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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°12275 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce del ricorso in opposizione dall'avv. D'ORSO GIADA, presso il C.F._1 cui studio sito in Indirizzo Telematico elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2024 il procuratore dell'opponente si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la Parte_2 sentenza n. 348/2024 resa dal Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data 18.03.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta in primo grado da avverso CP_1
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro 07120170014576870 in riferimento alle somme iscritte dalla , condannando l' CP_2 [...]
[... [...]
[...]
e l'Ente , in solido, alla refusione delle Controparte_3 CP_4 spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del Giudice riguardo la sussistenza della propria competenza;
b) erronea individuazione dell'oggetto della domanda, posto che l'impugnazione riguardava la comunicazione ex art. 28 ter
D.P.R. n. 602/73 di compensazione del debito n.
07128202200000388000, e non la cartella menzionata in sentenza.
c) incompetenza per territorio;
d) Inammissibilità e tardività dell'impugnazione avverso la comunicazione ex art. 28 ter DPR
602/73; e) illegittimo frazionamento della domanda per la proposizione di più impugnazioni;
f) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida, in favore del
Giudice di Pace di in subordine, chiedeva di accertare e CP_2 dichiarare la inammissibilità della domanda per tardività, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c..
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
All'udienza del 06.05.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Segnatamente, risulta manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dal nei CP_1 termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo
2 comma, c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c..
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa: dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma,
c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Procida e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto
“abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata
3 (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi,
l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480
c.p.c..
Nel contempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita in Monte di Procida.
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza del sia nel Comune di Monte di Procida anche all'atto della CP_1 notificazione dell'avviso ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto (mancando in
Procida finanche un'articolazione territoriale di Parte_2
); né infine quello eventuale del luogo di commissione
[...] della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo.
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Procida deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di (Cass. n. 22958 del 2010). CP_2
L'accoglimento del motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in dispositivo in CP_1 base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
4
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 12275/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida quanto alla domanda proposta da e per l'effetto assegna termine CP_1 perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, in CP_1 favore di e della Parte_2 CP_2
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro
[...]
250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che Parte_2 liquida in euro 450,00 per compensi nonché euro 91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli, 9.05.2025 Il Giudice dott.ssa Laura Martano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°12275 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in calce del ricorso in opposizione dall'avv. D'ORSO GIADA, presso il C.F._1 cui studio sito in Indirizzo Telematico elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2024 il procuratore dell'opponente si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la Parte_2 sentenza n. 348/2024 resa dal Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data 18.03.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta in primo grado da avverso CP_1
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro 07120170014576870 in riferimento alle somme iscritte dalla , condannando l' CP_2 [...]
[... [...]
[...]
e l'Ente , in solido, alla refusione delle Controparte_3 CP_4 spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del Giudice riguardo la sussistenza della propria competenza;
b) erronea individuazione dell'oggetto della domanda, posto che l'impugnazione riguardava la comunicazione ex art. 28 ter
D.P.R. n. 602/73 di compensazione del debito n.
07128202200000388000, e non la cartella menzionata in sentenza.
c) incompetenza per territorio;
d) Inammissibilità e tardività dell'impugnazione avverso la comunicazione ex art. 28 ter DPR
602/73; e) illegittimo frazionamento della domanda per la proposizione di più impugnazioni;
f) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida, in favore del
Giudice di Pace di in subordine, chiedeva di accertare e CP_2 dichiarare la inammissibilità della domanda per tardività, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c..
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
All'udienza del 06.05.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Segnatamente, risulta manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dal nei CP_1 termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo
2 comma, c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c..
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa: dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma,
c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Procida e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto
“abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata
3 (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi,
l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480
c.p.c..
Nel contempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita in Monte di Procida.
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza del sia nel Comune di Monte di Procida anche all'atto della CP_1 notificazione dell'avviso ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto (mancando in
Procida finanche un'articolazione territoriale di Parte_2
); né infine quello eventuale del luogo di commissione
[...] della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo.
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Procida deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di (Cass. n. 22958 del 2010). CP_2
L'accoglimento del motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in dispositivo in CP_1 base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
4
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 12275/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida quanto alla domanda proposta da e per l'effetto assegna termine CP_1 perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento, in CP_1 favore di e della Parte_2 CP_2
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro
[...]
250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che Parte_2 liquida in euro 450,00 per compensi nonché euro 91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli, 9.05.2025 Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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