Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2014, n. 46043
CASS
Sentenza 23 ottobre 2014

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La restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui denegava la restituzione dei frutti maturati su somme per le quali era stata disposta la revoca della confisca di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2014, n. 46043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46043
    Data del deposito : 23 ottobre 2014

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