Sentenza 5 novembre 2021
Massime • 2
La restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a confisca atipica di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, effettuata a seguito di revoca del provvedimento applicativo, deve essere disposta ed eseguita in favore del proprietario con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi degli eventuali proventi derivanti dal loro impiego da parte dell'amministrazione giudiziaria, ivi compresi i frutti civili maturati, a far data dal momento dell'imposizione della misura revocata.
In tema di procedimento di esecuzione, è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, sull'opposizione proposta dal solo interessato, riformi in senso peggiorativo il provvedimento, assunto senza formalità, di parziale accoglimento della domanda. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della richiesta di liquidazione di interessi e rivalutazione maturati su somme di denaro oggetto di confisca "ex" art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, a seguito di opposizione dell'interessato avverso il provvedimento che, "de plano", ne aveva disposto il riconoscimento solo a far data dal passaggio in giudicato della decisione di revoca della misura ablatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2021, n. 6290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6290 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
Testo completo
06290-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3349/2021 -Presidente - ADRIANO IASILLO -CC 05/11/2021 FILIPPO CASA R.G.N. 13870/2021 Relatore - MONICA BONI STEFANO APRILE ANTÓNIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG D. Marc ell is dy he clust "a ll ou t del for Vedi ent forget. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 12 dicembre 2019 la Corte di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta, presentata da LE ER, di corresponsione degli interessi e dell'importo pari alla rivalutazione della somma di euro 396.000,00, già sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca atipica ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 sin dal 19 settembre 1994 nell'ambito del procedimento penale celebrato a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e successivamente dissequestrata e restituita a seguito del passaggio in giudicato in data 4 maggio 2017 della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello del 21 aprile 2016. Per l'effetto riconosceva come dovuta a ER la somma di euro 5.193,82 a titolo di interessi e rivalutazione, maturati tra il passaggio in giudicato della predetta sentenza e la concreta restituzione della sorte capitale.
2. Proposta opposizione da parte dell'interessato, la Corte di appello con ordinanza in data 12 gennaio 2021 revocava il precedente provvedimento e respingeva tutte le richieste di ER. Osservava che il credito dallo stesso vantato, avente natura di credito di valuta, soltanto alla data della pronuncia della Suprema Corte del 4 maggio 2017 era divenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, non poteva accogliersi la richiesta con riferimento alla data dei provvedimenti di sequestro o a quella della loro esecuzione. Ha quindi ritenuto che, in applicazione delle regole civilistiche sui diritti di credito, in caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi corrispettivi e non la rivalutazione monetaria, ma che la loro attribuzione, così come quella degli interessi moratori, dovesse essere negata in quanto il momento di corresponsione del capitale, avvenuta soltanto in data 26 giugno 2018, non era imputabile alla pubblica amministrazione debitrice, cui non era ascrivibile nessun colpevole ritardo nell'impegno della relativa spesa.
3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso LE ER a mezzo del difensore, avv.to Benedetto Lembo, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge ed omessa motivazione in riferimento agli artt. 1 Protocollo addizionale Convenzione EDU, art. 6 CEDU, art. 42, comma 2, Cost., art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, artt. 40 e 46 D.Lgs. n. 159 del 2011 coordinato con il D.M. n. 127 del 2009. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che quello vantato abbia natura di credito di valuta e non ha tenuto conto che nell'interpretazione giurisprudenziale si è operata una sempre maggiore assimilazione tra confisca penale atipica e misura di prevenzione, tanto che con l'art. 1, comma 190, della legge n. 228 del 2012 si è prevista l'applicabilità al primo istituto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 159 del 1 2011 in tema di amministrazione e destinazione dei beni sottoposti a confisca di prevenzione. Nel presente procedimento, il giudice dell'esecuzione ha fatto ricorso al disposto dell'art. 46 del citato Decreto Lgs. n. 159 del 2011 per disporre la restituzione della somma già confiscata di 396.019 euro e per riconoscere inizialmente interessi e rivalutazione, mentre poi l'ha del tutto ignorata nell'ordinanza che ha respinto ogni richiesta senza operare nessun richiamo a norme di legge o all'interpretazione giurisprudenziale. In realtà l'art. 46 del codice antimafia, inserito nelle disposizioni sull'amministrazione dei beni confiscati, riconosce all'avente diritto la restituzione anche per equivalente di quanto confiscato ingiustamente, come avvenuto nel caso in esame, la rivalutazione sulla base del tasso d'inflazione annua e della consistenza del bene all'esito della procedura gestionale, per cui se vi sia stato un incremento del bene o la produzione di frutti, tale incremento spetta al soggetto privato che invoca la restituzione. In definitiva alla data del 4 maggio 2017 ER non vantava verso lo AT un diritto di credito, ma il diritto ad ottenere la restituzione del bene di sua proprietà, illegittimamente espropriato, il cui valore doveva essere calcolato in base alla consistenza attuale al netto delle migliorie risultanti dal rendiconto di gestione. Con l'atto di opposizione si era richiesto che l'amministratore giudiziario producesse il predetto rendiconto, ma la Corte non si era pronunciata al riguardo. La qualificazione come diritto di credito del diritto vantato dal ricorrente è in contrasto con gli artt. 1 Protocollo addizionale Convenzione EDU, 6 Convenzione EDU e 42 della Costituzione, in quanto, qualora le misure di prevenzione ed ablative in genere siano riconosciute illegittime, il diritto di proprietà originariamente compresso deve essere ripristinato e non è consentito che il ricorrente, dopo avere ottenuto l'accertamento della fondatezza della sua pretesa, si veda precluso il concreto soddisfacimento dell'interesse protetto con una reintegrazione integrale della sua situazione patrimoniale.
4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Marco Dall'Oglio, ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, per avere la stessa provveduto alla revoca dell'ordinanza oggetto di opposizione in assenza di iniziative devolutive delle parti e per avere erroneamente negato interessi e rivalutazione a fronte di provvedimenti ablativi revocati, che hanno dato luogo ad un'indebita spoliazione del ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Per quanto non oggetto di un autonomo motivo di ricorso, ma dedotto nell'ambito dell'illustrazione dedicata al primo motivo che devolve la inosservanza o 2 ନپهر erronea applicazione della legge penale che disciplina la restituzione dei beni all'avente diritto in caso di revoca della confisca, ritiene il Collegio di dover esaminare il tema di natura processuale dell'ammissibilità di una decisione peggiorativa, adottata dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase di opposizione, introdotta per esclusiva iniziativa dell'interessato e non della parte pubblica.
1.1 L'art. 676 cod. proc. pen. "il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4". L'art. 667, comma 4, così recita: "Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore;
in tal caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza".
1.2 La disciplina stabilita dalle due disposizioni richiamate struttura il procedimento di esecuzione come articolato in due fasi, caratterizzate da diversi adempimenti prodromici alla decisione, ma collegate tra loro sul piano della consecuzione e dell'oggetto: una prima, libera da formalità, non prevede la partecipazione delle parti e la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, ma soltanto che il provvedimento assunto de plano sulla base di una disamina cartolare degli atti sia portato a loro conoscenza;
la successiva ed eventuale, introdotta dall'iniziativa di chi vi sia interessato mediante la proposizione dell'opposizione, volta ad ottenere la rinnovata delibazione della re iudicanda previa instaurazione del contraddittorio tra le parti e loro interlocuzione in udienza. Lo schema del procedimento esecutivo realizza in via differita ed eventuale il contraddittorio mediante la celebrazione di fasi distinte, che, seppur differenziate quanto alla procedura, in un caso semplificata e priva di adempimenti non essenziali all'assunzione della decisione, nell'altro a contraddittorio pieno, vertono sempre sulla medesima domanda. Il giudizio cui l'opposizione dà luogo riguarda la stessa materia già esaminata col provvedimento opposto, che viene riesaminata con il contributo dialettico delle parti e si svolge nello stesso unico grado di merito con la finalità di consolidare la decisione iniziale mediante provvedimento suscettibile di impugnazione e di acquisire irretrattabilità se non impugnato. Dalla considerazione della previsione dettata dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., secondo il quale «il giudice decide con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione», si è dedotto che tali disposizioni vanno applicate soltanto in riferimento al ricorso, proponibile avverso l'ordinanza che conclude il procedimento innanzi al giudice 3 dell'esecuzione, eventualmente a seguito dell'opposizione, che però non ha natura di mezzo di impugnazione per la mancata differenziazione tra gradi e giudici competenti e per il mancato richiamato alla disciplina sulle modalità di introduzione, dettata dagli artt. 582 e 583, cui fa, invece, rinvio l'art. 309 cod. proc. pen. per il riesame avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577). Conclusione non smentita dalla tradizionale affermazione della giurisprudenza di legittimità circa la riqualificazione in opposizione dei ricorsi proposti avverso le ordinanze emesse in prima battuta dal giudice dell'esecuzione, che non dipende dall'applicazione del principio che regola la conversione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quanto dall'esigenza di conservazione degli atti processuali. Ulteriore conseguenza è stata ravvisata nell'insussistenza dell'obbligo per il giudice che sia investito dell'opposizione di astenersi per avere trattato la fase iniziale, anche se all'esito di udienza camerale, posto che l'art. 667, comma 4, contiene il riferimento espresso alla competenza "dello stesso giudice" e che le valutazioni espresse inizialmente rivestono carattere interinale nell'ambito del procedimento esecutivo unitario (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959; Sez. 1, n. 18872 del 17/03/2016, Cinquegrana, Rv. 267021; Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli Rv. 240165; Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, Rv. 245198).
1.3 L'affermazione di principio che nega all'opposizione la natura impugnatoria per la caratterizzazione unitaria del procedimento di esecuzione penale pone le premesse per escludere che vi sia riferibile il principio che vieta la reformatio in peius, espresso dall'art. 597 cod. proc. pen. ed attinente alle cause di proscioglimento, ma soprattutto alla pena ed alle componenti sanzionatorie del giudizio di responsabilità, espresso nella propria sede di cognizione. Tuttavia, ritiene il Collegio che, in ragione della natura eventuale del segmento processuale che si svolge a seguito dell'opposizione, in assenza della quale le parti sarebbero soggette agli effetti del giudicato esecutivo formatosi su provvedimento avente natura giurisdizionale e non amministrativa e della sua funzione di strumento di tutela degli interessi della parte proponente e di critica della decisione ritenuta insoddisfacente, non sia consentito al giudice adottare una statuizione di contenuto peggiorativo rispetto a quella iniziale assunta in prima fase. Se, come nel caso in esame, la reazione oppositiva proviene dalla parte che abbia introdotto l'incidente di esecuzione, che non abbia conseguito l'accoglimento totale della domanda, in assenza di analoga iniziativa di contestazione assunta dalla parte non proponente, il provvedimento così sollecitato in sede di opposizione non può pervenire ad esiti di minor favore per l'opponente, alla revoca delle statuizioni già adottate ed al rigetto totale dell'istanza in precedenza accolta in parte. Opinare diversamente 4 significherebbe negare la funzione dell'opposizione quale strumento eventuale di sollecitazione del riesame della decisione iniziale.
1.4 Ne consegue che è illegittima e contraria ai principi generali che regolano il procedimento di esecuzione come delineato dall'art. 667 cod. proc. pen. la disposta revoca, in assenza di opposizione proveniente dalla parte pubblica, dell'ordinanza che aveva riconosciuto ad LE ER la somma di € 5.193,82 a titolo di interessi maturati sulla somma di denaro sottoposta a sequestro e poi a confisca in seguito revocata.
2. La decisione assunta dalla Corte di appello è compromessa da ulteriori errori giuridici, che ne impongono l'annullamento.
2.1 Il giudice dell'esecuzione -richiamati testualmente alcuni passaggi della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, n. 25732 del 4/05/2017, che, definendo il procedimento di cognizione a carico di ER, aveva chiarito in via conclusiva che gli utili leciti, percepiti dal predetto mediante rimesse di denaro provenienti dai genitori, ammontavano ad euro 369.019 e che la relativa confisca era stata revocata con la precedente sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 novembre 2012, già irrevocabile sul punto- ha osservato che in dipendenza delle superiori statuizioni era egli titolare di un diritto di credito divenuto certo, liquido ed esigibile solo all'esito della pronuncia della Corte di cassazione del 4.5.2017». Per tale ragione, la cui fondatezza era confermata dal momento, ad essa successivo, in cui la domanda di riscossione era stata proposta, la liquidazione aggiuntiva di rivalutazione monetaria e interessi legali non può retrodatarsi a far data dal provvedimento di sequestro o dalla loro esecuzione» e la domanda doveva essere respinta.
2.2. L'ordinanza in esame ha esposto l'ulteriore considerazione, secondo la quale il diritto vantato da ER nei confronti dello AT ha natura di credito di valuta e la regolamentazione della pretesa resta soggetta alla disciplina civilistica in forza della quale, in caso di ritardo, al creditore spettano soltanto gli interessi legali corrispettivi e non anche la rivalutazione monetaria, motivo per il quale ha disposto la revoca dell'ordinanza che aveva riconosciuto, seppur con diversa decorrenza rispetto all'istanza, anche la rivalutazione. In ordine alla liquidazione degli interessi moratori, ha osservato che la concreta riscossione dell'importo spettante era avvenuta da parte del ricorrente in data 26 giugno 2018 e che il ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa non era addebitabile alla pubblica amministrazione debitrice, la quale, in ossequio alla disciplina introdotta dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, non può adempiere ad un'obbligazione, se non abbia previamente impegnato il relativo importo nel proprio bilancio. La congrua previsione di bilancio costituisce condizione di esigibilità della somma dovuta ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., sicchè per il ritardo nel pagamento non sono dovuti 5 nemmeno gli interessi corrispettivi. Tale conclusione è avvalorata nel caso di specie, secondo la Corte di appello, per non essere stata offerta prova che l'erogazione della somma di denaro dovuta a ER fosse stata ritardata per il mancato impegno di spesa dovuto ad un colpevole comportamento della pubblica amministrazione.
2.3 Va premesso che a seguito della formazione del giudicato sulla statuizione di revoca della confisca, che, ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 306 del 1992, aveva colpito l'importo di 369.019, il sequestro ed il successivo provvedimento ablativo sono venuti meno con effetti retroattivi sin dall'imposizione della prima misura cautelare senza che alla privazione del bene subita dal privato possa assegnarsi valore di illecito, né ai fini dell'ordinamento penale, che di quello civile. Sequestro e confisca erano stati imposti per decisione dell'autorità giudiziaria in base a norme di legge che ne autorizzavano l'imposizione, in seguito revocata all'esito dei diversi gradi in cui si era articolato il processo di cognizione per effetto di difformi e più favorevoli valutazioni espresse in sede di impugnazione, che, riconosciuta l'invalidità dei provvedimenti, hanno fondato il diritto della parte espropriata alla restituzione dei propri beni, conseguibili a far data dal momento del passaggio in giudicato della decisione di revoca, a titolo ripristinatorio del patrimonio, aggredito in forza di un atto autoritativo privo di causa originaria, non di risarcimento del danno, stante l'assenza di una qualsiasi forma di responsabilità in capo all'amministrazione pubblica. Il che esenta anche dalla necessità di investigare eventuali profili soggettivi di buona o male fede in capo all'autorità pubblica che abbia ricevuto quanto oggetto di sequestro e sia tenuta alla sua restituzione.
2.3.1 Si tratta di verificare quale sia l'oggetto del riconosciuto diritto alla restituzione, se riguardante il bene confiscato nella sua consistenza patrimoniale esistente dall'epoca dell'adozione del decreto di sequestro, seguito da confisca poi revocata, oppure in quella successivamente assunta durante il periodo di vigenza della misura sino al momento della restituzione.
2.3.2 La ricognizione delle disposizioni normative dedicate alla confisca atipica non offre nessuna indicazione che consenta di pervenire alla soluzione del quesito. Utili indici interpretativi sono, invece, deducibili, secondo quanto sollecitato dalla difesa, dalle previsioni valevoli per le misure di prevenzione reali in forza della constatazione della sempre più avanzata assimilazione tra i due istituti, che, pur mantenendo natura giuridica e finalità autonome, sono state equiparate ai fini della sottoposizione alla medesima disciplina riguardante la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati per effetto: della legge n. 94 del 2009, che aveva esteso alla confisca ex art. 12-sexies le specifiche norme contenute nella L. n. 575 del 1965, della legge n. 50 del 2010 sull'intervento gestionale della Agenzia 6 Nazionale, sia nell'ambito delle procedure di prevenzione, che nei procedimenti penali in cui fosse applicato il sequestro ex art. 12-sexies e, infine, della legge n. 228 del 2012. L'art. 1, comma 190, di quest'ultimo testo legislativo ha introdotto il comma 4-bis nel corpo dell'art. 12-sexies, stabilendo l'applicabilità al sequestro ed alla confisca previsti dai commi 1 e 2-ter dell'articolo stesso delle disposizioni in materia di "amministrazione" e "destinazione" dei beni sequestrati e confiscati dettate dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così operando un rinvio generalizzato a tutte le norme del c.d. codice antimafia dedicate a queste attività.
2.3.3 Va allora ricordato che il sequestro di prevenzione di un bene non comporta soltanto lo spossessamento del proprietario e la sua preservazione in attesa della definitiva imposizione della confisca, ma anche la sua gestione nei termini già stabiliti dall'art.
2-sexies della legge n. 575 del 1965 -applicabile ratione temporis al caso del ricorrente-, ora dagli artt. 35 e 40 del D. Lgs. n. 159 del 2011, nel senso che implica una gestione interinale del bene in vista della sua attribuzione allo AT se venga imposta la confisca, oppure, nel caso contrario, della restituzione al privato avente diritto con modalità diversificate in funzione della natura dell'oggetto sequestrato. In particolare, il citato art. 35, comma 5, assegna all'amministratore il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di migliorare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. Se, dunque, per effetto dell'attività gestionale il bene si sia incrementato di valore, oppure abbia prodotto utilità per la sua naturale fruttuosità, come accade per il denaro secondo la previsione generale di cui all'art. 820, comma 3, cod. civ., tali incrementi non possono che spettare all'avente diritto alla restituzione quando si accerti la carenza dei presupposti legali per applicazione di sequestro e confisca. Diversamente, verrebbero attribuiti allo AT elementi patrimoniali in assenza di un titolo legittimante quale forma di arricchimento ingiustificato. La quantificazione dei frutti prodotti durante il periodo di amministrazione giudiziaria del bene sequestrato e delle spese sostenute rimanda ai dati esposti sul punto nel rendiconto della gestione, previsto D.M. 1 febbraio 1991, n. 293, la cui disciplina è stata trasfusa con modificazioni nell'art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011, ed alla sua approvazione. I principi così riassunti sono stati affermati nella lettura esegetica offerta da questa Corte in riferimento a fattispecie concrete nelle quali si controverteva dell'attribuzione di canoni di locazione derivanti da beni sequestrati e concessi in locazione dall'amministrazione giudiziaria, rivendicati dal proprietario dopo il venir meno del sequestro, nonché di frutti civili prodotti da titoli e somme di denaro (Sez. 1, n. 14528 dell'11/03/2018, Carboni, Rv. 281184; Sez. 1, n. 46043 del 7 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644; Sez. 1 civile, n. 27694 dell'11/07/2018, Rv. 651325), situazioni non dissimili da quella oggetto del presente procedimento.
2.3.4 Ulteriori indicazioni normative sono deducibili sempre dalla disciplina delle misure di prevenzione. L'art. 40, comma 5-quinquies, D.Lgs. nr. 159 del 2011, stabilisce se il Tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127», il quale all'art. 2 commi 3-5 prevede «per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, è riconosciuto all'avente diritto un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti...., al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonché delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli operatori. Per le risorse intestate di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto- legge 23 febbraio 209, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è riconosciuto all'avente titolo alla restituzione un interesse pari al tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli operatori nel periodo intercorrente fra la data del sequestro e quella della restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonché delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli operatori.
4.Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati con il criterio dell'anno civile, capitalizzati trimestralmente, nonché annotati e contabilizzati da Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle risorse all'avente titolo». Con riferimento alla confisca di prevenzione che sia già divenuta definitiva ed eseguita, l'art. 28, ultimo comma, del D.Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che la corte d'appello quando accoglie la domanda di revocazione della confisca provvede, ove del caso, ai sensi dell'art. 46; quest'ultima norma al comma 1 dispone che «la restituzione dei beni confiscati [...] può avvenire anche per equivalente [...] In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali», 8 disposizioni definite applicabili anche ai casi di vendita del bene anticipata rispetto alla confisca. Nell'intento del legislatore il sopravvenuto venir meno della confisca già definitiva comporta il diritto di chi l'abbia subita ad ottenere il ripristino in forma specifica della situazione patrimoniale nelle condizioni antecedenti all'ablazione e ciò mediante la restituzione del bene in natura e, solo nei casi eccezionali in cui ciò non sia praticabile per destinazione speciale, per vendita o per altra causa, il suo equivalente pecuniario. Conclusione questa non smentita dall'inciso contenuto nell'ultimo comma dell'art. 28, laddove prevede che si provveda, ai sensi dell'art. 46 ove del caso», perché, senza attribuire spazi per giudizi discrezionali di opportunità, intende riferirsi ai possibili esiti verificabili in concreto in relazione alle già verificatesi vicende gestionali del bene confiscato (Sez. 5, n. 32692 del 15/03/2018, Caruso, Rv. 273889). Rileva poi che, oltre al bene, oppure al valore pecuniario corrispondente, come risultante dal rendiconto di gestione, il sistema normativo attribuisca il diritto alla rivalutazione in base al tasso di inflazione annua e, per i soli immobili, all'eventuale aggiornamento delle rendite catastali. Si tratta di chiari indicatori della fondatezza della pretesa di chi ha abbia diritto alla restituzione del bene a conseguire il valore attualizzato al momento della restituzione.
2.3.5 Ritiene il Collegio che la soluzione così individuata per la confisca di prevenzione revocata nel processo finalizzato alla sua applicazione, oppure in un momento successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che la dispone, debba essere riferita anche all'ipotesi di revoca della confisca atipica di cui all'art. 12-sexies; una lettura delle norme richiamate, che sia rispettosa dei principi costituzionali e convenzionali, posti a tutela della proprietà (art. 42 Cost.; art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU) e dell'effettività della tutela giurisdizionale (Cost., artt. 24, 103 e 113; artt. 6 e 13 della Convenzione EDU) non può consentire che gli effetti retroattivi della revoca della confisca, già adottata in contrasto con le disposizioni di legge, siano limitati al riacquisto della proprietà del bene confiscato, ma deve coinvolgere anche i proventi della sua gestione nelle more condotta a far data dal momento dell'imposizione della misura cautelare poi venuta meno, secondo quanto deve emergere dal rendiconto che esponga i dati della gestione condotta dall'amministrazione giudiziaria. Del resto, se il sequestro non fosse stato imposto, i frutti civili prodotti da somme di denaro, per loro natura fruttifere, sarebbero stati percepiti dal proprietario, il cui diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956) può ricevere effettiva tutela ripristinatoria soltanto quando i frutti stessi gli siano restituiti. Discorso diverso deve farsi quanto alla rivalutazione: non vertendosi in ipotesi di responsabilità da illecito, la rivalutazione delle somme di denaro da 9 restituire potrà essere riconosciuta soltanto se oggetto di espressa domanda che dia anche conto, fornendone adeguata dimostrazione, del suo maggior importo rispetto ai frutti prodotti.
2.3.6 Da quanto esposto deriva l'accoglimento del ricorso. Il provvedimento impugnato ha ignorato il necessario parallelismo tra confisca allargata e confisca di prevenzione, l'applicabilità anche alla prima delle norme dettate dal codice antimafia nelle materie della destinazione ed amministrazione dei beni ed i principi interpretativi sopra richiamati sulla necessaria reintegrazione della situazione patrimoniale del soggetto avente diritto alla restituzione di quanto erroneamente confiscato e dei frutti civili prodotti nelle more della restituzione, come risultanti dal rendiconto di gestione, che avrebbe dovuto essere verificato anche d'ufficio sulla scorta dei poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.. Al tempo stesso ha fatto applicazione dei principi sulla legislazione in materia di contabilità pubblica e sulla responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche che non sono pertinenti e correttamente evocati. S'impone dunque l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio che dovrà tener conto dei rilievi giuridici sopra esposti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore A n ills Adriano Iasillo Monica Boni Molkom DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2022 PRIMA DI CA IL CANCELLIERE Retro Di Meo 10 0 1