Sentenza 6 ottobre 2017
Massime • 1
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità.
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- 1. Offende una persona assente durante una intervista televisiva: non è ingiuria ma diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi". Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di …
Leggi di più… - 2. Quando può essere integrata l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2017, n. 52174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52174 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2017 |
Testo completo
52174-17 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1315 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo -UP 06/10/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 44600/2016 Orlando Villoni Ersilia Calvanese Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA RA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2016 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la parte civile, avv. Mira Telarico, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avv. Enrico Delehaye, in sostituzione dell'avv. Anna Garcea, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di RA MA F G per il reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen., commesso in concorso con RO ET. All'imputata era stato contestato di aver presentato il 6 luglio 2009 una denuncia in cui aveva affermato falsamente di aver smarrito degli assegni bancari, al fine di non consentire a AR AN, alla quale erano stati consegnati dal compagno ET due giorni prima, di poterli negoziare. La Corte di appello di appello riteneva infondata la tesi della MA della mancanza del dolo e dell'errore scusabile (gli assegni sarebbero stati tratti erroneamente sul suo conto, all'epoca privo di fondi), posto che la imputata aveva dichiarato di aver saputo dal compagno della consegna alla AN degli assegni e che il cassiere della banca aveva suggerito la soluzione più logica di avvisare la prenditrice e sostituire gli assegni con altri corretti. Piuttosto, secondo la Corte territoriale, il comportamento degli imputati era stato quello di voler bloccare con la falsa denuncia la negoziazione degli assegni, visto che neppure il conto dell'ET era capiente. Ricorre per cassazione l'imputata, chiedendo l'annullamento della sentenza per omessa motivazione e per violazione di legge in ordine alla eccezione di nullità, denunciata con l'appello, derivante dalla irregolare notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso il difensore, anziché presso il domicilio "eletto", dove erano residenti anche i genitori, dai quali il notificatore avrebbe dovuto assumere informazioni;
per vizio di motivazione sul dolo, posto che la presentazione della denuncia era stata l'unica soluzione prospettata dall'ET dal ritorno dalla banca (così enunciati i motivi nei limiti dettati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorso, assegnato alla Settima Sezione di questa Corte, è stato trasmesso a norma dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., a questa Sezione. La ricorrente, in quella sede aveva presentato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Effettivamente la Corte di appello non si è pronunciata in ordine al primo dei motivi di appello proposti dall'imputata. Nell'atto di appello, la ricorrente aveva eccepito la questione di nullità, già sollevata all'udienza preliminare e reiterata davanti al Tribunale, relativa alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, anziché presso il 2 ва domicilio "dichiarato" (non si trattava invero di elezione di domicilio, bensì di dichiarazione di domicilio dove la stessa imputata era residente). Secondo la ricorrente, il notificatore, anziché acquisire più attendibili informazioni in loco dai genitori della ricorrente, si sarebbe basato sulla indicazione erronea fornita dalla portiera del trasferimento della imputata. Orbene, la questione sollevata dalla ricorrente non può certo definirsi manifestamente infondata, in quanto sussiste al riguardo un contrasto esegetico e la tesi propugnata nel ricorso trova fondamento in un orientamento, se pur minoritario, nel quale talvolta è stata impropriamente annoverata anche la pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120, verosimilmente a causa della massima ufficiale, che, nel far riferimento alla fattispecie concreta, sembrava sostenere la necessità da parte dell'ufficiale giudiziario dell'assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio anagrafe ai fini della validità della notificazione di un atto all'imputato, non possibile presso il domicilio eletto o dichiarato per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato o di altre persone idonee a riceverlo. I termini del contrasto sono stati da ultimo chiaramente esaminati dalla pronuncia di questa Sezione Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031, alla quale il Collegio intende riportarsi anche per la condivisibile conclusione che è stata in quella sede affermata. Secondo l'orientamento maggioritario, infatti, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità. Da un punto di vista lessicale, la dichiarazione e l'elezione di domicilio possono essere ritenute «inidonee», in linea con il comune significato linguistico, non solo quando risulta praticamente "impossibile" la notificazione nel luogo indicato, ma anche quando, per cause diverse dal caso fortuito o dalla forza maggiore, le stesse si rivelino non "funzionali" ad assicurare il pronto ed efficace esito positivo dell'adempimento comunicativo. Nel caso in esame, la temporanea assenza della ricorrente dal domicilio dichiarato rendeva impossibile la notificazione e quindi legittimo il ricorso alla procedura prevista dal quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen.
3. Non avendo la ricorrente proposto un ricorso inammissibile, si deve per altro verso constatare che è oramai decorso il termine massimo di prescrizione in 3 S 5 ordine al reato di calunnia (commesso il 6 luglio 2009), non risultando dagli atti cause di sospensione. Dall'esame delle sentenze di merito non si rilevano circostanze che rendano possibile il proscioglimento nel merito della ricorrente. Va ribadito al riguardo che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (tra tante, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
4. La presenza di statuizioni civili, rende necessario l'esame del restante motivo di ricorso. La censura è sul punto infondata, alla luce della coerente e giuridicamente corretta motivazione resa sul punto dalla Corte di appello. La ricorrente, come ha evidenziato la sentenza impugnata, era infatti ben consapevole, nel presentare la denuncia di smarrimento dei titoli, della falsità delle circostanze rappresentate così da attribuire al legittimo portatore l'appropriazione o l'impossessamento o la ricezione illeciti dei titoli medesimi. Di talché diviene irrilevante, non potendosi configurare l'assenza di dolo o in ogni caso l'errore scusabile (vertendosi in errore sulla legge penale), che la ricorrente abbia creduto che questa fosse l'unica soluzione praticabile per rimediare allo scambio del carnet di assegni.
5. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Per il resto il ricorso va rigettato. Le richieste della parte civile, enunciate nelle conclusioni scritte, sono da ritenersi inammissibili nella parte in cui richiedono la quantificazione del danno non patrimoniale da risarcire e una maggiore liquidazione della provvisionale, trattandosi di questioni che esulano dal presente giudizio di legittimità. Deve invece essere accolta la richiesta della parte civile alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado, che devono essere liquidate in complessivi euro 3.000, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. 4 For G
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agi effetti civili. Così deciso il 06/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Ersilia Calvanese Skunk DEPOSITATO IN CANCELLERIAL 15 NOV 2017 L BPREMA O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO an Cite Supreme is Cama rovy, set desta Ruote, 418189/18 dec 6/3/18 depositate it 24/4/2018 0 1/ and.4° tu la sussistenza dell'erou m atini contenuto hit m.52174/1617 du bottobre 2017 disparitive delle senteuru 0 gjesedella parteрист и sull pronunce dove n'è owina parole "nigetta agli effetti vile, disper che, clapo sequenti: "condanie la n civili", siamo agguinte be 7. mente delle spese procesualisestimm comente al pagal te wel grado dalla parte civile, the liquible in com kee 7 plessivi € 3.000,00 altre gese general die 15%, IA & CPA." E M E F Rome, - 7 MAG 2018 P U S Il Direttore Amministrativo RO TARS 5