Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari.
Commentari • 25
- 1. Validità della notifica al difensore per via telematica e problemiLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento clicca qui. 1. Come già segnalato in questa Rivista, con ordinanza 10 aprile 2015 (dep. 21 aprile 2015) n. 16634[1], la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva chiamato le Sezioni unite a dirimere la seguente questione di diritto: "Se, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (e relativa conversione in legge), siano valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato eseguite per via telematica ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (e relativa conversione in legge), dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1o ottobre 2012 del Ministro della Giustizia". Il 26 giugno 2015 le Sezioni …
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Integra il delitto di diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità – e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria – la condotta di chi, tramite video pubblicato in diretta su “TikTok”, offenda una persona non fisicamente presente, poiché la possibilità di inserire commenti non consente un contraddittorio immediato e reale. La presenza virtuale dell'offeso durante la trasmissione in diretta di un video sui social non equivale alla presenza fisica ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, mancando la possibilità di interlocuzione diretta e paritaria tra autore e destinatario. Sussiste la diffamazione e non l'ingiuria qualora l'offesa sia resa pubblica tramite social network …
Leggi di più… - 3. Diffamazione tramite e-mail, aggravante del fatto commesso "col mezzoGianluca De Rosa · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 febbraio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto [omissis] responsabile del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. commesso ai danni di [omissis], condannandola alla pena di giustizia. I giudici del merito hanno ravvisato gli estremi del delitto contestato nella condotta tenuta dalla [omissis], consistente nella pubblicazione sul social-network "TikTok", tramite un profilo alla stessa riconducibile, dei video in cui pronunciava nei confronti di [omissis] le espressioni offensive riportate nel capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 29221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29221 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 06/04/2011
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 925
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 42353/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CE RG N. IL 18/09/1957;
avverso la sentenza n. 687/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 29/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
udito il P.G. in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. AUFIERO Gaetano.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 29.4.2010, la corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza 19.12.07 del tribunale della stessa sede con cui De CE GI è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di 3 mesi di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di diffamazione, in danno di IO IO, perché, connettendosi con la società Telecom, attraverso un'utenza telefonica, utilizzando il personal computer, trasmetteva a tutte le sedi regionali SIAE in Italia e alla casella postale elettronica Salerno - Napoli chiocciola siae.it, in uso al IO, un messaggio di posta elettronica, contenente narrazioni di fatti e valutazioni sull'attività lavorativa del IO, ritenute diffamatorie.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 8 e 9 c.p.p., vizio di motivazione: nel determinare la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Salerno, i giudici di merito non hanno tenuto conto che luogo in cui è stata redatta e inviata la missiva elettronica è stato Milano e quindi, in base al focus commissi delicti, la competenza territoriale, ex art. 8 c.p.p., comma 1, è da riconoscere al tribunale di quella sede. In base alla ricostruzione del luogo e del momento della consumazione del reato, la corte riconosce la loro incertezza e quindi, avrebbe dovuto applicare la regola suppletiva dell'art. 9 c.p.p., comma 2, secondo cui competente è sempre il tribunale di Milano.
2. violazione di legge in riferimento all'art. 595 c.p., vizio di motivazione: i giudici di merito hanno assolto la moglie convivente del De CE, dando rilievo determinante ai rapporti di colleganza professionale dell'imputato e della persona offesa. Illogicamente non ha tenuto conto degli stretti rapporti delle intere famiglie dei predetti, per cui non può escludersi che all'origine del fatto vi sia astio o rancore della donna;
3. violazione di legge in riferimento all'art. 595 c.p., comma 3: la corte ha omesso di motivare sulla sussistenza dell'aggravante, in quanto la missiva non era rivolta erga omnes, in quanto i suoi destinatari erano ben individuati in base alla casella di posta elettronica;
4. violazione di legge in riferimento alla L. n. 689 del 1981, art.53, vizio di motivazione: la sentenza impugnata non giustifica il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva . Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla censura sulla competenza territoriale, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il reato di diffamazione - consistente nell'immissione nella rete internet di frasi offensive - deve intendersi commesso nel luogo in cui le offese sono percepite da più fruitori della rete (sez. 2, n. 36721 del 21.2.08 rv 242085;
conf. Sez. 5, n. 4741 del 17.11.2000 rv 217745). Secondo un logico e quindi incensurabile argomento fattuale, nella città di Salerno le affermazioni offensive sono state sicuramente percepite Realizzando così l'evento del reato suddetto e dando modo al IO, messo a loro conoscenza, di denunciare il fatto. Rimane quindi, in assenza di altri elementi fattuali, meramente eventuale l'avvenuta percezione del messaggio diffamatorio presso le altre sedi SIAE, dove pure è stato inviato.
Sulla base di queste razionali valutazioni, ai giudici di merito hanno ritenuto non necessario il ricorso alle regole suppletive indicate dall'art. 9 c.p.p.. Quanto alla ricostruzione dei fatti e alla loro valutazione, le decisioni dei giudici di merito sono caratterizzate da un concorde apparato logico argomentativo, che le rende un unicum indissolubile, sul piano storico e giuridico, a fronte del quale le censure del ricorrente non appaiono inquadrabili nel perimetro del sindacato da svolgere in sede di giudizio di legittimità. Va quindi considerato del tutto inconferente il richiamo all'amichevole rapporto tra le due famiglie, che non può certo assolutamente escludere, sul piano della comune esperienza, l'innestarsi all'interno dell'ambito lavorativo di intenti e comportamenti di segno opposto, non certamente ostacolati da esterni rapporti interfamiliari. Correttamente è stato poi rilevato che il messaggio diffamatorio aveva contenuti esclusivamente di carattere professionale, che ne fissano la sua esclusiva radice nell'ambiente lavorativo.
Quanto all'aggravante di cui all'art. 595 c.p., comma 3, i giudici di merito hanno rilevato la sua sussistenza in quanto i fatti e le valutazioni negative sono state diffuse mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità, quale la posta elettronica, con lo strumento del forward a pluralità di destinatari.
Quanto alla motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata conversione, i giudici di merito danno rilievo alla gravità dei fatti e l'attenuata carica afflittiva della pena detentiva, e condizionalmente sospesa, e quindi esercitano in maniera corretta e incensurabile il potere discrezionale riconosciuto dalla L. n. 689 del 1981, art. 58 (v. su un caso diverso, ma analogamente in tema di esercizio di questo potere discrezionale, sez. v. 3 n. 21265 del 27.2.03 rv 224512).
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011