Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2021, n. 6290
CASS
Sentenza 5 novembre 2021

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La restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a confisca atipica di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, effettuata a seguito di revoca del provvedimento applicativo, deve essere disposta ed eseguita in favore del proprietario con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi degli eventuali proventi derivanti dal loro impiego da parte dell'amministrazione giudiziaria, ivi compresi i frutti civili maturati, a far data dal momento dell'imposizione della misura revocata.

In tema di procedimento di esecuzione, è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, sull'opposizione proposta dal solo interessato, riformi in senso peggiorativo il provvedimento, assunto senza formalità, di parziale accoglimento della domanda. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della richiesta di liquidazione di interessi e rivalutazione maturati su somme di denaro oggetto di confisca "ex" art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, a seguito di opposizione dell'interessato avverso il provvedimento che, "de plano", ne aveva disposto il riconoscimento solo a far data dal passaggio in giudicato della decisione di revoca della misura ablatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2021, n. 6290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6290
    Data del deposito : 5 novembre 2021

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