Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2022, n. 5982
CASS
Sentenza 10 novembre 2022

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Massime1

Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi".

Commentari4

  • 1Offese in diretta social? Non è ingiuria, ma diffamazione aggravata (Cass. pen. 29458/25
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2025

    Integra il delitto di diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità – e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria – la condotta di chi, tramite video pubblicato in diretta su “TikTok”, offenda una persona non fisicamente presente, poiché la possibilità di inserire commenti non consente un contraddittorio immediato e reale. La presenza virtuale dell'offeso durante la trasmissione in diretta di un video sui social non equivale alla presenza fisica ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, mancando la possibilità di interlocuzione diretta e paritaria tra autore e destinatario. Sussiste la diffamazione e non l'ingiuria qualora l'offesa sia resa pubblica tramite social network …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 febbraio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto [omissis] responsabile del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. commesso ai danni di [omissis], condannandola alla pena di giustizia. I giudici del merito hanno ravvisato gli estremi del delitto contestato nella condotta tenuta dalla [omissis], consistente nella pubblicazione sul social-network "TikTok", tramite un profilo alla stessa riconducibile, dei video in cui pronunciava nei confronti di [omissis] le espressioni offensive riportate nel capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di …

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  • 4Offende una persona assente durante una intervista televisiva: non è ingiuria ma diffamazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi". Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2022, n. 5982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5982
Data del deposito : 10 novembre 2022

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