Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
L'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria.
Commentari • 31
- 1. Diffamazione sui social network, l’incerta identificazione dell’autore conduce all’assoluzioneAvv. Marco La Grotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Diffamazione tramite e-mail, aggravante del fatto commesso "col mezzoGianluca De Rosa · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Diffamazione: sussiste l’ipotesi aggravata anche nel caso di invio di una PECAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: per la provocazione, fatto ingiusto non può essere un atto amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Cassazione penale sez. V - 20/01/2021, n. 4943). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2012, n. 44980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44980 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 16/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2414
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1315/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DICOSENZA;
nei confronti di:
AS NS N. IL 24/01/1948 C/;
avverso la sentenza n. 40/2009 GIUDICE DI PACE di COSENZA, del 27/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. D'Ippolito Ernesto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Cosenza con sentenza del 27 giugno 2011 ha prosciolto AS AL dai delitti di ingiurie e diffamazione, commessi a mezzo di due e-mail nei confronti di NE Ingrid, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su richiesta della parte offesa ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il quale lamenta, quale unico motivo una erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e la illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto è ormai assodato nella giurisprudenza di legittimità la possibilità di commettere reati di ingiurie e diffamazione anche a mezzo della rete telematica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, questa stessa Sezione della Corte ha più volte affermato come i reati di ingiurie e diffamazione possano essere commessi a mezzo di internet (v. a partire dalla citata, fondamentale ed esaustiva Cass. Sez. 5 17 novembre 2000 n. 4741 e poi 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511 e da ultimo 28 ottobre 2011 n. 44126). Nella prima citata sentenza di questa Sezione, invero, si affermava che i reati previsti dagli artt. 594 e 595 cod. pen. potessero essere commessi anche per via telematica o informatica, e che ciò fosse addirittura intuitivo:
"basterebbe pensare alla cd. trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Se invece della comunicazione diretto, l'agente "immette" il messaggio "in rete", l'azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dell'agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei a utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erqa omnes (sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi"). Partendo da tale - ovvia - premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 cod. pen, (comma terzo: "offesa recata ... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. Nè la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi dell'art. 594 cod. pen., comma 4), piuttosto che quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione - comunicazione adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in uno dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso. D'altronde, anche per altri media si verifica la medesima situazione. Un'offesa propagata dai giornali o dalla radiotelevisione è sicuramente percepibile anche dal diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza è, pacificamente, quella ex art. 595 cod. pen. non quella ex art. 594 cod. pen.".
3. Il ricorso va, in conclusione, accolto e l'impugnata sentenza annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Cosenza.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012