Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2006, n. 13716
CASS
Sentenza 7 marzo 2006

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Massime1

La condotta del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2006, n. 13716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13716
Data del deposito : 7 marzo 2006

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