Sentenza 17 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME08 73 4 /0 2 REPUBB ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 2215/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere 4787/00 Cron.23850 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 22/04/02 ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: ' persona del legale POSTE ITALIANE S.P.A. in rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende LUIGI FIORILLO, ROBERTO PESSI, giusta delega all'avvocato unitamente in atti;
- ricorrente -
contro
D'MO EN;
intimato e sul 2° ricorso n° 04787/00 proposto da: 2002 EN, elettivamente domiciliato in ROMA 1730 D'MO -1- VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.; - intimate avverso la sentenza n. 423/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 20/01/99 221/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi -2- declaratoria e perché le stesse devono essere considerate di competenza del superiore gerarchico. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorrente incidentale deduce che l'accordo integrativo, definendo “le modalità di concreta attuazione del principi di classificazione rilevanti", come previsto dall'art. 53 del CCNL del 23/5/95, ha in realtà specificato e non innovato le declaratorie contrattuali ed in particolare quella di cui all'art. 44 del CCNL che si riferiva ad "attività con preparazione professionalità specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche"; il concetto di collaboratore al Q1 era una specificazione dell'attività con "preparazione specializzata". Она I due i ricorsi, principale ed incidentale, proposti avverso la devono essere riuniti e vanno rigettati, perchémedesima sentenza, infondati. In ordine al ricorso principale rileva il Collegio che la sentenza impugnata, pur essendo sintetica, è completa e congruamente motivata, anche perché espressamente richiama e quindi fa propria la motivazione del Pretore in ordine alla "notevole complessità" del lavoro svolto dal ricorrente, "come hanno evidenziato i testi e la stessa relazione 24/2/95 del Direttore di Filiale, anche relativamente ai contenuti notevolmente specialistici delle attività in essa descritte, con impegno professionale e in assoluta autonomia, limitandosi solo a sottoporre gli atti del tutto completi al Capo Reparto". Questo accertamento di fatto non è validamente censurato dal ricorrente, che 4 Suprema Corte, prendere in esame le mansioni di fatto svolte e quindi confrontarle con la declaratoria contrattuale. Nella specie il Tribunale ha omesso di tenere presenti, o, quanto meno, insufficientemente considerato le modalità di espletamento delle mansioni del ricorrente e quindi ha richiamato la declaratoria contrattuale, valutandola correttamente;
ha però motivato contraddittoriamente, o quanto meno insufficientemente, il provvedimento laddove ha operato il raffronto fra le mansioni svolte e la declaratoria contrattuale. La motivazione sul punto è viziata, perché non sono state considerate le modalità di svolgimento del lavoro (limitato alla mera compilazione di moduli prestampati e nella redazione di lettere burocratiche previamente corrette prima della firma dai superiori, senza coordinamento di personale subordinato) e non sono state spiegate le ragioni per le quali le mansioni espletate dal ricorrente sarebbero da considerare specialistiche ed autonome ed in particolare perché le stesse non rientravano nella “specializzazione ed autonomia" pure esiste per l'Area operativa.che L'accordo integrativo del maggio 1995 ha specificato che rientrano nell'area Quadri di 2° livello coloro che gestiscono Agenzie di base di media rilevanza o che svolgono mansioni di "collaborazione ai responsabili di superiore livello, attribuite a Q 1, o di altre strutture organizzative, centrali e territoriali"; l'interpretazione della norma data dal Tribunale è corretta, ma il Tribunale non ha operato alcun confronto fra la detta declaratoria e le mansioni in concreto svolte dal lavoratore, né ha indicato le ragioni per le quali rientrerebbero nella 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano l'Ente Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Milano con la quale era stato riconosciuto il diritto di VI D'Amore all'inserimento nell'area Quadri di II livello a decorrere dal 25/5/95, con condanna dell'Ente al relativo inquadramento ad ogni effetto economico e normativo. L'appellato contrastava il gravame, ma il Tribunale l'accoglieva in parte, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Precisava il giudice del riesame che l'inquadramento del lavoratore nell'area Q 2 non poteva essere messa in discussione: l'accordo integrativo del 23/5/95, riportato nella circolare del 2/8/95, innovando rispetto alle declaratorie del CCNL, aveva previsto due figure ben distinte di Quadri di 2° livello, individuando accanto alla figura del responsabile di gestione di unità organiche quella del collaboratore ai Quadri di superiore livello, cioè di colui che svolgeva attività professionale specializzata, delegata da parte del Q 1 e si concretizzava nello svolgimento di compiti non meramente accessori a quelli del superiore, ma rientranti nella competenza dello stesso. Il Pretore aveva rilevato che il lavoro svolto dal ricorrente era di notevole complessità, come avevano evidenziato i testi e lo stesso Direttore di Filiale, anche in ordine ai contenuti notevolmente specialistici delle attività, con impegno professionale ed in assoluta autonomia, tanto da sottoporre al capo reparto gli atti del tutto completi. L'appellante si era limitato ad opporre una contraria valutazione, senza indicare specifici elementi di convincimento di segno contrario. La sentenza sul punto doveva quindi essere confermata. Giustificate, invece, erano le contestazioni dell'appellante in ordine alla decorrenza del superiore inquadramento: l'accoglimento della domanda era fondato sull'accordo integrativo del 23/5/95 (ratificato dal C. d'A. dell'Ente in data 14/6/95, come da circolare n. 25 del 2/8/95 in atti) che aveva portata innovativa, con la conseguenza che il riconoscimento del superiore inquadramento, economico e normativo, doveva essere fatto con decorrenza dal 15/12/95, dovendo decorrere il termine contrattuale di mesi sei dalla effettiva applicabilità dell'accordo medesimo. Le restanti statuizioni dovevano essere confermate. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Poste Italiane Spa, fondato su un solo motivo. Resiste il D'Amore con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il D'Amore, precedentemente inserito nella categoria VI e legittimamente inquadrato nell'Area operativa, assumendo di avere svolto mansioni superiori ha chiesto di essere inquadrato nell'area Q 2; si tratta di una controversia nella quale è necessario, secondo l'insegnamento della 2 si limita ad opporre una propria valutazione contraria, come aveva fatto anche in sede di appello, senza evidenziare errori e vizi logici della motivazione. La sentenza spiega a sufficienza le ragioni per le quali la specializzazione ed autonomia di cui godeva il D'Amore fosse ben diversa da quelle dell'impiegato dell'Area operativa, trattandosi di atti di competenza del Capo Reparto o del Direttore di Filiale, che aveva attestato i contenuti notevolmente specialistici degli atti preparati e siglati dal ricorrente. Il ricorso principale va quindi rigettato. In ordine a quello incidentale, osserva il Collegio che il ricorrente riporta solo il contenuto dell'art. 44 del CCNL nel quale vi è anche l'espressione “preparazione professionale specializzata", assumendo che la stessa si pone in rapporto di previsione generale rispetto alla quale quella del contratto integrativo sarebbe una semplice specificazione, con la conseguenza che il secondo sarebbe puramente interpretativo del contratto nazionale, invece che innovativo. Non riporta però il ricorrente il testo del contratto integrativo, onde porre la Corte in grado di valutare la decisività della censura, che peraltro appare estremamente generica e vaga: non spiega infatti le ragioni per le quali il “concetto di collaboratore del Q1", che secondo il ricorrente incidentale sarebbe incluso nell'accordo integrativo, dovrebbe essere compreso nella “attività con preparazione professionale specializzata”, che nella sua genericità potrebbe anche riferirsi all'area operativa;
non c'è alcun rapporto fra i due concetti e quindi anche il ricorso incidentale va rigettato. 5 Le spese di lite vanno compensate fra le parti.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese di lite. Roma 22 aprile 2002 L PRESIDENTE ✗L CONSIGLIERE ST.. Тонсего Шологано I Stille IL CANCELLIG E I 3 0 Depositato in Cancelleria A 1 D 3 S S , . 5 T O A 37 6TH 200 . L T R , L N A ' A O L S 3 B L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A I G M D I A G E E A , O L O D T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S D O R E 6