Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Commentario • 1
- 1. Offende una persona assente durante una intervista televisiva: non è ingiuria ma diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi". Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 42548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42548 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
4254 8 / 1 6 48 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1266 - Presidente - GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI N.17694/2015 - ANGELO CAPOZZI EMILIA ANNA GIORDANO LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR SC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/05/2014 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. MARIO FRATICELLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. 5 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07.05.2014 la Corte di appello di Trento confermava la sentenza 21.02.12013, con cui il Tribunale dello stesso capoluogo aveva condannato NC OR, con le attenuanti generiche e del vizio parziale di mente e la diminuente del rito, alla pena complessiva di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre statuizioni civili, previa declaratoria di colpevolezza in ordine ai contestati reati di resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposta con violenza al - compimento di un atto di servizio, dapprima nei confronti degli Ass. C. Francesco RI e CH UG, appartenenti entrambi al Commissariato di P.S. di Rovereto ed intervenuti su richiesta di Vladeta DAGALIC, poi nei riguardi del collaboratore tecnico AN FA, che aveva cercato di dar man forte ai colleghi e di lesioni personali - aggravate (queste ultime in danno dei predetti RI e FA). Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo ricorso il 2. difensore di fiducia della OR, il quale deduce: a) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) del codice di rito, in ragione della (tempestivamente eccepita) nullità del decreto di citazione a giudizio, notificato ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen. al legale dell'imputata, dopo che l'agente postale aveva malamente dichiarato irreperibile la prevenuta, senza aver fatto luogo alle specifiche e necessitate ricerche che devono precedere tale attestazione, bensì unicamente sulla scorta della riscontrata assenza della stessa dal domicilio;
b) analoga violazione con riferimento alla notifica del decreto di citazione in grado d'appello, eseguita a mani del difensore ai sensi dell'art. 157 co. 8 bis cod. pen., laddove "solo in caso di accertata inidoneità" del domicilio dichiarato, "si sarebbe potuto procedere ex art. 161 comma IV (ma non in ogni caso ex art 157 comma 8 bis)" cod. proc. pen., stante il divieto di contaminazione fra il sistema delineato per le notifiche dagli artt. 161 e ss. dello stesso codice e quello alternativo incentrato sul menzionato art. 157 co. 8 bis cod. pen.; c) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta capacità d'intendere e di volere della prevenuta, seppure in forma scemata, alla stregua di un non consentito apprezzamento meramente "quantitativo" del concetto giuridico di incapacità, ignorando "la deposizione del dott. DEGASPERI, 2Аб resa in altro procedimento e acquisita agli atti su richiesta della difesa", sintomatica della totale assenza di capacità di volere in capo alla OR;
d) ancora, "violazione della norma civilistica in materia di risarcimento del danno difetto di motivazione", con riferimento all'entità del - risarcimento riconosciuto alle parti offese, pari ad € 500,00 per ciascun agente, misura da ritenersi senza meno "eccessiva", avuto riguardo alla oggettività dei fatti, alla stregua della normativa civilistica che governa, appunto, la materia risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto va disatteso, per le ragioni di seguito esposte. 1. 2. Senz'altro infondate sono entrambe le eccezioni formalizzate in ordine alla ritualità delle notifiche.
2.1 Per ciò che concerne la prima, relativa al decreto di citazione per il primo grado di giudizio, la notifica presso lo studio dell'allora difensore d'ufficio dell'imputata, ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. pro. pen. risulta essere stata debitamente preceduta dal negativo accesso presso la residenza della OR, in data 23.07.2012, in esito al quale l'agente postale ebbe ad annotare "partita senza lasciare indirizzo", così dando prova di aver compiuto l'attività necessaria, in difetto della quale la successiva notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 co. 4 del codice di rito è irrimediabilmente inficiata da nullità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. n. 50016 del 10.12.2015, Rv. 265693). Con la puntualizzazione ulteriore che "L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione - intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 21626 del 15.04.2015, Rv. 263502). 3 2.2 Neppure hanno ragion d'essere le censure mosse avverso l'avvenuto ricorso alle modalità di cui all'art. 157 co. 8 bis del codice di rito per la notifica del decreto di citazione in grado d'appello. In proposito, è appena il caso di ricordare che il sistema vigente delle notificazioni - inlinea con l'esigenza di garantire la conoscenza del processo all'imputato, così da consentirgli di spiegare al meglio la propria difesa, al contempo assicurando sufficiente e doverosa speditezza all'iter processuale delinea un duplice percorso: primo va seguito allorché - non vi sia stato un previo contatto dell'imputato con le autorità indicate dall'art. 161 cod. proc. pen., nel quale caso occorre una prima notificazione all'imputato, da eseguirsi nel rispetto delle modalità indicate dai primi otto commi dell'art. 157 dello stesso codice;
il secondo ha il suo presupposto nell'esistenza del previo contatto di cui sopra, da cui discenderà, di norma, una dichiarazione o elezione di domicilio e si seguiranno le forme indicate dagli artt. 161 e ss. cod. proc. pen. In detto secondo percorso si colloca altresì il disposto del comma 8 bis del citato art. 157, che regola, conformemente al dato testuale della norma, le notifiche successive alla prima - dunque, ex art. 157, co. da 1 a 8, cod. proc. pen. da intendersi con riferimento all'intero processo e non alla - specifica fase o grado (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 19764 del 16.04.2014, Rv. 256233, nonché la già menzionata sent. n. 21626/2015). Ciò posto, assorbente è la constatazione, emergente dal fascicolo processuale cui questa Corte ha pieno accesso, in ragione della natura - della questione sollevata che il 13.11.2012 la OR ebbe a depositare l'atto di nomina, in pari data, del proprio difensore di fiducia, da cui farsi assistere nel processo, la cui prima udienza era stata fissata per il successivo 22.11.2012: donde la prova della sicura conoscenza dell'imminente giudizio da parte dell'imputata e del suo contatto con l'A.G., tali da rendere pienamente lecito il successivo ricorso, da parte della Corte d'appello, alle modalità fissate dall'art. 157 co. 8 bis cod. proc. pen., per la notifica del decreto di citazione relativo al processo di secondo grado.
3. Non consentito è il terzo profilo di doglianza, con cui, di fatto, s'intende introdurre la propria "lettura" delle complessive risultanze peritali, a fronte di un discorso non certo manifestamente illogico sviluppato dalla Corte distrettuale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dal consulente di parte. ا م 4. Del tutto generica, infine, è la censura residuale, in tema di quantum del risarcimento, in ragione dell'assoluta modestia della somma liquidata, pari ad € 500,00, tale dunque da non richiedere alcun particolare onere di motivazione, al di là del ricorso a criteri equitativi per la stima del danno morale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15.09.2016 Il Presidente Il Consigliere est. Andra wor DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 DIT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5