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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2353/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12608/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057934538000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 970/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9/6/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e della Regione Campania la cartella di pagamento n. 07120250057934538000 , con cui la prima richiede il pagamento della somma di € 288,85, di cui € 282,97 per tasse automobilistiche anno 2019 ed € 5,88 per diritti di notifica, a titolo di tassa automobilistica, e precisamente:
1) € 25,41 per veicolo tg. Targa_1, oltre interessi di € 2,80, sanzione di € 7,62 ed altri oneri di € 6,00;
2) € 166,77 per veicolo tg. Targa_3, oltre interessi di € 18,34, sanzione di € 50,03 ed altri oneri di € 6,00.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
I. MANCATA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.
La cartella di pagamento n. 07120250057934538000 riguarda le tasse automobilistiche degli anni 2019 per due veicoli tg. Targa_1e tg. Targa_3 Al ricorrente non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento n. 964134814972 e n. 964053471883 in data 07.09.2022. Pertanto, in mancanza della notifica dell'avvisi di accertamento, la cartella di pagamento è nulla.
II. PRESCRIZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DELL'ANNO 2019.
III. NULLITA' DELLA CARTELLA.
La consegna del ruolo da parte della Regione Campania all'Agente della Riscossione comporta anche che, da quel momento, quest'ultimo ha due anni di tempo per notificare la cartella di pagamento, decorsi i quali la cartella notificata è nulla.
Ebbene la cartella di pagamento è stata notificata dopo 2 anni dalla consegna del ruolo.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - Riscossione, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso introduttivo del processo tributario dev'essere notificato all'ente che ha emesso l'atto impugnato
(art. 10 d. lgs. 546 del 1992) e, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nei confronti anche di quest'ultimo
(art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992).
Esso deve essere inoltre proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, d. lgs. 546 del 1992).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente dedotto vizi attinenti alla notificazione degli avvisi di accertamento emessi dalla regione, il ricorso doveva essere invariabilmente notificato anche a quest'ultima.
È invece accaduto che il ricorrente ha notificato – oltreché al corretto domicilio digitale di Agenzia delle entrate – Riscossione, nonché ad altro errato indirizzo di Agenzia delle entrate - Riscossione, all'Avvocatura dello Stato ed all'Agenzia delle entrate d.p. 1 di Napoli, le quali ultime due non hanno alcun ruolo processuale e sostanziale nella vicenda – all'indirizzo pec Email_3, che però non corrisponde all'indirizzo che nella cartella impugnata era specificamente indicato quale indirizzo della regione in caso di impugnazione della cartella, vale a dire Email_4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, essendo palese che, pur dovendo il ricorrente notificare entro il termine di 60 giorni l'atto d'impugnazione nei confronti della regione (del che si è peraltro mostrato ben consapevole), omesso di farlo, con conseguente maturazione della definitività dell'atto nei confronti della regione medesima.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, liquidandole in 350,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 22/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12608/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057934538000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 970/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9/6/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e della Regione Campania la cartella di pagamento n. 07120250057934538000 , con cui la prima richiede il pagamento della somma di € 288,85, di cui € 282,97 per tasse automobilistiche anno 2019 ed € 5,88 per diritti di notifica, a titolo di tassa automobilistica, e precisamente:
1) € 25,41 per veicolo tg. Targa_1, oltre interessi di € 2,80, sanzione di € 7,62 ed altri oneri di € 6,00;
2) € 166,77 per veicolo tg. Targa_3, oltre interessi di € 18,34, sanzione di € 50,03 ed altri oneri di € 6,00.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
I. MANCATA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.
La cartella di pagamento n. 07120250057934538000 riguarda le tasse automobilistiche degli anni 2019 per due veicoli tg. Targa_1e tg. Targa_3 Al ricorrente non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento n. 964134814972 e n. 964053471883 in data 07.09.2022. Pertanto, in mancanza della notifica dell'avvisi di accertamento, la cartella di pagamento è nulla.
II. PRESCRIZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DELL'ANNO 2019.
III. NULLITA' DELLA CARTELLA.
La consegna del ruolo da parte della Regione Campania all'Agente della Riscossione comporta anche che, da quel momento, quest'ultimo ha due anni di tempo per notificare la cartella di pagamento, decorsi i quali la cartella notificata è nulla.
Ebbene la cartella di pagamento è stata notificata dopo 2 anni dalla consegna del ruolo.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - Riscossione, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso introduttivo del processo tributario dev'essere notificato all'ente che ha emesso l'atto impugnato
(art. 10 d. lgs. 546 del 1992) e, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nei confronti anche di quest'ultimo
(art. 14, comma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992).
Esso deve essere inoltre proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, d. lgs. 546 del 1992).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente dedotto vizi attinenti alla notificazione degli avvisi di accertamento emessi dalla regione, il ricorso doveva essere invariabilmente notificato anche a quest'ultima.
È invece accaduto che il ricorrente ha notificato – oltreché al corretto domicilio digitale di Agenzia delle entrate – Riscossione, nonché ad altro errato indirizzo di Agenzia delle entrate - Riscossione, all'Avvocatura dello Stato ed all'Agenzia delle entrate d.p. 1 di Napoli, le quali ultime due non hanno alcun ruolo processuale e sostanziale nella vicenda – all'indirizzo pec Email_3, che però non corrisponde all'indirizzo che nella cartella impugnata era specificamente indicato quale indirizzo della regione in caso di impugnazione della cartella, vale a dire Email_4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, essendo palese che, pur dovendo il ricorrente notificare entro il termine di 60 giorni l'atto d'impugnazione nei confronti della regione (del che si è peraltro mostrato ben consapevole), omesso di farlo, con conseguente maturazione della definitività dell'atto nei confronti della regione medesima.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, liquidandole in 350,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 22/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello