Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 2
Il terzo che rivendichi la legittima proprietà del bene confiscato o altro diritto reale sullo stesso e ne chieda la restituzione, qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura può proporre incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione.
Il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 14928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14928 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/02/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 556
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024082/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE SI, N. IL 20/12/1959;
avverso ORDINANZA del 03/05/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 3 maggio 2007 il GIP del Tribunale di Milano, procedendo quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.667 c.p.p., comma 4, seconda ipotesi, ha rigettato la opposizione -
come tale qualificata da questa Corte - presentata da EL VA avverso la precedente ordinanza dello stesso GIP in data 27.1.2006 con cui era stata respinta la richiesta della EL di revoca del provvedimento di confisca degli immobili siti nel comune di Massa, nella via Pandolfini, e consistenti in una villetta a schiera ed in un posto macchina.
Tali immobili, già oggetto di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 12 maggio 1999 - ai sensi dell'art. 321 c.p.p., e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992, inserito dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, a sua volta convertito con modificazioni nella
L. 8 agosto 1994, n. 501 - nei confronti di NO EL, coniuge della EL cui i beni erano intestati, erano poi stati confiscati con la sentenza n. 1403/99 in data 27.10.1999, passata in giudicato, con cui il NO aveva riportato condanna per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., L. n. 685 del 1975, art. 71, comma 1, art. 74, comma 1, n. 2 (ora D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80) per fatti commessi negli anni 1986, 1987,
1988 e 1989 (capi 26, 8, 28 e 33) e negli anni 1995 e 1996 (capi 6, 7, 40 e 44).
Successivamente alla confisca, la EL, assumendo di essere proprietaria dei suddetti immobili, da lei acquistati in data 30 novembre 1990 con i proventi della sua attività di meretrice, aveva chiesto la revoca del suddetto provvedimento, ma il GIP, sia in sede di provvedimento de plano che in sede di opposizione, aveva rilevato che dei beni aveva la disponibilità il NO che era stato condannato per reati che autorizzavano la confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, trattandosi di transazioni relative a stupefacenti per quantità non certamente modica, come emergente dalla sentenza passata in giudicato, anche se intestati formalmente alla moglie, e che si trattava altresì di beni frutto di illecita accumulazione poiché acquistati proprio nel periodo in cui il NO aveva commesso i reati per cui aveva poi riportato condanna ed era totalmente privo di proventi leciti, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi ne' avendo mai svolto alcuna attività lecita, al pari della moglie che soltanto nel 1992 aveva presentato la dichiarazione per un reddito estremamente modesto (L. 1.309.000).
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della EL lamentando:
1. - violazione dell'art. 34 c.p.p. e segg., poiché il provvedimento impugnato era stato emesso da un giudice incompatibile, trattandosi della stessa persona fisica che aveva emesso il provvedimento de plano contro cui era stata proposta opposizione;
2 - in presenza di una sanzione amministrativa equiparabile ad una misura di sicurezza patrimoniale, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dimostrare che i beni erano frutto del reimpiego del provento di attività illecite e che il condannato ne aveva la disponibilità, cosa che non era avvenuta poiché il provvedimento impugnato era basato esclusivamente su presunzioni che però, nonostante la legislazione antimafia, non operavano per quanto riguardava la titolarità e la disponibilità di beni formalmente intestati a terzi per i quali doveva essere provata che la titolarità effettiva spettava al condannato;
3 - trattandosi di transazioni di droga di lieve entità la confisca doveva essere esclusa;
4 - anche il rigetto della richiesta della EL era basato su presunzioni inconsistenti poiché la stessa all'epoca dell'acquisto era soltanto convivente del NO che aveva sposato l'anno successivo all'acquisto ed aveva disponibilità autonoma di mezzi economici provenienti dalla sua attività di meretrice.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo la ricorrente invoca il precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 28337 del 2003 - per cui, laddove l'art. 667 c.p.p., comma 4, prevede che le opposizioni contro i provvedimenti de plano debbano essere decise dallo stesso giudice, si deve intendere che si deve trattare dello stesso ufficio giudiziario e non anche la stessa persona fisica - per desumerne che il provvedimento impugnato sarebbe viziato.
Si tratta in realtà di un precedente isolato contraddetto da numerose altre sentenze di questa Corte relative, ad esempio, alla decisione della opposizione alla archiviazione, alla opposizione a decreto penale, alla decisione di misure cautelari in sede di rinvio, per cui si ritiene pacificamente che possa decidere lo stesso giudice inteso come stessa persona fisica, essendo la disciplina delle incompatibilità circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto (v., per tutte, Cass. N. 3156 del 1992, rv. 192287; n. 2687 del 1997, rv. 207749; n. 3629 del 1999, rv. 212385; n. 23502 del 2003, rv. 228125; n. 36332 del 2003, rv. 228411;
n. 22464 del 2005, rv. 232236; n. 12439 del 2006, rv. 234634; n. 3831 del 2004, rv. 196990).
Comunque, anche qualora si volesse ritenere trattarsi di un caso di incompatibilità, non per questo il provvedimento impugnato sarebbe nullo, poiché la giurisprudenza granitica è nel senso che le norme che prevedono cause di incompatibilità del giudice non attengono alla capacità del giudice quale organo giudiziario, mentre la loro violazione può determinare la astensione o costituire motivo di ricusazione del giudice, ma non anche la nullità della sentenza o del provvedimento pronunciato in violazione della regola di incompatibilità (v. per tutte Cass. N. 3831 del 1994, rv. 196990). Quanto agli altri motivi, benché la ricorrente non abbia precisato esattamente i termini giuridici della questione proposta, è evidente che ha voluto fare valere una posizione di terzo in buona fede titolare del diritto di proprietà sull'immobile e cioè una posizione giuridicamente protetta attraverso la opposizione di terzo una volta che è divenuta esecutiva la sentenza penale che ha confiscato il bene formalmente intestato al terzo. È invero del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la confisca non comporta l'estinzione dei diritti sul bene confiscato di cui siano titolari i terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro. L'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti reali dei terzi, di godimento e di garanzia, corrisponde a quella maggiormente compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell'ordinamento e con i valori protetti dalla Costituzione. Ed anche la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal Tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). La confisca, nel caso in esame, è stata però correttamente applicata, pur trattandosi di beni formalmente intestati ad un terzo, in base al rilievo che si trattava di beni per i quali, essendo stato il NO condannato per reati che la autorizzavano ai sensi dell'art. 12 sexies della legislazione antimafia, sussisteva a carico del titolare apparente una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale era sufficiente dimostrare che il titolare apparente (nella specie il convivente del condannato, subito dopo divenuto coniuge dello stesso) non svolgeva una attività tale da procuragli il bene, per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proveniva l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (v. Cass. N. 3889 del 2000, rv. 217488; Cass. N. 11732 del 2005, rv. 231390). Si tratta infatti di una materia, prevista da una legislazione speciale diretta a colpire i patrimoni provenienti dalle attività delle organizzazioni criminali, in cui operano le presunzioni che il giudice dell'esecuzione ha applicato sulla base del convincente e decisivo rilievo che si trattava di beni che rientravano nella disponibilità del NO (che li aveva acquistati per il tramite della sua compagna e madre dei suoi figli con cui conviveva e che avrebbe subito dopo sposato) ed acquistati con i proventi della attività illecita dello stesso (che è stato condannato per traffico di droga realizzato proprio nel periodo immediatamente precedente all'acquisto dei beni, avvenuto nel 1990), essendo il loro valore sproporzionato non solo al reddito, mai dichiarato dal AS, che non risulta abbia mai lavorato lecitamente o comunque avuto la disponibilità di patrimoni lecitamente acquisiti, ma anche alla situazione economica della sua compagna, la quale non aveva mai prodotto alcun reddito al di fuori di quello modestissimo dichiarato peraltro soltanto due anni dopo l'acquisto degli immobili (nel 1992). È quindi mancata la prova della provenienza lecita dei capitali impiegati per il loro acquisto che sarebbe spettato alla opponente offrire e che invece non è stata fornita, essendosi la difesa della opponente limitata ad allegare che la EL avrebbe fatto la prostituta anche durante la convivenza con il NO che si occupava di spaccio di stupefacenti, senza però offrirne alcuna dimostrazione.
Sotto tale profilo il decreto impugnato ha comunque già puntualmente esaminato tutte le difese della ricorrente per desumerne che la assenza di qualsiasi attività lecita e di provenienze patrimoniali lecite in capo alla coppia nel periodo precedente all'acquisto dei beni non lasciavano alcun dubbio sulla provenienza da reato dei mezzi impiegati per tale acquisto;
per cui la censura rivolta a tale parte del provvedimento cade anche nel vizio di aspecificità del motivo, poiché non tiene conto delle ampie risposte già fornite alle sue doglianze con il provvedimento impugnato, limitandosi a ribadire anche in tale sede che avendo svolto la attività di prostituta aveva i mezzi per acquistare la villetta, senza peraltro offrire alcuna prova del suo assunto.
Quanto infine alla allegazione che la confisca non sarebbe stata consentita poiché si sarebbe trattato di cessione di modiche quantità di sostanze stupefacenti, è appena il caso di rilevare che ciò è stato escluso dalla sentenza penale e comunque è coperto dal giudicato per cui non è più contestabile in questa sede. Segue per legge al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008