Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 29221
CASS
Sentenza 6 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari.

Commentari25

Mostra tutto (25)
  • 1Validità della notifica al difensore per via telematica e problemi
    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento clicca qui. 1. Come già segnalato in questa Rivista, con ordinanza 10 aprile 2015 (dep. 21 aprile 2015) n. 16634[1], la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva chiamato le Sezioni unite a dirimere la seguente questione di diritto: "Se, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (e relativa conversione in legge), siano valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato eseguite per via telematica ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (e relativa conversione in legge), dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1o ottobre 2012 del Ministro della Giustizia". Il 26 giugno 2015 le Sezioni …

     Leggi di più…

  • 2Offese in diretta social? Non è ingiuria, ma diffamazione aggravata (Cass. pen. 29458/25
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2025

    Integra il delitto di diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità – e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria – la condotta di chi, tramite video pubblicato in diretta su “TikTok”, offenda una persona non fisicamente presente, poiché la possibilità di inserire commenti non consente un contraddittorio immediato e reale. La presenza virtuale dell'offeso durante la trasmissione in diretta di un video sui social non equivale alla presenza fisica ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, mancando la possibilità di interlocuzione diretta e paritaria tra autore e destinatario. Sussiste la diffamazione e non l'ingiuria qualora l'offesa sia resa pubblica tramite social network …

     Leggi di più…

  • 3Diffamazione tramite e-mail, aggravante del fatto commesso "col mezzo
    Gianluca De Rosa · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 febbraio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto [omissis] responsabile del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. commesso ai danni di [omissis], condannandola alla pena di giustizia. I giudici del merito hanno ravvisato gli estremi del delitto contestato nella condotta tenuta dalla [omissis], consistente nella pubblicazione sul social-network "TikTok", tramite un profilo alla stessa riconducibile, dei video in cui pronunciava nei confronti di [omissis] le espressioni offensive riportate nel capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (25)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 29221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29221
Data del deposito : 6 aprile 2011

Testo completo