Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
L'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Fattispecie relativa ai reciproci rapporti di credito tra un agente e il mandante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
GLOBO SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Vittorio Veneto 108, presso lo studio dell'avvocato PESCATORE SALVATORE che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ED IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PANSINI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MELLA PAOLO G. giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6453/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/05/98 R.G.N. 1306/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PANSINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 30 maggio 1998 il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto dalla s.p.a. Globo in liquidazione coatta amministrativa contro la sentenza pretorile di rigetto della domanda di condanna, a carico di EN PE, già agente della stessa società e suo debitore;
che il Tribunale compensava il debito del PE con altri suoi crediti verso la ex preponente, accertati sia da una consulenza tecnica d'ufficio sia attraverso la documentazione di causa, (in particolare le note autorizzate e depositate dal PE): dalla documentazione restava escluso un credito per "rivalsa di portafoglio" a favore della società mentre apparivano a favore dell'agente spettanze di fine rapporto ed altri compensi, con il risultato finale dell'esclusione di qualsiasi credito dell'appellante;
che la clausola di non compensabilità dei reciproci crediti, contenuta nel contratto di lavoro, poteva operare in pendenza del relativo rapporto e non quando, come nella specie, esso fosse ormai risolto;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la società Globo in l.c.a. mentre resiste con controricorso il PE;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1372, 1458, 1241 cod. civ., 6 l. 24 novembre 1978 n. 738 e vizi di motivazione, osservando che la clausola contrattuale di divieto di compensazione dei crediti vantati reciprocamente dal preponente e dall'agente avrebbe dovuto operare fino ad espressa risoluzione consensuale del contratto e perciò oltre la cessazione del rapporto di lavoro, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale;
che con altra censura, contenuta anch'essa nel primo motivo, la ricorrente esclude ancora la compensabilità, invocando l'art. 1246, n. 2, cod. civ., riferito ai "crediti per la restituzione di cose depositate" ed asserendo l'assimilabilità dei debiti dell'agente a quelli restitutori;
che queste censure sono infondate poiché l'interpretazione del contratto d'agenzia data dal collegio d'appello - secondo cui la clausola vietante la compensazione dei crediti delle parti serviva a meglio vincolare l'agente all'adempimento dei propri obblighi ed al dovere di diligenza, onde non aveva più ragion d'essere e perdeva efficacia una volta cessato il rapporto d'agenzia - applica esattamente il canone di corrispondenza dell'interpretazione alla comune intenzione delle parti, contenuto nell'art. 1362, primo comma, cod. civ. ed è perciò legittima, mentre incensurabile in sede di legittimità è la ricostruzione della volontà privata;
che il richiamo della ricorrente alle norme codicistiche sulla compensazione, e in particolare all'art. 1246, è errato poiché l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti generativi dei reciproci crediti e non opera quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore, autonomo o subordinato (Cass. 5 maggio 1995 n. 4873 e, in termini, Cass. 21 ottobre 1998 n. 10456);
che, in ogni caso, la clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti nei confronti del mandante, in compensazione dei crediti di quest'ultimo nei suoi confronti, non può ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto (nella specie per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa), a seguito della quale le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali, e sono semmai vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residuate (Cass. 21 gennaio 1999 n. 535);
che col secondo motivo, ampiamente sviluppato nella memoria depositata prima dell'udienza, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine all'ammontare dei crediti in questione precisamente in ordine alle conclusioni, asseritamente perplesse, del consulente tecnico;
che neppure questa censura può essere accolta giacché il Tribunale ha giustificato a sufficienza il proprio convincimento col riferimento non solo alle esaurienti e persuasive conclusioni della consulenza tecnica ma anche, in funzione di specificazione e precisazione, agli atti di parte appellata;
che pertanto il ricorso va rigettato mentre le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 26.000, oltre lire tremilioni per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001