Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Nel lodo pronunciato secondo equità, la questione relativa alla carenza di legittimazione e di titolarità del rapporto controverso, avendo natura di merito deducibile in sede di giudizio arbitrale, non è deducibile come motivo di impugnazione per nullità se non prospettata dinanzi agli arbitri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CULTRERA RI Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7701 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
DA
DA NC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Puccini n. 10, presso l'avv. Giancarlo Ferri, unitamente all'avv. Antonio D'Ascoli, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AR TE LL, elettivamente domiciliata in Roma, V. Buccari n. 3, presso RI ER Acone, unitamente all'avv. Modestino Acone, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, sez. civ., n. 49 del 19 gennaio - 24 febbraio 1999. Udita, all'udienza del 19 settembre 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Acone, per la controricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso e il P.M. Dr. Rosario Russo, che ha concluso perché, previa correzione della sentenza, il ricorso venga rigettato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di promessa di vendita di un terreno di mq. 8900 in Battipaglia (SA), conclusa il 7 ottobre 1990, con clausola compromissoria che rinviava a collegio arbitrale la decisione secondo equità di ogni controversia che sarebbe sorta dall'atto, VI CO, promittente acquirente dell'area, accedeva a giudizio arbitrale nei confronti della promittente venditrice RI ER LL, chiedendone la condanna alla restituzione del doppio della caparra o al risarcimento dei danni, per non avere stipulato il definitivo.
Nominati dalle parti due degli arbitri, su richiesta di questi il presidente del tribunale di Salerno nominava il terzo. Il lodo del 16 giugno 1994 pronunciato secondo equità, risolveva il contratto per inadempimento della LL e condannava la donna a rimborsare al CO la somma di L. 150.000.000 ricevuta alla stipula dell'atto, e a pagare allo stesso L. 115.000.000, a titolo risarcitorio, e le spese del procedimento arbitrale. La LL impugnava per nullità il citato lodo dinanzi alla Corte di appello di Salerno per più motivi tra i quali la pronuncia degli arbitri oltre i limiti della clausola compromissoria e il difetto di legittimazione sostanziale del CO.
L'adita Corte ha accolto l'impugnazione, ex art. 829, n. 4 e 7 c.p.c., con sentenza 24 febbraio 1999 ed ha dichiarato la nullità
del lodo, con condanna dell'impugnato alle spese del giudizio, ritenendo che gli arbitri avevano pronunciato il lodo oltre il compromesso (art. 829 n. 4 c.p.c.), per la carenza di legittimazione ad agire del CO in proprio, perché il preliminare e la clausola compromissoria erano stati stipulati da questo, nella qualità di amministratore della s.p.a. SABIT, unico soggetto che poteva adire il collegio arbitrale.
Il CO aveva dedotto che dal contratto e dal comportamento successivo delle parti, che avevano nominato gli arbitri e svolto il giudizio senza eccezioni sulla legittimazione, poteva rilevarsi che egli aveva agito in proprio nel preliminare e nella clausola compromissoria;
la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione, ritenendo che l'interpretazione letterale e logica del preliminare rilevassero che con la LL aveva stipulato la società SABIT e non il CO in proprio e che quindi era fondato il motivo di impugnazione che censurava il lodo per aver pronunciato oltre i limiti soggettivi del compromesso.
Il CO infatti aveva sottoscritto i singoli fogli dell'atto e la planimetria allegata dell'area oggetto della promessa di vendita, anteponendo alla firma il timbro con la denominazione sociale SABIT s.p.a. e non aveva prodotto alcuna delibera societaria che negasse che egli nel caso aveva agito per essa.
Poiché il lodo aveva pronunciato tra la LL e il CO in proprio, soggetto estraneo al contratto e alla clausola compromissoria, esso era nullo e le spese del giudizio d'impugnazione dovevano porsi a carico dell'impugnato. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il CO con quattro motivi, illustrati da memoria, e la LL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi del ricorso vanno esaminati unitariamente, deducendo ambedue la violazione dell'art. 829 c.p.c. sotto profili diversi.
In primo luogo si censura la sentenza della Corte di merito per avere inserito tra le cause di nullità del lodo la carenza di legitimatio ad causam e di titolarità del rapporto, non previste nell'art. 829 c.p.c. e da valutare solo nel giudizio rescissorio. Comunque la LL aveva dedotto la stipula del preliminare e della clausola dal CO quale amministratore delegato della SABIT s.p.a. e non in proprio ed erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il motivo d'impugnazione denunciasse carenza di legittimazione sostanziale e non di titolarità del diritto controverso.
Avendo il CO proposto i quesiti agli arbitri in proprio, quale promittente venditore del preliminare contenente la clausola, la prospettazione dell'impugnazione non riguardava il difetto di legitimatio ad causam ma la mancanza di titolarità del diritto. La LL non aveva negato durante il giudizio arbitrale ne' la legittimazione ne' il diritto del CO a chiedere la risoluzione del rapporto e, trattandosi di lodo secondo equità, con l'impugnazione non poteva dedurre la violazione di regole di diritto sostanziale come quelle relative alla titolarità del rapporto controverso (art. 829, 2^ comma, c.p.c.). La Corte d'appello ha applicato l'art. 829, 1^ comma, n. 4, c.p.c. erroneamente, perché in esso si sancisce la nullità del lodo se "pronunciato fuori dei limiti del compromesso", in senso oggettivo e non soggettivo, come il caso analogo previsto insieme, dell'omessa pronuncia "su alcuno degli oggetti del compromesso". Anche a ritenere che detti limiti s'estendano ai soggetti del rapporto, come affermato dai giudici di merito, ai sensi dell'art. 817 c. p.c. la questione era da proporre dinanzi agli arbitri per essere ammissibile come motivo d'impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso si afferma che la legittimazione è questione preliminare "di merito", che involge la violazione di norme di diritto sostanziale la cui deduzione ex art. 829, 2^ comma, c.p.c., è preclusa nell'impugnazione del lodo secondo equità.
La controricorrente ribatte che gli arbitri hanno pronunciato in base ad una clausola compromissoria vincolante parti diverse da quelle tra le quali si è svolto il giudizio e che il difetto di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
1.1. I primi due motivi del ricorso sono fondati e da accogliere. Tra le cause di nullità del lodo di cui all'art. 829 c.p.c., non vi è quella della sussistenza della condizione dell'azione relativa al potere di promuovere il giudizio arbitrale sul rapporto sostanziale come prospettato dall'interessato, perché rileva sin dall'inizio la stessa titolarità del rapporto controverso, la quale costituisce in genere anche la fonte del potere di nomina degli arbitri e di quello di accedere al loro giudizio (cfr. artt. 808, 810 e 816 c.p.c.). Ogni procedimento arbitrale presuppone la verifica dei poteri da parte degli arbitri, d'ufficio o su eccezione di parte;
detta verifica ha esito positivo in genere solo se le parti del giudizio sono le stesse del contratto e della clausola e quindi, come tali, titolari del rapporto controverso.
Ciò non esclude che anche nel procedimento arbitrale è corretto affermare: "Non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e si risolve nell'accertamento in fatto delle situazioni che determinano l'accoglimento o il rigetto della pretesa azionata;
tale questione (a differenza di quella della legittimazione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado) è rimessa alla disponibilità delle parti" (tra molte in tal senso le recenti Cass. 21 giugno 2001 n. 8476, 17 maggio 2001 n. 6766, 7 dicembre 2000 n. 15537, 1^ agosto 2000 n. 10042, 9 maggio 2000 n. 5877). Chi adisce gli arbitri non solo deve qualificarsi parte del contratto dal quale è insorta la controversia che chiede di risolvere, ma deve essere ritenuto tale dal collegio arbitrale, perché salvo il caso che la clausola conferisca ai terzi il potere di nomina degli arbitri, egli in detta qualità ha il potere di nominare, con atto precontrattuale (art. 813 c.p.c. e Cass. 11 febbraio 1998 n. 1413), l'arbitro che con gli altri componenti il collegio "nominati con le forme e nei modi prescritti" (art. 829, co. 1^, n. 2 c.p.c.) può pronunciare il lodo anche esso ormai considerato atto di autonomia privata (Cass. 24 aprile 2001 n. 6007 e 10 febbraio 2001 n. 1403). Legittimato a nominare l'arbitro è di massima il titolare del rapporto controverso e quindi detta titolarità va accertata dagli arbitri, anche in caso di lodo secondo equità, in sede di verifica dei loro poteri, con valutazione degli atti e della clausola, che costituisce questione di merito da esaminare già prima di accettare la nomina.
La questione delle forme e dei modi della nomina degli arbitri, se questi non ne rilevano l'invalidità di ufficio in sede di verifica dei loro poteri, va proposta già nel giudizio arbitrale dalla parte interessata, per potere essere prospettata nell'impugnazione per nullità del lodo per detto profilo (art. 829, 1^ comma n. 2 c.p.c.), così come quella della titolarità del diritto deve dedursi nel giudizio di merito per potere essere oggetto di ricorso in sede di legittimità.
L'impugnazione per nullità del lodo è prevista per le violazioni procedurali di cui all'elenco analitico del 1^ comma dell'art. 829 c.p.c. e il solo lodo secondo diritto è impugnabile anche per inosservanza delle regole sostanziali di diritto del 2^ comma. Il problema della legittimazione della parte è stato più volte esattamente collegato alla valida nomina degli arbitri e al potere di questi di decidere in più sentenze di questa Corte (Cass. 8 marzo 2001 n. 3389, 21 febbraio 2001 n. 2490, 24 settembre 1996 n. 8407, 17 ottobre 1995 n. 10832, 8 agosto 1989 n. 3637). Lo svolgimento del giudizio arbitrale presuppone di massima l'accertamento che parti di esso sono quelle del rapporto sostanziale per il quale la procedura arbitrale è stata predisposta (in riferimento ad arbitrato irrituale, così Cass. 16 luglio 1997 n. 6505). L'omessa previsione tra le cause di impugnazione per nullità della carenza di legittimazione ad accedere al giudizio arbitrale e della titolarità del rapporto sostanziale, è logica perché la questione rileva nel merito già all'atto della nomina degli arbitri e incide sulla loro competenza a decidere. Gli arbitri verificano i loro poteri, in applicazione delle regole dell'ermeneutica dei contratti, procedendo ad una valutazione fattuale e di merito che può essere oggetto di impugnazione solo se già dedotta nel giudizio arbitrale (cfr. 829, 1^ comma, n. 4, e 817 c.p.c.). In ogni caso, nel lodo pronunciato secondo equità, non è deducibile la questione delle inosservanza delle regole sostanziali sull'interpretazione del contratto ex art. 829, 2^ comma c.p.c. e pure per tale profilo il dedotto motivo di impugnazione era inammissibile.
Non è infatti condivisibile la tesi del P.M. in udienza per il quale si tratterebbe di un caso d'inesistenza della clausola compromissoria, perché la stessa è valida, esistente ed efficace, in quanto conforme al modello normativo e incondizionata. Si è già rilevato l'errore della Corte d'appello nell'inserire la fattispecie del n. 4 del 1^ comma dell'art. 829 c.p.c., perché l'analogia delle espressioni di questa norma, in riferimento al compromesso, con quelle dell'art. 112 c.p.c. relative alla domanda, dimostra che la causa di nullità attiene all'extra e ultrapetizione degli arbitri sull'oggetto del giudizio come predisposto nella clausola.
È quindi fondato il primo motivo di ricorso dovendosi escludere che costituisca oggetto del giudizio rescindente e motivo di impugnazione del lodo pronunciato in base all'equità, la carenza di legittimazione e di titolarità del rapporto controverso, poiché la questione relativa rileva solo se dedotta dinanzi agli arbitri. In questi limiti, è fondato anche il secondo motivo d'impugnazione perché il problema della legittimazione sostanziale, avendo natura di merito deducibile in sede di giudizio arbitrale, è inammissibile come motivo di impugnazione se non prospettato dinanzi agli arbitri, così come ogni questione attinente alla potestas iudicandi di questi ex art. 817 c.p.c.
2. Il terzo motivo di ricorso che censura la sentenza di merito per insufficiente e contraddittoria motivazione sull'applicazione dei principi dell'ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss.) e il quarto motivo che lamenta l'omesso passaggio al rescissorio, sono assorbiti dall'accoglimento dei primi motivi di ricorso.
L'irrilevanza della questione delle norme sull'interpretazione del contratto in sede d'impugnazione di lodo d'equità di cui al primo motivo di ricorso e la esigenza di riaprire la questione sul giudizio rescindente conseguente all'accoglimento di cui sopra, comportano il superamento allo stato delle questioni prospettate con gli ultimi due motivi.
In conclusione devono essere accolti i primi due motivi di ricorso e dichiararsi assorbiti gli altri.
In rapporto ai motivi accolti la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un esame dell'impugnazione per nullità che si adegui ai principi di diritto enunciati in questa sede e per la disciplina delle spese anche della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese della presente fase. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003