, integrano un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio 2010 n.
1524, Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402 nonché Cass. n. 12408 del 7 giugno 2011,
secondo cui, in materia risarcitoria del danno non patrimoniale, "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto").
Deve precisarsi, però, che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal Codice delle
Assicurazioni per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni di altra natura. Pertanto, per la liquidazione dei danni diversi da quelli derivanti dalla circolazione stradale, vanno applicate le cosiddette “Tabelle Milanesi”, aggiornate al tempo della liquidazione,
posto che la tabella ministeriale per le invalidità sulle micro-permanenti non appare applicabile alla diversa materia ( Cass. 12408/2011). Tale orientamento è avvalorato tanto dalla collocazione sistematica della disposizione, inserita nel Codice delle assicurazioni private e, in particolare, nel titolo sull'Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, quanto dalla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi.
Quindi, in applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione, il c.d. danno biologico,
avuto riguardo all'età della all'epoca dell'infortunio e della percentuale del 9% accertata dal CP_1
CTU, può essere liquidato nella misura di euro 14.812,00. Quanto al danno da invalidità temporanea, i parametri delle c.d. tabelle milanesi vanno invece adeguati al caso di specie, tenuto conto del grado di invalidità permanente accertato e della circostanza che il fatto illecito non è penalmente rilevante, per cui operata la riduzione del caso nella misura del 50% rispetto all'importo minimo previsto in tabella , si ritiene equo liquidare all'attrice a titolo di danno da invalidità temporanea ulteriori euro 1685,40 per ITT, euro 1264,05
per 30 giorni ITP al 75%; euro 842,70 per 30 giorni ITP al 50 % ed euro 280,90 per 20 giorni ITP al
25 % .
Quanto al danno morale, è opportuno rammentare che per tale figura di danno deve intendersi il c.d. "pati" transitorio, cioè un turbamento d'animo transeunte e soggettivo, nettamente distinto dalle degenerazioni patologiche della sofferenza ascrivibili al danno biologico, danno riconoscibile in presenza dell' ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, nei casi di legge in ipotesi di reato ovvero di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente qualificati, quale è il diritto alla salute (cfr. sempre SS.UU. 26972/2008).
Pertanto, al fine di evitare duplicazioni indebite del danno, quel pregiudizio potrà riconoscersi al più a titolo di personalizzazione del biologico, quale riflesso "dinamico-relazionale” della sofferta lesione psico-fisica, con prudente apprezzamento e adeguamento alle peculiarità del caso, anche perché, come insegna la Suprema Corte, un imprescindibile requisito di accesso al ristoro del danno, ex art. 2059 c.c., risiede nella gravità dell'offesa e nella serietà della lesione (non potendosi invece risarcire, i meri disagi o fastidi, ovvero lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità).
Anche la S.C. intervenuta piu' volte sull'argomento ha ribadito, da ultimo con sentenza n. 21409
del 30.07.24, che la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice esclusivamente mediante una motivazione specifica e analitica, in base a prove che siano state
tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato;
non è giustificata una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della
stessa tipologia e gravità.
In buona sostanza la Cassazione e' in continuita' con un principio gia' espresso in precedenza, cfr.
Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, avendo gia' affermato al riguardo che: “in presenza
di un danno permanente alla salute […] la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto
peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i
soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del
danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente
aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)”
Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte, ma solo in caso di comprovata eccezionalità delle conseguenze di danno. Insomma, le conseguenze dannose da ritenersi normali secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Cio' in quanto i criteri liquidativi prevedono la riparazione delle conseguenze dannose
“ordinarie”, quelle, cioè, che attengono ai pregiudizi che qualunque persona, vittima di analoghe lesioni, normalmente subirebbe. (Cfr. Cass. civ. sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. civ., sez.
3, 31 gennaio 2019, n. 2788)
E la S. C. precisa “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato
l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse
da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al
caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito )forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass.
civ., sez. III, 31 maggio 2019, n. 15084)
Ciò detto, l'attrice non ha concretamente allegato, né dimostrato , come era suo onere, che il danno morale, quale sofferenza soggettiva derivante dalla compromessa integrità fisica, assumesse, nella sua vicenda personale, dei riflessi ulteriori e caratterizzanti rispetto a quelli tipici connessi alla lesione della salute, già coperti, di per sé, dal risarcimento del danno biologico c.d. statico;
non può
dunque farsi luogo a personalizzazione al caso specifico, dovendosi arrestare la liquidazione del danno ai soli postumi dell'invalidità temporanea e permanente come sopra esposti.
Si ritiene, pertanto, equitativamente spettanti nel complesso all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patito, riepilogando: Danno biologico permanente € 14.812,00 Invalidità temporanea totale
ITT E ITP € 4.073,05(30 giorni al 100%; 30 giorni al 75%; al 50% e giorni al 25%: Totale danno biologico € 14.812,00+ €4.073,05= TOTALE GENERALE: € 18.885,05 a cui vanno aggiunte le spese mediche documentate ammontanti ad euro 421,35 per un totale di euro 19.306,40. Il predetto importo, già liquidato ai valori monetari attuali, integra debito di valore, sicché allo stesso deve aggiungersi l'ulteriore importo spettante quale ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione;
spettano dunque gli interessi legali dal momento di insorgenza della lesione (che deve identificarsi nella data stessa del sinistro) calcolati sulla sorte capitale,
svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente pronuncia giudiziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, 147/22 e s. m. e i. , applicato lo scaglione di valore di riferimento,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta, applicata una congrua riduzione dei valori medi,
tenuto conto del minore importo accertato e della minima difficolta' delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di ctu vanno poste interamente a carico del convenuto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda e condanna il convenuto responsabile ex Controparte_2
art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, così come accertati e quantificati nella ctu della dott.ssa che si liquidano in complessivi Persona_1
euro € 19.306,40 oltre interessi legali come in motivazione;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, in favore Controparte_2
dell'attrice,che liquida in favore degli avvocati Simona D'Alessandro e , Parte_1
dichiaratisi antistatari, in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cap come per legge;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu in atti liquidate.
Campobasso, 29 settembre 2025
Il G.O.
Dott.ssa Filomena Girardi