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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5625/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5625/2022 R.G., verten- te tra:
e Il Condominio “Via Napoli, n. 179” CP_1 [...]
, Attrice Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4 CP_5 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Maria Cira Polise che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocati Vincenzo Ferrigno e Mariolina Cosenza, e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Polise si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5625/2022 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza n. 3831/2022 del 28.10.2022, emessa nel procedimento
R.G. n. 79/2021 dal Tribunale di Napoli Nord - vertente tra
e Il (C.F. CP_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi dagli Avv.ti Vincenzo Ferrigno e Mariolina Cosenza, elettivamente domici- liati presso lo studio dei loro difensori in Napoli, Centro Direzionale, Is. G/7; appellanti
e
( , (CTN- Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, Attrice ( ), C.F._2 CP_1 C.F._3 CP_4
( ), ( , domiciliati in C.F._4 CP_5 C.F._5
, Via Buonarroti, n. 15; CP_2 appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.12.2020 , , Attrice Controparte_2 Controparte_3
e esponevano: a) di essere condomini del CP_1 CP_4 CP_5
' composto, oltre che dagli istanti, da Controparte_6 [...]
e , questi ultimi comproprietari di Parte_2 Parte_3 cespiti indivisi;
b) il giorno 24.11.20, si teneva, presso l'androne del condominio,
l'assemblea condominiale;
c) erano presenti , Parte_4 Parte_5 Pt_6
2
ti , , delegato da , CP_5 Parte_7 Parte_8 CP_5 [...]
, delegato da e l'Avvocato Tignola Giuseppina, dele- CP_7 Controparte_2 gata di;
d) procedeva alla verbalizzazione pre- Controparte_3 Parte_5 liminare ma senza indicare la presenza di;
e) i presenti nominava- Controparte_8 no presidente dell'assemblea il condomino Attrice chiedendo all'Avv. Ti- CP_1 gnola di proseguire con la verbalizzazione;
f) mentre l'amministratrice stava con- segnando il registro delle assemblee all'avv. Giuseppina Tignola, la sig.ra Parte_5 strappava dalle mani del professionista il detto registro, dichiarando che
[...] doveva essere lei a verbalizzare, iniziando a scrivere sul registro e leggendo con- temporaneamente ai presenti ciò che scriveva;
g) continuando a scrivere, Parte_5 comunicava ai presenti di assumere la funzione di segretaria perché a tan-
[...] to era stata votata da , e Parte_7 Parte_9 Persona_1
h) gli istanti, in quella sede, contestavano alla Signora sia l'indicata vota- Pt_5 zione, mai avvenuta, sia la presenza di in realtà assente;
i) Persona_1
l'amministratrice chiedeva alla Signora di giustificare sia la sua presenza, Pt_5 visto che la stessa non era condomina, sia quella di , neppure Parte_7 quest'ultima condomina, ma inserita tra i presenti;
l) rivolgeva Parte_5 frasi ingiuriose e offensive all'amministratrice e, da quel momento, continuava a scrivere sul registro assembleare senza più comunicare alcunché ai presenti;
m)
l'amministratrice, riferendo che non era possibile una tale gestione, si allontanava evidenziando che avrebbe richiesto l'intervento dei Carabinieri;
n) intanto, Parte_5
senza più rivolgere la parola ai presenti, continuava a scrivere nel registro
[...] delle assemblee e dopo aver riempito un paio di pagine, chiedeva al condomino
Attrice ad inizio nominato presidente, di sottoscrivere il verbale;
o) CP_1 quest'ultimo si rifiutava, dichiarando di non poter sottoscrivere qualcosa di cui nessuno aveva avuto contezza;
p) , senza aggiungere altro, si al- Parte_5 lontanava, portando con se il registro;
q) poco dopo si presentava nuovamente l'amministratrice, accompagnata da due carabinieri, che provvedevano alla identi- ficazione dei presenti e ai quali veniva riferito quanto accaduto;
r) si presentava nuovamente che consegnava il registro ai militari, intimando agli Parte_5 stessi di non consegnarlo all'amministratrice. Nello stesso momento,
l'amministratrice riceveva, sul proprio cellulare, una pec da tale , che Persona_2 dichiarava di accettare l'incarico di amministratore condominiale e la invitava a consegnargli “tutta la documentazione entro sette giorni”; s) i carabinieri interve- nuti consegnavano il registro all'amministratrice e dallo stesso risultava che l'assemblea “all'unanimità dei presenti” aveva nominato amministratore Per_2
che “si dichiarava disponibile ad accettare l'incarico”, pur non essendo
[...] presente;
t) poco dopo, quando ancora i militari erano presenti, compariva una per- sona che dichiarava di essere il nuovo amministratore, veniva identificato dai ca-
3
rabinieri e pretendeva la consegna del registro assembleare, ma gli istanti invitava- no l'amministratrice a non consegnare alcunché ad uno sconosciuto;
u) alla fine, in calce a quanto scritto dalla Signora in presenza dell'Avv. Tignola, nonché Pt_5 di , Attrice Luigi, , l'amministratrice descriveva i Parte_8 Controparte_8 detti accadimenti.
Successivamente, gli istanti invitavano per iscritto l'amministratrice a non conse- gnare a estranei né il registro né la documentazione condominiale.
Secondo gli attori, la delibera presentava vizi talmente gravi da non avere i requisi- ti minimi per definirsi delibera condominiale e il documento, denominato “Verbale del giorno 24 novembre 20”, era un atto scritto autonomamente dalla Signora
[...]
, senza che i condomini presenti ne avessero contezza, senza discus- Parte_10 sione, senza votazione, tanto da indurre il nominato presidente a rifiutare la sotto- scrizione.
In ogni caso il verbale era affetto da nullità, anche per la mancata indicazione di tutti i presenti.
Pertanto, la delibera assembleare di nomina del nuovo amministratore era nulla, anche perché dalla presunta votazione erano stati esclusi gli istanti, presenti in as- semblea.
In via subordinata, ne veniva prospettata l'annullabilità.
Non si costituiva il ma solo evidenziando, in via pre- Parte_1 CP_1 liminare, l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, per errata individuazione della parte legittimata passiva nel giu- dizio di impugnazione della delibera assembleare.
Deduceva l'improcedibilità della domanda, e che, con successiva delibera dell'11/12/2020, l'assemblea condominiale aveva ratificato all'unanimità dei pre- senti la nomina del sig. . Persona_2
Allegava, inoltre, che il nuovo amministratore aveva convenuto in giudizio il pre- cedente, per ottenere la consegna della documentazione condominiale.
Il Tribunale riteneva cessata la materia del contendere, fondando però la sua deci- sione su ulteriore delibera, assunta dal in data 25.01.2022, e soste- Parte_1 nendo che, con detta manifestazione di volontà “…l'assemblea ha eliminato l'atto invalido, e segnatamente il punto 5 dell'ordine del giorno della delibera condomi- niale del 24.11.2020, relativo alla nomina del nuovo amministratore, oggetto dell'impugnativa.
Sul punto il giudicante rileva che la richiamata delibera condominiale, sanante i vizi della delibera impugnata, al punto 1 espressamente prevede che “con mille- simi 846,06 viene confermato nell'incarico di amministratore il sig. Per_2
.
[...]
Tanto premesso si osserva che la delibera del 24.11.2020, impugnata, è stata, so-
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stanzialmente, sostituita, “revocata”, con la successiva delibera del 25.01.2022, assistita da efficacia esecutiva vincolante nei riguardi della generalità dei comu- nisti fino alla sua eventuale sospensione e o caducazione, avente ad oggetto i me- desimi argomenti, già affrontati e risolti aliunde, ma regolato da fonte convenzio- nale diversa, la cui invalidità, prospettata e dedotta apud iudicem, si sottrae co- munque al sindacato giurisdizionale meramente incidentale incompatibile con la tipica portata obbligatoria che caratterizza tutte le risoluzioni condominiali. Nel corso del giudizio le parti manifestavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere”.
Il Giudice di primo grado, poi, nel regolare la soccombenza virtuale, ha scritto:
“…è da ritenere che la domanda sarebbe stata con ogni probabilità accolta ove non fosse intervenuta la sostituzione e/o revoca della delibera assembleare del
24.11.2020 con quella adottata in data 25.01.2022, essendo la prima affetta da vi- zi talmente gravi da non avere i requisiti minimi per potersi definire delibera con- dominiale…”.
Il Tribunale, infine, ha così disposto: “dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., e il sig. in solido, alla rifusione in favore CP_1 degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro
125,00 per esborsi ed euro 811,00 per compensi professionale, oltre rimborso spe- se forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione non- ché IVA e CPA come per legge”.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 15.12.2022, con atto del 16.12.2022, sia il hanno promosso appello, co- Parte_11 stituendosi in data 27.12.2022 (il 26.12.2022 è giorno festivo).
Gli appellanti hanno dedotto: 1) la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo;
2)
l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: carenza di interesse ad agire;
3) la nullità della sentenza per motivazione apparente-omessa e/o insuffi- ciente motivazione – carenza di prova.
Nessuno si è costituito per gli appellati.
Ciò posto, in primo luogo, occorre verificare la posizione del Sig. CP_1 che, nel giudizio di primo grado, è intervenuto sostenendo la posizione del Con- dominio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volonta- riamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di li- te, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'origi-
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nario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimen- to di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del , siccome volto a so- Parte_1 stenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'e- sercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (Cass. Civ. n. 2636/2021).
Infatti, poiché nella specie si tratta non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo ri- spetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a pro- porre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la Parte_1 legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi re- Parte_1 lativi alla impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomi- no dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass. civ., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Civ. Sez. 2, 20/04/2005, n.
8286; Cass. Civ. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. civ. Sez. 2, 19/11/1992, n.
12379; Cass. Civ. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. civ. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di com- proprietario "pro quota" delle parti comuni. Nella specie, l'intervento dei condo- mini appellanti, spiegato nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'impugna- zione della deliberazione assembleare, era espressamente volto a sostenere la va- lidità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni, e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi.
Si trattava perciò, all'evidenza, di un intervento adesivo dipendente, e non auto- nomo, giacché non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 1. In definitiva, deve concludersi che l'interven- to operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., da singoli condomini a favore del , e cioè per Parte_1 sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connota come intervento
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adesivo dipendente, di tal che, stando all'art. 105 c.p.c., comma 2, i poteri dell'in- tervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata
a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. civ. Sez. U, 17/04/2012, n. 5992; da ultimo, arg. da Cass. civ. Sez. 2, 30/11/2020,
n. 27300)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 22/07/2022, n. 22952).
Si è ulteriormente precisato che l'interventore adesivo dipendente non ha un'auto- noma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle que- stioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ov- vero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto (Cass. civ.,
III, Ordinanza, 11/11/2024, n. 28907).
Dunque, l'appello di quantomeno se riferito alle spese, va esamina- CP_1 to. In ogni caso, anche il ha promosso impugnazione. Parte_1
Ciò posto, il primo motivo coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 1131 c.c., il terzo che vuol far valere in giudizio un diritto nei confronti del condominio ha l'onere di chiamare in giudizio colui che ne ha la rap- presentanza sostanziale secondo la delibera dell'assemblea dei condomini, in quan- to il principio dell'apparenza del diritto è inapplicabile alla rappresentanza nel pro- cesso, essendo in quest'ultimo escluso sia il mandato tacito, sia l'utile gestione. Ne deriva che la notifica di un atto processuale ad un soggetto che non sia amministra- tore del condominio, è giuridicamente inesistente, mancando il presupposto della sua legittimazione processuale (Corte d'Appello Roma, Sez. IV, 23/11/2005, n.
5064).
Nella specie, a fronte della notifica della citazione, avvenuta in data 24.12.2020 al precedente amministratore, il ha infatti prodotto delibera assembleare Parte_1 di nomina del nuovo amministratore in data 24.11.2020, che poi è proprio quella impugnata.
Vanno applicati alcuni principi.
In primo luogo, va detto che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indi- cati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiara-
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zioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
25/07/2019, n. 20214).
Nella specie, dunque, la relata di notifica alcuna rilevanza può assumere in ordine al contenuto delle dichiarazioni ricevute, riferite alla qualità di amministratore.
Inoltre, la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020 conv. in l. n. 126 del 2020 (ove si è previsto che, in caso di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, re- datto dal segretario e sottoscritto dal presidente, é trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini), non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità. Pertanto, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relati- va ad essa non comportano alcuna invalidità delle delibere assembleari (Nella spe- cie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il verbale contenente la ratifica dell'operato processuale dell'amministratore del , Parte_1 ancorché privo della sottoscrizione di presidente e segretario, evidenziando che la sottoscrizione del verbale assolve unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiara- zioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura) (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 29/03/2024, n. 8577).
Orbene, occorreva un'apposita pronuncia di demolizione della delibera, o comun- que la revoca delle stessa, prima della notifica della citazione, per cui, in mancan- za, l'amministratore deve reputarsi quello nominato proprio nella delibera impu- gnata.
Pertanto, stante quantomeno la nullità della notificazione, va dichiarato nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata e questa sanzione ricade necessa- riamente anche sulla posizione del terzo interventore, stante l'impossibilità, di quest'ultimo, di incidere autonomamente sul merito della causa.
In forza del combinato disposto degli artt. 353, comma secondo e 354, comma terzo, c.p.c., ratione temporis vigenti, le parti dovranno provvedere a riassumere il giudizio nei termini ivi previsti.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
E tuttavia, quanto alle spese processuali sia del primo che del secondo grado del giudizio, ritiene la Corte, alla luce della particolare natura della controversia esaminata, nonché del tenore della pronuncia preliminare, che, nella specie, sussistano i presupposti per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese
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di entrambi i gradi di giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., ha l'obbligo di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo pre- cedente contrario di Cass. 2273/85), è, invece, divisa in ordine alla decisione sulle spese del primo grado. Secondo alcune pronunce il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appel- lo (cfr. Cass. 13550/06 che richiama Cass. 1711/80). Più spesso si è invece affer- mato (cfr. Cass. S.U. 2431/83, Cass. 11441/98, Cass. 11668/00, Cass. 6762/03,
Cass. 16765/10) che il giudice di appello possa provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado (in parte) dichiarato nullo. Peraltro, questo secondo orien- tamento configura il potere del giudice di appello sulle spese del primo grado co- me una facoltà piuttosto che un obbligo, da esercitare quando tale giudice ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3831/2022 del 28.10.2022, emessa nel procedimento R.G. n.
79/2021 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata;
• rimette la causa al primo Giudice, con onere di riassunzione a norma del combinato disposto degli artt. 353, secondo comma e 354, terzo comma,
c.p.c.;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giu- dizio.
Così deciso, in Napoli, in data 30.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5625/2022 R.G., verten- te tra:
e Il Condominio “Via Napoli, n. 179” CP_1 [...]
, Attrice Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4 CP_5 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Maria Cira Polise che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocati Vincenzo Ferrigno e Mariolina Cosenza, e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Polise si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5625/2022 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza n. 3831/2022 del 28.10.2022, emessa nel procedimento
R.G. n. 79/2021 dal Tribunale di Napoli Nord - vertente tra
e Il (C.F. CP_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi dagli Avv.ti Vincenzo Ferrigno e Mariolina Cosenza, elettivamente domici- liati presso lo studio dei loro difensori in Napoli, Centro Direzionale, Is. G/7; appellanti
e
( , (CTN- Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, Attrice ( ), C.F._2 CP_1 C.F._3 CP_4
( ), ( , domiciliati in C.F._4 CP_5 C.F._5
, Via Buonarroti, n. 15; CP_2 appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.12.2020 , , Attrice Controparte_2 Controparte_3
e esponevano: a) di essere condomini del CP_1 CP_4 CP_5
' composto, oltre che dagli istanti, da Controparte_6 [...]
e , questi ultimi comproprietari di Parte_2 Parte_3 cespiti indivisi;
b) il giorno 24.11.20, si teneva, presso l'androne del condominio,
l'assemblea condominiale;
c) erano presenti , Parte_4 Parte_5 Pt_6
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ti , , delegato da , CP_5 Parte_7 Parte_8 CP_5 [...]
, delegato da e l'Avvocato Tignola Giuseppina, dele- CP_7 Controparte_2 gata di;
d) procedeva alla verbalizzazione pre- Controparte_3 Parte_5 liminare ma senza indicare la presenza di;
e) i presenti nominava- Controparte_8 no presidente dell'assemblea il condomino Attrice chiedendo all'Avv. Ti- CP_1 gnola di proseguire con la verbalizzazione;
f) mentre l'amministratrice stava con- segnando il registro delle assemblee all'avv. Giuseppina Tignola, la sig.ra Parte_5 strappava dalle mani del professionista il detto registro, dichiarando che
[...] doveva essere lei a verbalizzare, iniziando a scrivere sul registro e leggendo con- temporaneamente ai presenti ciò che scriveva;
g) continuando a scrivere, Parte_5 comunicava ai presenti di assumere la funzione di segretaria perché a tan-
[...] to era stata votata da , e Parte_7 Parte_9 Persona_1
h) gli istanti, in quella sede, contestavano alla Signora sia l'indicata vota- Pt_5 zione, mai avvenuta, sia la presenza di in realtà assente;
i) Persona_1
l'amministratrice chiedeva alla Signora di giustificare sia la sua presenza, Pt_5 visto che la stessa non era condomina, sia quella di , neppure Parte_7 quest'ultima condomina, ma inserita tra i presenti;
l) rivolgeva Parte_5 frasi ingiuriose e offensive all'amministratrice e, da quel momento, continuava a scrivere sul registro assembleare senza più comunicare alcunché ai presenti;
m)
l'amministratrice, riferendo che non era possibile una tale gestione, si allontanava evidenziando che avrebbe richiesto l'intervento dei Carabinieri;
n) intanto, Parte_5
senza più rivolgere la parola ai presenti, continuava a scrivere nel registro
[...] delle assemblee e dopo aver riempito un paio di pagine, chiedeva al condomino
Attrice ad inizio nominato presidente, di sottoscrivere il verbale;
o) CP_1 quest'ultimo si rifiutava, dichiarando di non poter sottoscrivere qualcosa di cui nessuno aveva avuto contezza;
p) , senza aggiungere altro, si al- Parte_5 lontanava, portando con se il registro;
q) poco dopo si presentava nuovamente l'amministratrice, accompagnata da due carabinieri, che provvedevano alla identi- ficazione dei presenti e ai quali veniva riferito quanto accaduto;
r) si presentava nuovamente che consegnava il registro ai militari, intimando agli Parte_5 stessi di non consegnarlo all'amministratrice. Nello stesso momento,
l'amministratrice riceveva, sul proprio cellulare, una pec da tale , che Persona_2 dichiarava di accettare l'incarico di amministratore condominiale e la invitava a consegnargli “tutta la documentazione entro sette giorni”; s) i carabinieri interve- nuti consegnavano il registro all'amministratrice e dallo stesso risultava che l'assemblea “all'unanimità dei presenti” aveva nominato amministratore Per_2
che “si dichiarava disponibile ad accettare l'incarico”, pur non essendo
[...] presente;
t) poco dopo, quando ancora i militari erano presenti, compariva una per- sona che dichiarava di essere il nuovo amministratore, veniva identificato dai ca-
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rabinieri e pretendeva la consegna del registro assembleare, ma gli istanti invitava- no l'amministratrice a non consegnare alcunché ad uno sconosciuto;
u) alla fine, in calce a quanto scritto dalla Signora in presenza dell'Avv. Tignola, nonché Pt_5 di , Attrice Luigi, , l'amministratrice descriveva i Parte_8 Controparte_8 detti accadimenti.
Successivamente, gli istanti invitavano per iscritto l'amministratrice a non conse- gnare a estranei né il registro né la documentazione condominiale.
Secondo gli attori, la delibera presentava vizi talmente gravi da non avere i requisi- ti minimi per definirsi delibera condominiale e il documento, denominato “Verbale del giorno 24 novembre 20”, era un atto scritto autonomamente dalla Signora
[...]
, senza che i condomini presenti ne avessero contezza, senza discus- Parte_10 sione, senza votazione, tanto da indurre il nominato presidente a rifiutare la sotto- scrizione.
In ogni caso il verbale era affetto da nullità, anche per la mancata indicazione di tutti i presenti.
Pertanto, la delibera assembleare di nomina del nuovo amministratore era nulla, anche perché dalla presunta votazione erano stati esclusi gli istanti, presenti in as- semblea.
In via subordinata, ne veniva prospettata l'annullabilità.
Non si costituiva il ma solo evidenziando, in via pre- Parte_1 CP_1 liminare, l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, per errata individuazione della parte legittimata passiva nel giu- dizio di impugnazione della delibera assembleare.
Deduceva l'improcedibilità della domanda, e che, con successiva delibera dell'11/12/2020, l'assemblea condominiale aveva ratificato all'unanimità dei pre- senti la nomina del sig. . Persona_2
Allegava, inoltre, che il nuovo amministratore aveva convenuto in giudizio il pre- cedente, per ottenere la consegna della documentazione condominiale.
Il Tribunale riteneva cessata la materia del contendere, fondando però la sua deci- sione su ulteriore delibera, assunta dal in data 25.01.2022, e soste- Parte_1 nendo che, con detta manifestazione di volontà “…l'assemblea ha eliminato l'atto invalido, e segnatamente il punto 5 dell'ordine del giorno della delibera condomi- niale del 24.11.2020, relativo alla nomina del nuovo amministratore, oggetto dell'impugnativa.
Sul punto il giudicante rileva che la richiamata delibera condominiale, sanante i vizi della delibera impugnata, al punto 1 espressamente prevede che “con mille- simi 846,06 viene confermato nell'incarico di amministratore il sig. Per_2
.
[...]
Tanto premesso si osserva che la delibera del 24.11.2020, impugnata, è stata, so-
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stanzialmente, sostituita, “revocata”, con la successiva delibera del 25.01.2022, assistita da efficacia esecutiva vincolante nei riguardi della generalità dei comu- nisti fino alla sua eventuale sospensione e o caducazione, avente ad oggetto i me- desimi argomenti, già affrontati e risolti aliunde, ma regolato da fonte convenzio- nale diversa, la cui invalidità, prospettata e dedotta apud iudicem, si sottrae co- munque al sindacato giurisdizionale meramente incidentale incompatibile con la tipica portata obbligatoria che caratterizza tutte le risoluzioni condominiali. Nel corso del giudizio le parti manifestavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere”.
Il Giudice di primo grado, poi, nel regolare la soccombenza virtuale, ha scritto:
“…è da ritenere che la domanda sarebbe stata con ogni probabilità accolta ove non fosse intervenuta la sostituzione e/o revoca della delibera assembleare del
24.11.2020 con quella adottata in data 25.01.2022, essendo la prima affetta da vi- zi talmente gravi da non avere i requisiti minimi per potersi definire delibera con- dominiale…”.
Il Tribunale, infine, ha così disposto: “dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., e il sig. in solido, alla rifusione in favore CP_1 degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro
125,00 per esborsi ed euro 811,00 per compensi professionale, oltre rimborso spe- se forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione non- ché IVA e CPA come per legge”.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 15.12.2022, con atto del 16.12.2022, sia il hanno promosso appello, co- Parte_11 stituendosi in data 27.12.2022 (il 26.12.2022 è giorno festivo).
Gli appellanti hanno dedotto: 1) la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo;
2)
l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: carenza di interesse ad agire;
3) la nullità della sentenza per motivazione apparente-omessa e/o insuffi- ciente motivazione – carenza di prova.
Nessuno si è costituito per gli appellati.
Ciò posto, in primo luogo, occorre verificare la posizione del Sig. CP_1 che, nel giudizio di primo grado, è intervenuto sostenendo la posizione del Con- dominio.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volonta- riamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di li- te, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'origi-
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nario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimen- to di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del , siccome volto a so- Parte_1 stenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'e- sercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (Cass. Civ. n. 2636/2021).
Infatti, poiché nella specie si tratta non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo ri- spetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a pro- porre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il;
la Parte_1 legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del nei giudizi re- Parte_1 lativi alla impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomi- no dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass. civ., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Civ. Sez. 2, 20/04/2005, n.
8286; Cass. Civ. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. civ. Sez. 2, 19/11/1992, n.
12379; Cass. Civ. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. civ. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di com- proprietario "pro quota" delle parti comuni. Nella specie, l'intervento dei condo- mini appellanti, spiegato nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'impugna- zione della deliberazione assembleare, era espressamente volto a sostenere la va- lidità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni, e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi.
Si trattava perciò, all'evidenza, di un intervento adesivo dipendente, e non auto- nomo, giacché non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 1. In definitiva, deve concludersi che l'interven- to operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., da singoli condomini a favore del , e cioè per Parte_1 sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connota come intervento
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adesivo dipendente, di tal che, stando all'art. 105 c.p.c., comma 2, i poteri dell'in- tervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata
a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. civ. Sez. U, 17/04/2012, n. 5992; da ultimo, arg. da Cass. civ. Sez. 2, 30/11/2020,
n. 27300)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 22/07/2022, n. 22952).
Si è ulteriormente precisato che l'interventore adesivo dipendente non ha un'auto- noma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle que- stioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ov- vero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto (Cass. civ.,
III, Ordinanza, 11/11/2024, n. 28907).
Dunque, l'appello di quantomeno se riferito alle spese, va esamina- CP_1 to. In ogni caso, anche il ha promosso impugnazione. Parte_1
Ciò posto, il primo motivo coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 1131 c.c., il terzo che vuol far valere in giudizio un diritto nei confronti del condominio ha l'onere di chiamare in giudizio colui che ne ha la rap- presentanza sostanziale secondo la delibera dell'assemblea dei condomini, in quan- to il principio dell'apparenza del diritto è inapplicabile alla rappresentanza nel pro- cesso, essendo in quest'ultimo escluso sia il mandato tacito, sia l'utile gestione. Ne deriva che la notifica di un atto processuale ad un soggetto che non sia amministra- tore del condominio, è giuridicamente inesistente, mancando il presupposto della sua legittimazione processuale (Corte d'Appello Roma, Sez. IV, 23/11/2005, n.
5064).
Nella specie, a fronte della notifica della citazione, avvenuta in data 24.12.2020 al precedente amministratore, il ha infatti prodotto delibera assembleare Parte_1 di nomina del nuovo amministratore in data 24.11.2020, che poi è proprio quella impugnata.
Vanno applicati alcuni principi.
In primo luogo, va detto che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indi- cati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiara-
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zioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
25/07/2019, n. 20214).
Nella specie, dunque, la relata di notifica alcuna rilevanza può assumere in ordine al contenuto delle dichiarazioni ricevute, riferite alla qualità di amministratore.
Inoltre, la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020 conv. in l. n. 126 del 2020 (ove si è previsto che, in caso di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, re- datto dal segretario e sottoscritto dal presidente, é trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini), non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità. Pertanto, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relati- va ad essa non comportano alcuna invalidità delle delibere assembleari (Nella spe- cie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il verbale contenente la ratifica dell'operato processuale dell'amministratore del , Parte_1 ancorché privo della sottoscrizione di presidente e segretario, evidenziando che la sottoscrizione del verbale assolve unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiara- zioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura) (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 29/03/2024, n. 8577).
Orbene, occorreva un'apposita pronuncia di demolizione della delibera, o comun- que la revoca delle stessa, prima della notifica della citazione, per cui, in mancan- za, l'amministratore deve reputarsi quello nominato proprio nella delibera impu- gnata.
Pertanto, stante quantomeno la nullità della notificazione, va dichiarato nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata e questa sanzione ricade necessa- riamente anche sulla posizione del terzo interventore, stante l'impossibilità, di quest'ultimo, di incidere autonomamente sul merito della causa.
In forza del combinato disposto degli artt. 353, comma secondo e 354, comma terzo, c.p.c., ratione temporis vigenti, le parti dovranno provvedere a riassumere il giudizio nei termini ivi previsti.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
E tuttavia, quanto alle spese processuali sia del primo che del secondo grado del giudizio, ritiene la Corte, alla luce della particolare natura della controversia esaminata, nonché del tenore della pronuncia preliminare, che, nella specie, sussistano i presupposti per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese
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di entrambi i gradi di giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., ha l'obbligo di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo pre- cedente contrario di Cass. 2273/85), è, invece, divisa in ordine alla decisione sulle spese del primo grado. Secondo alcune pronunce il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appel- lo (cfr. Cass. 13550/06 che richiama Cass. 1711/80). Più spesso si è invece affer- mato (cfr. Cass. S.U. 2431/83, Cass. 11441/98, Cass. 11668/00, Cass. 6762/03,
Cass. 16765/10) che il giudice di appello possa provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado (in parte) dichiarato nullo. Peraltro, questo secondo orien- tamento configura il potere del giudice di appello sulle spese del primo grado co- me una facoltà piuttosto che un obbligo, da esercitare quando tale giudice ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3831/2022 del 28.10.2022, emessa nel procedimento R.G. n.
79/2021 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata;
• rimette la causa al primo Giudice, con onere di riassunzione a norma del combinato disposto degli artt. 353, secondo comma e 354, terzo comma,
c.p.c.;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giu- dizio.
Così deciso, in Napoli, in data 30.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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