Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4513
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di promessa di vendita, qualora il contratto preliminare preveda espressamente che il saldo del prezzo debba essere corrisposto dal promissario acquirente (non alla stipula del definitivo ma) alla consegna dell'appartamento e tale consegna sia prevista in data anteriore rispetto a quella fissata per la redazione dell'atto pubblico, rientra tra le obbligazioni gravanti sul promittente venditore anche quella di allegare il certificato di abitabilità dell'immobile contestualmente alla consegna dell'appartamento (e non anche in sede di stipula dell'atto definitivo), stante il nesso sinallagmatico che lega le prestazioni del promissario acquirente (versamento del prezzo) e dello stesso promittente venditore (consegna della cosa con contestuale messa a disposizione dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa negoziata, tra cui, appunto il certificato di abitabilità, indispensabile alla piena realizzazione della funzione socio - economica del contratto).

Commentari2

  • 1La consegna della cosa e il certificato di agibilità nell’orientamento della Corte di Cassazione
    Marco Limone · https://www.iusinitinere.it/

    Nell'ambito della fattispecie della compravendita immobiliare è opportuno tenere bene a mente le obbligazioni del venditore, principalmente per quel che riguarda la consegna del bene e il certificato di agibilità. L'articolo 1476 c.c. statuisce che: «Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa». La seguente disposizione del codice civile, l'articolo 1477, occupandosi della consegna della cosa, prevede invece che: «La cosa deve essere consegnata …

     Leggi di più…

  • 2Compravendita immobiliare: quid iuris se manca il certificato di abitabilità? (Cass. 23604/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 gennaio 2024

    IL FATTO Gli acquirenti di alcuni singoli appartamenti convenivano in giudizio la società costruttrice e venditrice per sentire accertare l'inadempimento di detta società all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere, entro un anno dalla stipula degli indicati atti di compravendita, la certificazione di agibilità/abitabilità, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Secondo la ricostruzione di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4513
Data del deposito : 28 marzo 2001

Testo completo